Responsabilità precontrattuale il pregiudizio circoscritto nell’interesse negativo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 ottobre 2021| n. 30186.

Responsabilità precontrattuale il pregiudizio circoscritto nell’interesse negativo.

In materia di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto la corte territoriale, pur configurando gli estremi fattuali per la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità precontrattuale, avendo l’ingiustificata interruzione delle trattative in corso impedito la conclusione definitiva del contratto di prestazione d’opera per il quale la società controricorrente aveva manifestato la sua disponibilità all’esecuzione, non ne ha poi tratto le giuste conseguenze, sul piano giuridico, in ordine alla determinazione dei relativi danni, perché – pur avendo correttamente posto riferimento alla necessità di ricorrere al criterio dell’interesse negativo – ha poi proceduto ad una liquidazione del danno correlato, invece, all’interesse positivo, ovvero rapportato alla misura del compenso spettante per l’attività già parzialmente eseguita)
Ordinanza|27 ottobre 2021| n. 30186

Data udienza 15 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Elaborazione progetto – Responsabilità precontrattuale – Prova – Documenti informatici – Messaggi di posta elettronica (c.d. e – mail) – Rientra tra le rappresentazioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. – Forma piena prova se non ne viene disconosciuta la conformità ai fatti – Pregiudizio risarcibile – E’ circoscritto nei limiti dello stretto interesse negativo – Spese sopportate nel corso delle trattative e perdita di ulteriori occasioni – Escluso il lucro cessante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17394/2016) proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6867/2015 (pubblicata in data 11 dicembre 2015);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 389/2007 il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda di accertamento negativo proposta dalla s.p.a. (OMISSIS), ritenendo la insussistenza del credito vantato dalla (OMISSIS) di Euro 11.693,00, oltre iva, con riguardo ad una vantata attivita’ professionale inerente alla progettazione di uno spazio espositivo della citata (OMISSIS) alla Borsa Internazionale del Turismo presso la Fiera di (OMISSIS) nel (OMISSIS); rigettava, di contro, la domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS) relativa all’esecuzione della stessa prestazione per la maggiore misura di Euro 21.718,00, oltre al risarcimento del danno a titolo di responsabilita’ precontrattuale indicato nella misura di Euro 20.000,00.
2. Decidendo sull’appello formulato dalla (OMISSIS) s.p.a. (subentrata per incorporazione alla (OMISSIS)) e nella costituzione dell’appellata (OMISSIS) s.p.a., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6867/2015 (pubblicata l’11 dicembre 2015), accoglieva il gravame e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata pronuncia, condannava la (OMISSIS) al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 11.693,00, oltre iva e interessi legali dalla domanda al saldo, nonche’ alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A fondamento dell’adottata decisione, la Corte laziale, dopo aver disatteso l’eccezione pregiudiziale di inammissibilita’ – avanzata dall’appellata – della domanda riconvenzionale in relazione alla sfera dei poteri conferiti con la procura, riteneva il gravame fondato nel merito, rilevando la valenza probatoria dei documenti prodotti dall’appellante a supporto del vantato credito (consistenti in messaggi di posta elettronica, efficaci ai sensi dell’articolo 2712 c.c.), che non erano stati specificamente contestati, con l’accertamento dell’espletamento dell’attivita’ svolta dall’appellante in favore gia’ della s.r.l. (OMISSIS) e la ingiustificata interruzione della trattative da parte della (OMISSIS) produttiva di responsabilita’ precontrattuale a suo carico.
Sulla base di tali presupposti, la Corte di appello provvedeva alla quantificazione dell’importo del credito da riconoscere all’appellante nella misura di un terzo rispetto a quello globale del contratto ove fosse stato concluso, commisurandolo a quello recato dalla fattura di cui, con l’originario atto di citazione, la stessa (OMISSIS) aveva sollecitato la pronuncia di accertamento negativo del relativo credito.
3. Contro la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la (OMISSIS) s.p.a., resistito con controricorso dall’intimata (OMISSIS) s.r.l..
La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ degli articoli 2712 e 1362 c.c., contestando l’impugnata sentenza nella parte in cui con la stessa era stata ritenuta provata la sussistenza del rapporto tra le parti in causa mediante l’interpretazione della corrispondenza tra la (OMISSIS) e il “gruppo (OMISSIS)”. In particolare, con questa doglianza, la ricorrente ha inteso confutare la sentenza di appello laddove ha affermato che essa non aveva contestato di aver ricevuto le e-mail prodotte dalla controparte, ma si era limitata solo a contestare le risultanze di quei documenti informatici, pur avendo essa (OMISSIS), fin dal primo grado, asserito di non aver mai intrattenuto rapporti con la (OMISSIS) e che nessuna comunicazione era stata compiuta da detta societa’.
