Ricorso del Pg contro la sentenza ex articolo 444 comma 1 cpp

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 maggio 2019, n. 20483.

La massima estrapolata:

È ammissibile il ricorso del Pg contro la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale nel caso in cui il reato rientri tra quelli per i quali è espressamente escluso l’accesso al “patteggiamento allargato” perché, per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale.

Sentenza 13 maggio 2019, n. 20483

Data udienza 3 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENTILI Andrea – Presidente

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/10/2018 del g.i.p. del Tribunale di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Stefano Corbetta;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, in accoglimento della richiesta congiuntamente avanzata dall’imputato e dal p.m., il g.i.p. del Tribunale di Trieste – previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito – ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. applicava a (OMISSIS) la pena di due anni e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di cui agli articoli 81 cpv. e 609-bis c.p., articolo 609-ter c.p., n. 2, e articolo 609-septies c.p., n. 1, contestati ai capi A) e B).
2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce violazione di legge, in relazione all’articolo 444 c.p.p., comma 1-bis, avendo il g.i.p. erroneamente ammesso l’imputato al rito speciale, nonostante il delitto di violenza sessuale aggravata rientri nel catalogo di quelli in relazione ai quali e’ espressamente escluso l’accesso al “patteggiamento allargato”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ ammissibile e fondato.
2. Va ricordato che il “patteggiamento allargato” – ossia il caso in cui la pena detentiva applicata su accordo delle parti e’ superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ma non a cinque anni – e’ precluso per i procedimenti aventi ad oggetto una serie di delitti espressamente indicati dall’articolo 444 c.p.p., comma 1-bis, tra cui, ai fini che qui rilevano, quelli di cui agli articoli 609-bis e 609-ter c.p., nonche’ in relazione a determinate tipologie delinquenziali, come nel caso di recidivo reiterato. E difatti, secondo il costante indirizzo assunto da questa Corte, e’ affetta da nullita’ in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto “allargato” nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata (Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017 – dep. 07/12/2017, P.G., D’Onofrio, Rv. 271526; Sez. 6, n. 23052 del 04/04/2017 -dep. 11/05/2017, P.G. in proc. Nahi e altro, Rv. 270489; Sez. 6, n. 2332 del 15/01/2014 – dep. 20/01/2014, P.G. in proc. Bastante, Rv. 258258).
3. Un principio del genere continua a trovare applicazione anche a seguito del nuovo articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, norma applicabile al caso in esame, a tenore del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. “solo per motivi attinenti l’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza”.
Infatti, stante lo sbarramento posto dall’articolo 444 c.p.p., comma 1-bis, il g.i.p. ha erroneamente ammesso l’imputato al rito premiale, cio’ che ha comportato, quale inevitabile conseguenza, l’applicazione di una pena illegale, conseguenza, l’applicazione essendo stata applicata una riduzione di essa non dovuta.
4. Va percio’ affermato il seguente principio di diritto: e’ ammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., comma 1, nel caso in cui il reato contestato all’imputato rientri tra quelli per i quali e’ espressamente escluso l’accesso al “patteggiamento allargato” perche’, per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata e’ illegale.
5. La sentenza deve percio’ essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al g.i.p. del Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, ufficio g.i.p., per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

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