In tema di vizio dell’omessa pronuncia

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 4 febbraio 2020, n. 2461.

La massima estrapolata:

In tema di vizio dell’omessa pronuncia, ad integrare tale vizio non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.

Sentenza 4 febbraio 2020, n. 2461

Data udienza 10 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 21015/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – in proprio e quale tutore di (OMISSIS) e
(OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
nonche’ nei confronti di:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
e di
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 390/2017 della Corte d’appello di Perugia, depositata il 31/05/2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello;
udito l’Avvocato (OMISSIS), anche per delega dell’Avv. (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale; l’accoglimento parziale del quinto motivo dello stesso ricorso; il rigetto dei ricorsi incidentali.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) e (OMISSIS), quali esercenti la potesta’ parentale sul minore (OMISSIS) ed in proprio, convennero in giudizio avanti il Tribunale di Perugia (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.A. (ora (OMISSIS) S.p.A.) ed i proprietari dell’autovettura condotta dal (OMISSIS) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso il (OMISSIS), intorno alle 16,30, in localita’ (OMISSIS), allorquando il predetto minore, subito dopo essere uscito alla guida del proprio ciclomotore da una stazione di servizio ed appena immessosi nella strada statale, veniva violentemente investito dall’autovettura condotta dal (OMISSIS) che sopraggiungeva percorrendo la stessa strada in direzione opposta.
Costituendosi in giudizio il (OMISSIS) e la compagnia assicuratrice resistettero alla domanda, eccependo l’esclusiva responsabilita’ del minore, per essersi immesso nel flusso della circolazione provenendo dalla stazione di servizio con manovra inattesa ed imprevedibile, seguendo una traiettoria perpendicolare all’asse stradale ed essendo peraltro sprovvisto del casco di protezione.
All’esito dell’istruzione condotta il Tribunale, con sentenza depositata il 7/4/2015 – ritenuto il concorso di colpa dello (OMISSIS) nella misura del 20% e stimata nel 100% la percentuale di invalidita’ permanente residuata a suo danno – condanno’ il (OMISSIS), la compagnia assicuratrice (nei limiti del massimale assicurativo) nonche’ (OMISSIS) ed (OMISSIS) (terzi chiamati in causa ex articolo 102 c.p.c., nella qualita’ di soci della cessata (OMISSIS) S.r.l., responsabile ex articolo 2054 c.p.c., comma 3, nei limiti di cui all’articolo 2495 c.c., comma 2) al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori, liquidati al netto della percentuale di colpa concorrente e al lordo degli acconti gia’ versati dalla compagnia.
Compenso’ le spese di lite in ragione del 30%, condannando i convenuti e i terzi chiamati in causa, in solido (questi ultimi nei soli limiti di cui all’articolo 2495 c.c., comma 2), alla rifusione della restante parte.
2. Tale decisione venne impugnata:
– con appello principale dall’ (OMISSIS) S.p.A. (cui aderi’ il (OMISSIS)) in punto di riparto di responsabilita’, determinazione della percentuale di invalidita’ permanente, quantificazione dei danni, mancata rivalutazione dei versamenti effettuati in acconto, regolamento delle spese;
– con appello incidentale da (OMISSIS) – quale tutore di (OMISSIS) – e da (OMISSIS) in punto di imputazione di responsabilita’, quantificazione dei danni, regolamento delle spese.
3. In parziale accoglimento dell’appello principale e nel totale rigetto di quello incidentale, la Corte d’appello di Perugia, con sentenza depositata in data 31/5/2017, ha diversamente ripartito le percentuali di colpa concorrente, attribuendola in maggior misura (60%) ad (OMISSIS) e solo nella residua percentuale del 40% al (OMISSIS); ha inoltre determinato nell’85%, in adesione alle conclusioni rassegnate dal c.t.u., la percentuale di invalidita’ permanente residuata a danno del primo, ritenendo immotivato lo scostamento in aumento operato dal primo giudice. Ha conseguentemente proporzionalmente ridotto il risarcimento spettante, cosi’ liquidando i rispettivi importi:
a) in favore di (OMISSIS):
al) Euro 480.435,60 a titolo di “danno non patrimoniale (biologico)” (cosi’ testualmente in dispositivo), da invalidita’ permanente e temporanea, sulla base delle tabelle milanesi aggiornate al 2014, applicando l’aumento percentuale massimo del 25% ivi previsto per personalizzazione del danno;
a2) Euro 117.529,41 per danno patrimoniale da perdita della capacita’ lavorativa specifica;
a3) Euro 240.000 per danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza generica e specifica gia’ sostenute e da sostenere in futuro;
b) in favore dei prossimi congiunti (OMISSIS) e (OMISSIS), Euro 102.000 per ciascuno.
