Disconoscimento di scrittura privata e la relativa eccezione nel giudizio di appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 gennaio 2023| n. 2658.

Disconoscimento di scrittura privata e la relativa eccezione nel giudizio di appello

In tema disconoscimento di scrittura privata, qualora lo stesso sia proposto ritualmente nel giudizio di primo grado, ma venga ignorato dalla sentenza che, utilizzando il documento, tuttavia accolga le domande proposte dalla parte che ha operato il disconoscimento, quest’ultima è tenuta, pur se vittoriosa, a riproporre la relativa eccezione nel giudizio di appello, in mancanza dovendo ritenersi il disconoscimento rinunciato, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Ordinanza|30 gennaio 2023| n. 2658. Disconoscimento di scrittura privata e la relativa eccezione nel giudizio di appello

Data udienza 23 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: PROVA CIVILE – PROVA – DOCUMENTALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12405/2018, proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI LECCE, Sezione distaccata di Taranto, n. 55/2018, depositata il 14/02/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal consigliere REMO CAPONI.

Disconoscimento di scrittura privata e la relativa eccezione nel giudizio di appello

FATTI DI CAUSA

Nel 2011 (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la madre (OMISSIS) e la sorella (OMISSIS) per: (a) sentire accertare che la somma di 400.000 Euro, ricavata dalla vendita nel 2009 di un immobile di proprieta’ comune, era stata riscossa e trattenuta da (OMISSIS); (b) per sentire condannare quest’ultima al pagamento di una somma pari a un terzo del ricavato della vendita, al netto degli importi che (OMISSIS) avesse dimostrato di aver pagato per estinguere i debiti di (OMISSIS), defunto padre dell’attrice e marito della convenuta. A tal fine, l’attrice rilevo’ che con scrittura privata del 1/10/2008 tra le eredi del de cuius ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) era stata concordata una bonaria ripartizione dell’asse ereditario, anche a mezzo della predetta (progettata) vendita, con i proventi della quale sarebbero state ripianate le passivita’ dell’asse ereditario, dopo di che l’importo rimanente sarebbe stato ripartito in tre parti eguali.
Nel costituirsi, (OMISSIS) contesto’ tale ricostruzione dei fatti. Eccepi’ infatti che con scrittura privata del 20/05/2009 le tre eredi si erano date reciprocamente atto che: (a) con il ricavato della vendita erano stati soddisfatti tutti i debiti a loro conoscenza esistenti, tra i quali in particolare uno di 100.000 Euro per una vertenza con (OMISSIS); (b) che non avevano null’altro da pretendere l’una dall’altra sulla base del ricavato della suddetta vendita.
La sentenza di primo grado accerto’ che: (a) la scrittura privata del 2009 “non supera” quella del 2008; (b) dell’intero ricavato della vendita, (OMISSIS) ha trattenuto la cifra 321.495,42 Euro, al netto del saldo dei debiti del de cuius; (c) (OMISSIS) non ha ricevuto alcunche’ della quota a lei spettante. Su questa base, il Tribunale di Taranto condanno’ la convenuta a pagare all’attrice 105.498,47 Euro.
Su appello di (OMISSIS), la sentenza di secondo grado ha confermato la pronuncia di primo grado nel dispositivo, ma in motivazione ha argomentato sulla base del disconoscimento della scrittura privata del 2009 compiuto dall’attrice nel giudizio di primo grado.
Ricorre in cassazione (OMISSIS) con sei motivi, per un valore di 105.498,47 Euro. Resiste (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria. Rimane intimata (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c., articolo 343 c.p.c., articolo 345 c.p.c., comma 2, articolo 346 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto: (a) disconosciuta la scrittura privata del 20/5/2009 e, pertanto, (b) violato il giudicato interno sull’impiego che della predetta scrittura aveva fatto il giudice di primo grado nel decidere la controversia.
Con il secondo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per essersi il giudice di appello – nel rilevare il disconoscimento della scrittura privata del 2009 – pronunciato su un’eccezione non sollevata dalla parte.
Con il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 214 c.p.c., articoli 2719 e 1362 c.c. per avere il giudice di appello ritenuto come disconosciuta la scrittura privata del 20/5/2009.
Con il quarto motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 183 c.p.c., per avere il giudice di appello omesso di porre a fondamento della decisione prove offerte dalle parti e fatti non specificamente contestati.
Con il quinto motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2722 e 1417 c.c., articolo 157 c.p.c., in relazione alla ritenuta mancata prova della simulazione del prezzo di vendita.
Con il sesto motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 132 c.p.c., in relazione alla ritenuta mancata prova della corresponsione della somma di 100.000 Euro a (OMISSIS).
2. – Il primo motivo e’ fondato nei termini seguenti. (OMISSIS), attrice appellata, non ha riproposto in appello l’eccezione di aver disconosciuto la scrittura privata del 2009, che il giudice di primo grado ha invece utilizzato nella propria pronuncia. Tuttavia il giudice d’appello ha rigettato il secondo e terzo motivo d’appello argomentando sulla base del predetto disconoscimento, cioe’ accogliendo un’eccezione rigettata in primo grado, ma non riproposta in secondo grado e da intendersi pertanto rinunciata ai sensi dell’articolo 346 c.p.c. Cosi’ argomentando, la Corte di appello ha violato l’articolo 346 c.p.c. nella parte in cui esso prevede che le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Entro questi limiti, il primo motivo e’ accolto.
3. – Il collegio reputa che sussistano condizioni per pronunciare l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.
4. – La sentenza impugnata e’ cassata con rinvio in relazione al motivo accolto, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nel senso di cui in motivazione (n. 2); dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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