2. Con la seconda censura la ricorrente deduce – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 1337, 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., sostenendo l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza laddove aveva ravvisato la sussistenza di una sua responsabilita’ precontrattuale – pur in difetto dell’assolvimento del relativo onere probatorio – per aver inopinatamente interrotto qualsiasi rapporto negoziale con la controparte ed, inoltre, tenuto conto della possibilita’ di richiedere il risarcimento del solo interesse negativo, statuito che appariva equa la domanda di compenso formalizzata con l’emissione della fattura precedentemente indicata.
3. Rileva il collegio che il primo motivo e’ privo di fondamento e deve, percio’, essere respinto.
Va osservato che, in effetti, con esso si denuncia complessivamente una valutazione delle circostanze fattuali adeguatamente motivata dalla Corte di appello e si risollecita in questa sede una rinnovazione degli accertamenti di fatto.
Diversamente da quanto prospettato, in realta’, nell’impugnata sentenza, non e’ stato applicato propriamente il principio di non contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c., avendo la Corte di appello attestato l’esistenza del contenuto dei messaggi di posta elettronica ed applicato ad essi l’articolo 2712 c.c., sul piano della conseguente efficacia, motivando in proposito che dalla relativa corrispondenza – tenuto conto dei complessivi rapporti venuti in rilievo e del ruolo svolto dal (OMISSIS), quale referente della (OMISSIS) – il rapporto di collaborazione e di correlata prestazione professionale si era venuto in realta’ a costituire “ab origine” tra le parti in causa (con la produzione degli effetti giuridici conseguenti) e che solo nominalmente, per assunzione di denominazioni diverse, si era verificato un avvicendamento tra soggetti differenti, senza che, pero’, tale situazione avesse interferito sulla titolarita’ del rapporto sostanziale. In particolare, la Corte di appello ha congruamente evidenziato come il rapporto di collaborazione – sulla base di plurime e-mail – risultava gia’ in essere nel (OMISSIS) tra la (OMISSIS) s.p.a. affiliata (OMISSIS), poi divenuta (OMISSIS), e (OMISSIS) s.a.s. a cui era subentrata la (OMISSIS) e come, poi, dalla corrispondenza finale si evinceva il conferimento dell’incarico relativo alla predisposizione della progettazione di uno spazio espositivo alla BIT presso la Fiera di (OMISSIS) nel (OMISSIS) (v., specialmente, pagg. 7 e 11 della motivazione).
Allo stesso modo la Corte di appello ha motivato esaurientemente come non potesse essere posto in dubbio che la (OMISSIS) aveva elaborato un progetto personalizzato per le specifiche esigenze della (OMISSIS), interagendo in modo costante tra il novembre 2003 e il gennaio 2004 con la Direzione di Marketing della (OMISSIS), rappresentata dal predetto Dott. (OMISSIS).
La Corte laziale non e’, quindi, incorsa in alcuna delle violazioni denunciate con la censura in discorso, avendo adeguatamente motivato – e, quindi, insindacabilmente in questa sede di legittimita’ – sulle risultanze fattuali ai fini della configurazione della conclusione dell’obbligazione dedotta in giudizio.
E’ risaputo, inoltre, che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ex multis, Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019).
E’ poi altrettanto incontestabile – come rilevato nella giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. n. 11606/2018) che, in materia di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’articolo 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformita’ ai fatti o alle cose medesime.
4. E’ fondato, invece, il secondo motivo.
Deve evidenziarsi che la Corte di appello ha impostato il suo ragionamento logico-argomentativo sulla base di un esatto presupposto giuridico, avendo correttamente ritenuto che l’interruzione ingiustificata delle trattative, ad opera della (OMISSIS), per la conclusione del contratto di collaborazione in vista dell’esecuzione della predetta prestazione progettuale, poteva configurare gli estremi fattuali per la sussistenza di una ipotesi di responsabilita’ precontrattuale, poiche’ la suddetta interruzione aveva impedito la conclusione definitiva del contratto di prestazione d’opera, per il quale la (OMISSIS) aveva manifestato la sua disponibilita’ ad eseguirlo.
Tuttavia, la Corte territoriale non ne ha tratto le giuste conseguenze – sul piano giuridico – in ordine alla determinazione dei relativi danni riconducibili alla suddetta fattispecie di responsabilita’, perche’ – pur avendo correttamente posto riferimento alla necessita’ di ricorrere al criterio dell’interesse negativo – ha poi proceduto ad una liquidazione del danno correlato, invece, all’interesse positivo, ovvero rapportato alla misura del compenso spettante per l’attivita’ gia’ parzialmente eseguita.
Decidendo in tal modo la Corte laziale e’ incorsa nella violazione del principio di diritto (piu’ volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., ad es., Cass. n. 19883/2005, Cass. n. 23289/2006 e Cass. n. 24625/2015) – al quale dovra’ uniformarsi il giudice di rinvio – secondo cui, in materia di responsabilita’ precontrattuale il pregiudizio risarcibile e’ circoscritto nei limiti (ed a tal fine il giudice di rinvio dovra’ operare le relative necessarie valutazioni) dello stretto interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte.
Per tale ragione il secondo motivo va accolto.
5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, deve essere respinto il primo motivo ed accolto il secondo. Da cio’ deriva la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Roma che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvedera’ a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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