Responsabilità precontrattuale ed il danno per lucro cessante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 febbraio 2023| n. 3413.

Responsabilità precontrattuale ed il danno per lucro cessante

In tema di responsabilità precontrattuale, il danno per lucro cessante può essere costituito anche dal pregiudizio economico derivante dalla rinunzia alla stipulazione di un contratto avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si sono svolte le trattative, tenuto conto che l’art. 1337 cod. civ. tutela non tanto l’interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata, con conseguente perdita di occasioni favorevoli

Ordinanza|3 febbraio 2023| n. 3413. Responsabilità precontrattuale ed il danno per lucro cessante

Data udienza 14 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Danno – Lucro cessante – Onere della prova – Attività contrattuale della pubblica amministrazione – Art. 1227 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 28939/2017 proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore e liquidatore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1907/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI.

Responsabilità precontrattuale ed il danno per lucro cessante

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 12 aprile 2000, la societa’ (OMISSIS) Spa, poi (OMISSIS) Srl, poi (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, infine (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo, chiedeva la condanna a titolo di responsabilita’ precontrattuale della Regione Calabria, asserendo che questa aveva ingiustificatamente interrotto le trattative per il rinnovo di accordi contrattuali volti all’installazione nelle maggiori stazioni ferroviarie italiane di pannelli pubblicitari riproducenti paesaggi calabresi e di altri messaggi pubblicitari collocati in luoghi di significativo transito.
2. Costituitasi ritualmente in giudizio la Regione Calabria, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 839/2011, riconosceva la responsabilita’ precontrattuale della Regione Calabria per rottura ingiustificata delle trattative, ma riteneva che l’attrice non avesse fornito la prova di aver dovuto rinunciare a favorevoli occasioni contrattuali. Liquidava pertanto in favore dell’istante le sole spese sostenute nel corso delle trattative per viaggi, trasferte e spese telefoniche in complessivi Euro 2.700,04, debito di valuta produttivo dei soli interessi legali dal di del fatto. Respingeva la domanda subordinata spiegata dall’attrice ai sensi dell’articolo 2041 c.c., per mancanza del requisito della sussidiarieta’.
3. Avverso la sentenza proponeva appello la (OMISSIS) S.r.l. La Regione Calabria si costituiva solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, per opporsi a quanto richiesto con l’appello e per rimarcare la correttezza delle statuizioni adottate dal primo giudice.
4. Con sentenza n. 1907/2016, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava l’appellata al pagamento in favore della societa’ appellante dell’ulteriore somma di Euro 200.000,00 a titolo di lucro cessante, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Confermava per il resto l’impugnata sentenza e condannava la Regione Calabria al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio.
5. La sentenza e’ impugnata dalla Regione Calabria con ricorso per cassazione articolato in due motivi.
6. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo.
7. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2 e articolo 380-bis.1 c.p.c..
8. (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione e Concordato Preventivo ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c..

Responsabilità precontrattuale ed il danno per lucro cessante

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1337 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe interpretato in maniera assolutamente estensiva il concetto di interesse negativo, liquidando il danno da lucro cessante non sulla scorta del modo in cui sono stati utilizzati ma del modo in cui non sono stati utilizzati i cartelloni pubblicitari, ossia “dalla preclusione che si desume in connessione con la pendenza delle trattative interrotte ex abrupto, alla ricerca e stipulazione di contratti relativi a quegli spazi”. Inoltre, il ricorso alle presunzioni per la dimostrazione dell’esistenza del danno da lucro cessante non poggerebbe su indizi gravi, precisi e concordanti e non sarebbe stato tenuto in alcuna considerazione il comportamento della (OMISSIS) S.r.l..
2.- Con il secondo motivo (“Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3”) la ricorrente censura la decisione della corte territoriale per avere liquidato equitativamente il danno della societa’ resistente, difettando non gia’ l’impossibilita’ di provare il danno nel suo preciso ammontare ma la prova certa della sua stessa esistenza.
3.- Il ricorso e’ infondato e non merita accoglimento.
Preliminarmente va precisato – posto che nelle argomentazioni a suffragio del primo motivo di ricorso la Regione Calabria deduce che “l’affermazione motivazionale per cui l’importanza e la serieta’ delle trattative avrebbe ingenerato l’affidamento della controparte e’ del tutto irrilevante e anzi giuridicamente erronea” – che non puo’ piu’ essere oggetto di critica la sussistenza della responsabilita’ precontrattuale della ricorrente, riconosciuta in capo all’ente territoriale gia’ all’atto della decisione del giudice di seconde cure.
Con chiarezza la sentenza impugnata rileva che “le vicende del processo mostrano che non e’ piu’ in contestazione, e costituisce pertanto giudicato, l’esistenza di una condotta definibile come illecito precontrattuale nell’affermazione della conseguente responsabilita’ rinvenibile in capo alla Regione Calabria”. Aggiunge la pronuncia gravata che la “questione sottoposta al collegio investe invero solo la sussistenza, segnatamente sub specie dell’assolvimento dell’onere probatorio, di quella voce di danno rivendicata dall’appellante, rappresentata dal lucro cessante, avendo la sentenza riconosciuto esclusivamente il danno emergente nell’importo corrispondente agli esborsi sostenuti nel corso delle trattative e in funzione di queste”.
In discussione, dunque, anche per il proposto ricorso, deve ritenersi solo la prova o meno del danno da lucro cessante derivante da una responsabilita’ precontrattuale ormai riconosciuta in giudizio e non piu’ contestabile.
4.- Sfrondata da quanto sopra, la doglianza a fondamento del primo motivo di ricorso, dietro il dedotto vizio di violazione di legge riferito all’articolo 1337 c.c., censura in buona sostanza tre profili:
i) il modo con il quale il giudice di appello ha inteso il concetto di risarcimento nei limiti dell’interesse negativo;
ii) lo (scorretto) utilizzo dell’argomento presuntivo ad opera della Corte distrettuale per dimostrare la sussistenza nella specie di un danno da lucro cessante;
iii) il fatto che la decisione avrebbe trascurato di considerare che il mantenimento dei cartelloni pubblicitari ha rappresentato il frutto di una libera scelta di (OMISSIS) in liquidazione.
Sostiene piu’ precisamente la Regione Calabria che il giudice di seconde cure non avrebbe tratto le debite conseguenze dall’affermazione secondo la quale, con riferimento alle postazioni pubblicitarie, “l’alea che ad esse si lega per l’incostanza dell’utilizzazione non consente di apprezzare con la necessaria certezza l’esistenza del danno”; che lo stesso avrebbe interpretato in maniera assolutamente estensiva il concetto di interesse negativo; che la controricorrente, anche agli effetti dell’articolo 1227 c.c. (tale dovendosi intendere l’erroneo richiamo all’articolo 1127 c.c., che si legge a pag. 7 del ricorso) non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l’attivita’ contrattuale per una pubblica amministrazione soggiace a particolari vincoli, da una parte, e, dall’altra, che la resistente non si sarebbe minimamente attivata per limitare o evitare il danno, adagiandosi sul convincimento di mantenere immutata la situazione per lei vantaggiosa.
4.1.- Il giudice di seconda istanza non ha errato ne’ nell’utilizzo dell’argomento presuntivo, ne’ nel modo di intendere il danno da lucro cessante derivante da responsabilita’ precontrattuale, ne’ sul punto della considerazione del comportamento del danneggiato ai sensi dell’articolo 1227 c.c..
4.2. – Sul primo profilo, la doglianza di violazione di legge della ricorrente si risolve in una contestazione dell’utilizzazione della prova per presunzioni e della rilevanza probatoria degli elementi valorizzati dal giudice a quo.

Responsabilità precontrattuale ed il danno per lucro cessante

E’ necessario anzitutto ricordare che, come affermato da questa Corte in propri precedenti (v. Cass. n. 21961/2010) e come dedotto dalla societa’ controricorrente, “la prova per presunzioni costituisce prova completa, alla quale il giudice del merito puo’ legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di controllarne l’attendibilita’ e di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti piu’ idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda” e che e’ riservata “all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravita’ e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione”.
L’unico sindacato riservato al giudice di legittimita’ e’, dunque, sulla congruenza della relativa motivazione, ricordando che la censura relativa all’uso dell’argomento presuntivo non puo’ mai tradursi in una critica che “si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito” (Cass. n. 9054/2022).
Questo Collegio osserva che nel caso di specie il danno da lucro cessante, derivante alla societa’ controricorrente dal mancato impiego delle strutture pubblicitarie – situate in posizioni altamente strategiche (tutte le maggiori stazioni e l’air terminal dell’aeroporto di (OMISSIS)) – per avere seguito una trattativa prospettatasi come proficua ma rivelatasi alla fine inutile, e’ stato desunto in via presuntiva dal giudice del merito sulla base di una serie di elementi che assumono i connotati della gravita’, precisione e concordanza posti dall’articolo 2729 c.c., sicche’ la sentenza impugnata appare esente da censure.
Ed infatti, dopo avere ripercorso le motivazioni della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la durata e la serieta’ delle trattative e le rassicurazioni fornite dall’ente regionale circa la possibilita’ di rinnovo del contratto tali da generare nella (OMISSIS) un ragionevole affidamento sulla positiva conclusione della trattativa, la decisione ha affermato che la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice conduce ad affermare in via di presunzione che la societa’ appellante si sia astenuta dal proporre a terzi i contratti e che tale mancata ricerca di potenziali clienti sia derivata dalle trattative in itinere con la Regione Calabria.
Il ragionevole affidamento sul rinnovo del contratto da parte della (OMISSIS) e’ stato ritenuto tale da giustificare l’esistenza di un nesso causale tra la presenza delle trattative e la mancata ricerca di nuovi utenti di quegli stessi spazi pubblicitari, ritenuta del tutto ragionevole sia in ragione del fatto che trattavasi di rinnovo del contratto, sia perche’ il rinnovo – prospettato come certo in virtu’ dell’avanzamento delle trattative – avrebbe dovuto coprire anche il periodo immediatamente successivo alla scadenza del contratto, per cui il mantenimento delle strutture pubblicitarie si presentava come consono al contenuto delle pattuizioni in formazione.
Con motivazione improntata a retti criteri logici e giuridici, il giudice di appello, per sorreggere il ragionamento presuntivo, ha fatto leva sulle concrete modalita’ con cui operava la societa’, come emerse dalle prove acquisite e in particolare sulla testimonianza della teste (OMISSIS), la quale ha riferito che gli agenti provvedevano a proporre e vendere gli spazi solo quando “si sa che si sono liberati” e “il che non e’ quando siano in corso trattative, tanto piu’ se volte ad un rinnovo di un precedente rapporto”.
4.3.- Queste considerazioni tolgono valore (per anticipare il terzo profilo) anche al richiamo operato nel motivo di ricorso alla possibile rilevanza del comportamento del danneggiato ex articolo 1227 c.c., che non giova alla ricorrente e che appare non privo di ambiguita’.
Anzitutto, per quanto gia’ precisato (v. supra, punto 3), non essendo piu’ in contestazione la responsabilita’ precontrattuale da rottura ingiustificata delle trattative, se il richiamo alla norma dovesse ritenersi operato al suo comma 1, una tale censura andrebbe a colpire una parte della decisione gia’ coperta dal giudicato, attenendo il concorso di colpa del danneggiato all’an della responsabilita’, ossia alla determinazione della “quota” della stessa imputabile al danneggiante e di quella imputabile al soggetto leso.
La riconosciuta ragionevolezza dell’affidamento di (OMISSIS) sul rinnovo del contratto, prospettato come prossimo, che avrebbe “coperto” anche il periodo immediatamente successivo alla scadenza, giustificando il mantenimento negli spazi pubblicitari delle immagini della Regione Calabria, e’ gia’ stata ritenuta tale da rendere in radice non prospettabile una inerzia colpevole nella ricerca di altra clientela da parte di (OMISSIS) S.r.l..
Se invece il richiamo all’articolo 1227 c.c., deve intendersi riferito al suo comma 2, come parrebbe intendersi dal criticato comportamento della societa’, che non si sarebbe “attivata per limitare o evitare il danno”, va rilevato – come prima e assorbente considerazione al riguardo – che tale doglianza integra un’eccezione in senso stretto, soggetta al regime delle preclusioni (Cass. n. 19218/2018), della quale non vi e’ traccia nella sentenza gravata.
4.4.- Quanto al danno da lucro cessante (con riferimento, dunque, al secondo punto nel quale e’ stato scomposto il primo motivo di ricorso), si legge in sentenza che lo stesso e’ “qui allegato sotto il profilo”, per come sostenuto dal giudice di primo grado, “non tanto della perdita di favorevoli contratti con soggetti terzi”, e dunque “non dal modo in cui sono stati utilizzati ma da quello in cui non sono stati utilizzati (gli spazi pubblicitari), ossia dalla preclusione, che si desume in connessione con la pendenza delle trattative interrotte ex abrupto, alla ricerca e stipulazione di contratti relativi a quegli spazi” (v. pag. 9).
Ebbene, questo modo di intendere il danno da lucro cessante nel caso di specie non intacca e non estende il concetto di risarcibilita’ del danno nei limiti dell’interesse negativo nella responsabilita’ precontrattuale.
La distinzione fra la risarcibilita’ del solo interesse negativo nella culpa in contrahendo e dell’interesse positivo nella responsabilita’ contrattuale non e’ il frutto di una differente concezione del danno, ma deriva dal diverso parametro a cui si rapporta il calcolo del pregiudizio: in un caso l’interesse alla prestazione; nell’altro l’affidamento nella conclusione del contratto.
Nella fattispecie in esame, l’interesse leso da risarcire non si trasforma, come sostiene la ricorrente, in interesse positivo. L’interesse diverrebbe tale se si risarcisse l’interesse all’esecuzione proprio dello specifico contratto che (OMISSIS) avrebbe voluto concludere con la Regione Calabria, con i relativi profitti. Resta invece circoscritto al profilo dell’interesse negativo laddove si risarcisca (come ha statuito la sentenza gravata) la perdita di occasioni alternative di affari, che (OMISSIS) non ha intrapreso per l’affidamento riposto nella conclusione del contratto con la Regione Calabria.
La mancata utilizzazione delle postazioni pubblicitarie in pendenza di stringenti e serie trattative con la regione, interrotte con un comportamento scorretto, e’ tale da integrare sostanzialmente quelle “occasioni perdute” a cui si parametra il risarcimento di questa posta di danno, rappresentando il mancato utilizzo dei cartelloni pubblicitari (per dirla con la sentenza gravata, il modo in cui gli spazi pubblicitari “non sono stati utilizzati”) la causa (e, al contempo, la proiezione) del guadagno mancato della controricorrente.
Il tutto appare in linea con le affermazioni di questa Corte sulla risarcibilita’ del danno da occasioni perdute nella responsabilita’ contrattuale, che hanno riconosciuto tale posta di pregiudizio nella rinuncia alla stipulazione di un contratto (“Il danno per lucro cessante puo’ essere costituito anche dal pregiudizio economico derivante dalla rinunzia alla stipulazione di un contratto avente contenuto diverso rispetto a quello per cui si sono svolte le trattative, tenuto conto che l’articolo 1337 c.c., tutela non tanto l’interesse a perfezionare la trattativa quanto quello a non averla iniziata, con conseguente perdita di occasioni favorevoli”: Cass. nn. 4718/2016; 3746/2005; 2973/1993).
5.- Il secondo motivo di ricorso si appunta, come gia’ sopra riferito, sulla liquidazione equitativa del danno, che nella specie, secondo la ricorrente, sarebbe stata applicata a un danno del quale non era stata fornita in giudizio la prova.
Anche questo secondo motivo non coglie nel segno, per quanto gia’ sopra esposto circa l’uso dell’argomentazione presuntiva sulla sua dimostrazione.
Dopo avere riconosciuto la “piena idoneita’ dei fatti esposti a produrre il danno lamentato”, la sentenza impugnata si sofferma sulla quantificazione dello stesso, ritenendo che la societa’ abbia fornito di tale danno una prova “solo parziale” rispetto a quanto richiesto.
Questo non significa, come prospetta la ricorrente, che il danno non e’ stato provato, ma che lo stesso non e’ stato interamente provato.
L’affermazione, gia’ menzionata, che si legge in sentenza (cfr. pag. 13), secondo cui “l’alea che ad esse si lega per l’incostanza dell’utilizzazione non consente di apprezzare con la necessaria certezza l’esistenza del danno”, che la Regione Calabria generalizza per trarre da essa conforto alla sua difesa, come esposto a pag. 6 del ricorso, e’ in realta’ riferita dalla decisione impugnata solo alle postazioni che registrano nuovi contratti anche a distanza di un anno o piu’ dalla interruzione del precedente uso (pag. 13), che quindi non sono state considerate nella determinazione quantitativa del pregiudizio sofferto.
Occorre anche al riguardo precisare che per giurisprudenza consolidata (tra altre: Cass. n. 13153/2017), la valutazione equitativa “non e’ censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto”.
Nella specie la sentenza (richiamando i documenti prodotti, le prove testimoniali svolte e la CTU espletata nel primo grado di giudizio), come gia’ precisato, ha riconosciuto solo parzialmente dimostrato il danno da lucro cessante lamentato dalla societa’ istante e richiesto in Euro 284.351,28 facendo una disamina dei tempi di collocazione sul mercato delle diverse postazioni contrattuali, in ragione della loro appetibilita’. Sul presupposto che il danno puo’ considerarsi avverato in misura inferiore alla meta’ di quello dedotto, lo stesso e’ stato liquidato in via equitativa in Euro 200.000,00 alla data odierna, rispetto alla somma di Lire 555.808.885, pari ad Euro 284.351,28, richiesta alla data introduttiva del giudizio (anno 2000).
Risulta quindi errata la tesi della Regione Calabria prospettata nel motivo, ossia che la decisione impugnata avrebbe provveduto a liquidare equitativamente un danno della cui esistenza e’ mancata la prova. La liquidazione equitativa e’ stata infatti applicata solo al danno del quale la corte distrettuale ha ritenuto raggiunta la prova, ossia, tra le mancate utilizzazioni relative a 63 postazioni, quelle 21 “che mostrano un utilizzo piu’ regolare, e che si mantiene all’interno del periodo di “sospensione” dovuto alle trattative in corso”, ossia “parte (n. 13) delle postazioni incluse nella commessa n. 10243 (che sono in tutto 28), quella (unica) oggetto della commessa n. 10245 e nessuna della commessa n. 10244”, cui ha aggiunto 7 delle 14 postazioni della commessa 3635. Tale modo di ricorrere alla valutazione equitativa di un danno che non puo’ essere esattamente determinato nel suo ammontare e’ suffragato anche dalle considerazioni del CTU, che ha stimato il corrispettivo per l’uso delle postazioni tutte di cui alle commesse n. 10243, n. 10244, n. 10245, n. 3635 indicate da (OMISSIS).
Nessuna violazione della norma denunciata sussiste dunque nel caso di specie, posto che la perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, “pregiudizio liquidabile anche in via equitativa” (Cass. n. 24625/2015), e’ stata operata sulla base di criteri logici e non arbitrari.
6.- Consegue a quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna di parte soccombente al rimborso delle spese in favore della controricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo.
7.- Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.600,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13 comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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