Mancato esame delle prove richieste dalla parte e rigetto della domanda ritenuta indimostrata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 dicembre 2022| n. 35344.

Mancato esame delle prove richieste dalla parte e rigetto della domanda ritenuta indimostrata

Il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui il ricorrente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro stradale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte del merito, nel confermare in sede di gravame il rigetto della domanda risarcitoria, aveva del tutto ignorato le richieste istruttorie formulate nel doppio grado di giudizio senza motivare alcunché in merito all’eventuale inammissibilità o irrilevanza delle stesse). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 novembre 2017, n. 26538; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 aprile 2017, n. 9952).

Ordinanza|1 dicembre 2022| n. 35344. Mancato esame delle prove richieste dalla parte e rigetto della domanda ritenuta indimostrata

Data udienza 27 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Provvedimento giurisdizionale – Mancato esame delle prove richieste dalla parte – Rigetto della domanda ritenuta indimostrata – Violazione del minimo costituzionale richiesto per la motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4728-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 988/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nera camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Mancato esame delle prove richieste dalla parte e rigetto della domanda ritenuta indimostrata

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi e illustrato da memoria, nei confronti di (OMISSIS) S.p.a., nella qualita’ di impresa designata dal F.G.V.S., e di (OMISSIS) e avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 988/2020, pubblicata il 29 giugno 2020, di rigetto del gravame proposto dal medesimo (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1853/2014, con la quale era stata rigettata la domanda proposta dal (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.a., nella predetta qualita’, e volta ad ottenere la condanna delle convenute al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS), in (OMISSIS), da ascriversi, ad avviso dell’attore, alla responsabilita’ del figlio minore della (OMISSIS), (OMISSIS), che, alla guida del ciclomotore (risultato nel corso delle indagini preliminari – conclusesi con l’archiviazione del procedimento penale a carico del (OMISSIS) con ordinanza del 17 settembre 2008 – non coperto da polizza per l’assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile dei veicoli) di proprieta’ della madre, nell’occorso trasportata, immettendosi nella detta via a forte velocita’ e non rispettando il segnale di stop, aveva urtato l’auto Opel Astra tg. (OMISSIS), condotta dal (OMISSIS); in seguito all’urto, cadendo, l’ (OMISSIS) aveva riportato ferite al capo mentre il minore era deceduto; l’auto dell’attore aveva riportato danni;
le intimate non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
con ordinanza interlocutoria n. 10088/22, depositata in data 28 marzo 2022, questa Corte, rilevato che risultava che la notifica del ricorso all’intimata societa’ assicuratrice era stata effettuata presso l’avv. (OMISSIS) espressamente indicata (v. ricorso p. 1 e relata di notifica p. 25) come “procuratore costituito in grado di appello, domiciliatario”, laddove nell’intestazione della sentenza impugnata in questa sede la predetta societa’ risulta “elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS)”, ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della (OMISSIS) S.p.a., nella qualita’ di impresa designata dal F.G.V.S., entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione di quella ordinanza e disposto, a cura della Cancelleria, l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del doppio grado del giudizio di merito e ha rinviato la causa a nuovo ruolo;
il difensore del ricorrente ha depositato, in data 28 aprile 2022, istanza di modifica della predetta ordinanza nonche’ copia conforme della sentenza impugnata con annotazione di correzione di errore materiale;
acquisiti i fascicoli del giudizio di merito, la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata nuovamente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Mancato esame delle prove richieste dalla parte e rigetto della domanda ritenuta indimostrata

