La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile,Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16217.

La massima estrapolata:

La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all’art. 4 della l. n. 210 del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.

Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16217

Data udienza 20 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22887-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1584/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 9/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5460/2011, con la quale era stata rigettata, per intervenuta prescrizione del diritto azionato, la domanda di risarcimento dei danni subiti per una epatite cronica da HCV, contratta a seguito di trasfusione con sangue infetto, domanda dalla medesima proposta nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il Ministero della Salute si costitui’ chiedendo il rigetto del gravame.
La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1584/17, pubblicata in data 9 marzo 2017, rigetto’ l’impugnazione e condanno’ l’appellante al 50% delle spese di quel grado, che compenso’ per la restante parte.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, cui ha resistito il Ministero della Salute con controricorso.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo e’ cosi’ rubricato. “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Infondatezza della eccezione di prescrizione. Carenza di motivazione della sentenza”.
1.1. Il motivo e’ infondato quanto alle doglianze veicolate con l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Al riguardo la ricorrente lamenta che la Corte di merito, confermando la sentenza del Tribunale, abbia ritenuto che la domanda volta ad ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1999, nella specie presentata il 16 ottobre 2000, costituisca il momento, se non di effettiva conoscenza della rapportabilita’ causale dell’infezione alla trasfusione, quanto meno di conoscibilita’ della stessa e ha, conseguentemente, ritenuto maturata la prescrizione quinquennale, essendo stato il giudizio introdotto in data 22 dicembre 2008, senza che siano intervenuti medio tempore atti interruttivi.
Ad avviso della ricorrente, invece, solo al momento della notifica del responso della CMO la stessa sarebbe stata in grado di collegare il contagio alle trasfusioni ricevute, sicche’ solo da tale momento (aprile 2014) dovrebbe decorrere la prescrizione.
1.1.1. Le censure in scrutinio vanno disattese, in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato piu’ volte da questa Corte, che va ribadito in questa sede e secondo cui: “La responsabilita’ del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi e’ di natura extracontrattuale, ne’ sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo e’ soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’articolo 2935 c.c. e dell’articolo 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensi’ da quello in cui tale malattia viene percepita o puo’ essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, articolo 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” (Cass. 19/12/2013, n. 28464; Cass. 31/03/2016, n. 6213; v. anche gia’ Cass., sez. un., 11/01/2008, n. 576).
1.2. Il motivo all’esame e’, inoltre, in parte infondato e in parte inammissibile quanto alle doglianze veicolate con il n. 5 della norma del codice di rito sopra richiamata, peraltro solo indicate nella rubrica del mezzo ma neppure sviluppate nell’illustrazione dello stesso.
1.2.1. Si evidenzia sul punto che la sentenza impugnata risulta motivata, sicche’ non sussiste la lamentata carenza di motivazione, e che, con le ulteriori censure motivazionali indicate nella rubrica del motivo all’esame, la ricorrente, lungi dal proporre delle doglianze che rispettano il paradigma legale di cui all’articolo 360 codice di rito, novellato n. 5, ripropone, come peraltro chiaramente risulta dalla lettera della detta rubrica, inammissibilmente lo stesso schema censorio del n. 5 nella sua precedente formulazione, inapplicabile nella specie ratione temporis (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257; Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; Cass., ord., 7/05/2018, n. 5355).
2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
6. Va disposto che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi della ricorrente, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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