La Corte ha quindi dato atto (v. dispositivo, lettera d) che “le somme sopra indicate sono state determinate nell’attualita’ (c.d. taxatio) mentre devono essere monetizzate alla data del sinistro (c.d. aestimatio), tenuto conto degli acconti versati” (questi ultimi specificati, anche con riferimento alle date dei singoli versamenti, in motivazione, al paragrafo 19.1.1) ed ha conseguentemente avvertito che “il conteggio andra’ eseguito secondo i criteri indicati da Cass. 6347/2014…, dalla data del sinistro sino alla data di pronuncia della… sentenza” e che “gli interessi legali sulla somma cosi determinata decorreranno dalla sentenza al saldo”.
Quanto al regolamento delle spese infine ha, da un lato, confermato quello stabilito dal tribunale per il relativo giudizio, dall’altro, quanto alle spese del secondo grado, ne ha posto l’onere a carico degli appellanti incidentali.
3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) – in proprio e quale tutore di (OMISSIS) – e (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione articolando sette motivi; vi resistono (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) e (OMISSIS), depositando controricorsi, i primi due proponendo a loro volta ricorsi incidentali: (OMISSIS) S.p.A. con tre mezzi, (OMISSIS) con due.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
Il nuovo tutore di (OMISSIS) ha depositato “comparsa di costituzione in giudizi del nuovo difensore”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Osservazioni preliminari.
1. Va preliminarmente rilevata l’irritualita’ del conferimento dell’incarico al nuovo difensore da parte del (nuovo) tutore di (OMISSIS), avvenuto attraverso il rilascio di procura speciale (non gia’ nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma) in calce di “comparsa di costituzione in giudizi del nuovo difensore”.
Trattandosi di giudizio nella specie gia’ pendente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (v. articolo 58, comma 1), non puo’ trovare applicazione il nuovo disposto dell’articolo 83 c.p.c., comma 3 (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 9), che ora ammette (integrando, sul punto, la precedente versione della medesima norma) la costituzione in giudizio della parte anche mediante il conferimento della procura speciale con apposizione in calce o a margine “della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”. Pertanto, nel caso in esame, ricadente sotto la previgente disciplina del citato articolo 83 c.p.p., comma 3, per la nomina del nuovo difensore sarebbe stato necessario osservare, in via esclusiva, le forme prescritte dello stesso articolo 83 c.p.p., comma 2, non essendo ammesse altre modalita’ (v. ex aliis Cass. 20/01/2016, n. 955; 21/11/2011, n. 24632; 09/02/2011, n. 3187).
II. Ricorso principale.
1. Con il primo motivo del ricorso principale (OMISSIS) e (OMISSIS) denunciano “nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per mancata valutazione dell’articolo 143 C.d.S., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
Si dolgono che la Corte d’Appello, nel determinare il riparto di responsabilita’ nella causazione del sinistro, non ha valutato che l’autoveicolo, in violazione dell’articolo 143 C.d.S., non teneva strettamente la destra e che ove non avesse deviato verso sinistra l’incidente non si sarebbe verificato.
Lamentano che tale circostanza e’ stata completamente ignorata avendo la Corte territoriale trascurato i motivi dell’appello incidentale.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2054 c.c. e degli articoli 141, 142 e 143 C.d.S. e articolo 445 c.p.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Lamentano che la Corte d’Appello, al predetto fine, non ha tenuto conto della velocita’ dell’autoveicolo che in un centro abitato aveva superato il limite di ben 30 Km/h e non teneva la sua destra, omettendo altresi’ di considerare che le prove testimoniali avevano dimostrato che lo (OMISSIS) indossava il casco e che, in sede penale, il (OMISSIS) aveva concordato la pena ex articolo 444 c.p.p..
Contesta altresi’ il convincimento espresso in sentenza che, al momento dell’incidente, il ragazzo non indossasse il casco, poiche’ illogico e immotivato e contrastante con le prove testimoniali raccolte e con le risultanze della consulenza tecnica.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 4, 31 e 32 Cost. e degli articoli 1223, 1226, 2042, 2054 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte d’appello liquidato il danno non patrimoniale senza adeguata attenzione a tutte le “componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano” limitandosi ad un mero calcolo tabellare.
