Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 marzo 2022| n. 9533.
Riciclaggio: cane di provenienza furtiva e sostituzione del microchip.
Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l’accertamento dell’origine delittuosa dell’animale.
Sentenza|21 marzo 2022| n. 9533. Riciclaggio: cane di provenienza furtiva e sostituzione del microchip
Data udienza 11 febbraio 2022
Integrale
Tag – parola: Riciclaggio – Cane di provenienza illecita – Sostituzione dei microchip – Reato presupposto – Prova
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. MANTOVANO Alfredo – Consigliere
Dott. PAZIENZA Vittorio – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – rel. Consigliere
Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Riciclaggio: cane di provenienza furtiva e sostituzione del microchip
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 10/07/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Oristano 23/11/2018 nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di riciclaggio di un cane di provenienza illecita, confermando, altresi’, le statuizioni civili in favore della parte civile (OMISSIS).
Seconda prospettazione accusatoria, fatta propria dai giudici di merito, l’imputato al fine di ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa del cane di razza pastore tedesco a pelo lungo chiamato (OMISSIS) contraddistinto con il microchip (OMISSIS) sottratto al (OMISSIS) aveva sostituito il microchip all’animale apponendovi quello con il numero (OMISSIS) corrispondente ad un pastore tedesco a pelo corto gia’ di proprieta’ dell’imputato di nome (OMISSIS).
2. Contro detta sentenza l’imputato propone due ricorsi per cassazione.
2.1. Con un primo ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) formula quattro motivi.
Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera c), violazione dell’articolo 97 c.p.p., comma 4.
Assume che erroneamente la corte di appello aveva rigettato l’eccezione di nullita’ della sentenza di primo grado, gia’ tempestivamente formulata, in ragione della mancata comunicazione dell’ordinanza di rinvio a seguito del disposto differimento dell’udienza per legittimo impedimento del difensore dell’imputato.
Con il secondo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., lettera b), violazione degli articoli 648 bis e 647 c.p..
Lamenta che i giudici di merito, nel configurare il contestato riciclaggio individuando quale reato presupposto quello di cui all’articolo 647 c.p. non avevano esaminato la specifica censura relativa alla rilevanza del disposto di cui all’articolo 925 c.c., non chiarendo in modo preciso quando il cane era stato smarrito e quanto era stato rivendicato dall’avente diritto ne’ se la relativa richiesta era stata effettuata nei termini di cui all’articolo 925 c.c..
Con il terzo motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., lettera e) vizio di motivazione per mancanza, illogicita’ e contraddittorieta’ nella parte in cui era stato ritenuto che il cane smarrito dalla persona offesa fosse quello rinvenuto nella disponibilita’ dell’imputato.
Osserva che gli elementi probatori indicati dai giudici di merito non erano idonei, sotto detto profilo, a far ritenere provata la responsabilita’ dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio, risultando il percorso argomentativo contraddittorio e lacunoso quanto alla esatta individuazione del cane.
Con il quarto motivo deduce, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), erronea applicazione dell’articolo 647 c.p. nonche’ vizio di motivazione dal momento che il cane suddetto doveva essere ritenuto “res nullius”.
Lamenta che i giudici di merito, nel ritenere configurabile, il contestato riciclaggio individuando quale reato presupposto quello di cui all’articolo 647 c.p. non avevano esaminato la specifica censura relativa vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilita’ per il reato contestato in assenza di prova circa il reato presupposto da cui desumere la provenienza illecita del cane in quanto lo stesso doveva essere ritenuto “res nullius” posto che il proprietario non ne aveva preventivamente e formalmente richiesto la restituzione, con la conseguenza che avendo l’imputato acquisto la proprieta’ dell’animale ex articolo 925 c.c. difettavano i presupposti del reato di riciclaggio sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo.
2.2. Con un secondo ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) deduce, con un unico motivo, violazione dell’articolo 97 c.p.p., comma 4 formulando una censura sovrapponibile al primo motivo del suindicato ricorso.
Riciclaggio: cane di provenienza furtiva e sostituzione del microchip
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non possono trovare accoglimento.
