Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 ottobre 2021| n. 30190.

Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare.

In relazione all’imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall’articolo 1195 del Cc, spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento a uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all’articolo 1193 del Cc, che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l’imputazione.

Ordinanza|27 ottobre 2021| n. 30190. Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto – Pagamento corrispettivo – Opposizione a decreto ingiuntivo – Imputazione di pagamento – Debitore – Pluralità di debiti – Omessa scelta del debito da pagare – Spetta al creditore la dichiarazione di imputare il pagamento a uno o più debiti determinati – Criteri legali ex art. 1193 c.c. – Subentro solo quando non vi sia stata imputazione né da parte del debitore né da parte del creditore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 27081/2016) proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) a r.l., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1850/2015 (pubblicata il 21 ottobre 2015);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria della difesa della ricorrente depositata ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal giudice designato del Tribunale di Alessandria per l’importo di Euro 68.838,94 in favore della (OMISSIS) s.c.a.r.l., a titolo di saldo della fattura n. (OMISSIS) relativa al pagamento del saldo della prestazione di servizi appaltati eseguiti all’interno della struttura (OMISSIS) (consistiti, in particolare, nella gestione del servizio alla persona omnicomprensivo, pulizia locali, preparazione e distribuzione dei pasti, lavanderia anziani), sostenendo l’erroneita’ della somma ingiunta e l’avvenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento, in quanto il corrispettivo andava diversamente determinato.
Nella costituzione della societa’ opposta, l’adito Tribunale, con sentenza depositata il 4 aprile 2013, accoglieva parzialmente l’opposizione e, previa revoca del decreto monitorio, condannava la societa’ opponente al pagamento, in favore dell’opposta, della minor somma di Euro 60.414,56, alla stregua della ricostruzione dei rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti in ordine al contratto di appalto dedotto in giudizio e all’individuazione dei pagamenti solo parzialmente estintivi effettuati dall’opponente in favore dell’opposta.
2. Decidendo sull’appello formulato da (OMISSIS) s.p.a., cui resisteva l’appellata, la Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1850/2016 (pubblicata il 21 ottobre 2015), rigettava il gravame e condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
A fondamento dell’adottata pronunzia, la Corte piemontese, una volta ridefinito il complessivo rapporto di appalto concluso tra le parti e considerata l’integrale documentazione legittimamente acquisita, rilevava come fosse effettivamente emerso che la fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo (riferita ad un importo tale di Euro 84.962,45) era stata parzialmente saldata solo con il pagamento di Euro 25.547,89, ragion per cui – avuto riguardo alle prestazioni di servizi effettuate e considerato che non era stata allegata una univoca prova circa la riduzione delle ore lavorate rispetto agli accordi contrattuali neppure per periodi antecedenti – residuava ancora a favore della societa’ appellata la differenza a saldo dell’importo di Euro 60.414,56, cosi’ come correttamente ritenuto con la sentenza di prime cure.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, (OMISSIS) s.p.a.. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.c.a.r.l., nella qualita’ di societa’ incorporante per fusione la (OMISSIS) s.c.r.l..
La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

 

Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c., per aver la Corte di appello confermato l’erronea comprensione rispetto a quanto affermato e statuito dalla sentenza di primo grado, considerato che il Tribunale di Alessandria aveva, invece, ritenuto provata la riduzione delle ore per il mese di maggio 2008 e, quindi, per la rideterminazione dell’entita’ della contestata fattura n. (OMISSIS).
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. nonche’ degli articoli 324, 327, 329, 343, 346 e 112 c.p.c., sul presupposto che l’accertata riduzione, con la sentenza di primo grado, delle opere prestate dalla societa’ (OMISSIS) in relazione all’indicata fattura non era stata fatta oggetto di impugnazione da alcuna delle parti, non avendo la (OMISSIS) proposto appello incidentale e non avendo l’appellante alcun interesse sul punto, essendo la statuizione “de qua” favorevole per la medesima e in accoglimento delle deduzioni ed eccezioni formulate nel giudizio di primo grado.
3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa motivazione circa le censure di appello avanzate da essa ricorrente in relazione al rapporto intercorso tra le parti e al computo dell’estinzione parziale nonche’ al calcolo del residuo ancora ritenuto dovuto alla societa’ (OMISSIS).
4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e dell’articolo 645 c.p.c. e articolo 1193 c.c., poiche’, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, era l’opposta che avrebbe dovuto provare (senza, pero’, che in concreto vi avesse adempiuto) che il pagamento effettuato da essa (OMISSIS) s.p.a. dovesse imputarsi all’estinzione parziale del debito complessivo, provando tutti i servizi effettivamente forniti e di cui alle fatture emesse e relative all’intercorso rapporto: cio’ anche a fronte della prova fornita da essa ricorrente circa il minor numero di ore prestate in relazione alla fattura n. (OMISSIS) e, quindi, con riguardo all’importo inferiore effettivamente dovuto in presenza di tale fattura per le prestazioni realmente rese a fronte delle ore concretamente impiegate dalla Cooperativa e delle pattuizioni contrattuali.

