Responsabilità del committente nei riguardi dei terzi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8381.

La massima estrapolata:

In tema di appalto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di “culpa in eligendo”, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi. Tali principi valgono anche in materia di subappalto perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando – esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi – abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l’autonomia organizzativa, incidendo anche sull’utilizzazione dei relativi mezzi.

Ordinanza 26 marzo 2019, n. 8381

Data udienza 22 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24504/2013 proposto da:
(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
– (OMISSIS) S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– (OMISSIS) S.P.A. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) S.N.C., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.N.C. DEI FIGLI (OMISSIS) E (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 337/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 09/10/2012 R.G.N. 745/2009.

RILEVATO IN FATTO

Che:
Con sentenza n. 337 del 2012, la Corte d’appello di Venezia, pronunciando su procedimenti riuniti (relativi agli appelli proposti da (OMISSIS) e da (OMISSIS) e, separatamente, da (OMISSIS) s.n.c., nonche’ sull’appello incidentale proposto da (OMISSIS)), avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 347 del 2008 che aveva parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno (biologico, morale ed estetico) proposta da (OMISSIS) a seguito dell’infortunio sul lavoro occorsogli il (OMISSIS) mentre espletava attivita’ lavorativa per conto della ditta sub appaltatrice di (OMISSIS), ha rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) s.r.l. unitamente ad (OMISSIS), dichiarando inammissibile per tardivita’ l’appello proposto da Flapi s.n.c. nei confronti del sub appaltatore (OMISSIS) ed (OMISSIS) ed ha rigettato l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), cosi’ confermando la sentenza appellata;
la Corte territoriale ha dato atto dell’avvenuta integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) s.n.c. e di (OMISSIS) s.p.a. nonche’ del fatto che sia nel procedimento d’appello introdotto da (OMISSIS) s.r.l. e da (OMISSIS) che in quello introdotto da (OMISSIS) s.n.c. si erano costituite le societa’ di assicurazioni (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)) e (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS)) ribadendo le difese del primo grado, mentre (OMISSIS) era rimasto contumace e (OMISSIS) aveva proposto appello incidentale;
inoltre, la sentenza ora impugnata ha ritenuto che: a) il primo giudice aveva correttamente disatteso le difese di (OMISSIS) s.r.l. e del (OMISSIS) fondate sulla assenza di delega in capo al secondo quanto alla sicurezza, per cui l’obbligo di garanzia dell’obbligazione di sicurezza era rimasto interamente in capo alla committente (OMISSIS) s.n.c. che aveva il compito di verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 494 del 1996; b) era stata dimostrata la concorrente responsabilita’ della committente (OMISSIS) s.n.c. che pure aveva consentito che i lavori fossero eseguiti dalla ditta (OMISSIS), del tutto inidonea per l’esecuzione dell’opera oggetto di contratto;
avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e l’architetto (OMISSIS) sulla base di due motivi;
resistono con controricorso (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.n.c. che eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso in relazione al fatto che il (OMISSIS) ha firmato una sola volta per conferire procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:
l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso e’ infondata giacche’ la procura speciale e’ rilasciata a margine dell’unico ricorso e l’intestazione indica chiaramente che il legale rappresentante di (OMISSIS) s.r.l. e’ l’architetto (OMISSIS) per cui non inficia la validita’ della procura la circostanza che essa sia sottoscritta una sola volta;
con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articoli 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 3, degli articoli 1655 e 1656 c.c., per errore di diritto avendo considerato responsabili in concorso con il committente, l’architetto (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) per l’infortunio sul lavoro causato dal sub appaltatore (OMISSIS);
il motivo deduce la mancanza, essenziale per fondare la responsabilita’ civile, di una efficace delega giacche’ tale non potrebbe considerarsi la lettera di conferimento dell’incarico del 2 settembre 1997, riprodotta il 12 maggio 1998, che viene allegata; inoltre, si sostiene che dal tenore del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 3, si evince che il direttore dei lavori non risponde per il fatto dell’appaltatore in assenza di valida delega dei compiti di sicurezza o di ingerenza concreta;
il motivo e’ infondato;
nel caso di specie il ruolo e la responsabilita’ assunti dai ricorrenti, attraverso la concreta attivita’ del (OMISSIS), nella gestione degli appalti e sub appalti relativi alla realizzazione delle opere per le quali fu impiegata l’attivita’ di lavoro del dipendente (OMISSIS), oltre che dalla analitica descrizione della sentenza impugnata (pag. 35 ove vengono riportate le precise assunzioni di responsabilita’ accettate da (OMISSIS) nel sovrintendere l’esecuzione dei lavori come indicato negli allegati), emerge dalle stesse affermazioni dei ricorrenti (pag. 17 del ricorso) che, a proposito dell’architetto (OMISSIS), ribadiscono il ruolo di soggetto deputato ad effettuare la scelta del sub appaltatore idoneo, e cio’ e’ reso evidente laddove si afferma che ” (…) la responsabilita’ di quest’ultimo iniziava (e finiva) quindi una volta individuate quelle ditte serie e capaci in grado di garantire l’esecuzione dei lavori (…);
sulla base di tale corretto accertamento, risulta applicabile il principio espresso da questa Corte di cassazione secondo cui, in tema di appalto, una responsabilita’ del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall’appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso o quando si versi nella ipotesi di “culpa in eligendo”, la quale ricorre qualora il compimento dell’opera o del servizio siano stati affidati ad un’impresa appaltatrice priva della capacita’ e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi e tali principi valgono anche in materia di subappalto perche’ il sub committente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando – esorbitando dalla mera sorveglianza sull’opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi – abbia esercitato una concreta ingerenza sull’attivita’ del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l’autonomia organizzativa, incidendo anche sull’utilizzazione dei relativi mezzi (Cass. lav. n. 9065 del 19/04/2006, conforme id. n. 21540 del 15/10/2007. In senso analogo v. altresi’ Cass. lav. n. 11757 del 27/05/2011);
con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e o falsa applicazione degli articoli 1913 e 1915 c.c., in quanto la compagnia assicurativa (OMISSIS) / (OMISSIS) non poteva rifiutare l’indennizzo sulla base della mancata produzione in giudizio della denuncia di infortunio che ai sensi dell’articolo 7 delle condizioni di polizza avrebbe dovuto essere trasmessa alla compagnia entro tre giorni dalla conoscenza dell’infortunio;
ad avviso dei ricorrenti, i giudici di merito avevano errato nel negare, per tardivita’, ingresso alla produzione del documento attestante l’avvenuta trasmissione della notizia relativa all’infortunio come dimostrato dalla lettera del 27 giugno 1998 di cui era stata chiesta l’acquisizione in giudizio e che viene riprodotta in fotocopia con annessa ricevuta di invio di fax;
inoltre, avuto riguardo alla finalita’ dell’adempimento di tale onere, connesso alla possibilita’ per l’assicuratore di adoperarsi per contenere le conseguenze dannose dell’evento, era evidente che nel caso di specie non si era realizzata alcuna lesione dell’interesse della societa’ assicuratrice atteso che la mera conoscenza dell’evento non avrebbe avuto influenza alcuna sulla entita’ dell’evento assicurato;
il motivo e’ infondato dal momento che non contrasta in alcun modo la ratio della decisione adottata dalla Corte d’appello che ha correttamente ribadito l’inammissibilita’ della produzione della denuncia di sinistro in quanto tardiva e la consequenziale impossibilita’ logica e giuridica di operare la valutazione di irrilevanza della denuncia stessa ai fini della copertura assicurativa pretesa, limitandosi sostanzialmente a reiterare in questa sede l’opportunita’ di ammettere la produzione del fax contenente la denuncia di sinistro che viene allegato al ricorso per cassazione;
costituisce, infatti, orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte di cassazione ritenere che nel rito del lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d’ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose. Peraltro, l’indisponibilita’, che consente la produzione tardiva di documenti suppone che, al momento fissato, a pena di preclusione o decadenza, per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti, necessariamente, successiva a quel momento (Cass. 27 luglio 2006 n. 17178; Cass. 15228 del 2007; Cass. SS.UU. 8202 del 2005);
nel caso di specie, la parte ha giustificato la tardivita’ della produzione con riferimento del tutto generico alla molteplicita’ di coperture assicurative esistenti e tale giustificazione, correttamente, non e’ stata ritenuta idonea;
il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del presente giudizio di legittimita’ devono essere poste a carico dei ricorrenti, in applicazione del criterio della soccombenza;
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6000,00, in favore di ciascun controricorrente, per compensi, Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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