Lamentano in particolare che, “in base alla documentazione prodotta in giudizio, alle prove acquisite ed ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio, la voce di danno morale intesa quale sofferenza soggettiva non si puo’ ritenere adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari” ma avrebbe dovuto procedersi “ad una personalizzazione liquidando un’ulteriore somma poiche’ si deve ristorare non solo il pretium doloris derivante dalla commissione di un reato ma anche ogni pregiudizio ai valori della persona umana subito a seguito del sinistro” (si cita in proposito in ricorso il precedente di Cass. 22/09/2015, n. 18611, non massimato, la’ dove afferma, in motivazione, pag. 13, con riferimento ad un caso analogo, che “le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano, meritano una migliore attenzione rispetto al calcolo tabellare dove la personalizzazione e’ pro quota, mentre deve essere ad personam”).
Lamentano inoltre una errata determinazione da parte della Corte d’appello del periodo di invalidita’ temporanea, poiche’ non corrispondente all’intera durata del ricovero in ospedale.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono “nullita’ della sentenza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 1223 c.c., per omessa pronuncia su domande formulate dai ricorrenti in appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, circa la determinazione delle spese mediche, farmaceutiche, di assistenza e terapeutiche”.
Lamentano che la Corte d’Appello non ha esaminato nemmeno uno dei documenti prodotti a fondamento della domanda di risarcimento del danno emergente e di quello futuro, limitandosi a tenere conto solo di quanto liquidato dal Tribunale, che aveva eseguito al riguardo una valutazione sommaria e come tale errata, e omettendo peraltro di considerare la mancata contestazione dei convenuti che si erano sul punto limitati a sostenere la correttezza della valutazione del primo giudice (in quanto fondata sui calcoli operati dal c.t.u.).
5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223 e 1282 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte d’Appello disposto che gli acconti versati dalla compagnia assicuratrice, da detrarre dalle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni, fossero “opportunamente rivalutati e maggiorati degli interessi”, in tal modo erroneamente accogliendo una domanda della compagnia (quella volta appunto alla rivalutazione degli acconti e al calcolo degli interessi sugli stessi) per la prima volta formulata in appello.
Lamentano altresi’ che in tale calcolo la Corte d’appello ha applicato un erroneo tasso d’interesse dell’1,50%, non corrispondente alla misura dell’interesse legale variato piu’ volte nel corso degli anni in questione.
6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano “nullita’ della sentenza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., articoli 2, 29 e 30 Cost. e articolo 1223 c.c., per omessa pronuncia su domande formulate in appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
Lamentano che la Corte d’Appello non ha valutato correttamente il danno subito dai genitori, anche tenuto conto che gli stessi, non avendo la possibilita’ di far fronte ai relativi costi, si sono fatti carico delle necessita’ di assistenza continuativa del figlio macroleso.
7. Con il settimo motivo i ricorrenti deducono infine “violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Lamentano che la Corte territoriale non ha valutato il motivo di gravame incidentale con il quale si censurava la liquidazione delle spese di lite operata dal primo giudice, poiche’ immotivatamente distante dagli importi indicati nella dettagliata nota spese prodotta.
III. Ricorsi incidentali.
1. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale (OMISSIS) S.p.A. denuncia, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 116 e 277 c.p.c. e degli articoli 1227 e 2056 c.c..
Lamenta che la Corte d’appello, pur avendo affermato in sentenza il mancato uso del casco da parte di (OMISSIS) al momento del sinistro, non ha considerato in alcun modo tale circostanza ai fini della valutazione del concorso di colpa del danneggiato, ne’ ha fornito alcun elemento per far supporre che lo avesse escluso.
Deduce sul punto anche vizio di omessa pronuncia, essendo stata tale questione specificamente prospettata tra i motivi di appello.
Pienamente sovrapponibili sono le doglianze svolte da (OMISSIS) con il primo motivo del proprio ricorso incidentale.
2. Con il secondo motivo la compagnia assicuratrice denuncia “ulteriore violazione” degli articoli 112 e 277 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che la Corte d’appello, pur avendo ritenuto legittimamente proposta la domanda di condanna degli appellati alla restituzione delle somme versate loro in eccesso rispetto al risarcimento effettivamente dovuto, ha poi omesso di pronunciare su tale domanda, pur avendo determinato a tal titolo un importo inferiore agli acconti versati.
Rileva che “un semplice calcolo matematico” (poi esplicitato alle pagine 23-24 del controricorso, ricorso incidentale) “dimostra che (OMISSIS) aveva gia’ ricevuto l’intero risarcimento a lui dovuto con il versamento di Euro 700.000 del 6 marzo 2003”.
Analogamente rileva che anche il credito risarcitorio degli stretti congiunti risultava ampiamente saldato al momento della pronuncia della sentenza d’appello, sicche’ anche per loro la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso.
3. Con il terzo motivo – cui e’ pienamente sovrapponibile il secondo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS) – la societa’ assicuratrice denuncia infine “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
Entrambi i ricorrenti incidentali lamentano che erroneamente la Corte territoriale, pur avendo riformato la decisione di primo grado, ne ha confermato la statuizione sulle spese.
