Avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7357.

Nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 206 del 2005, a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall’”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del D.lgs. n. 206 del 2005. Quest’ultimo, infatti, può essere derogato solo quando la prestazione sia stata resa in un giudizio riguardante l’attività professionale o imprenditoriale svolta dal cliente (Nel caso di specie, in cui il difensore aveva agito in via monitoria per il pagamento delle competenze professionali maturate nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni per l’occupazione abusiva di alcuni terreni di proprietà dei clienti, la Suprema Corte, rigettando il ricorso per regolamento di competenza, ha confermato la pronuncia del tribunale di Reggio Calabria che aveva ritenuto la competenza esclusiva del tribunale di Messina, quale foro del consumatore, da ritenere prevalente rispetto a quello adito dal ricorrente)

Ordinanza|7 marzo 2022| n. 7357. Avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualità di “consumatore”

Data udienza 19 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Per pagamento compenso professionale avvocato – Regolamento di competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RG 22318-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti-
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza RG 2275/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/08/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TRONCONE FULVIO, il quale conclude che codesta Corte voglia rigettare il ricorso.

RITENUTO

che:
1. – L’avvocato (OMISSIS) ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di alcuni suoi clienti, e precisamente (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per il pagamento di competenze professionali dovute al fatto di avere svolto in favore di quest’ultime attivita’ professionale davanti al Tribunale di Reggio Calabria, onde ottenere il risarcimento dei danni per l’occupazione abusiva di alcuni terreni.
2. – Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto la competenza esclusiva del Tribunale di Messina, quale foro del consumatore che prevale su quello indicato dalla ricorrente.
3. – L’avvocato (OMISSIS) ha proposto regolamento di competenza avverso tale decisione con un motivo articolato in due censure: v’e’ controricorso delle parti intimate.

CONSIDERATO

che:
5. – La prima censura denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, in tema di compensi ed onorari degli avvocati. Sostiene la ricorrente che il foro debba essere individuato nel luogo in cui l’avvocato ha patrocinato la causa e non secondo altri criteri.
Il motivo e’ infondato.
Infatti, “nei rapporti tra avvocato e cliente quest’ultimo riveste la qualita’ di “consumatore”, ai sensi del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 3, comma 1, lettera a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'”intuitu personae” e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 33, comma 2, lettera u) (Cass. n. 21187/ 2017).
Il foro del consumatore puo’ essere derogato solo quando la prestazione sia stata resa in un giudizio riguardante l’attivita’ professionale o imprenditoriale svolta dal cliente (Cass. 151 del 2015; Cass. n. 38264/2021).
Non ne’ il caso che ci occupa, per come risulta chiaramente dagli atti.
6. – La seconda censura lamenta violazione degli articoli 38 e 183 c.p.c.: e’ fondata sulla circostanza che la incompetenza non e’ stata rilevata d’ufficio alla prima udienza di trattazione, come avrebbe dovuto essere.
7. – Il motivo e’ infondato in quanto l’eccezione era stata svolta dalle parti nella prima udienza, e dunque tempestivamente, con la conseguenza che il Tribunale ha deciso su tale eccezione e non l’ha invece rilevata d’ufficio tardivamente come assume la ricorrente.
8. – Il ricorso va rigettato.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Messina. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 2000,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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