Mancato pagamento per la sosta all’interno delle strisce blu

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2022| n. 277.

Mancato pagamento per la sosta all’interno delle strisce blu.

In materia di sanzioni amministrative si applica il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva prevista dalla norma. Nella fattispecie in oggetto, vige la sussistemza contemplata dalla norma, dovendosi, in tal caso, presumere la sussistenza dell’elemento oggettivo in capo al trasgressore. L’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicché “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell’agente.

Ordinanza|7 gennaio 2022| n. 277. Mancato pagamento per la sosta all’interno delle strisce blu

Data udienza 16 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sanzioni amministrative – Mancato versamento della somma per la sosta all’interno delle strisce blu – Eccezione – Possesso di sole banconote di carta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15101-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA FIRENZE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3072/2019 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Giudice di Pace di Firenze (OMISSIS), proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di Firenze a seguito del ricorso presentato avverso un verbale di contravvenzione al codice della strada, per aver lasciato la propria vettura in sosta, in area a pagamento, senza corrispondere la prescritta tariffa.
Con sentenza n. 2824/2017 il Giudice di Pace rigettava il ricorso. L’appello interposto dall’ (OMISSIS) avverso la decisione di prima istanza e’ stato rigettato dal Tribunale di Firenze con la sentenza impugnata, n. 3072/2019.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi a due motivi.
La Prefettura, intimata, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS COD. PROC. CIV..
Inammissibilita’ del ricorso.
(OMISSIS) proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Firenze contro una ordinanza ingiunzione emessa dalla locale Prefettura a fronte di una contravvenzione all’obbligo di pagamento della tariffa per la sosta di un veicolo sulla pubblica via. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso. L’odierno ricorrente interponeva appello, che veniva respinto dal Tribunale di Firenze con la sentenza oggi impugnata, con la quale veniva accertata l’effettiva violazione della norma del codice della strada, da parte del trasgressore, e la mancanza della prova della buona fede del medesimo. Il ricorso, proposto dall’ (OMISSIS) per la cassazione di detta decisione, e’ articolato in due motivi, con i quali si deduce la violazione o falsa applicazione di plurime norme di legge, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Ad avviso del ricorrente, la circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune di Firenze per il pagamento della tariffa di sosta non accettassero banconote o carte di credito, unitamente al fatto che egli non aveva monete con se’ al momento del fatto contestatogli, avrebbe legittimato la sosta del suo veicolo anche in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa.
I due motivi, che meritano di essere trattati congiuntamente, sono inammissibili poiche’, come correttamente accennato dal Tribunale, in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui e’ sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi – in tal caso – presumere la sussistenza dell’elemento oggettivo in capo al trasgressore (cfr. sul punto, ex multis, Cass. Sez. U, Sentenza n. 10508 del 06/10/1995, Rv. 494184 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26306 del 07/11/2017, non massimata). L’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicche’ “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell’agente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16320 del 12/07/2010, Rv. 614381; conf. Cass. Sez. 62, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015, Rv. 636814; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33441 del 17/12/2019, Rv. 656323). Il quale nel caso di specie non lo ha assolto, secondo la valutazione in punto di fatto svolta dal giudice di merito, non utilmente sindacabile in questa sede posto che il motivo di ricorso non puo’ mai risolversi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)”.
Il Collegio condivide la proposta del relatore.
Non risultano depositate memorie.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attivita’ difensiva della parte intimata nel presente giudizio di legittimita’.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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