CONSIDERATO

che:
con l’istanza sopra richiamata il ricorrente ha rappresentato che il ricorso all’esame e’ stato notificato all’effettivo difensore della societa’ intimata costituito nel giudizio di appello, avv. (OMISSIS), pur essendo stato indicato per errore nella sentenza di quel grado come difensore della detta societa’ l’avv. (OMISSIS) e che a tale errore aveva rimediato la Corte di merito con provvedimento del 19 febbraio 2021, depositato in data 8 marzo 2021 a conclusione del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza impugnata in questa sede iniziato su istanza dell’avv. (OMISSIS), provvedimento che il ricorrente assume essere stato a lui ignoto al momento della notifica del ricorso e dell’estrazione della copia autentica della sentenza impugnata;
in calce alla copia conforme della sentenza impugnata da ultimo depositata effettivamente risulta annotato dal cancelliere che la Corte di appello, con il richiamato provvedimento di correzione di errore materiale, ha disposto “la correzione materiale della sentenza n. 988/2020, depositata il 29/06/2020, sostituendo l’inciso contenuto nella prima pagina, rigo 19, “elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” con il corretto inciso “elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) e rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) per mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello””;
pertanto, il ricorso risulta ritualmente notificato alla societa’ intimata e va revocata la richiamata U.I. per quanto riguarda l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso ex articolo 291 c.p.c.;
rilevato che:
con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’articolo 652 c.p.p. e articolo 2054 c.c.. Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 in relazione all’articolo 2054 c.c., articoli 112 e 132 c.p.c.”, il ricorrente sostiene che i Giudici di merito sarebbero incorsi in “evidente ipotesi di nullita’ per error in iudicando… e/o comunque di omessa pronuncia” in riferimento all’accertamento della responsabilita’ esclusiva o almeno concorrente del danneggiante (OMISSIS) nella causazione del sinistro, al relativo grado di colpa ed alle domande di ristoro totale o parziale dei danni; la Corte di merito non avrebbe: a) tenuto conto del “contenuto” e della “portata” del provvedimento di archiviazione in sede penale del procedimento a suo carico, che avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a ritenere superata proprio in favore del ricorrente la presunzione di pari responsabilita’ civile a carico dei conducenti i veicoli a motore di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2 b) non avrebbe comunque in alcun modo applicato le norme di cui al citato articolo in ordine alla responsabilita’ del (OMISSIS) e c) avrebbe omesso ogni pronuncia sull’accertamento della responsabilita’ del sinistro in questione, valorizzando, sia pur pervenendo a diversa conclusione, “una parziale ed estrapolata motivazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4691/2014 del 2.4.2014 (resa in altro e diverso giudizio risarcitorio tra soggetti in parte diversi da quelli di cui al presente)”, sentenza che aveva ritenuto la sussistenza della responsabilita’ concorsuale del 30 per cento in capo al (OMISSIS) e del 70 per cento in capo alla vittima;
con il secondo motivo, denunciando “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: Omessa e comunque erronea valutazione del materiale probatorio – Omessa ammissione dei mezzi istruttori Omessa motivazione sulla supposta insussistenza di prova”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto non provato il nesso causale e l’entita’ del danno riportato dall’autovettura di proprieta’ del (OMISSIS); secondo il ricorrente, infatti, la richiesta, formulata in primo e in secondo grado, volta all’ammissione della prova testimoniale del legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c. avrebbe avuto il precipuo scopo di provare l’entita’ dei danni all’autovettura e l’istanza, piu’ volte reiterata, tesa all’espletamento di una consulenza tecnica, il fine di ratificare la natura di tali danni e la loro entita’; la Corte di merito Palermo avrebbe, quindi, secondo la prospettazione del (OMISSIS), del tutto ignorato le richieste istruttorie non motivando l’eventuale inammissibilita’ o irrilevanza delle stesse e non avrebbe posto l’appellante nelle condizioni di provare l’entita’ del pregiudizio subito;
i due motivi vanno unitariamente trattati, stante la loro stretta connessione, e sono fondati;
la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dell’articolo 2054 c.c., considerato che non vi e’ alcun dubbio circa l’effettivo verificarsi del sinistro in parola, sicche’ ne andava accertata la responsabilita’ ovvero, ove ricorressero i presupposti, occorreva far ricorso alla presunzione di pari corresponsabilita’ sancita dall’articolo 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalita’ del sinistro (v., ex multis, Cass., ord., n. 7061 del 12/03/2020);
inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimita’, il provvedimento giurisdizionale che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, ne’ per accoglierle ne’ per rigettarle, e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, viola il minimo costituzionale richiesto per la motivazione (Cass., sent., n. 9952 del 20/04/2017; v. anche Cass., ord., n. 26538 del 9/11/2017), come nel caso all’esame, in cui va evidenziato che nel ricorso sono state specificamente riportate le istanze istruttorie formulate nel doppio grado del giudizio di merito, nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, sicche’ tale atto non difetta di specificita’ al riguardo;
i rilievi che precedono assorbono l’esame di ogni altra questione proposta;
il ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione;
stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Mancato esame delle prove richieste dalla parte e rigetto della domanda ritenuta indimostrata

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

 

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