Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4160.

La massima estrapolata:

La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso in esame, relativo ad uno scontro tra un pedone e un ciclista all’interno di un’area pedonale, è stata esclusa la responsabilità dell’ente non essendo stato accertato un nesso causale tra l’evento ed una condotta omissiva dell’ente, non tenuto ad un controllo continuo e perenne dell’area destinata ai pedoni.

Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4160

Data udienza 17 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1278/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Comune di Capo d’Orlando;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina, n. 276/2016, pubblicata il 16 maggio 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 gennaio 2019 dal Consigliere Emilio Iannello.

RILEVATO IN FATTO

In data 11/7/2004 (OMISSIS), mentre si trovava all’interno dell’isola pedonale del Comune di Capo d’Orlando, venne investita da un ciclista rimasto ignoto, riportando gravi danni alla persona.
Assumendo la responsabilita’ dell’ente, ex articolo 2051 cod. civ., lo convenne in giudizio per la condanna al risarcimento.
Il tribunale rigetto’ la domanda ritenendo non provati la verificazione del sinistro ed il nesso causale tra lo stesso e una condotta omissiva dell’amministrazione comunale.
2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Messina ha confermato, con diversa motivazione, la decisione di rigetto.
Rilevato che nessuna contestazione era stata in realta’ opposta dall’ente convenuto ne’ sulla verificazione del sinistro, ne’ sulle sue conseguenze lesive (tranne che sulla quantificazione dei danni), ha tuttavia escluso la responsabilita’ del Comune per non essere stato dimostrato che la regolamentazione dell’area pedonale in questione vietasse l’ingresso di velocipedi o biciclette, il relativo onere incombendo sulla parte attrice dovendo questa dimostrare, secondo l’evocata fattispecie d’illecito, l'”anomalia della cosa custodita che la renda pericolosa per l’utente”.
Ha peraltro soggiunto (si trascrive testualmente da pag. 4 della sentenza) che scio’ neppure avrebbe comunque costituito i presupposti per una responsabilita’ in capo all’ente titolare, perche’ in simili casi non e’ pretendibile un controllo continuo e perenne, ma basterebbe che l’introduzione di autoveicoli venga materialmente impedita grazie all’apposizione di adeguati transennamenti, cio’ non risultando possibile per mezzi semplici quali una bicicletta, per cui, non potendosi concepire una presenza assidua sul posto di personale preposto al controllo, l’accadimento andrebbe valutato alla luce della idoneita’ e della sufficienza delle modalita’ di controllo anche per simili evenienze. Sotto questo aspetto giusta e’ l’osservazione mossa da parte appellante circa l’assenza di ordini di servizio o disposizioni che dessero contezza delle modalita’ con cui l’ente predisponeva dei controlli”.
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’ente intimato non svolge difese nella presente sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “omesso esame e valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione”.
Rileva che, nel caso di specie, la prova della pericolosita’ dell’area comunale nella quale si e’ verificato il sinistro – “pericolosita’ consistente proprio (nel, n.d.r.) transito incontrollato e non regolamentato di velocipedi entro l’isola pedonale” – e’ data dalla gravita’ delle lesioni riportate.
Evidenzia che nel corso del giudizio il Comune non ha provato “di aver adottato ordine di servizio per garantire la sorveglianza anche solo saltuaria dell’area pedonale, ne’ l’adozione di un particolare regolamento per il transito di velocipedi nell’isola pedonale, ne’ l’effettiva apposizione di transenne o di appositi segnali atti a segnare e contenere il limite di velocita’, ad avvertire i pedoni dell’autorizzazione al transito di velocipedi in guisa da sortire una loro maggiore attenzione in particolare nelle zone di accesso da parte dei ciclisti, a limitare il flusso di percorrenza delle biciclette ad una sola parte della carreggiata”.
Rimarca che la stessa Corte di merito ha dato atto della giustezza dell’osservazione “circa l’assenza di ordini di servizio o disposizioni che dessero contezza delle modalita’ con cui l’ente predisponeva dei controlli”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce inoltre violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 cod. civ..
Ribadisce che l’incidente e le sue gravissime conseguenze sono state causate dalla mancata adozione di tutti quegli accorgimenti che avrebbero potuto impedire di procedere a velocita’ sostenuta, indirizzare il traffico veicolare in una zona dell’isola pedonale, avvertire opportunamente i pedoni della possibile presenza di biciclette, sorvegliare anche in modo non continuativo l’area in modo che eventuali trasgressioni avrebbero comportato l’applicazione di sanzioni amministrative, atte a funzionare da deterrente nei confronti degli utenti dell’area pedonale.
