La responsabilità dell’impresa di pulizie del condominio per la caduta dalle scale sul pavimento bagnato

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4129.

La massima estrapolata:

Il giudice non può escludere la responsabilità dell’impresa di pulizie del condominio per la caduta dalle scale sul pavimento bagnato, basandosi sul principio della prevedibilità dell’veneto evitabile con la dovuta attenzione. Nello specifico non c’era una segnalazione del pavimento bagnato e le scale erano ormai solo umide il che rendeva meno vistoso il pericolo.

Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4129

Data udienza 7 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21471-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) titolare dell’Impresa di pulizie (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 01/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:
1. Nel 2006, (OMISSIS) conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari Sezione distaccata di Alghero, l’impresa di pulizie l'(OMISSIS) di (OMISSIS) ed il Condominio (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro-tempore, per sentirli condannare al risarcimento ex articolo 2051, di tutti i danni subiti, alternativamente o in solido tra di loro.
Assumeva che in data 16 febbraio 2005, alle ore 8.15 circa, uscendo dall’appartamento della zia scivolava nell’androne dello stabile a causa del pavimento bagnato che era stato appena lavato dall’impresa addetta alle pulizie, procurandosi la frattura di tibia e perone.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS), titolare dell’impresa, ed il Condominio (OMISSIS), contestando la domanda, eccependo prima la inverosimile ricostruzione dei fatti, ed in ogni caso l’assenza di responsabilita’ degli stessi, essendo il fatto imputabile alla condotta disattenta del danneggiato.
Con sentenza n. 70/12, il Tribunale accoglieva la domanda di (OMISSIS), ritenendo (OMISSIS) e il Condominio (OMISSIS) responsabili ex articolo 2051 c.c., la prima per aver eseguito il lavaggio delle scale e il secondo quale custode del vano scala dello stabile, condannandoli in solido al pagamento in favore del danneggiato di Euro 16.011, 00 oltre accessori, nonche’ alla refusione delle spese legali.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello (OMISSIS), chiedendone la totale riforma. Si costituivano in giudizio (OMISSIS) e il Condominio.
2. La Corte d’appello di Cagliari con sentenza n. 247 del 4 giugno 2018, in accoglimento dell’appello riformava la sentenza di primo grado e rigettava le domande proposte dal (OMISSIS) e lo condannava a rifondere al Condominio e a (OMISSIS) le spese di lite sostenute, oltre le spese accessorie. La Corte, pur confermando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, giungeva ad una diversa decisione, poiche’ venivano applicati diversi principi giurisprudenziali, di valorizzazione dei concetti di pericolosita’ intrinseca della res, di prevedibilita’ dell’evento dannoso e di dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Pertanto, riteneva fosse onere del danneggiato dare la prova specifica del nesso causale tra danno ed evento implicante la prova della sussistenza di una pericolosita’ intrinseca dei luoghi tale da rendere inevitabile l’evento, che nel caso di specie, alla luce degli elementi probatori evidenziati, era mancata.
3. Avverso tale pronuncia, (OMISSIS) ricorre per Cassazione sulla base di 5 motivi. Il Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS), titolare dell’impresa di pulizie (OMISSIS), resistono con controricorsi autonomi.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO

che:
5.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360, comma 1, n. 5, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c.; Violazione o falsa applicazione di una norma processuale ex articolo 360, comma 1, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c.”. La Corte non avrebbe esaminato la circostanza del pavimento bagnato- non segnalato, decisiva ai fini del giudizio in quanto in connessione eziologica rispetto all’evento. Inoltre, l’omesso riconoscimento del nesso causale tra la caduta, il danno e la responsabilita’ del custode, avrebbe trovato il suo presupposto in una prova ignorata dalla Corte, e cioe’, che il (OMISSIS) non era condomino dello stabile e, quindi, non poteva conoscere ne’ lo stato dei luoghi ne’ che vi fosse un’impresa che effettuasse le pulizie ne’ tantomeno gli orari e i giorni in cui tali pulizie venissero effettuate. Pertanto al (OMISSIS), estraneo al palazzo, la Corte d’appello non avrebbe dovuto applicare il criterio della prevedibilita’ dell’evento.
6.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole “dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360, comma 1, n. 5, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c.”.
La Corte avrebbe errato la’ dove nella motivazione della sentenza non ha escluso la sussistenza del nesso causale solo perche’ non v’erano testi che avessero assistito alle modalita’ della caduta. Sarebbe dovuta pervenire, invece, ad una diversa conclusione sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, cosi’ da ricostruire il fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (pavimento bagnato, assenza di segnaletica, vittima non abitante del palazzo) alla luce delle nozioni di fatto di comune esperienza, che integrano una regola di giudizio.
6.3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c.”.
La Corte avrebbe, inoltre, omesso di considerare una prova documentale acquista con memoria ex articolo 184 c.pc., che avrebbe dimostrato la non piena visibilita’ dello stato dei luoghi.
6.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Il giudice di appello non avrebbe applicato correttamente i principi della costante giurisprudenza in tema di responsabilita’ da cose in custodia. In particolare, avrebbe errato nel far ricadere l’onere della “intrinseca pericolosita’ dei luoghi tale da rendere inevitabile l’evento” sul danneggiato/attore anziche’ sul convenuto. Quest’ultimo avrebbe dovuto dare prova del verificarsi di un evento estraneo (consistente nel comportamento del danneggiato) da ritenersi idoneo a configurare il caso fortuito e, quindi, interrompere il nesso eziologico. I giudici, quindi, avrebbero errato nell’invertire l’onus probandi, pretendendo, ai fini della dimostrazione del nesso causale, anche la prova della inevitabilita’ dell’evento.
6.5. Con il quinto motivo, parte ricorrente si duole della “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Il ricorrente ritiene che la sentenza non avrebbe rispettato i criteri di cui all’articolo 2051, “nella parte in cui individua i presupposti necessari perche’ possa dirsi integrato il nesso causale tra la cosa e il danno, in particolare quando assume che “nel pavimento non vi era presenza di detersivo ne’ abbondante acqua essendo gia’ stata completata la pulizia”.
7. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perche’ inerenti al giudizio di fatto e sono diretti ad ottenere un riesame del merito dei fatti oggetto di giudizio.
Rientra nei poteri del Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, attivita’ limitata dall’obbligo di esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sua decisione. Al giudice di legittimita’ non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa ma il solo controllo, sotto il profilo logico- formale, della motivazione, e censurarla laddove la stessa risulti graficamente assente, ovvero incoerente sul piano fattuale o piu’ strettamente giuridico. Tanto premesso, non e’ dato rinvenire vizi logico-giuridici nell’iter argomentativo posto a fondamento della decisione di seconde cure.
7.1. Per quanto riguarda il primo, quarto e quinto motivo, da valutare unitariamente sono manifestamente fondati.
Il giudice del merito ha errato perche’ nel caso in esame ha ritenuto la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, pur potendo verificare in condizioni di normale visibilita’ che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosita’, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta attenzione alla situazione dei luoghi.
Orbene e’ vero che in tema di responsabilita’ civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’articolo 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarieta’ espresso dall’articolo 2 Cost., sicche’, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarita’ causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. E quindi quanto piu’ la situazione di pericolo e’ prevedibile, tanto piu’ il danneggiato ha l’obbligo dell’adozione di cautele (Cass. 2480/18).
Ma nel caso di specie, proprio perche’ non vi era presenza abbondante di acqua, come accertato dal giudice, ma vi era l’umidita’ successiva al lavaggio, la situazione di pericolo era meno prevedibile, sicche’ l’efficienza causale del comportamento del danneggiato acquista minore rilievo.
In conclusione il giudice di merito dovra’ valutare alla stregua del principio di cui a Cass. 2480/18 la fattispecie, ed alla stregua di tale principio valutare se vi e’ caso fortuito, concorso colposo del danneggiato ex 1227, comma 1, o esclusione di rilevanza causale della condotta del danneggiato.
8. Pertanto la Corte accoglie il primo, quarto e quinto motivo, dichiara inammissibile il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo, quarto e quinto motivo, dichiara inammissibile il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata come in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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