Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ed il caso fortuito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 dicembre 2022| n. 35429.

Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ed il caso fortuito

In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l’imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all’accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell’Anas dal conducente di una vettura, che, a causa della presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell’ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell’evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano segnalato il fatto).

Ordinanza|1 dicembre 2022| n. 35429. Responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ed il caso fortuito

Data udienza 20 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO – CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19492-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. (OMISSIS) e dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), via (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., in persona del suo rappresentante legale (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), pec (OMISSIS);
controricorrente –
avverso la sentenza n. 2595-2018 della Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 21.12.2018.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Marilena Gorgoni.

Rilevato che:

(OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza n. 25952018 della Corte d’Appello di Palermo, resa pubblica in data 21/12/2018, formulando due motivi;
resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A.;
il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che, nel tentativo di evitare un grosso ostacolo, rappresentato da una balla di fieno di consistenti dimensioni, presente sul tratto autostradale che da (OMISSIS) conduce all’aeroporto (OMISSIS), mentre era alla guida della propria auto ne perdeva il controllo e andava ad urtare violentemente contro il guard-rail;
fallito il tentativo di ottenere il risarcimento dei danni stragiudizialmente, (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e (OMISSIS), quale ente custode del tratto stradale teatro dell’incidente, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni;
per quanto ancora di interesse: (OMISSIS), costituitasi, invocava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato dal fatto del terzo rimasto ignoto, cioe’ di colui che era transitato prima dell’attore e che aveva abbandonato o lasciato cadere la balla di fieno, adduceva che neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione avrebbe potuto conoscere, prevedere ed eliminare la situazione di rischio venutasi a determinare;
(OMISSIS) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, stante che la tutela per le vittime della strada era limitata ai danni alla persona e che la responsabilita’ dell’evento di danno era da addebitarsi alla custode del tratto autostradale;
il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 300/2018, rigettava la domanda dell’attore, ritenendo dimostrato, a seguito dell’attivita’ istruttoria espletata, che l’attivita’ di vigilanza dell'(OMISSIS) del tratto autostradale ove si era verificato l’incidente era terminata il giorno prima alla ore 19.30 ed era ripresa il giorno dell’incidente alle 7.30, che per la sorveglianza nelle ore notturne – l’incidente si era verificato alle 5.30 del mattino – era stata stipulata una convenzione tra (OMISSIS) e la Polizia stradale che affidava a quest’ultima la vigilanza, che prima del sinistro occorso a (OMISSIS) non era stata segnalata la presenza dell’ostacolo che, pertanto, doveva considerarsi un evento non conoscibile e non e non rimovibile con immediatezza da (OMISSIS);
la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da (OMISSIS), ha rigettato l’appello;
la decisione impugnata ha ritenuto che, data la sua natura oggettiva, la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. non richiede la verifica di un comportamento diligente da parte del custode, ma solo del nesso di derivazione causale tra il bene demaniale, oggetto di custodia, e l’evento di danno, che il custode, pur non avendo dimostrato il contenuto della convenzione con la Polizia stradale per il servizio di sorveglianza nelle ore notturne, aveva comunque provato che non gli era imputabile la mancata rimozione dell’ostacolo: il teste Ganci, il quale rivestiva la qualifica di capo nucleo del tratto autostradale ove ebbe luogo l’incidente, al quale facevano riferimento i sorveglianti in caso di riscontro di problemi, sia ordinari sia determinati da situazioni di emergenza, aveva confermato il regolare svolgimento dei turni di vigilanza il giorno precedente; il teste (OMISSIS) aveva riferito che i turni di vigilanza non coprivano l’orario in cui si era verificato il sinistro;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

Considerato che:

