Restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 gennaio 2022| n. 361.

Restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex articolo 389 cod. proc. civ., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l’avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all’operatività del principio di economia processuale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia che opponeva la società datrice di lavoro ricorrente ad una lavoratrice, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata il quanto il giudice del rinvio non aveva accolto la richiesta della società ricorrente di condanna della predetta lavoratrice alla restituzione “…della somma pari alla differenza tra quanto dalla stessa percepito in ragione della cassata sentenza della corte d’appello e l’importo che verrà accordato in virtù dell’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183/2010…”, motivando che sul punto nulla era stato documentato, nonostante alcuni rinvii disposti dalla corte per tale adempimento; poiché nella motivazione impugnata la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il pagamento della società non era stato documentato, osserva la pronuncia in esame, la stessa ha omesso di esaminare il comportamento processuale delle parti e la portata delle loro dichiarazioni alla luce del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione, onde verificare se, a fronte della allegazione da parte della società ricorrente che costituiva il presupposto della pretesa restitutoria (il pregresso pagamento), la difesa svolta dalla controparte nel primo atto difensivo successivo presentasse o meno gli estremi di una valida contestazione del fatto allegato ovvero costituisse una affermazione incompatibile con la negazione del pagamento medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 aprile 2021, n. 11115).

Ordinanza|10 gennaio 2022| n. 361. Restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza

Data udienza 21 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Retribuzioni – Processo civile – Impugnazioni – Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata – Proposizione ex articolo 389 c.p.c. – Allegazione e prova del pagamento – Domanda non formulabile in precedenza – Avvenuto pagamento – Desumibilità anche dal comportamento processuale delle parti – Principio di non contestazione – Leale collaborazione tra le parti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18012-2020 proposto da:
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6639/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

CHE:
1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in seguito a rinvio disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 13394 del 2017, ha condannato (OMISSIS) Spa al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di (OMISSIS) della somma pari a 5 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della sentenza di appello dichiarativa della nullita’ del termine fino al soddisfo;
per quanto qui specificamente ancora interessa, la Corte del rinvio non ha accolto la richiesta della societa’ di condanna della lavoratrice alla restituzione “della somma pari alla differenza tra quanto dalla stessa percepito in ragione della cassata sentenza della Corte d’appello n. 395/2010 e l’importo che verra’ accordato in virtu’ dell’applicazione della L. n. 183 del 2010, articolo 32”, poiche’ – secondo “i giudici napoletani – “sul punto nulla e’ stato documentato, nonostante alcuni rinvii disposti dalla Corte per tale adempimento”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la societa’ con unico articolato motivo; ha resistito con controricorso la (OMISSIS);
4. la proposta del relatore ex articolo 380 bis c.p.c. e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie.

CONSIDERATO

CHE:
1. l’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., deducendo che, in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 395/2010, sarebbe stato versato, “con il cedolino paga di marzo 2010 l’importo lordo di Euro 140.906,81” e che questa circostanza, specificamente dedotta nel ricorso in riassunzione, non avrebbe costituito oggetto di contestazione della (OMISSIS), per cui non risultava bisognevole di prova;
2. il Collegio reputa la censura fondata alla stregua del principio affermato da questa Corte secondo cui: “La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex articolo 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l’avvenuto pagamento puo’ essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all’operativita’ del principio di economia processuale” (cosi’ Cass. n. 11115 del 2021 – cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto – la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato valenza probatoria alla busta paga non quietanzata, senza tenere in conto che la controparte non aveva negato il pagamento, ma solo contestato l’importo chiesto in restituzione, perche’ al lordo e non al netto delle ritenute fiscali);
poiche’ nella motivazione qui impugnata la Corte territoriale si e’ limitata ad affermare che il pagamento della societa’ non era stato documentato, la stessa ha omesso di esaminare il comportamento processuale delle parti e la portata delle loro dichiarazioni alla luce del principio di circolarita’ degli oneri di allegazione e di contestazione, onde verificare se, a fronte della allegazione da parte di (OMISSIS) Spa del fatto che costituiva il presupposto della pretesa restitutoria (il pregresso pagamento), la difesa svolta dalla controparte nel primo atto difensivo successivo presentasse o meno gli estremi di una valida contestazione del fatto allegato ovvero costituisse una affermazione incompatibile con la negazione del pagamento;
3. pertanto il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformera’ a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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