Rilevano di contro in particolare che (OMISSIS), avendo ricevuto prima di iniziare la causa piu’ di quanto a lui spettante a titolo di risarcimento, avrebbe dovuto considerarsi totalmente soccombente gia’ in primo grado.
Soggiungono inoltre che, per il secondo grado, la statuizione sulle spese non appare chiara, essendo la condanna pronunciata in dispositivo in favore della “parte appellata”, laddove (OMISSIS), risultata vincitrice per essere stato accolto il suo gravame, era invece appellante principale.
IV. Motivi in punto di riparto della responsabilita’ del sinistro.
1. Le statuizioni in tema di riparto di responsabilita’ del sinistro sono attinte, ovviamente da punti di vista opposti, dal primo e dal secondo motivo del ricorso principale e, rispettivamente, dal primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali.
Tutti detti motivi si appalesano inammissibili, sotto diversi profili.
2. Il primo motivo del ricorso principale lo e’ anzitutto per la sovrapposizione, in ordine alla medesima questione (ossia la valutazione del comportamento tenuto dal conducente dell’autovettura nell’occorso), di censure (omessa pronuncia, error iuris e omesso esame) certamente incompatibili tra di esse.
Vi e’ dunque un evidente difetto di specificita’ del motivo, risultando palesemente disatteso il requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 4, che impone l’indicazione, a pena appunto di inammissibilita’, de “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano”, il quale comporta – come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte -“l’esigenza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimita’ di individuare la volonta’ dell’impugnante e stabilire se la stessa, cosi’ come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimita’ sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c.” (Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931).
3. Non e’ comunque certamente a parlarsi di omessa pronuncia, posto che ad integrare tale vizio non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilita’ pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007). E’ vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attivita’ del giudice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007), tuttavia nella specie i ricorrenti non hanno dedotto – se non del tutto genericamente e comunque in palese inosservanza degli oneri di specifica indicazione degli atti imposto dall’articolo 366 c.p.c., n. 6 – che sul punto fosse stato proposto uno specifico motivo d’appello (Cass. 16/05/2012, n. 7653).
4. Per il resto detto motivo, cosi’ come pure il secondo motivo del ricorso principale, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme evocate in rubrica, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze istruttorie, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle prove, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito.
Palesemente privo di pregio e’ poi al riguardo il riferimento alla sentenza di “patteggiamento” ex articolo 444 c.p.p., non potendosi certo alla stessa attribuire alcun effetto vincolante in sede civile tanto meno ai fini della graduazione delle colpe, la quale ovviamente non esclude ma anzi implica la responsabilita’ del conducente dell’autovettura fatta valere in sede penale.
5. Analoghi rilievi possono svolgersi con riferimento al primo motivo dedotto in entrambi i ricorsi incidentali.
Anche in tal caso, al di la’ della contraddittoria e comunque infondata prospettazione di un vizio di omessa pronuncia, le censure si volgono, in sostanza, inammissibilmente, a sollecitare una nuova valutazione degli elementi di causa ai fini di una diversa ponderazione delle colpe concorrenti.
Varra’ peraltro rimarcare che, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti incidentali, la circostanza del mancato uso del casco risulta espressamente considerata in sentenza (tanto che i ricorrenti principali si dolgono del convincimento espresso in tal senso) e anche valorizzata ai fini della riforma della decisione di primo grado sul punto in contestazione, cio’ ricavandosi dall’inciso contenuto a pag. 9, righi 22-23, della sentenza, ove si legge “gli aspetti in precedenza esaminati” – tra i quali e’ certamente da ricomprendere il mancato uso del casco, sul quale poco prima la sentenza si sofferma dando ragione degli elementi che inducono ad affermarlo – “conducono a non condividere il modo in cui il Tribunale ha distribuito il grado di responsabilita’”.
Il fatto che poi la sentenza non dia espressamente conto del peso attribuito a tale circostanza nel riconoscere alla vittima dell’incidente il 60% della colpa, apparentemente soffermandosi a tal fine solo sull’altra violazione allo stesso rimproverabile dell’inosservanza dell’obbligo di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, puo’ al piu’ legittimare una censura di insufficienza motivazionale non piu’ deducibile quale motivo di ricorso per cassazione.
E’ noto infatti che, ai sensi del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non e’ piu’ consentito il sindacato della Corte se non nei casi di anomalia motivazionale talmente grave da risolversi in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, esclusi quindi i casi di motivazione insufficiente o contraddittoria (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).
V. Motivi in punto di quantificazione dei danni.
1. Attengono a tale tema i motivi terzo, quarto e sesto del ricorso principale.
2. Con il terzo motivo i ricorrenti principali si dolgono, come detto, di una del tutto inadeguata ponderazione, a fini risarcitori, del danno morale sofferto dalla vittima primaria.
Piu’ precisamente, la prospettazione censoria muove dal richiamo della sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto, secondo i ricorrenti correttamente, di liquidare il danno da lesione alla salute sulla base di una percentuale invalidante del 100% (pur nella consapevolezza della minor percentuale dell’85% stimata dal c.t.u.) allo scopo di adeguatamente compensare tutti i pregiudizi, anche di carattere morale, che nel caso concreto sono conseguiti all’evento lesivo; essa si appunta quindi sulla riduttiva valutazione operata dal giudice d’appello in quanto, di contro, inidonea a dar conto di tali concrete conseguenze nella loro molteplicita’ (e dunque anche sul versante soggettivo-morale).
In tale direzione la censura appare osservante degli oneri di specificita’ imposti dall’articolo 366 c.p.c., n. 6, essendo opportunamente riprodotta in parte qua – per stralcio testuale e per sintesi – la motivazione della sentenza di primo grado ed essendo individuata la parte della sentenza d’appello nella parte, criticata, in cui da quella si discosta.
Cio’ premesso la censura, cosi’ proposta, appare meritevole di accoglimento, nei termini appresso precisati, nella parte in cui omette qualsiasi specifico riferimento alle sofferenze interiori patite dalla vittima primaria.
La Corte d’appello, nel liquidare il danno sofferto dalla vittima primaria, fa invero sempre testuale riferimento (sia nella intitolazione del relativo paragrafo (v. pag. 11 della sentenza, § 15.5), sia nella illustrazione del calcolo, sia infine nel dispositivo) al solo “danno biologico”, da invalidita’ permanente e temporanea.
Non vi e’ invece alcun espresso riferimento alle sofferenze morali le quali non possono considerarsi comprese nella nozione di danno biologico.
Va al riguardo richiamata la piu’ recente ed ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469) in tema di risarcimento del danno alla persona, e vanno, in particolare, ribaditi, per la loro diretta rilevanza nel caso di specie, i seguenti principi.
A) Sul piano del diritto positivo, l’ordinamento riconosce e disciplina (soltanto) le fattispecie del danno patrimoniale (nelle due forme del danno emergente e del lucro cessante: articolo 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.; articolo 185 c.p.).
B) La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte Cost. n. 233 del 2003; Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) deve essere interpretata, sul piano delle categorie giuridiche (anche se non sotto quello fenomenologico) rispettivamente nel senso:
a. di unitarieta’ rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;
b. di onnicomprensivita’ intesa come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze (modificative in pejus della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, a seguito di articolata, compiuta ed esaustiva istruttoria, ad un accertamento concreto e non astratto del danno, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
C) Nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito, alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss.) e del recente intervento del legislatore sul Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articoli 138 e 139 (Codice delle assicurazioni private), modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 17 – la cui nuova rubrica (“danno non patrimoniale”, sostituiva della precedente, “danno biologico”), ed il cui contenuto consentono di distinguere definitivamente il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello morale – deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale e, cioe’, tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di se’, della paura, della disperazione), quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto).
D) Nella valutazione del danno alla salute, in particolare – ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del 2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) – il giudice dovra’, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale – che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se’ stesso – quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell’ambito della relazione del soggetto con la realta’ esterna, con tutto cio’ che, in altri termini, costituisce “altro da se'”).
E) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puo’ essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari: le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
F) Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attivita’ dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. “categorie” o “voci” di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l’articolo 32 Cost.).
G) Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2014, punto 10.1 e ss. (ove si legge che la norma di cui all’articolo 139 cod. ass. “non e’ chiusa anche al risarcimento del danno morale”), e come oggi normativamente confermato dalla nuova formulazione dell’articolo 138 lettera e), cod. ass., introdotta – con valenza evidentemente interpretativa – dalla legge di stabilita’ del 2016.
Alla luce di tali principi la decisione impugnata appare dunque criticabile per la evidente obliterazione di ogni considerazione dei pregiudizi di carattere morale o soggettivo conseguenti alle gravissime lesioni subite dalla vittima primaria e alle assai precarie condizioni di vita che, come e’ sostanzialmente pacifico in causa, risiedono a suo carico in modo permanente.
E’ bensi’ vero che la sentenza dichiara esplicitamente di applicare, ai fini della liquidazione, la tabella elaborata dal Tribunale di Milano aggiornata al 2014, la cui nota esplicativa, come noto, precisa che nel valore del punto base e’ calcolata anche la componente del danno morale.