1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c.;
oggetto di censura e’ la statuizione con cui la Corte territoriale ritenuto liberata (OMISSIS), perche’ non le era imputabile la mancata rimozione del sinistro, sebbene avesse consentito che la balla di fieno rimanesse per tutta la notte sull’autostrada; secondo il ricorrente, (OMISSIS), presunta responsabile del danno, per andare esente da responsabilita’ avrebbe dovuto dimostrare di avere svolto un servizio di vigilanza notturna e non limitarsi ad addurre che non vi era stata alcuna segnalazione da parte degli utenti della strada, perche’ il soggetto tenuto alla vigilanza non puo’ rimettere a terzi la segnalazione delle insidie, ma deve curare in prima persona la vigilanza;
il motivo muove da una premessa in iure che la giurisprudenza di questa Corte – cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 30/06/2022, n. 20943 – non condivide, cioe’ che l’articolo 2051 c.c. evochi una presunzione di responsabilita’ a carico del custode;
la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. e’ da ascrivere, invece, al modello tipologico della responsabilita’ oggettiva, essendo sufficiente, affinche’ essa si configuri, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata, la dimostrazione da parte di chi si assume danneggiato del nesso di causalita’ materiale tra la cosa custodita e l’evento di danno, mentre sul custode grava l’onere, per andare esente da responsabilita’, di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, cioe’ di un fatto esterno, rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato che sia tale da rappresentare una causa autonoma del verificarsi dell’evento di danno;
tale caso fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, come pretenderebbe parte ricorrente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l’ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilita’/non prevedibilita’ ed inevitabilita’ dal punto di vista oggettivo, cioe’ della regolarita’ causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giurici della stessa, e origina un diverso ciclo causale;
l’unico rilievo della colpa, deducibile, ad esempio dal danneggiato che lamenti omissioni o violazioni di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, o, al contrario, dal convenuto che basi sulla conformita’ della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza l’esclusione dell’attitudine della cosa a produrre il danno, e’ quello volto “a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode”: Cass. 1/02/2018, n. 2477;
fatte tali premesse, ai fini che qui interessano, mette conto precisare che:
i) il caso fortuito e’ costituito da tutto cio’ che non e’ prevedibile oggettivamente ovvero che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneita’ causale assorbente;
ii) l’imprevedibilita’ e’ apprezzabile in termini oggettivi, senza che possa riconoscersi alcuna rilevanza all’assenza o meno di colpa del custode;
iii) l’imprevedibilita’ e’ suscettibile di esaurirsi col tempo, giacche’ una modifica improvvisa delle condizioni della cosa – nel caso di specie rappresentata dalla caduta da un camion in transito di una balla di fieno – ai fini che qui interessano, fa perdere, solo col trascorrere del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa, sicche’ e’ a questa, come modificata dall’evento originariamente improvviso, che correttamente va ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
deve ritenersi, allora, che la corretta disamina della vicenda oggetto della sentenza impugnata richiedeva di accertare (essendo pacifica la derivazione del danno dalla presenza dell’ostacolo sul tratto di autostrada) se: a) lo stato dei luoghi avesse oppure no una potenzialita’ lesiva autonoma capace di porsi quale causa esclusiva dell’evento; b) se il fatto del terzo avesse assunto i caratteri dell’abnormita’ necessari per interrompere il nesso di derivazione causale ovvero se avesse oppure no concorso a cagionare l’evento; tali accertamenti avrebbero dovuto essere condotti, dando rilievo, all’interno delle serie causali rilevanti, a quelle risultanti idonee a determinare l’evento, secondo il principio della c.d. causalita’ adeguata o quello similare della c.d. regolarita’ causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo rid quod plerumque accidit” e, quindi, in base alla regolarita’ statistica ovvero a una probabilita’ apprezzabile “ex ante” (ancorche’ riscontrata con una prognosi postuma) – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l’antecedente necessario (Cass. 13/09/2018, n. 22288; Cass. 1/02/2018, n. 2477);
e cosi’ e’ stato: proprio il fatto che l’incidente si fosse verificato alle 5.30 del mattino, cioe’ durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la sua mancata segnalazione da altri utenti, dagli addetti alla sorveglianza diurna e dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, sono valsi a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, sulla scorta del principio gia’ richiamato e pertinente, secondo cui l’imprevedibilita’ e’ apprezzabile in termini oggettivi ed e’ suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicche’ il custode risponde esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa;
il motivo, dunque, va rigettato;
2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2721 c.c., dell’articolo 17 Regio Decreto n. 2440/1923 nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c.;
la tesi rappresentata e’ che l’esistenza di una convenzione con la Polizia stradale non poteva far ritenere assolta la prova liberatoria del diligente controllo dell’autostrada A29 durante le ore antecedenti il sinistro; il ricorrente aggiunge che la ricorrenza della convezione con la Polizia stradale non avrebbe dovuto essere provata per testimoni e che, trattandosi di convenzione intercorrente tra enti pubblici, avrebbe dovuto farsi per iscritto a pena di nullita’;
anche questo motivo va rigettato, perche’, essendo stata invocata la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., (OMISSIS) non era tenuta a dimostrare di avere diligentemente assolto l’obbligo di custodia, ma solo a provare, ove avesse voluto andare esente da responsablita’, la ricorrenza del caso fortuito;
il ragionamento del ricorrente sarebbe stato corretto, se (OMISSIS) si fosse difesa in giudizio adducendo che la Polizia stradale era tenuta a custodire, al momento in cui si era verificato l’incidente, il tratto di strada; cosi’ non e’ stato: il richiamo della convenzione con la Polizia stradale non e’ stato utilizzato da (OMISSIS) per negare l’invocabilita’ nei suoi confronti della responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., ma solo per rimarcare l’imprevedibilita’ ed inevitabilita’ del fatto del terzo;
il che rende del tutto eccentriche le ulteriori censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata in punto di malgoverno dell’onere della prova della convenzione e di validita’ della medesima;
3) ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
4) seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 13 comma 1 -quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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