2. Osserva la Corte che il motivo, comune ai due ricorsi, relativo alla violazione dell’articolo 97 c.p.p., comma 4 e’ manifestamente infondato.
Deve, infatti, in questa sede darsi continuita’ all’orientamento secondo cui “Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data gia’ nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso e’ validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione e’ dovuta a quest’ultimo” (Cass. Pen. Sez. Un. 8285, 28/2/2006, Grassia; conf. Cass. Pen. Sez. 3, 30466, 13/5/2015, Calvaruso; Cass. Pen. Sez. 5, 26168, 11/5/2010, Terlizzi).
Nel caso in esame essendo stato designato in udienza un sostituto del legale di fiducia, secondo quanto e’ dato evincere dal verbale in atti, il quale ha avuto contezza della data di rinvio nessun avviso andava comunicato al difensore dell’imputato.
3. Gli ulteriori motivi del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS), da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, contengono censure in parte prive di fondamento ed in parte manifestamente infondate.
3.1. Osserva la Corte che decisione gravata (la cui struttura motivazionale – concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni – si salda con quella con quella dei giudici di primo grado), sfugge a qualsivoglia censura di vizio di motivazione, non palesandosi, in particolare, alcun deficit argomentativo o passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal contesto complessivo.
I giudici di merito hanno chiarito le ragioni per cui doveva ritenersi dimostrato che l’imputato, al fine di ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa del cane di razza pastore tedesco a pelo lungo chiamato (OMISSIS) contraddistinto con il microchip (OMISSIS) sottratto al proprietario (OMISSIS), aveva sostituito il microchip apponendovi quello con il numero (OMISSIS) corrispondente ad un pastore tedesco a pelo corto gia’ di proprieta’ dell’imputato di nome (OMISSIS), cosi’ risultando integrato il reato di riciclaggio.
3La corte territoriale ha evidenziato come numerosi dati istruttori deponevano nel senso della sostituzione del microchip del cane di proprieta’ della parte civile, valutando unitariamente una serie di elementi indiziari quali: la condotta dell’animale che aveva manifestato di riconoscere i padroni signori (OMISSIS), estrinsecando chiari segni di affetto; il fatto che si era avvicinato al recinto allorquando era stato chiamato con il suo nome “(OMISSIS)”; i comportamenti anomali dell’imputato allorquando il (OMISSIS) aveva mostrato di avere riconosciuto il cane suddetto culminati con l’affermazione tale cane era in vendita per un prezzo esorbitante; il fatto che il veterinario, in un primo momento, dopo accurate indagini non aveva rinvenuto alcun microchip sull’animale trovato presso il canile dell’imputato; la ricomparsa di un microchip poche ore dopo detta visita la sparizione dell’animale dopo che l’imputato era stato edotto dalle forze dell’ordine della necessita’ di ulteriori accertamenti, cane asseritamente fuggito nonostante si trovasse in un canile con muri alti almeno due metri; gli esiti dell’esame del DNA sul pelo dell’animale nella disponibilita’ dell’imputato effettuati tramite comparazione con il sangue dei genitori del cane lago che avevano confermato trattarsi del pastore tedesco di proprieta’ del (OMISSIS).
Riciclaggio: cane di provenienza furtiva e sostituzione del microchip
In ordine alla configurabilita’ del reato contestato deve essere ricordato che il delitto di riciclaggio di cui all’articolo 648 bis c.p. e’ integrato non soltanto dalle condotte tipiche di sostituzione o trasformazione del bene di-origine illecita ma, altresi’, secondo la testuale dizione contenuta nella norma, “da ogni altra operazione diretta ad ostacolare l’identificazione” dell’origine delittuosa del bene.
Nell’interpretare detta seconda parte dell’articolo 648 bis c.p., comma 1 la Corte di Cassazione ha gia’ avuto modo di precisare che la disposizione di cui all’articolo 648 bis c.p. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attivita’ poste in essere sul denaro, bene od utilita’ di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l’accertamento sull’origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731).