Ed e’ altresi’ vero che la sentenza poi applica, all’importo calcolato sulla base di tale tabella, anche la “personalizzazione massima del 25%, anche questa determinata secondo i parametri delle tabelle milanesi”.
Cio’ pero’ non e’ sufficiente a riconoscere nella liquidazione operata una effettiva e adeguata valutazione delle sofferenze morali, in assenza di alcun riferimento alla loro consistenza e gravita’ nel caso concreto.
Alla luce dei principi e degli indici di diritto positivo su richiamati appare invero anzitutto non corretta l’invocazione di un criterio standard di liquidazione anche riferito al danno morale; tanto meno appare giustificata la postulazione di un tetto massimo di personalizzazione del danno.
Occorre al riguardo invero osservare che:
– a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravita’ della lesione all’integrita’ psico-fisica;
– in ogni caso non risultano mai specificati i criteri e il fondamento statistico della commisurazione del punto base omnicomprensivo postulato nelle tabelle applicate.
Quanto alla personalizzazione del danno converra’ peraltro ancora notare che, nel caso di specie, questa e’ giustificata in sentenza in termini (“considerate le circostanze dolorose conseguenti al sinistro che incidono fortemente sulla condizione di vita del giovane (OMISSIS)”) che non appaiono con certezza riferibili alle sofferenze di carattere psicologico piuttosto che non al dolore fisico ed ai pregiudizi di carattere dinamico-relazionale propriamente riconducibili alla nozione di danno biologico (la sola voce, ripetesi, di danno non patrimoniale alla persona espressamente considerata in sentenza).
3. Le restanti censure svolte con il terzo motivo (errata determinazione del periodo di invalidita’ temporanea), nonche’ quelle di cui al quarto ed al sesto motivo, si appalesano invece inammissibili.
3.1. La prima di esse, diversamente da quella prima esaminata, non espone un vizio di sussunzione o erronea applicazione di norme di diritto, ma impinge piuttosto evidentemente nella ricognizione del fatto, alla stregua di una mera asserzione oppositiva ed in termini del tutto estranei al paradigma censorio di cui al nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente il sindacato di legittimita’ sulla motivazione solo per l’ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Dirimente appare peraltro il rilievo che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti, la valutazione della Corte recepisce sul punto una valutazione del c.t.u. (cio’ che com’e’ noto esaurisce i compiti motivazionali del giudice del merito salvo che non siano contro la stessa proposte tempestive e specifiche critiche, non meramente oppositive, nella specie nemmeno dedotte: v. ex multis Cass. 19/06/2015, n. 12703; 02/02/2015, n. 1815); a fronte di tale dato i ricorrenti si limitano a richiamare il diverso opinamento del primo giudice e, per tramite di esso, propongono la parametrazione della invalidita’ temporanea totale alla durata stessa del ricovero in ospedale (10 mesi), omettendo pero’ di indicare dove, come e quando tale fatto sia stato dedotto e acquisito al processo e soprattutto se lo stesso sia stato effettivamente negletto dal c.t.u. (per il che avrebbero dovuto riportare almeno la parte della relazione di consulenza a tale aspetto dedicata), e di argomentarne comunque la decisivita’, posto che la permanenza in ospedale non necessariamente e’ di per se’ significativa, nell’ultima fase di stabilizzazione delle lesioni, di uno stato di invalidita’ totale.
3.2. Il quarto motivo e’ inammissibile per l’evidente novita’ della questione dedotta.
La sentenza d’appello, a proposito delle spese mediche di assistenza gia’ sostenute e da sostenere in futuro, da’ espressamente atto (v. pag. 12, § 17) che: a) queste sono state determinate dal Tribunale sulla scorta di “apposita c.t.u.”; b) “sulla suddetta determinazione di importi non v’e’ stata opposizione dalle parti”.
La Corte territoriale invero recepisce la quantificazione gia’ operata in primo grado, limitandosi soltanto a ridurla proporzionalmente in ragione della diversa graduazione di colpa nella causazione del sinistro.
A fronte di tale puntuale e specifico rilievo, che ovviamente sottende la mancata proposizione di specifico motivo di gravame sul punto, non puo’ trovare ingresso sotto nessun profilo la censura svolta con il quarto motivo, tantomeno sul piano della omessa pronuncia, la cui deduzione si appalesa non sorretta da alcuna specifica indicazione (salvo quella evidentemente generica e inidonea secondo cui “con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale la difesa degli odierni ricorrenti indicava in maniera precisa e puntuale il suddetto credito in ordine al quale non sussiste alcuna contestazione”: v. ricorso, pag. 34, in fine).
E’ appena il caso di rilevare al riguardo che, perche’ possa utilmente dedursi in sede di legittimita’ un vizio di omessa pronunzia e’ necessario, da un lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state per il principio dell’autosufficienza riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica altresi’ dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre sono state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualita’ e la tempestivita’, e, in secondo luogo, la decisivita’ (v. Cass., 19/3/2007, n. 6371; Cass., Sez,. Un., 28/7/2005, n. 15781).
Del pari, se e’ vero che allorquando viene denunciato un error in procedendo – quale indubbiamente e’ il vizio di ultra o extrapetizione – la Corte di Cassazione e’ anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia per il sorgere di tale potere-dovere e’ necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (v. Cass., 19/3/2007, n. 6440; Cass., 23/1/2004, n. 1170), in quanto il diretto esame degli atti processuali e’ sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisivita’ della questione (v. Cass., 16/4/2003, n. 6055).
3.3. Anche il sesto motivo deve considerarsi inammissibile.
Anch’esso anzitutto denuncia un vizio di omessa pronuncia che certamente non e’ nella specie configurabile, per le stesse ragioni gia’ illustrate sopra con riferimento al primo motivo del ricorso principale: una decisione sul punto evidentemente nella sentenza esiste, mentre ad essere censurata e’ solo la completezza e adeguatezza del percorso motivazionale.
Pur considerando peraltro la censura sotto tale profilo -prescindendo, dunque, in una prospettiva sostanzialistica (v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931), dall’improprio riferimento in rubrica ad un presunto error in procedendo – appare manifesta l’estraneita’ della doglianza ai gia’ ricordati presupposti e limiti del vizio di cui dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Occorre al riguardo rammentare che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimita’, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimita’ ai soli casi d’inesistenza della motivazione in se’ (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioe’ che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, la’ dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. U 22/09/2014, n. 19881; Sez. U n. 8053 del 2014, cit.).
Nel caso di specie non si censura affatto l’omesso esame di fatti, storici, decisivi nei termini sopra detti, bensi’ una supposta incompleta valutazione delle reali e molteplici esigenze di assistenza e cura del macroleso, in particolare sul piano dei pesanti condizionamenti della stessa quotidianita’ di vita dei genitori conviventi.
Si tratta pero’ di elementi che debbono gia’ considerarsi valutati tra le conseguenze dinamico-relazionali dei danni sofferti, iure proprio, dai prossimi congiunti; le censure si palesano pertanto orientate secondo una prospettiva surrogatoria del potere esclusivo del giudice del merito di valutare le prove ed accertare i fatti (e, dunque, inammissibile anche nel regime di cui al previgente articolo 360 c.p.c., n. 5).
VI. Motivi relativi al computo ed alla sorte degli acconti versati
1. Il quinto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) afferiscono, sotto diversi profili, al medesimo tema della imputazione e della sorte degli acconti versati.
2. Il primo di essi (ossia il quinto motivo del ricorso principale) e’ in parte inammissibile, in altra parte infondato.
Esso invero postula l’esistenza di statuizioni (rivalutazione degli acconti versati e maggiorazione degli interessi), che non e’ dato leggere nella sentenza impugnata.
Cosi’ come, a ben vedere, nemmeno e’ dato leggere alcuna statuizione di condanna alla restituzione di somme versate in eccedenza, tant’e’ che di cio’ per l’appunto si duole, con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, la compagnia assicuratrice.
La sentenza piuttosto, ben diversamente, si limita a precisare: le modalita’ di attualizzazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento; le modalita’ di calcolo su tali somme dei dovuti interessi compensativi (in funzione risarcitoria di ulteriore voce di danno da perdita della disponibilita’ finanziaria); come infine in tale calcolo debbano comprendersi e imputarsi gli acconti di volta in volta medio tempore versati.
Omette pero’, alla fine, di applicare in concreto tali criteri, sicche’ manca in sentenza alcuna indicazione sul risultato della operazione di scomputo, nel rispetto dei criteri richiamati.
Cio’ detto, ai fini comunque della disamina del quinto motivo di ricorso principale, non puo’ non osservarsi che la Corte d’appello si attiene correttamente ai criteri piu’ volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, espressamene anzi richiamandoli.
Lungi dunque dal potersi ravvisare l’accoglimento di inammissibili domande nuove, quanto precisato in sentenza pertiene soltanto alla corretta modalita’ e tecnica di liquidazione del danno.
