Responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30383.

Responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori

Ai fini dell’accertamento della responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, l’attore deve fornire la prova non solo dell’inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalità tra l’inerzia dei primi ed il danno arrecato alla società, dal momento che l’omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio.

Ordinanza|17 ottobre 2022| n. 30383. Responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori

Data udienza 14 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Fallimento – Collegio sindacale – Violazione degli obblighi di controllo contabile e vigilanza – Erronea contabilizzazione – Condono tombale – Legge 289/2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26497/2015 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente
e
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1439/15, depositata il 3 ottobre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere Guido Mercolino.

FATTI DI CAUSA

1. Il curatore del fallimento (OMISSIS) S.r.l. convenne in giudizio (OMISSIS), gia’ amministratore unico della fallita, e (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), gia’ componenti del collegio sindacale, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati alla societa’, in misura pari alla differenza tra l’attivo ed il passivo fallimentare o, in via subordinata, nella misura di Euro 5.200.000, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno della domanda, l’attore riferi’ che dalla documentazione contabile di (OMISSIS) emergevano numerose irregolarita’ e falsita’ poste in essere dall’amministratore con l’avallo dei sindaci, al solo fine di dissimulare la reale situazione economico-patrimoniale della societa’, di evitare la denuncia di completa erosione del capitale sociale e l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2477 c.c. e di occultare alcune operazioni poste in essere in frode alla compagine sociale e ai creditori.
Si costituirono il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ed eccepirono la nullita’ della citazione per mancata indicazione delle violazioni rispettivamente loro addebitate e la prescrizione del diritto al risarcimento, chiedendo il rigetto della domanda anche nel merito, ed in subordine la reciproca condanna alla rivalsa delle somme versate non riconducibili alla rispettiva responsabilita’.

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1.1. Con sentenza del 30 gennaio 2009, il Tribunale di Marsala accolse la domanda proposta dal curatore, condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 4.960.292,36, oltre interessi e rivalutazione; accerto’ inoltre la pari responsabilita’ dei convenuti, condannando l’ (OMISSIS) a rivalere il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) nella misura del 25% ciascuno, il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) a rivalere il (OMISSIS) nella misura del 25% ciascuno ed il (OMISSIS) a rivalere il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) nella misura del 25% ciascuno.
1.2. La sentenza, impugnata dai tre componenti del collegio sindacale, e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Palermo che, con sentenza del 3 ottobre 2015 ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l’appello incidentale proposto dal (OMISSIS), mentre ha accolto gli appelli del (OMISSIS) e del (OMISSIS), rigettando la domanda proposta dal curatore nei loro confronti.
A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso la nullita’ dell’atto di citazione, in quanto recante una descrizione sia pure generica delle condotte illecite contestate, ritenendo invece inammissibile la denuncia del vizio di ultrapetizione, le cui ragioni erano rimaste imprecisate.
Premesso inoltre che, in quanto riconducibile all’articolo 146 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed all’articolo 2394 c.c., l’azione di responsabilita’ era soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dal manifestarsi dell’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, da accertarsi sulla base di fatti sintomatici di assoluta evidenza, ha ritenuto infondata la relativa eccezione, osservando che l’onere di provare la preesistenza al fallimento di tale stato d’insufficienza, incombente al convenuto, non era stato adempiuto, non essendo stato dimostrato l’esatto momento in cui l’insufficienza patrimoniale era divenuta pienamente conoscibile all’esterno.
Quanto alla responsabilita’ dei sindaci, premesso in via generale che l’obbligo di vigilanza posto a carico degli stessi non e’ limitato al mero controllo contabile, ma si estende anche al contenuto della gestione, e precisato che tale controllo dev’essere accurato e penetrante con riguardo a qualsiasi aspetto amministrativo e gestionale, nonche’ esteso alla legittimita’ sostanziale dell’attivita’ sociale, la Corte ha rilevato che nel caso di specie la responsabilita’ era riconducibile all’articolo 2407, comma 2, c.c. ed aveva come presupposti la violazione dei doveri istituzionali dei sindaci, il danno derivatone per la societa’, i creditori sociali, i soci o i terzi e la sussistenza del nesso di causalita’ tra il difetto di vigilanza ed il pregiudizio arrecato.