Rileva che se tali accorgimenti fossero stati applicati l’incidente non si sarebbe verificato e che comunque controparte non ha offerto la prova della esclusiva imputabilita’ del fatto dannoso al comportamento del ciclista.
3. Le censure, congiuntamente esaminabili per la loro sostanziale sovrapponibilita’, sono infondate.
Esse, infatti, appuntandosi sulla rilevanza causale che in tesi avrebbe dovuto attribuirsi ad una serie di lacune e omissioni da parte dell’amministrazione comunale nella regolamentazione e nel controllo dell’accesso all’area, si muovono su un piano diverso da quello dedotto a fondamento della dedotta responsabilita’ (oggettiva) per i danni da cose in custodia, ex articolo 2051 cod. civ..
Analogo errore per vero e’ riscontrabile nelle non preclare argomentazioni spese nella sentenza impugnata, in quanto specularmente incentrate sulla mancata prova della interdizione dell’area ai velocipedi e correlativamente sulla (non) esigibilita’ di un controllo continuo dell’area (affermata peraltro anche per l’ipotesi di accesso esclusivamente riservato ai pedoni).
L’esito decisorio si rivela nondimeno corretto, occorrendo al riguardo solo correggere la motivazione, nei termini di seguito esposti, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 4.
Entrambe le linee argomentative, sia quelle censorie sia quelle esposte in sentenza, nel valutare, con esiti opposti, l’adeguatezza della regolamentazione dell’accesso all’area e dei relativi presidi e controlli e la loro rilevanza causale rispetto all’evento dannoso, si muovono in realta’ sul piano generale della clausola aquiliana (articolo 2043 cod. civ.), diverso e incompatibile con quello evocato in giudizio della responsabilita’ da cosa in custodia (articolo 2051 cod. civ.).
Resta invece in entrambe le prospettive negletto uno dei presupposti fondamentali della responsabilita’ per danni da cose in custodia, rappresentato – accanto alla configurabilita’ di un rapporto di custodia, intesa come relazione di fatto cui si accompagni un potere di governo della cosa – dall’esistenza di un nesso causale tra la cosa stessa e l’evento dannoso: presupposto che, per vero, in relazione ad ipotesi quale quella descritta ed accertata di scontro tra pedone e ciclista all’interno di area pedonale, non appare configurabile.
Reputa il collegio di dover al riguardo dissentire dal precedente evocato in ricorso di Cass. 20/09/2011, n. 19122 (predicativo invece della almeno astratta configurabilita’, in fattispecie analoga, di una responsabilita’ dell’ente ex articolo 2051 cod. civ.).
Si offre, al riguardo, l’occasione per una necessaria puntualizzazione sulla corretta interpretazione del presupposto predetto.
4. Questo, come noto, si ricava dalla previsione normativa, a mente della quale il custode risponde del danno “cagionato” dalla cosa che ha in custodia.
Il danno, di cui si e’ chiamati a rispondere, deve dunque essere causato dalla cosa (l’articolo 1384 del Code Napoleon richiedeva, con espressione concettualmente impropria ma assai efficace, una derivazione causale dal “fatto della cosa”: “dommage… qui est cause’ par le fait des choses que l’on a sous sa garde”, articolo 1384).
Da tale previsione si ricavano due corollari.
4.1. Il primo e’ l’irrilevanza di ogni profilo comportamentale del responsabile.
Responsabile del danno cagionato dalla cosa e’ si’ colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, ma il termine non presuppone ne’ implica uno specifico obbligo di custodire la cosa, e quindi non rileva la violazione di detto obbligo. Qui la nozione di “custodia” non ha la stessa valenza del diritto romano, ne’ quella propria della responsabilita’ contrattuale, per cui non comporta l’obbligo comportamentale del soggetto di controllare la cosa per evitare che essa produca danni: essa non descrive null’altro che la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene. Il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (v. Cass. 06/07/2006, n. 15383).
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.
La responsabilita’ e’ esclusa (solo) dal caso fortuito, che pero’ rileva – anch’esso – solo sul piano oggettivo e causale, quale fattore interruttivo del nesso di causa che lega la cosa al danno.
Esso puo’ essere rappresentato da fatto naturale o del terzo o dello stesso danneggiato e deve essere connotato da imprevedibilita’ ed inevitabilita’, da intendersi pero’ da un punto di vista oggettivo e della regolarita’ causale (o della causalita’ adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere (v. Cass. 01/02/2018, n. 2481; v. anche Cass. 01/02/2018, n. 2477; Cass. 01/02/2018, n. 2478; Cass. 01/02/2018, n. 2479; Cass. 01/02/2018, n. 2480; Cass. 01/02/2018, n. 2482).
4.2. Il secondo corollario attiene al nesso di causalita’ ed e’ quello che viene maggiormente in rilievo nella fattispecie.
Esso deve coinvolgere, con ruolo efficace e diretto, la cosa in custodia.
Questa, per la sua consistenza materiale e fisica o per la sua conformazione o per le sue anche contingenti condizioni, deve inserirsi nella sequenza causale e non rappresentare mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce in realta’ all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Il concetto e’ stato a volte espresso con l’affermazione che il danno, per essere causa di responsabilita’ ex articolo 2051 cod. civ., deve essersi verificato nell’ambito del “dinamismo connaturato alla cosa o dello sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa”.
E’ pure ricorrente, nella giurisprudenza, la precisazione che nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano (di un terzo o dello stesso danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, di per se’ statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosita’, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass., 05/02/2013, n. 2660, in un caso nel quale il danneggiato aveva inciampato in un cordolo, lasciato dagli operai che stavano eseguendo lavori stradali, andando a sbattere contro alcune pietre).
In realta’, come questa Corte ha gia’ chiarito, il requisito prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa, c.d. se-agente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no e comprende sia i casi in cui la cosa, per il suo “intrinseco dinamismo”, viene a svolgere un ruolo di attiva interazione con la condotta umana, fino a diventare preponderante od esclusiva (casi in cui cioe’ l’apporto concausale della condotta dell’uomo e’ persino assente), sia all’opposto i casi in cui la cosa e’ del tutto inerte e l’interazione del danneggiato e’ indispensabile per la produzione dell’evento (v. Cass. n. 2481 del 2018, cit., in motivazione § 5.13).
L’inerzia vale pero’, nel detto contesto argomentativo, a descrivere solo l’inattitudine della cosa a sprigionare una propria autonoma energia o dinamismo nella serie causale; non anche a qualificare come insussistente il contributo in essa della cosa medesima. Il cordolo o l’ostacolo non segnalato e’ cosa inerte, ma nondimeno e’ certamente causa della caduta del soggetto che in esso inavvertitamente inciampi: non da esso, nell’esempio dato, origina per legge fisica il processo causale che al suo termine determina l’evento dannoso, ma piuttosto questo nasce dal movimento della stessa vittima che interagendo e scontrandosi con l’ostacolo, di per se’ fermo e inerte, determina la caduta.
Per quanto inerte la cosa (perche’ sia fonte di responsabilita’ per il suo custode ex articolo 2051 cod. civ.) deve pur sempre avere un ruolo nel processo causale, cosa che non puo’ affermarsi ove questa si ponga rispetto ad esso come elemento neutro o passivo o meramente terminale di una sequenza gia’ altrove originatasi ed esauritasi.
L’evento deve pur sempre essere riferibile causalmente alla cosa in custodia, al qual fine non e’ sufficiente che essa figuri nel complesso dei vari elementi della complessiva sequenza terminata con l’evento stesso, ma e’ necessario che in tale sequenza essa costituisca momento in concreto dotato di “qualificata capacita’ eziologica” rispetto all’evento nella sua specificita’, secondo l’acquisito principio di causalita’ adeguata (Cass. 29/05/2018, n. 13392).
5. Nel caso di specie non e’ possibile identificare un ruolo siffatto della cosa in custodia (l’area pedonale), costituendo essa mero teatro o luogo dell’incidente che, dal modo di essere fisico dell’area medesima, non ha ricevuto alcun contributo causale.
La serie causale determinativa dell’evento origina e si esaurisce, infatti, interamente nel comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro (il ciclista e il pedone), il quale non ha trovato alcun contributo causale oggettivo riferibile alla fisica conformazione o modo di essere della cosa o nelle sue condizioni di manutenzione.
Prova ne sia che nella stessa prospettazione della danneggiata l’evento non si sarebbe (probabilmente) verificato se l’amministrazione avesse adottato iniziative o accorgimenti atti a impedire ai velocipedi di procedere a velocita’ sostenuta, indirizzare il traffico veicolare in una zona dell’isola pedonale, avvertire opportunamente i pedoni della possibile presenza di biciclette, sorvegliare anche in modo non continuativo l’area; con il che pero’: a) da un lato, si attribuisce non gia’ alla cosa ma, come detto, a un comportamento umano omissivo un ruolo causale (esso stesso peraltro di regola non configurabile per l’esistenza della sussidiaria disciplina comunque dettata dal codice della strada oltre che dalla regole di comune prudenza: cfr. Cass. 13/02/2002, n. 2074); b) dall’altro, come s’e’ gia’ detto, supponendosi la violazione di obblighi di vigilanza e regolamentazione dell’area, ci si muove nel campo della responsabilita’ per colpa del tutto estraneo alla fattispecie invocata.
6. Tale ricostruzione causale dimostra altresi’ la distanza e non assimilabilita’ dell’ipotesi considerata a quella del sinistro stradale causato dalla presenza di un animale selvatico in autostrada, per la quale la giurisprudenza di questa Corte ammette la configurabilita’ di una responsabilita’, ex articolo 2051 cod. civ., dell’ente gestore (v. Cass. 12/05/2017, n. 11785; 29/03/2007, n. 7763; 02/02/2007, n. 2308), salva ovviamente la prova del caso fortuito, nei termini sopra esposti.
Sotto il profilo che qui interessa, l’affermazione in tale ipotesi di una responsabilita’ dell’ente gestore ex articolo 2051 cod. civ. riposa, da un lato, sul carattere circoscritto e delimitato della sede autostradale e sulla conseguente possibilita’ di tenerla al riparo dall’ingresso di agenti esterni dalle aree circostanti, per essere la stessa destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza e, dall’altro, sul rilievo che al concetto di cosa in custodia, ai fini della norma, vanno ricondotti anche gli elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosita’ o pericolosita’, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente (Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 19/05/2011, n. 11016). Cio’, del resto, al pari di quanto pacificamente si afferma nel caso di sinistri causati dalla presenza di una pozzanghera o di una macchia d’olio o di un masso. caduto da rocce o pareti attigue alla sede stradale: tutti fattori che, in ragione di serie causali del tutto prevedibili, possono modificare la condizione della cosa creando situazioni di pericolo. Il potere di governo della cosa, nel quale si risolve, come detto, il concetto di custodia, giustifica la presunzione di responsabilita’ anche in tali ipotesi proprio perche’ e’ in ragione di esso pretendibile una manutenzione e cura della cosa volta ad evitare l’intervento di detti fattori e il determinarsi di situazioni di pericolo, restando anche in tali casi esclusa la responsabilita’ ove si dimostri, con onere a carico del custode, l’ascrivibilita’ del fatto dannoso a caso fortuito (ad es. per l’imprevedibile e improvvisa presenza dell’animale o di altro ostacolo in quanto, in ipotesi, poco prima caduto da un veicolo).
Orbene un tale schema teorico non puo’ costituire chiave di lettura dell’ipotesi qui considerata, atteso che: i fattori che intervengono nella concatenazione causale risiedono tutti nella condotta degli utenti dell’area pedonale e come tali non si prestano a essere considerati alla stregua di accessori, pertinenze della stessa o altri elementi idonei a interferire sul modo di essere e sulla fruizione della cosa in custodia; per converso, il comportamento la cui omissione si addebita all’ente non attiene al governo (o alla manutenzione) della cosa, quanto piuttosto alla regolamentazione e al controllo del comportamento degli utenti dell’area, e come tale puo’ rilevare giuridicamente solo nella prospettiva di una responsabilita’ per colpa nel concorso dei relativi presupposti (ove, ad es., il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una colpevole inerzia dell’amministrazione per non aver preso alcuna iniziativa malgrado specifiche segnalazioni sull’anomalo e pericoloso utilizzo dell’area).
7. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, ancorche’ la motivazione della sentenza impugnata debba intendersi corretta alla luce delle considerazioni sopra esposte, che e’ opportuno condensare, stante la particolare importanza della questione decisa, nel seguente principio di diritto: “La responsabilita’ oggettiva ex articolo 2051 c.c. e’ configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. Perche’ un tale nesso possa affermarsi e’ necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacita’ eziologica, nella sequenza che porta all’evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all’interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso di scontro tra pedone e ciclista all’interno di area pedonale non puo’ a quest’ultima attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l’incidente si sia verificato al suo interno; in tal caso, infatti, essa costituisce mero teatro o luogo dell’incidente, mentre la serie causale determinativa dell’evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilita’ dell’ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una colpevole inerzia dell’amministrazione per non aver preso alcuna iniziativa diretta a regolare e controllare il comportamento degli utenti, malgrado specifiche segnalazioni sull’anomalo e pericoloso utilizzo dell’area”.
8. Non avendo l’ente intimato svolto difese nella presente sede non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese del presente giudizio.
L’attuale condizione della ricorrente di ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude, allo stato, la debenza del raddoppio del contributo unificato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater (Cass. 22/03/2017, n. 7368; Cass. 02/09/2014, n. 18523).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Avv. Renato D’Isa

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