 

Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

5. Con la quinta doglianza la ricorrente ha prospettato – avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non avendo la Corte territoriale considerato che proprio dai rendiconti in atti redatti dalla societa’ (OMISSIS) risultava che le ore fornite da quest’ultima societa’ in relazione ad alcune tipologie di servizi erano inferiori a quelle minime contrattualmente previste, che i riepiloghi predisposti da essa ricorrente recepivano i dati comunicati dalla (OMISSIS) e che gli importi delle fatture emesse da parte opposta erano stati calcolati senza detrarre le somme relative alle ore prestate in meno in relazione a ciascuna tipologia di servizio e cio’ in violazione di quanto previsto e pattuito contrattualmente tra le parti.
6. Con il sesto motivo ed ultimo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., con cio’ intendendo confutare l’assunto risultante dalla impugnata sentenza secondo cui le contestazioni relative alle fatture per i mesi di aprile e maggio erano state proposte dopo che le parti avevano gia’ risolto il contratto e a distanza di mesi dall’invio delle stesse, ravvisando che anche tale aspetto di non contestazione poteva costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite.
7. Osserva, in via preliminare, il collegio che il ricorso – pur nella sua complessiva impostazione articolata nei richiamati motivi – tende, in concreto, a sollecitare una integrale rivalutazione di merito sulla ricostruzione dei rapporti di dare-avere intercorsi tra le parti al fine di giungere alla determinazione dell’avvenuta estinzione parziale o totale dell’importo di cui alla fattura posta a fondamento dell’originario decreto monitorio (avuto riguardo anche all’oggetto e alla durata delle prestazioni di servizio di riferimento), da ritenersi, invece, adeguatamente motivata con l’impugnata sentenza sulla base di tre decisive circostanze: la prima relativa al fatto che le prime tre fatture emesse dalla (OMISSIS) (relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo) erano state interamente e spontaneamente saldate, senza contestazioni; la seconda da ricondursi alla valutazione di inattendibilita’ della deposizione testimoniale del (OMISSIS); la terza da ricollegare al fatto che le contestazioni riguardanti le fatture nn. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), ossia per i mesi in ordine ai quali non vi era stato adempimento spontaneo, erano avvenute a distanza di mesi dalla risoluzione del contratto, circostanza questa ritenuta idonea a consentire l’applicabilita’ del principio di non contestazione.
Cio’ premesso, rileva il collegio che il primo motivo e’ infondato perche’, in effetti, la sentenza della Corte di appello, comunque sufficientemente motivata, si confronta con quella di primo grado e non si pone in effettiva contraddizione con la stessa.
8. La seconda censura e’ altrettanto priva di fondamento e va disattesa.
Osserva il collegio che, al di la’ dell’inadeguata specificita’ del motivo, non viene in rilievo la possibile formazione di un giudicato interno con riferimento alla circostanza indicata poiche’, alla stregua del “decisum” di primo grado e dell’oggetto della causa, non era necessario proporre appello incidentale in ordine a possibili statuizioni sfavorevoli alla societa’ (OMISSIS), avendo la sentenza di appello confermato quella di prime cure, prendendo in considerazione il dato rilevante che parte opponente aveva allegato con riferimento alla circostanza che la fattura n. (OMISSIS) era stata pagata per l’importo di Euro 84.962,45 perche’ a tanto ammontava il conteggio delle ore effettive, inferiori a quelle contrattualmente pattuite e che, in causa, tale circostanza era stata provata con l’escussione del teste (OMISSIS), alla stregua della cui deposizione era rimasto confermato che il calcolo era stato effettuato sulla base dell’indicazione delle ore che la stessa (OMISSIS) aveva comunicato.