Appare, allora, evidente, trattandosi di reato a forma libera, che correttamente e’ stato riconosciuto a carico del ricorrente il delitto di riciclaggio, dopo che i giudici di merito hanno debitamente ricostruito le modalita’ di sostituzione da parte del medesimo del microchip – che e’ indubbiamente elemento identificativo dell’animale e del suo proprietario – al fine di non rendere individuabile la provenienza delittuosa dell’animale.
Quanto al reato presupposto pur ipotizzando che il cane si fosse allontanato da solo, nella specie sarebbe comunque ravvisabile la fattispecie di furto, essendo il cane del (OMISSIS), secondo quanto incontroverso, dotato di segni che ne rendevano individuabile il proprietario in ogni caso (vedi Sez. 5, Sentenza n. 1710 del 06/10/2016 Ud. (dep. 13/01/2017) Rv. 268910 ed anche a voler ricondurre il fatto alla fattispecie ex articolo 647 c.p., come sottolineato dai giudici di merito, resta il reato presupposto, risultando del tutto ininfluente in tal senso la depenalizzazione, solo sopravvenuta (conf. ex multis Cass. Pen. Sez. 2, 32775, 30/6/2021, Briglia; Cass. Pen. Sez. 2, 18710, 15/12/2016, Giordano).
A fronte della ricostruzione della condotta delittuosa in esame, operata in modo conforme da entrambi i giudici di merito con argomentazioni che non appaiono ne’ carenti ne’ illogiche ne’ contradittorie la tesi del ricorrente (il quale nega sostanzialmente la valenza dei suddetti elementi indiziari, offrendone una lettura parziale e fortemente parcellizzata) non mira a contestare la logicita’ dell’impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimita’ dall’articolo 606 c.p.p..
Ne’ puo’ ritenersi fondata la censura di mancato coordinamento con la normativa specifica di cui all’articolo 925 c.c. che prevede che l’animale diventi di appartenenza di chi se ne e’ impossessato se non reclamato entro venti giorni dal momento in cui il proprietario ha conoscenza del luogo in cui l’animale si trova.
Riciclaggio: cane di provenienza furtiva e sostituzione del microchip
Va premesso che tale censura risulta oggetto di specifica articolazione solo con l’odierno ricorso, con quanto ne consegue in termini di ammissibilita’ per i profili in fatto che involge.
Deve, comunque, rilevarsi che la tesi appare, in ogni caso, priva di fondamento alcuno.
Questo Collegio non ignora- il precedente orientamento secondo cui l’acquisizione del possesso di un cane che si sia “smarrito” puo’ essere fatta rientrare fra le ipotesi di “caso fortuito” di cui all’articolo 647 c.p., dovendo tale ultima disposizione essere coordinata con l’articolo 925 c.c. che prevede l’acquisto della “proprieta’” dell’animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato qualora l’animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove esso si trova. (Sez. 2, Sentenza n. 18749 del 05/02/2013 Ud. (dep. 29/04/2013) Rv. 255762 – 01.
Purtuttavia non puo’ non considerarsi che gli animali “mansuefatti” cui fa riferimento la norma codicistica sono quelli che hanno acquisito una consuetudo revertendi mentre sono esclusi da tale fattispecie gli animali domestici (fra i quali rientra certamente il cane), la cui proprieta’ non puo’ acquistarsi per occupazione; a quest’ultimo proposito va segnalato che, in passato, con riferimento ai cavalli, la giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che tali animali non appartengono alla categoria degli animali mansuefatti, per la rivendicazione dei quali, da chi li abbia presi, e’ fissato il termine utile di venti giorni dall’articolo 925 c.c. (vedi Cass. Civ. 14 dicembre 1950 n. 2723).
Deve aggiungersi la considerazione che, come segnalato dalla P.G., in ogni caso la norma concerne la diversa ipotesi di allontanamento spontaneo di animali che, senza interventi di terzi, si inseriscano in fondi altrui permanendovi non reclamati laddove i giudici di merito hanno ampiamente argomentano sui plurimi ed insistenti comportamenti posti in essere, nella immediatezza, dal (OMISSIS), per il ritrovamento e recupero dell’animale, anche con l’ausilio della forza pubblica, recupero non riuscito solo per effetto delle condotte ostruzionistiche e fraudolente del (OMISSIS).
6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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