Ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2431.

La massima estrapolata:

La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità.

Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2431

Data udienza 12 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andr – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. ACIERNO Mar – Consigliere

Dott. FERRO Massi – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loreda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura in calce all’atto;
– ricorrente –
Contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.a.s. e dell’accomandatario (OMISSIS), in persona del curatore fall. p.t.;
– intimato –
per la cassazione del decreto Trib. Napoli 12.6.2018, R.G. 1731/2018, R.G. 20676/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;
il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del Primo Presidente.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:
1. (OMISSIS) s.r.l. ( (OMISSIS)) impugna il decreto Trib. Napoli 12.6.2018, R.G. 1731/2018, R.G. 20676/2017 che ha rigettato la propria opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) (FALLIMENTO), cosi’ confermando la decisione del giudice delegato sulla domanda (negativa, salvo che per la somma di Euro 201,71), per inidoneita’ della documentazione e difetto di prova del credito per mancata consegna della merce;
2. con il ricorso, in quattro motivi, si contesta la decisione per: a) violazione degli articoli 1988 e 2720 c.c., avendo errato il tribunale a non valutare la richiesta di dilazione di pagamento e il piano di ammortamento allegati al procedimento monitorio iniziato prima del fallimento e culminato in decreto ingiuntivo, benche’ non definitivo in se’; b) l’omessa valutazione delle prove documentanti il rapporto di fornitura e la sua esecuzione, come i resi che invero lo presupponevano; c) erronea non ammissione delle prove per testi e gli ordini di esibizione, senza motivazione alcuna; d) nullita’ della insufficiente motivazione per relationem, non intelligibile per lo scarno richiamo al provvedimento del g.d.; il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:
1. il primo motivo di ricorso e’ fondato, con assorbimento conseguente dei restanti; il decreto del tribunale, da ricostruire giustapponendo dispositivo e motivazione, nella sua sinteticita’ riferisce la ragione del rigetto al difetto della idoneita’ della documentazione a “provare il credito mancando la prova della consegna”, avendo riguardo alla dedotta “fornitura di merce”;
2. l’insinuazione, per come indicata, espone un credito residuo impagato e derivante da merce consegnata al debitore e non pagata, riferendo rapporto fondamentale e sua esecuzione essenzialmente alla documentazione allegata all’iniziativa monitoria promossa avanti all’autorita’ giudiziaria, culminata in decreto ingiuntivo emesso prima del fallimento ma non divenuto definitivo; sul punto, il richiamo operato dalla parte ad una richiesta di dilazione straordinaria dei termini di pagamento e del piano di ammortamento (entrambi del novembre 2014) assolve al principio, qui da ribadirsi, per cui “la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore e’ opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidita’” (Cass. 9929/2018); tanto piu’ che, si aggiunge, “deve essere ammesso il credito oggetto di riconoscimento da parte della… debitrice principale, anche in assenza di prova del rapporto fondamentale ai sensi dell’articolo 1988 c.c., in quanto comportante una relevatio ab onere probandi, per di piu’ se assistito da una cd. lettera di “patronage” recante data certa” (Cass. 26924/2017);
3. anche dunque a voler ravvisare l’esercizio dell’attivita’ contestativa nelle eccezioni del curatore, nei termini della rilevanza ad esse attribuibile e dunque nel contesto riportato in decreto, l’aver opposto il difetto di prova della consegna della merce non sembra realizzare detta prova contraria; cio’ in quanto, la richiesta di ripartire in modo dilazionato il debito e la formulazione del piano di ammortamento, quale documentazione di data certa versata avanti al giudice del decreto ingiuntivo, non contestata di anteriorita’ ex articolo 2704 c.c., assume, con l’efficacia verso la curatela altresi’ la portata almeno presuntiva che, all’obbligazione riconosciuta, corrispondeva la causalita’ del rapporto, cioe’ la sua commerciale effettivita’; tant’e’ che, nella stessa documentazione e senza contestazione in atti, assolvendo al canone di autosufficienza anche della presente impugnazione, risulterebbero elencate le fatture della merce fornita (per scadenze e insoluti nel piano di rientro);
8. il ricorso e’, pertanto, fondato; ne consegue la cassazione del decreto con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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