Responsabilità del committente per terzi danneggiati

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 dicembre 2021| n. 41709.

Responsabilità del committente per terzi danneggiati .

Nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore.

Ordinanza|28 dicembre 2021| n. 41709. Responsabilità del committente per terzi danneggiati

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Responsabilità per cose in custodia – Appaltatore – Esecuzione delle opere – Terzi danneggiati – Committente – Responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 11835/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A.; (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS); (OMISSIS), in proprio e in qualita’ di erede di (OMISSIS); (OMISSIS), in qualita’ di erede di (OMISSIS); (OMISSIS) S.A.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 260/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI VENEZIA depositata in data 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

RILEVATO

Che, con sentenza resa in data 30/1/2019, la Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado ha condannato la (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento, in favore della (OMISSIS) s.p.a. e di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dei danni da questi ultimi subiti a seguito delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal cavedio dell’appartamento di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l. sovrastante gli immobili dei danneggiati;
con la stessa decisione, il giudice d’appello ha confermato la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha accertato la corresponsabilita’ della (OMISSIS) (nella misura del 40%) nella produzione dei danni dedotti in giudizio dagli originari attori, essendo detta societa’ resasi responsabile, in qualita’ di appaltatrice dei lavori di montaggio dei serramenti sul cavedio di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l., dell’inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della committente;
da ultimo, la corte territoriale ha confermato l’infondatezza della domanda di manleva proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS), in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla societa’ assicurata in relazione al conseguimento dell’indennita’ assicurativa rivendicata;
avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) resistono ciascuna con proprio controricorso;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
la (OMISSIS) s.r.l. e la (OMISSIS) hanno depositato memoria.

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 113, 115, 116 e 132 c.p.c., dell’articolo 111 Cost., nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello erroneamente attribuito la causa delle infiltrazioni dannose oggetto di giudizio all’errata posa in opera del montante metallico del serramenti (realizzati in proprio dalla (OMISSIS) s.r.l.), invece che nella discontinuita’ esistente tra il montante stesso e il marmo di base (colpevolmente trascurato dall’appaltatrice (OMISSIS) s.a.s., incaricata della posa in opera dei serramenti sul cavedio), in tal modo discostandosi dal complesso delle indagini tecniche condotte nel corso del giudizio, ed incorrendo nell’errore di non riconoscere l’integrale responsabilita’ della societa’ appaltatrice nella produzione dei danni denunciati dagli originari attori, viceversa parzialmente (e contraddittoriamente) attestata con riguardo all’esame dei rapporti interni tra le parti del contratto d’appalto;
il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo l’orientamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente condviso e riproposto, attraverso il rinvio alle corrispondenti argomentazioni in iure, al fine di assicurarne continuita’) (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16609 del 11/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021, Rv. 660915 – 01), la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la “consegna” dell’immobile, affinche’ vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poiche’ una simile evenienza finirebbe con l’integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilita’ nei confronti di chi del negozio non e’ parte;

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

in breve, varra’ ribadire come la conclusione dell’appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d’altronde, nell’appalto d’opere siano esse pubbliche o private – il committente non puo’ non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiche’ l’iniziativa consistente nel disporre l’esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null’altro che l’esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso; se, dunque, rispetto all’appaltatore, il titolare di tale potere e’ un committente, rispetto ai terzi e’ un custode: l’autonomia dell’appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull’articolo 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l’appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente “svuotato”, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l’opera sia un mero nudus minister;
da qui l’affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente e’ sempre gravato della responsabilita’ oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non puo’ venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensi’ trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore;
il caso fortuito, poi, non puo’ essere applicato con una modalita’ peculiare e riduttiva, cosi’ da reintrodurre, per altra via, un’abusiva “contrattualizzazione” della fattispecie: esso non puo’ automaticamente coincidere con l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilita’/inevitabilita’ che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall’articolo 2051 c.c. come limite della responsabilita’ oggettiva in riconfigurata;
l’imprevedibilita’/inevitabilita’, pertanto, non dev’essere degradata a una vuota fictio, bensi’ afferire a una condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo cosi’ rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l’esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori;
cio’ posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto dell’appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalita’, imprevedibilita’ e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una mera rilettura nel merito dei fatti di causa;
nel caso di specie, l’odierna societa’ ricorrente ha inteso contestare il riconoscimento della propria responsabilita’ per i danni provocati a terzi dalla cosa custodita invocando, in modo solo generico, l’avvenuta attestazione dell’inadempimento della societa’ appaltatrice nell’esecuzione dell’opera alla stessa affidata, senza tuttavia prospettare in alcun modo l’eventuale incidenza causale, autonoma ed esclusiva, di tale inadempimento nella produzione dei danni subiti dai terzi (ossia tale, in ipotesi, da escludere ogni connessione eziologica tra detti danni e l’esercizio dei poteri di controllo da parte del custode), con la conseguente qualificabilita’ dell’odierna censura alla stregua di una mera rilettura nel merito dei fatti di causa;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 113 e 132 c.p.c., dell’articolo 111 Cost. e degli articoli 1218, 1176, 1655 e il 1667 c.c., nonche’ per vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente, e in ogni caso perplessa e contraddittoria, in relazione al rigetto della domanda di garanzia impropria avanzata dalla (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della (OMISSIS) s.a.s.;

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 106 e 113 c.p.c., degli articoli 1218, 1176, 1655 e 1667 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente disatteso la domanda di garanzia impropria avanzata dall’odierno ricorrente nei confronti della (OMISSIS) s.a.s, trascurando di trarre le coerenti conseguenze, sul piano della domanda di manleva, dall’accertato inadempimento della (OMISSIS) s.a.s. rispetto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.;
entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;
al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;
secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullita’ della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiche’ intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;
in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);
cio’ posto, nel caso di specie, e’ appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensi’ anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello specificato come l’inadempimento contrattuale della (OMISSIS) s.a.s. (consistito nel non aver assolto all’obbligo ex fide bona di sigillatura del montante dei serramenti sul punto da cui ebbero a originarsi le infiltrazioni) ebbe un ruolo solo parziale nella produzione del danno di cui la (OMISSIS) s.r.l. rivendica la manleva, dovendo attribuirsi a quest’ultima societa’, la responsabilita’ della cattiva posa in opera, in proprio, dei montanti dei serramenti, con la conseguente riduzione al 40% della misura della manleva, proprio in ragione della corresponsabilita’ della committente, in proprio, nella produzione del danno provocato ai terzi;
l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse e’ pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruita’ logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla societa’ ricorrente;

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 116 e 132 c.p.c., dell’articolo 111 Cost., degli articoli 2051, 2043, 1176, 1218, 1655 e 1677, nonche’ per vizio di motivazione (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello erroneamente trascurato l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio ai fini dell’accertamento della causa dei danni oggetto di giudizio e della responsabilita’ dell’appaltatrice (OMISSIS) s.a.s. nella relativa produzione;
il motivo e’ inammissibile;
osserva al riguardo il Collegio come, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non e’ tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, cosi’ da consentire al giudice di legittimita’ un controllo sulla decisivita’ delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);
varra’ sul punto ribadire come il ricorso per cassazione conferisca al giudice di legittimita’, non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruita’ logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);
nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta esclusa l’acquisizione di alcuna prova idonea ad attestare il carattere esclusivo della responsabilita’ della societa’ appaltatrice nella produzione dei danni subiti dai terzi, attesa la significativa rilevanza assunta al riguardo dalla cattiva posa in opera, in proprio (da parte dell’appaltatrice), dei montanti dei serramenti;
si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalita’ valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruita’ dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla societa’ ricorrente;
con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 99, 106 e 112 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 4, articoli 163 e 164 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta non dedotta, nell’originaria domanda proposta in sede di manleva, anche l’invocazione della garanzia della ditta appaltatrice per i danni subiti (non solo dalla (OMISSIS) s.p.a., ma anche) da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in contrasto con quanto espressamente emerso dagli atti di causa;

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

il motivo e’ inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della doglianza in esame, la societa’ ricorrente abbia censurato, non gia’ una pretesa omessa pronuncia su una domanda assunta come ritualmente proposta nel corso del giudizio, bensi’ il modo con cui il giudice d’appello ha interpretato l’originaria domanda di manleva, risolvendo, dunque, detta censura nella contestazione dell’interpretazione, da parte del giudice di merito, della domanda cosi’ come proposta;
ferme tali premesse, varra’ osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, e’ assoggettabile al controllo di legittimita’ limitatamente alla valutazione della logicita’ e congruita’ della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volonta’ della parte in relazione alle finalita’ dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volonta’ si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volonta’ dell’autore e’ irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile e’ quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);
peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non e’ tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01);
nella specie, la societa’ ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, cosi’ risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimita’;
con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli articoli 2952 e 2943 c.c., nonche’ degli articoli 163-bis e 164 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente respinto il motivo di gravame avanzato dalla (OMISSIS) s.r.l. in ordine alla reclamata decadenza della (OMISSIS) dalla sollevazione dell’eccezione di prescrizione del diritto dell’assicurata al conseguimento dell’indennita’ rivendicata, dovendo ritenersi che la compagnia chiamata in causa, difendendosi nel merito all’atto di costituirsi in giudizio al fine di far rilevare la nullita’ della propria citazione, avesse consumato il proprio potere di sollevare ulteriori eccezioni di merito, quale quella di prescrizione, nella specie avanzata, per la prima volta, solo successivamente alla rinnovazione dell’atto di chiamata in causa;
con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 113 c.p.c., dell’articolo 111 Cost. e degli articoli 2952 e 2943 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale respinto il motivo di gravame avanzato dalla (OMISSIS) s.r.l. in ordine all’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla (OMISSIS), senza tener conto del contenuto della documentazione stragiudiziale intercorsa tra le parti del contratto di assicurazione, dalla quale, pur senza il ricorso all’uso di formule sacramentali, doveva ritenersi agevolmente rinvenibile la volonta’ della societa’ assicurata di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione;

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

entrambi i motivi sono inammissibili per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4;
al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’articolo 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non possa limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operativita’ di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo e’ tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, e’ finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimita’ di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non puo’ ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilita’, in base alla previsione del successivo articolo 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione puo’ esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento e’ rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la societa’ ricorrente con la proposizione dei motivi d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame avanzato dalla (OMISSIS) s.r.l. in ordine alla reclamata decadenza della (OMISSIS) dalla sollevazione dell’eccezione di prescrizione del diritto dell’assicurata al conseguimento dell’indennita’ rivendicata (per avere la stessa consumato il proprio potere di sollevare ulteriori eccezioni di merito, dopo essersi difesa anche nel merito all’atto di costituirsi in giudizio al fine di far rilevare la nullita’ della propria citazione), e nel dolersi altresi’ che il giudice d’appello avrebbe erroneamente omesso di tener conto del contenuto della documentazione stragiudiziale intercorsa tra le parti del contratto di assicurazione (al fine di riscontrare l’effettiva avvenuta interruzione della prescrizione del diritto al conseguimento dell’indennita’ assicurativa), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con cio’ precludendo a questa Corte la possibilita’ di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d’impugnazione proposti;

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso la considerazione del fatto storico decisivo consistente nell’accertamento del dies a quo del termine annuale della prescrizione della domanda di indennizzo rivendicato dalla (OMISSIS) s.r.l. anche in relazione alla domanda di manleva riferita ai danni reclamati dalla (OMISSIS) s.p.a., essendosi il giudice d’appello viceversa limitato ad affrontare la questione della tempestivita’ della denuncia di sinistro (intesa ad interrompere il decorso della prescrizione) solo con riferimento alla domanda di manleva relativo al danno patito da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale, nell’individuare il dies a quo del termine prescrizionale annuale per la denuncia alla compagnia assicuratrice della richiesta risarcitoria da parte della (OMISSIS) s.p.a. (quale danneggiata), ha espressamente sottolineato la mancata comunicazione, da parte della societa’ assicurata, dell’avvenuta instaurazione, da parte della (OMISSIS) s.p.a., del procedimento per accertamento tecnico preventivo destinato alla verifica della causa dei danni lamentati: si tratta di una giustificazione della decisione sulla decorrenza della prescrizione (anche in relazione alla domanda riferita ai danni reclamati dalla (OMISSIS) s.p.a.) che vale a escludere il ricorso dell’omissione contestata in questa sede (e che, peraltro, non risulta neppure specificamente censurata dalla societa’ odierna ricorrente), con il conseguente rilievo dell’evidente infondatezza della doglianza in esame;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere, infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

Responsabilità del committente per terzi danneggiati

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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