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Cio’ posto, e rilevato che la genericita’ delle allegazioni contenute nell’atto di citazione precludeva l’accertamento del nesso causale, la cui prova spetta all’attore, ha ritenuto non condivisibili le conclusioni cui era pervenuta la sentenza di primo grado, sulla base della relazione predisposta dal c.t.u. nominato in quella fase, reputando piu’ convincente quella depositata dal c.t.u. nominato in appello, da cui emergeva che il danno lamentato non era imputabile ai sindaci. Ha osservato al riguardo che a) la sopravvalutazione delle rimanenze accertata fino all’anno 2002 non era rilevabile dall’organo di controllo, in quanto fondata sulle valutazioni di tecnici esperti, in ragione della specifica attivita’ svolta dall’ISMEA, b) l’appostazione del credito nei confronti della (OMISSIS) nel bilancio relativo all’anno 2002 risultava corretta, c) i sindaci erano in grado di verificare astrattamente soltanto l’inesigibilita’ dei crediti nei confronti della (OMISSIS), della (OMISSIS) S.c.r.l. e dell'(OMISSIS), d) l’inesistenza delle operazioni poste a fondamento delle registrazioni tra i costi delle fatture emesse dalla (OMISSIS) S.r.l., supportate da regolari bolle di accompagnamento e pagate mediante assegni addebitati nei conti correnti della societa’ fallita, era emersa soltanto a seguito d’ispezioni e verifiche compiute dalla Guardia di Finanza, che aveva accertato l’inesistenza e l’inattivita’ della predetta societa’.
Precisato inoltre che, come accertato dal c.t.u., lo stato d’insufficienza patrimoniale con azzeramento del capitale sociale si era verificato soltanto alla fine dell’anno 2003, e solo nell’anno 2004 si erano verificati fatti tali da far emergere l’intenzione dell’amministratore di portare la societa’ al fallimento, la Corte ha osservato che il collegio sindacale aveva immediatamente invitato l’amministratore a porre a sua disposizione la documentazione necessaria per il controllo delle esposizioni ed a convocare l’assemblea straordinaria, dando poi atto di non aver ricevuto la predetta documentazione e verbalizzando la rilevante esposizione debitoria della societa’, nonche’ presentando al Tribunale ricorso ai sensi dell’articolo 2409 c.c.
Constatata infine l’impossibilita’ d’individuare momenti specifici in cui i sindaci avrebbero dovuto rilevare la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e/o l’insufficienza patrimoniale, e quindi il compimento di operazioni vietate, ha ritenuto comunque non condivisibile la quantificazione del danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto esistente al momento del reale scioglimento della societa’ e quello accertato alla data del fallimento, osservando che i sindaci sono tenuti a rispondere esclusivamente dei danni che costituiscono conseguenza diretta ed immediata della loro condotta inadempiente, dal momento che lo sbilancio patrimoniale puo’ derivare da molteplici cause, non necessariamente riconducibili ad un comportamento illegittimo dei gestori e dei controllori della societa’.
3. Avverso la predetta sentenza il curatore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito con controricorsi il (OMISSIS), che ha depositato anche memoria, e (OMISSIS). Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), destinatari della notificazione del ricorso per cassazione in qualita’ di eredi di (OMISSIS), deceduto nel corso del giudizio: risulta infatti dimostrato che la con-troricorrente e gli altri due intimati non sono mai succeduti al de cujus, essendo stata prodotta copia di due atti pubblici del 17 giugno e del 15 novembre 2011, con cui, in qualita’ di chiamati all’eredita’ dell’appellato, essi vi hanno rinunciato, con la conseguenza che deve escludersi la loro legittimazione a subentrare nel rapporto processuale. Come costantemente ribadito da questa Corte, infatti, la disposizione di cui all’articolo 110 c.p.c., secondo cui, quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo e’ proseguito dal successore universale o nei suoi confronti, presuppone che il soggetto intervenuto o convenuto nel giudizio sia in possesso della qualita’ di erede, la quale non si acquista per effetto della semplice apertura della successione, ma soltanto a seguito della accettazione espressa o tacita dell’eredita’ da parte del chiamato: in mancanza di tale accettazione o in presenza di una rinuncia all’eredita’, deve pertanto escludersi la stessa legitimatio ad causam del chiamato, la cui mancanza, rilevabile anche d’ufficio ed in sede di legittimita’, determina l’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta nei suoi confronti (cfr. Cass., Sez. VI, 10/04/2017, n. 9225; Cass., Sez. I, 20/06/ 2006, n. 14266; Cass., Sez. V, 30/07/2014, n. 17295).
1.1. Tale inammissibilita’ non puo’ essere tuttavia estesa all’impugnazione proposta nei confronti di (OMISSIS), il cui decesso, verificatosi nel corso del giudizio di appello, non e’ stato mai dichiarato o notificato alle altre parti dal procuratore costituito, che ha pertanto continuato a rappresentarlo, ed in tale qualita’ ha ricevuto la notificazione del ricorso per cassazione, senza peraltro costituirsi in giudizio: trova infatti applicazione il principio, anch’esso ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, in caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 4/07/2014, n. 15295; Cass., Sez. III, 7/05/2021, n. 12183; 21/08/ 2018, n. 20840).

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2. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nel disattendere le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato in primo grado, la Corte d’appello si e’ appiattita sulle considerazioni svolte dal c.t.u. nominato in sede di gravame, senza esaminare i rilievi sollevati dalla difesa di esso ricorrente e dal c.t. di parte. Sostiene in particolare che, nel ritenere non imputabile al collegio sindacale la sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’elevato ammontare dell’importo stralciato, tale da indurre a ritenere che l’organo di controllo fosse consapevole della falsita’ della relativa posta contabile, ne’ della condotta dei sindaci, i quali, come emergeva dalla c.t.u., avevano omesso di compiere una verifica fisica ed a campione delle giacenze e di controllare i criteri di valutazione adottati dall’amministratore. Nel ritenere corretta l’appostazione in bilancio del credito nei confronti della (OMISSIS), la Corte territoriale si e’ invece limitata a dare atto dell’esigibilita’ dello stesso, senza considerare che il principio di prudenza impone di iscrivere in bilancio soltanto gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e di denunciare tutte le passivita’ ed i rischi, anche solo potenziali. Quanto poi alla sottrazione di attivo determinata dalle fatture emesse dalla (OMISSIS), la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’elevatissimo ammontare delle forniture eseguite da quest’ultima e della loro sproporzione rispetto alla capacita’ produttiva della societa’ fallita, che avrebbero dovuto indurre ad effettuare approfonditi controlli. Nell’individuare il momento in cui il collegio sindacale avrebbe dovuto accorgersi dello stato di deficit dell'(OMISSIS), la Corte d’appello ha infine omesso di valutare l’incidenza delle ripetute falsita’ contabili, che avevano comportato la mancata rilevazione di perdite certe, tali da provocare l’azzeramento del capitale e lo scioglimento della societa’, trascurando anche l’insufficienza delle rettifiche apportate dal c.t.u., puntualmente rilevata dal c.t. di parte.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1225, 1226, 2056, 2697, 2403, 2406 e 2407 c.c., dell’articolo 146 della L.F. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonche’ la contraddittorieta’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver posto a carico di esso ricorrente l’onere di fornire la prova del nesso di causalita’ tra l’operato dei sindaci ed il pregiudizio cagionato dalla condotta dell’amministratore, nonostante l’accertato compimento di atti di mala gestio da parte di quest’ultimo e la ritenuta insufficienza dei controlli effettuati dal collegio sindacale.
4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono inammissibili.
E’ pur vero, infatti, che, ove nel corso del giudizio di merito siano state espletate due o piu’ successive c.t.u., che siano pervenute a risultati difformi, il giudice che intenda recepire il parere del consulente che abbia espresso per ultimo la sua valutazione non puo’ limitarsi a richiamarne acriticamente le conclusioni, ma e’ tenuto a giustificare il proprio apprezzamento, prendendo specificamente in esame i punti discordanti delle relazioni depositate ed i rilievi eventualmente formulati dalle parti, anche attraverso i loro consulenti tecnici, ed illustrando compiutamente le ragioni per cui ritiene di dover accordare la propria preferenza all’uno piuttosto che all’altro avviso (cfr. Cass., Sez. III, 7/07/2021, n. 19372; 26/05/2021, n. 14599; Cass., Sez. VI, 7/09/ 2020, n. 18598). Nella specie, tuttavia, tale dovere di motivazione deve ritenersi adeguatamente assolto, avendo la Corte d’appello giustificato l’esclusione della responsabilita’ dei sindaci in virtu’ di un accurato esame delle relazioni depositate dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio di primo grado e da quello nominato in sede di gravame, ponendole a confronto sia tra di loro che con le censure sollevate dai difensori delle parti, e pervenendo, sulla base di puntuali osservazioni riguardanti gli specifici punti controversi, all’affermazione dell’insussistenza della dedotta violazione degli obblighi, posti a carico del collegio sindacale, di controllo contabile e vigilanza sull’andamento della gestione della societa’. In particolare, la sentenza impugnata, oltre ad aver confermato la correttezza di una parziale decurtazione delle rimanenze, in relazione all’incidenza dell’adesione della societa’ al condono di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289 (c.d. condono tombale), ha ritenuto non provato che l’errata contabilizzazione delle stesse dipendesse dalla sovrastima delle quantita’, anziche’ dei valori; ha ritenuto inoltre giustificata l’appostazione in bilancio del credito vantato dalla societa’ nei confronti della (OMISSIS), per effetto dell’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con la stessa, richiamando comunque le considerazioni svolte dal secondo c.t.u., secondo cui i sindaci non erano in grado di accorgersi dell’inesigibilita’ del credito; ha escluso infine che i sindaci potessero rendersi conto della falsita’ delle registrazioni corrispondenti alle fatture emesse dalla (OMISSIS), a causa della correttezza formale delle relative operazioni, che impediva di rilevarne l’inesistenza, emersa soltanto a seguito d’indagini compiute dalla Guardia di Finanza.
4.1. Puo’ dunque escludersi la configurabilita’ della lamentata violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ai fini della quale non assume rilievo il semplice difetto di sufficienza della motivazione, occorrendo invece un’anomalia motivazionale che si converta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, e sempre che il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, indipendentemente dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia, come ripetutamente precisato da questa Corte, deve consistere nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico oppure nella mera apparenza, perplessita’ od obiettiva incomprensibilita’ della motivazione, o ancora nella grave illogicita’ e contraddittorieta’ della stessa, derivante da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/2018, n. 22598). In tal senso depone infatti la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, disposta dal legislatore con l’articolo 54, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha riformulato il testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circoscrivendo il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per cassazione, al di fuori delle predette ipotesi, alla sola pretermissione di fatti storici, principali o secondari, che abbiano costituito oggetto del dibattito processuale e appaiano idonei ad orientare in senso diverso la decisione: resta conseguentemente esclusa la possibilita’ di far valere, ai sensi della predetta disposizione, l’omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie, a meno che dalle stesse non emergano elementi di fatto di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, e quindi da privare di fondamento la ratio decidendi del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. V, 28/09/2016, n. 19150; 5/12/2014, n. 25756).

Responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori

Tra i predetti elementi non e’ certamente annoverabile la relazione del c.t.u., la quale non costituisce di per se’ un fatto storico, ma un mero elemento istruttorio da cui e’ possibile trarre la prova dei fatti, trattandosi di uno strumento processuale avente una funzione di ausilio per la valutazione di circostanze il cui apprezzamento richiede il possesso di particolari cognizioni tecnico-scientifiche (c.d. consulenza deducente), e utilizzabile, in determinati casi, anche come fonte di prova dei fatti (c.d. consulenza percipiente) (cfr. Cass., Sez. I, 16/03/2022, n. 8584; Cass., Sez. III, 24/06/ 2020, n. 12387; 26/07/2017, n. 18391): se e’ vero che tale funzione non esclude, in linea di principio, la possibilita’ di far valere, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di circostanze di fatto appurate dal consulente ed indebitamente trascurate dalla sentenza impugnata, e’ anche vero, pero’, che a tal fine risulta necessario, in ossequio al principio di specificita’ dell’impugnazione, che il ricorrente, non diversamente da quanto accade in tutti gli altri casi in cui venga dedotto il vizio in questione, individui puntualmente gli elementi non tenuti in conto ai fini della decisione, illustrando le ragioni per cui la valutazione degli stessi avrebbe consentito di pervenire a conclusioni diverse (cfr. Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/07/ 2014, n. 16368; Cass., Sez. V, 21/05/2019, n. 13625). Tale onere di specificazione nella specie non puo’ ritenersi ritualmente assolto, essendosi il ricorrente limitato, nel censurare l’apprezzamento compiuto dalla sentenza impugnata, ad insistere sulla violazione degli obblighi posti a carico dei componenti del collegio sindacale, facendo valere l’omesso esame di elementi di fatto puntualmente presi in considerazione dalla Corte di merito, e dimostrando quindi di voler sollecitare, attraverso la deduzione del vizio di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).
4.2. Nel lamentare l’imposizione a suo carico dell’onere di provare il nesso di causalita’ tra il danno subito dalla societa’ fallita e le violazioni ascritte ai componenti del collegio sindacale, il ricorrente non considera poi che, in caso di esercizio da parte del curatore fallimentare dell’azione di responsabilita’ nei confronti degli amministratori e dei sindaci, la prova dell’esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilita’ dello stesso al comportamento illegittimo degli organi della societa’ fallita spetta all’attore, secondo le regole generali, mentre al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabilita’ dell’evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi impostigli dalla legge (cfr. Cass., Sez. I, 7/02/2020, n. 2975; 11/11/2010, n. 22911; 29/10/2008, n. 25977). In particolare, ai fini dell’accertamento della responsabilita’ dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori, l’attore deve fornire la prova non solo dell’inadempimento dei doveri dei sindaci e del danno conseguente alla condotta degli amministratori, ma anche del rapporto di causalita’ tra l’inerzia dei primi ed il danno arrecato alla societa’, dal momento che l’omessa vigilanza in tanto rileva in quanto possa ragionevolmente ritenersi che l’attivazione del controllo avrebbe consentito di evitare o limitare il pregiudizio (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2020, n. 28357; 29/10/2013, n. 24362). Alla stregua di tali principi, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimita’, un’inversione dell’onere di provare il nesso causale e’ configurabile soltanto quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per se’ idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della societa’ (cfr. Cass., Sez. I, 4/04/2011, n. 7606; 11/03/2011, n. 5876; 19/12/ 1985, n. 6493): nella specie, tuttavia, la sussistenza del predetto presupposto non e’ stata neppure allegata, e deve ritenersi comunque esclusa dalla ricostruzione dei fatti emergente dalla sentenza impugnata, da cui si evince che le irregolarita’ contestate all’amministratore ed ai sindaci sono state accertate dal curatore proprio sulla base della documentazione contabile in possesso della societa’.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei con-troricorrenti, che si liquidano come dal dispositivo.

Responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza sull’operato degli amministratori

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica N. 115 DEL 30 maggio 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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