Revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 gennaio 2023| n. 2552.

Revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'”eventus damni”. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per l’estinzione di debiti scaduti, senza però accertare l’eventuale rilevanza del residuo patrimoniale rimasto al debitore ai fini della tutela delle ragioni creditorie).

Ordinanza|27 gennaio 2023| n. 2552. Revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

Data udienza 8 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – AZIONE REVOCATORIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. Spa ZIANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29700/2021 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) del foro di Taranto che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
sul controricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocati (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO n. 344/2020 depositata il 20/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 8/11/2022 dal Consigliere MARCO DELL’UTRI.

Revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

RILEVATO

che, con sentenza resa in data 20/10/2020 (n. 344/2020), la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) per l’accertamento dell’inopponibilita’ nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto con il quale (OMISSIS) (proprio debitore a titolo risarcitorio) aveva ceduto, in favore di (OMISSIS), un proprio immobile;
con la stessa decisione, la corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’ (OMISSIS), ha disposto l’integrale compensazione tra le parti di entrambi i gradi del giudizio di merito;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, non avendo l’ (OMISSIS) impugnato la mancata pronuncia in cui era incorso il tribunale in relazione alla domanda di accertamento del proprio credito nei confronti del (OMISSIS), tale credito doveva ritenersi definitivamente non comprovato, neppure sotto il profilo del suo carattere litigioso, con la conseguente insussistenza di un presupposto essenziale ai fini dell’accoglimento della domanda revocatoria spiegata in via principale;
sotto altro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come il (OMISSIS) avesse quasi totalmente impiegato il ricavato della vendita del proprio immobile per l’estinzione di altri debiti scaduti e garantiti, come tali non soggetti a revoca ai sensi dell’articolo 2901 c.c.;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
(OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
(OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo gia’ chiamato in giudizio in qualita’ di procuratore speciale del primo, non hanno svolto difese in questa sede;
(OMISSIS) ha depositato memoria;
con ordinanza interlocutoria n. 20969/22 resa in data 1/7/2022, la Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione ha invitato il ricorrente a depositare la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso nei confronti di (OMISSIS), ovvero, in mancanza, a procedere all’integrazione del contraddittorio nei relativi confronti;
eseguito tale ultimo incombente, a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa e’ stata trattenuta in decisione all’odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

Revocatoria ordinaria anche se il relativo prezzo sia stato destinato in parte al pagamento di debiti scaduti

CONSIDERATO

che, con il primo motivo del ricorso principale, (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 324 e 346 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2909 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che
l’omessa adozione, da parte del primo giudice, di alcuna pronuncia sulla domanda di accertamento del proprio credito nei confronti del (OMISSIS) (proposta dall’attore in via subordinata), potesse interpretarsi alla stregua di un suo implicito rigetto, con il relativo conseguente passaggio in giudicato a seguito della mancata impugnazione dell’omessa pronuncia da parte dell’ (OMISSIS), dovendo piuttosto intendersi, detta mancata impugnazione, quale mera rinuncia implicita di detta domanda di accertamento, pacificamente riproponibile in altro e separato giudizio;
il motivo e’ manifestamente fondato;
osserva il Collegio come il giudice a quo, nell’affermare l’equivalenza ad un rigetto – o, in ogni caso, all’attestazione della mancata dimostrazione di alcun credito, anche litigioso, dell’ (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) – della mancata adozione, da parte del primo giudice, di alcuna pronuncia sulla domanda di accertamento del credito vantato dall’attore nei confronti del (OMISSIS) (con il conseguente relativo passaggio in giudicato a seguito della mancata impugnazione, da parte dell’attore, di tale omessa pronuncia), si sia posto in contrasto con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale, quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono gli estremi di una sua reiezione implicita, ne’ risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda: cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628; Cass., 10/9/1999, n. 9619), deve riconoscersi alla parte istante la facolta’ di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all’articolo 346 c.p.c., per non avere denunciato quell’omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale (Sez. 3, Ordinanza n. 1828 del 25/01/2018);
tale conclusione, in particolare, deve ritenersi la logica conseguenza del principio in forza del quale va esclusa la formazione di alcun giudicato sugli aspetti del rapporto dedotto in giudizio che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto, quali quelli oggetto di una domanda su cui sia stata omessa la pronuncia (Sez. 3, Ordinanza n. 1828 del 25/01/2018, Rv. 647587 – 01, cit; Sez. 3, Sentenza n. 21266 del 10/10/2007, Rv. 599517 – 01);
nel caso di specie, oltre a non aver costituito oggetto di alcun accertamento effettivo specifico e concreto, la domanda dell’ (OMISSIS) diretta all’accertamento del proprio credito nei confronti del (OMISSIS) non pote’ neppure dirsi legata da un rapporto di pregiudizialita’ o dipendenza dall’azione revocatoria proposta in via principale, avendo piuttosto il giudice di primo grado disatteso detta domanda principale, non gia’ in ragione dell’inesistenza della qualita’ di creditore in capo all’ (OMISSIS), bensi’ della mancata dimostrazione, da parte di quest’ultimo, del concreto ricorso delle altre condizioni imposte, dall’articolo 2901 c.c., ai fini dell’accoglimento dell’actio pauliana spiegata in via principale;
con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 2901 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente il requisito dell’eventus damni a sostegno dell’azione revocatoria spiegata dall’odierno ricorrente (attesa l’avvenuta utilizzazione, da parte del (OMISSIS), del prezzo della compravendita impugnata per l’estinzione di altri debiti scaduti e garantiti), avendo la stessa corte d’appello riconosciuto come non tutto l’importo ricavato dalla vendita fosse stato utilizzato dal (OMISSIS) per l’estinzione di detti debiti scaduti, non potendo attribuirsi alcun significato all’eventuale sussistenza di garanzie reali sul bene compravenduto con l’atto impugnato;
il motivo e’ manifestamente fondato;
osserva il Collegio come la stessa corte territoriale, nel dare atto dell’avvenuta utilizzazione, da parte del (OMISSIS), solo di una parte del prezzo ricavato dalla compravendita impugnata in questa sede per l’estinzione di debiti scaduti (“il ricavato della vendita e’ stato quasi totalmente impiegato per il pagamento di rilevanti debiti scaduti e garantiti”: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), abbia implicitamente riconosciuto la sussistenza di un residuo patrimoniale rimasto in capo al (OMISSIS) in conseguente di detta cessione, senza peraltro darsi cura di accertare, in termini positivi o eventualmente negativi, la rilevanza di detto residuo patrimoniale ai fini della tutela delle ragioni creditorie;
da tale premessa di fatto – direttamente ricavabile dalla lettura della sentenza impugnata (nella specie neppure contestata in sede di ricorso incidentale dalle controparti interessate) – discende la violazione del parametro normativo in questa sede dedotto dal ricorrente principale, non potendo escludersi in alcun modo l’avvenuta dimostrazione, da parte delle controparti interessate, del ricorso concreto di una fattispecie estintiva della prerogativa di tutela azionata in questa sede dall’ (OMISSIS);
con l’unico motivo di ricorso incidentale proposto, (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente disposto l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio, in difetto dei presupposti al riguardo previsti dalla legge;
l’accoglimento dei due motivi del ricorso principale – con la conseguente cassazione della sentenza impugnata – valgono a ritenere assorbita la rilevanza dell’impugnazione incidentale proposta dalla Lupo in ordine alle modalita’ di regolazione, da parte del giudice d’appello, delle spese dei gradi del giudizio di merito;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del ricorso principale (assorbito il ricorso incidentale), deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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