Varra’ al riguardo rammentare che nelle obbligazioni risarcitorie, aventi natura di debito di valore, la somma spettante deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat dal momento dell’illecito sino al momento della liquidazione giudiziale, salvo che non venga liquidata in moneta attuale; al creditore spetta inoltre il risarcimento del danno derivante dal ritardo nel pagamento della somma predetta, consistente nel mancato godimento delle utilita’ che da essa avrebbe conseguito, il quale puo’ essere liquidato attraverso la corresponsione degli interessi compensativi ad un saggio equitativamente individuato dal giudice ed eventualmente (ma non necessariamente) coincidente con quello legale (cfr. Cass. Sez. U 17/02/1995, n. 1712; successivamente v., in particolare, Cass. 18/07/2011, n. 15709 e Cass. 17/09/2015, n. 18243).
Dal momento della liquidazione giudiziale (momento in cui, con la pubblicazione della sentenza, l’obbligazione si converte in debito di valuta) non e’ piu’ dovuta la rivalutazione monetaria, ma trova applicazione l’articolo 1224 c.c., comma 1, sicche’ sulla somma ormai definitivamente liquidata, non piu’ soggetta a rivalutazione, spettano gli interessi moratori (di norma al tasso legale) sino al momento dell’effettivo pagamento.
Cio’ premesso, nell’ipotesi in cui tra il momento dell’illecito e il momento della liquidazione definitiva il creditore riceva degli acconti, lo scomputo di tali acconti dalla somma complessivamente spettante deve avvenire tenendo conto del su richiamato fondamento del diritto alla corresponsione degli interessi compensativi. Questo diritto – si e’ detto – trova fondamento non gia’ nell’operativita’ di una regola di cumulo automatico tra rivalutazione e interessi (analoga a quella che si rinviene, ad es., nei crediti di lavoro: articolo 429 c.p.c., u.c.) ma nell’esigenza di risarcire al creditore il danno (c.d. lucro cessante finanziario) che si presume essergli derivato dalla circostanza di non avere potuto disporre tempestivamente della somma medesima e di non averla potuta dunque impiegare in maniera remunerativa.
La liquidazione di questo danno, con riguardo al periodo compreso tra l’evento dannoso e la ricezione dell’acconto, deve dunque avvenire mediante la corresponsione degli interessi sull’intero capitale, dovendo gli stessi compensare il mancato godimento delle utilita’ ricavabili dal tempestivo investimento dell’intera somma dovuta.
Invece, con riguardo al periodo compreso tra il pagamento dell’acconto e la liquidazione definitiva, poiche’ il pregiudizio da lucro cessante si riduce al mancato godimento delle utilita’ derivanti dall’impiego remunerativo del capitale residuo, la corresponsione degli interessi compensativi deve avvenire, non sull’intera somma spettante a titolo di risarcimento, ma sulla somma che residua una volta detratto l’acconto versato e debitamente rivalutato.
I rilievi che precedono consentono di affermare – ribadendo principi gia’ ripetutamente espressi da questa Corte (Cass. 19/03/2014, n. 6347; 20/04/2017, n. 9950; 31/10/2017, n. 25817) – che l’operazione di scomputo degli acconti gia’ versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni:
a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l’acconto devalutandoli alla data dell’illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l’acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che “puo'” ma non “deve” necessariamente coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell’illecito e quella del pagamento dell’acconto (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull’intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest’ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto rivalutato).
La sentenza impugnata, ripetesi, richiama correttamente detti criteri e non e’ pertanto in tale parte censurabile.
3. Il secondo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) deve invece considerarsi assorbito dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.
La Corte d’appello infatti, essendo conseguentemente investita nuovamente della questione relativa alla quantificazione dei danni, sia pure sotto il limitato profilo attinto dal motivo accolto, dovra’ in sede di rinvio operare i relativi calcoli, e nel far cio’ dovra’ ovviamente sempre considerare gli acconti gia’ versati nelle date dei relativi versamenti, con l’avvertenza che, peraltro, sara’ a tal fine necessario non solo indicare i criteri da applicare, ma anche precisare il saldo, a credito o a debito dell’una o dell’altra parte, che ne risulta al momento della pronuncia della sentenza.
VII. Motivi relativi alle spese.
1. Rimane conseguentemente assorbito l’esame dei restanti motivi, relativi al regolamento delle spese di primo grado, sul quale il giudice di rinvio dovra’ necessariaHente nuovamente pronunciarsi all’esito del rinnovato esame delle questioni poste con il motivo accolto.
VIII. Conclusioni.
1. In accoglimento dunque, per quanto di ragione, del terzo motivo del ricorso principale – rigettato il quinto motivo, dichiarati inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo del ricorso principale e il primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali, dichiarati inammissibili i restanti motivi svolti sia nel ricorso principale che nei ricorsi incidentali – la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso principale, nei termini di cui in motivazione; rigetta il quinto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo del ricorso principale e il primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *