Il Comune quale proprietario della rete idrica

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4174.

La massima estrapolata:

Il Comune quale proprietario della rete idrica, non risponde dei danni dovuti al fenomeno di tracimazione di liquami fognari frammisti ad acque meteoriche, in conseguenza di una precipitazione atmosferica di eccezionale intensità, statisticamente rilevabile una volta ogni 50 anni.

Ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4174

Data udienza 4 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22193/2018 proposto da:
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), anche quale titolare della ditta individuale (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e quale erede del de cuius (OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SPOLTORE in persona del Sindaco p.t. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS); COMUNE DI SPOLTORE in persona del Sindaco p.t. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in house providing in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) C/O STUDIO (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SAS, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS), COMUNE DI SPOLTORE, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1098/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/11/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.a.s. ricorrono, avvalendosi di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1098/17 della Corte d’Appello di L’aquila, pubblicata il 16 giugno 2017
(OMISSIS) S.p.A. in house providing propone ricorso incidentale condizionato, fondato su un solo motivo, corredato di memoria.
Il Comune di Spoltore resiste con controricorso al ricorso principale e a quello incidentale.
I ricorrenti espongono di avere agito, insieme con (OMISSIS) e con (OMISSIS), nei confronti del Comune di Spoltore, perche’ ne fosse accertata la responsabilita’, ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 27 e della Legge Regionale Abruzzo n. 43 del 1981, articolo 7, in relazione ai fenomeni di tracimazione di liquami, frammisti ad acque meteoriche, verificatisi nei giorni 4 e 5 ottobre 2000, e ne conseguisse la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi Euro 58.166,47.
L’Ente Comunale contestava la propria responsabilita’ e chiamava in garanzia l’ (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A., la quale, a sua volta, chiamava in giudizio la (OMISSIS) S.p.a. quale garante.
Il Tribunale di Pescara riconosceva la responsabilita’ del Comune convenuto, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 27, in ragione dell’inadeguatezza, per sottodimensionamento, della rete di raccolta delle acque esistente all’epoca dei fatti, di proprieta’ del Comune, ed in assenza di prova che l’eccezionalita’ della prima ora di pioggia del 4 ottobre 2000 fosse stata l’antecedente causale unico o prevalente della tracimazione dei liquami fognari e meteorici, risultando, al contrario, dimostrato che la rete idrica era inidonea a smaltire anche precipitazioni atmosferiche meno violente.
Escludeva la responsabilita’ di (OMISSIS), perche’ le sue competenze riguardavano la sola gestione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e non vi erano prove che gli eventi dannosi fossero derivati da difetti di manutenzione e/o di pulizia della rete fognaria imputabili all’ente gestore.
La sentenza veniva impugnata dal Comune di Spoltore, dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, la quale escludeva che la responsabilita’ del Comune fosse da ricondursi all’articolo 2043 c.c., riqualificava la domanda degli attori, riteneva che la responsabilita’ fosse da ascriversi a quella di cui all’articolo 2051 c.c. e, assunta tale premessa, concludeva che fosse emersa la prova di una causa di forza maggiore idonea ad interrompere il nesso causale tra il danno e il malfunzionamento della condotta, giusta la certificazione in atti dell’Ufficio competente della Giunta regionale che aveva attestato che sui luoghi di causa nel giorno indicato si era verificata una precipitazione atmosferica di eccezionale intensita’, statisticamente rilevabile una volta ogni cinquant’anni, come confermato dal C.Testo Unico ed anche dal vigile del fuoco (OMISSIS), modificava, di conseguenza, la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto che il Comune non avesse fornito la prova che i danni lamentati dagli attori fossero stati cagionati soltanto da quell’ora in cui la precipitazione era stata particolarmente intensa, perche’ aveva irragionevolmente parcellizzato l’effetto di ciascuna ora di pioggia, mentre avrebbe dovuto considerare che si trattava di un’unica inscindibile sequenza causale, caratterizzata dall’eccezionale precipitazione della prima ora, senza la quale non si sarebbero verificate le conseguenze pregiudizievoli per cui e’ causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La Corte territoriale avrebbe ritenuto ricorrente la causa di forza maggiore, senza considerare che le precipitazione atmosferiche, per essere considerate un evento eccezionale ed imprevedibile, atto ad interrompere il nesso causale, avrebbero richiesto una valutazione sulla base di elementi di prova concreti e specifici di stampo statistico, cioe’ dei dati pluviometrici riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia.
Tale accertamento era mancato, perche’ nel luogo in cui si era verificato il danno era emersa la inesistenza di una linea di raccolta delle acque piovane, come era risulto dalle prove raccolte in primo grado da cui era emersa l’assenza degli scolmatori di pioggia, il mancato adeguamento della rete all’incremento della popolazione, la presenza di collettori destinati al trasporto delle acque meteoriche e contemporaneamente a quelle nere.
Il Comune, percio’, avrebbe dovuto essere considerato responsabile per avere omesso le norme di comune prudenza nella manutenzione della rete fognaria con conseguente responsabilita’ ex articolo 2043 c.c..
Il motivo e’ inammissibile.
La qualificazione della domanda giudiziale e’ attivita’ tipicamente riservata al giudice non vincolato dalla qualificazione data dal giudice di primo grado ne’ da quella proposta dalle parti in causa.
Se e’ vero, dunque, che il primo giudice aveva ritenuto l’azione esercitata riconducibile all’articolo 2043 c.c., cio’ tuttavia non veniva a privare il giudice d’appello del suo potere di qualificazione giuridica dei fatti allegati e quindi oggetto della controversia, potere-dovere nel caso di specie senza dubbio sussistente, non essendosi formato alcun giudicato interno essendo ancora in piena discussione le conseguenze giuridiche dei fatti stessi (cfr. Cass. 20/10/2010 n. 21561: “Nell’ipotesi in cui sulla domanda o su un capo autonomo di essa non si sia formato il giudicato interno, per effetto dell’acquiescenza espressa o tacita, deve ritenersi consentito porre in discussione, nell’ambito della impugnazione proposta contro la relativa pronuncia, le questioni concernenti l’applicabilita’ di una norma giuridica e l’interpretazione della norma stessa, qualunque sia stato il comportamento difensivo concretamente assunto in proposito dalla parte, nel precedente o nei precedenti gradi del giudizio. Dette questioni, infatti, sono rilevabili anche d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, nell’esercizio del suo potere di individuare ed interpretare la norma applicabile al caso controverso, e non sono suscettibili di passare in giudicato autonomamente dalla domanda o dal capo di essa cui si riferiscono, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione” (Cass. 09/06/2016, n. 11805).
Fatta tale premessa, la riconduzione dei fatti di causa alla responsabilita’ oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., rende inconferenti le censure formulate dai ricorrenti, le quali presuppongono l’imputabilita’ di una responsabilita’ colposa; il comportamento asseritamente omissivo attribuito all’Ente locale si muove, infatti, sul piano generale della clausola aquiliana (articolo 2043 c.c.), diverso e incompatibile con quello della responsabilita’ da cosa in custodia (articolo 2051 c.c.).
Ai sensi dell’articolo 2051 c.c., il custode risponde del danno “cagionato” dalla cosa che ha in custodia; dovendo il danno essere causato dalla cosa, cio’ implica che sia irrilevante ogni profilo comportamentale del responsabile, da intendersi come soggetto tenuto a risarcire il danno, ma non come soggetto gravato dell’obbligo di controllare la cosa si’ da evitare che essa produca danni. Il suo essere responsabile “non descrive null’altro che la relazione tra un soggetto e la cosa che gli appartiene. Il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr. Cass. 06/07/2006, n. 15383).
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita’ di recare danno e/o a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.
Prova ne sia che nella stessa prospettazione dei danneggiati l’evento non si sarebbe (probabilmente) verificato se fossero stati presenti gli scolmatori; significa, dunque, che il danno lamentato, da un lato, non sarebbe derivato dalla cosa, ma da un comportamento omissivo avente ruolo causale, dall’altro, come pure s’e’ gia’ detto, si suppone la violazione di obblighi di comportamento e cio’ dimostra che ci si muove nel campo della responsabilita’ per colpa del tutto estraneo alla fattispecie invocata (Cass. 13/02/2019, n. 4161).
Il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare l’erronea qualificazione della responsabilita’ del Comune da parte del giudice a quo, basandosi sulla contestazione dei presupposti per applicare la responsabilita’ per cose in custodia, ad esempio, provando che il Comune non poteva essere considerato custode della rete fognaria.
2. Con il secondo motivo, in via gradata, nel caso di ritenuta responsabilita’ del custode, i ricorrenti censurano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c., nel ritenere operante la scriminante della forza maggiore, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte d’appello avrebbe totalmente omesso di valutare altre prove da cui sarebbe emerso che le piogge non erano state eccezionali, che gia’ nel 1998 era stata segnalata al Comune una situazione di allagamento nella stessa zona, che nel periodo che va dal 1998 al 2007 erano stati osservati altri 11 fenomeni di pioggia prolungata per 24 ore che un impianto consono sarebbe stato in grado di smaltire, che quand’anche la pioggia avesse potuto considerarsi eccezionale essa concorreva con il fatto umano imputabile e che, nel caso di concorso di una causa umana imputabile con una concausa naturale non imputabile, la responsabilita’ avrebbe dovuto affermarsi sulla scorta del principio del tutto o niente solo quando al custode non fossero stati mossi addebiti circa la condotta tenuta, che era stata provata la colpevole inadeguatezza della rete fognaria anche a smaltire piogge non eccezionali, che la giurisprudenza di legittimita’ ha adottato un atteggiamento severo e restrittivo in ordine ai casi in cui una pioggia deve considerarsi eccezionale, tenuto conto del dissesto idrogeologico che caratterizza il Paese.
Il motivo e’ inammissibile.
Parte delle considerazioni gia’ fatte investono anche questo motivo -concorso del fatto naturale con il fatto umano colposo – per il resto, la prospettazione dei ricorrenti non va oltre la pretesa di una inammissibile rivalutazione degli accertamenti effettuati dal giudice a quo, non essendo imputabili alla Corte territoriale i vizi indicati in epigrafe.
Ricordato che rappresenta caso fortuito tutto cio’ che non e’ prevedibile oggettivamente ovvero tutto cio’ che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneita’ causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l’efficacia condizionante, il suo accertamento rientra nel sindacato in fatto riservato al giudice di merito.
Cio’ posto, la Corte territoriale ha accertato in fatto (pp. 5-6), avvalendosi della misurazione pluviometrica certificata dall’ufficio competente della giunta regionale, della CTU, della deposizione del vigile del fuoco (OMISSIS), che sui luoghi di causa, nel giorno indicato, si era verificata una precipitazione di eccezionale intensita’ (60 mm) “in un’ora statisticamente rilevabile una volta ogni cinquant’anni” e che nell’arco di 24 ore l’incidenza della pioggia non era mai stata inferiore “ad una periodicita’ di almeno dieci anni”.
Il Collegio di merito non ha dunque erroneamente inteso la portata oggettiva della responsabilita’ da custodia, avendola ritenuta interrotta da un fortuito rappresentato da un evento accertato come eccezionalmente avverso, tale da superare la regolarita’ causale afferente alla intensita’ di una precipitazione atmosferica.
Ricorso incidentale condizionato di (OMISSIS) S.p.a..
3. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) S.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2051 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Secondo (OMISSIS), la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto di applicare la responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c., in luogo di quella di cui all’articolo 2043 c.c., non solo perche’ era emerso in atti che i collettori fognari comunali erano affetti da difetti strutturali e progettuali che li rendevano inadeguati allo smaltimento delle acque meteoriche – di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto provvedere ai sensi della legislazione all’epoca vigente a realizzare gli scaricatori di piena o avrebbe dovuto dotare la rete fognaria di appositi sistemi per evitare lo sversamento di acque meteoriche dei liquami in occasione delle piogge – ma perche’ nel caso di specie il Comune di Spoltore non aveva con la rete fognaria un rapporto di custodia, percio’ non avrebbe dovuto ritenersi responsabile ai sensi dell’articolo 2051 c.c., ma solo in ragione degli anzidetti accertati difetti strutturali e progettuali della rete.
4. Il ricorso incidentale e’ inammissibile, perche’ (OMISSIS) e’ risultata totalmente vittoriosa in appello e percio’ non aveva interesse ex articolo 100 c.p.c., a proporre ricorso incidentale, come, peraltro, rilevato dall’Ente Comunale nel suo controricorso.
Costituisce ius receptum (cfr. Cass. SS.UU. 25/03/2013 n. 7381) che il ricorso incidentale per cassazione presuppone pur sempre la soccombenza e non puo’, quindi, essere proposto dalla parte che – come (OMISSIS) nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa; quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello che le ha ritenute assorbite, poiche’, anche nell’eventualita’ dell’accoglimento del ricorso principale, sarebbe salva la possibilita’ che esse siano riesaminate in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass. 05/01/2017, n. 134).
5. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
6. Si da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale condizionato.
Condanna sia i ricorrenti principali sia la ricorrente incidentale al pagamento delle spese in favore del Comune controricorrente, liquidandole, a carico di ciascuno, in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Compensa le spese tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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