 

Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

9. Anche la terza doglianza non coglie nel segno e va rigettata.
Non sussiste, infatti, la dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ la Corte di appello ha, ancorche’ in modo sintetico ma sufficiente, risposto a tutte le censure del gravame circa la ricostruzione del rapporto di appalto di servizi intercorso tra le parti e alla determinazione dell’importo ancora rimasto dovuto dall’odierna ricorrente sulla scorta della somma recata dalla fattura addotta a fondamento del ricorso monitorio.
Con il proposto motivo si potrebbe, tutt’al piu’, ritenere prospettato un vizio di insufficiente motivazione ma questo non e’ piu’ deducibile per effetto della novellazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie).
Occorre, in proposito, evidenziare (v. Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014, nonche’, fra le altre, Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018) che la riformulazione, per l’appunto, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, con la conseguenza che e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale (insussistente nella fattispecie) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Peraltro, va posto in risalto che, con il motivo in questione, parte ricorrente ha, in sostanza, riprodotto le stesse censure di merito gia’ formulate avverso la sentenza di primo grado, senza specificare i motivi sui quali non vi sarebbe stata pronuncia da parte della Corte di appello, la quale – come detto – ha comunque motivato sul complessivo rapporto intercorso tra le parti e sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito residuo in favore della (OMISSIS), avendo quest’ultima assolto il relativo onere probatorio in ordine alla sussistenza di detto credito da riferirsi esclusivamente alla somma di cui alla contestata fattura n. (OMISSIS), senza che la controparte (odierna ricorrente) avesse riscontrato adeguatamente l’estinzione dell’intero credito.
10. Il quarto motivo e’ inammissibile e, in ogni caso, infondato dal momento che con esso – sotto il profilo delle indicate supposte violazioni di legge – la ricorrente sottopone l’impugnata sentenza ad una critica di merito, insindacabile in questa sede di legittimita’.
Comunque, e’ appena il caso di sottolineare che non sussiste la dedotta violazione dell’articolo 1193 c.c., poiche’, risultando pacifica la circostanza che (OMISSIS) s.p.a. aveva pagato l’importo di Euro 150.658,18, non poteva essa limitarsi ad allegare l’estinzione per intero del proprio debito, dovendo invece imputare espressamente tale pagamento a specifiche fatture o causali, ragion per cui – riconfermando il percorso logico-giuridico del primo giudice – la Corte di appello ha ritenuto che, ai sensi del comma 2 della citata norma, tale pagamento si dovesse imputare ai debiti piu’ antichi giustificati dalle precedenti fatture emesse, nel mentre era emerso come fosse rimasta insoluta parzialmente proprio solo la fattura posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In punto di diritto va, infatti, ribadito (v., ad es., Cass. n. 2672/2013) che, con riferimento alla questione dell’imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facolta’ di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall’articolo 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, puo’ dichiarare di imputare il pagamento ad uno o piu’ debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all’articolo 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando ne’ il debitore ne’ il creditore abbiano effettuato l’imputazione.

 

Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

11. Il quinto motivo va ritenuto inammissibile.
Ed invero, sotto la formale dedotta violazione degli articoli 115-116 c.p.c., la ricorrente mette in effetti discussione la valutazione di inattendibilita’ della deposizione del teste (OMISSIS), attivita’, tuttavia, specificamente demandata al giudice di merito. E la Corte di appello l’ha adeguatamente motivata (v. pag. 6 dell’impugnata sentenza), ritenendo che non fosse stata riscontrata da altri elementi istruttori e, quindi, come tale idoneamente valorizzabile.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 23940/2017) che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Altrettanto incontestabilmente va ricordato (v., per tutte, Cass. n. 11511/2014) che la valutazione delle risultanze delle prove – e, quindi, lo stesso giudizio sull’attendibilita’ dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione – involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili.
12. La sesta ed ultima censura si prospetta inammissibile perche’ attinge una valutazione di merito sulla valorizzazione – nel contesto della complessiva motivazione – come argomento di prova della circostanza della mancata immediata contestazione delle fatture emesse per i mesi di aprile e maggio 2008.
13. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della stessa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

Pluralità di debiti ed omessa scelta del debito da pagare

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *