Il prelievo di denaro avente una provenienza delittuosa

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 marzo 2022| n. 9646.

Il prelievo di denaro avente una provenienza delittuosa da un conto corrente bancario integra il reato di riciclaggio senza la necessità che venga provato ed accertato il reato presupposto , né che sia stato individuato l’autore del predetto reato, bensì è sufficiente che tale condotta delittuosa risulti esistente dagli elementi di fatto acquisiti. Pertanto, non vi può essere dubbio circa la sussistenza del reato di riciclaggio, ove le somme prelevate siano state accertate con sentenza come provenienti da reato.

Sentenza|21 marzo 2022| n. 9646. Il prelievo di denaro avente una provenienza delittuosa

Data udienza 11 gennaio 2022

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – RICICLAGGIO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente
Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Lettieri Nicola che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Il prelievo di denaro avente una provenienza delittuosa

 

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 23 del 08 gennaio 2021 la Corte di appello di Bologna decidendo su rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 13957 del 26/02/2020) e parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Rimini del 26 maggio 2015 – ha dichiarato estinta la pena L. 312 luglio 2006, n. 241, ex articolo 1 inflitta a (OMISSIS) ex articolo 648-bis c.p. per avere riciclato, ricevendo dalla sua convivente (OMISSIS) Euro 100.000,00, il provento illecito della (OMISSIS) s.r.l. della quale costei era rappresentante legale.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di (OMISSIS) si chiede l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1): a) violazione dell’articolo 627 c.p.p., comma 3 e vizio della motivazione per non avere la Corte di appello precisato, come richiesto nella sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato la precedente decisione di altra sezione della Corte di appello di Bologna, il nesso fra le attivita’ delittuose ascritte alla (OMISSIS) e il trasferimento bancario ricevuto dall’imputato, trascurando lo iato temporale tra le prime e il secondo; b) violazione di legge per avere erroneamente desunto l’esistenza del reato presupposto dall’articolo 648-bis c.p. dagli insufficienti contenuti della sentenza n. 3 del 2007 emessa ex articolo 444 c.p.p. dal Tribunale di Vigevano nei confronti della (OMISSIS) per il delitto ex articoli 110, 112 e 81 c.p., articolo 61 c.p., n. 7, e articolo 640 c.p., per vari delitti ex articoli 81 e 110 c.p. e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 8 e per il delitto ex articolo 461 c.p. (associazione a delinquere per commettere una serie indeterminata di frodi fiscali), come delineati nei suoi capi di imputazione.

 

Il prelievo di denaro avente una provenienza delittuosa

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella sentenza con cui ha annullato con rinvio la precedente decisione della Corte di appello, la Corte di cassazione ha evidenziato la necessita’ di specificare come il denaro di cui disponeva la (OMISSIS) provenisse da un delitto di appropriazione indebita o da altro delitto.
Ha cosi’ ribadito il principio secondo cui, pur non essendo indispensabile che il delitto presupposto sia stato accertato da una sentenza di condanna passata in giudicato, ne’ che sia specificamente individuato (basta che il fatto che lo costituisce non sia stato giudizialmente escluso nella sua materialita’), e’ pero’ necessario che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti, almeno astrattamente configurabile e questo non si verifica se il giudice si limita a supporne l’esistenza sulla base del carattere sospetto delle operazioni relative ai beni e ai valori oggetto del delitto ex articolo 648-bis c.p. (fra le altre: Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609; Sez. 5, n. 527 del 13/09/2016, dep. 2017, Dell’Anna, Rv. 269017; Sez. 2, n. 813 del 19/11/2003, dep. 2004, Caretta, Rv. 228382).
2. Nella sentenza impugnata la Corte di appello ha seguito il principio fissato dalla Corte di cassazione ma ha diversamente individuato il delitto non colposo presupposto del riciclaggio ex articolo 648-bis c.p. attenendosi alle direttive impartite, senza ripetere vizi gia’ censurati e senza fondare la decisione su argomenti gia’ ritenuti incompleti o illogici nella sentenza di annullamento (Sez. 4, n. 12255 del 26/01/16, Y., Rv. 2666388; Sez. 4, n. 48352 del 29/04/2009, Savoretti, Rv. 245775: Sez. 6, n. 40814 del 16/09/2004, Esposito, Rv. 230138; Sez. 5, n. 1582 del 28/11/1997, dep. 1998, Angioi, Rv. 209990).
Correttamente, per altro verso, ha mantenuto piena autonomia di giudizio nella valutazione dei dati e nella ricostruzione del fatto, traendo le sue conclusioni anche da elementi prima trascurati, colmando i vuoti della precedente motivazione e superando le incongruenze rilevate (sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811; Sez. 6 n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738).

 

Il prelievo di denaro avente una provenienza delittuosa

 

Infatti, ha considerato che: dalla sentenza n. 3 del 2007 emessa ex articolo 444 c.p.p. dal Tribunale di Vigevano si trae che negli anni 2003-2005 la (OMISSIS) s.r.l. fu utilizzata – assieme a altre societa’ delle quali era rappresentante legale sempre la (OMISSIS) – come schermo sociale per commettere truffe, frodi nell’accesso al credito bancario e violazioni fiscali e che neanche svolse una qualche attivita’ che producesse profitti; in questo contesto, nel novembre 2003 la (OMISSIS) sottoscrisse una polizza vita di 100.000,00 Euro in favore della (OMISSIS) s.r.l. che mobilizzo’ il 27 marzo 2006 mentre il 30 marzo 2006 effettuo’, per la stessa somma, il bonifico indicato nell’imputazione in favore di (OMISSIS) su un conto corrente da lui aperto lo stesso giorno e presso la stessa filiale e poi chiuso 9 mesi dopo che, medio tempore, (OMISSIS) aveva richiesto l’emissione di 9 assegni circolari di 10.000,00 Euro ciascuno (depositati presso altro conto a lui intestato) mentre i residui 10.000,00 Euro furono prelevati in contanti (p. 1).
Ha osservato che la somma oggetto del bonifico non poteva che essere la stessa proveniente dalla (OMISSIS) s.r.l. e, quindi, derivante dalle attivita’ illecite (quella alla quale si riferisce la sentenza con cui il Tribunale di Vigevano ha applicato pena alla (OMISSIS)) di questa societa’ poiche’ le dichiarazioni dei redditi mostrano che la (OMISSIS) negli anni precedenti aveva un imponibile o negativo o molto modesto (p. 6-7).
Pertanto, la Corte di appello ha ritenuto integrato il delitto di riciclaggio, in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario, cosi’ come il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, integra un atto di riciclaggio, perche’ il delitto di cui all’articolo 648-bis c.p. e’ a forma libera e puo’ essere realizzato anche con modalita’ frammentarie e progressive (Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/01/2011, Berruti, Rv. 249446; Sez. 2, n. 47375 del 06/11/2009, Di Silvio, Rv. 246434).
Inoltre, relativamente al ragionamento che sorregge questa ricostruzione dei fatti il ricorso in esame non deduce manifeste illogicita’.
In definitiva, la Corte di appello si e’ adeguatamente conformata al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione – che aveva annullato la precedente sentenza perche’ non aveva configurato i delitti presupposti dall’articolo 648-bis c.p. – e ha colmato la lacuna al riguardo contenuta nella sentenza annullata chiarendo che la somma indicata nel capo di imputazione proveniva dai reati di truffa, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazioni fiscali fraudolente, oggetto della sentenza di patteggiamento n. 3/07 del Tribunale di Vigevano passata in giudicato.
3. Dalla inammissibilita’ del ricorso deriva, ex articolo 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

Il prelievo di denaro avente una provenienza delittuosa

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *