Responsabilità civile per concorrenza sleale pura

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 24 maggio 2019, n. 14171.

La massima estrapolata:

L’azione giudiziale volta a far valere la responsabilità civile per concorrenza sleale pura non è di competenza della sezione specializzata imprese, a meno che non si ricolleghi a questioni inerenti la proprietà industriale.

Ordinanza 24 maggio 2019, n. 14171

Data udienza 10 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G. 19905/2018 sollevato dal Tribunale di Trieste con ordinanza n. 362/2018 R.G. del 27/06/2018 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS) S.R.L. da una parte, (OMISSIS) dall’altra;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso chiedendo risolversi il conflitto negativo dichiarando la competenza del Tribunale di Udine.

FATTI DI CAUSA

1. La s.r.l. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Udine, (OMISSIS), quale imprenditore individuale e titolare dell’impresa di pulizie (OMISSIS), chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 2557 e 2598 c.c., a causa di comportamenti di concorrenza sleale da lui compiuti, consistenti nello sviamento della clientela.
A sostegno della domanda espose di aver acquistato a rate l’azienda del convenuto, con obbligo di pagamento dell’ultima rata entro il 31 dicembre 2017 e che il (OMISSIS) si era impegnato ad astenersi per il periodo di cinque anni dall’iniziare un’attivita’ che potesse sviare la clientela dell’azienda ceduta. Cio’ nonostante, nel 2016 si era determinato un calo del fatturato determinato, nell’assunto della societa’ attrice, dal fatto che alcuni clienti erano stati avvicinati dal convenuto e dalla sua compagna e dipendente, (OMISSIS), ed indirizzati a chiedere le medesime prestazioni all’impresa di pulizie (OMISSIS).
Si costitui’ in giudizio il convenuto, eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di Udine e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Il Giudice istruttore del Tribunale di Udine dichiaro’ la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Trieste, trattandosi di materia devoluta alle sezioni specializzate in materia di imprese.
2. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Trieste, questo, con ordinanza del 27 giugno 2018, ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di competenza, sostenendo che la causa sarebbe di competenza del Tribunale originariamente adito.
Ha osservato il Tribunale giuliano che la competenza di cui al Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, sussiste se ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale sia necessario verificare l’interferenza con un diritto di esclusiva oppure se la domanda sia accessoria a quella di tutela della proprieta’ industriale ed intellettuale. Detta competenza, invece, non sussiste se si tratti di domanda di risarcimento danni derivanti dalla c.d. concorrenza sleale pura, cioe’ quella in cui “la lesione dei diritti riservati non e’, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealta’ concorrenziale, tale da richiedere una sua valutazione di sussistenza e rilevanza”.
Nel caso in esame, osserva il Tribunale, la domanda di risarcimento danni deriva da presunti atti di sviamento della clientela da parte del (OMISSIS) – il quale avrebbe cercato di attrarre clienti all’impresa (OMISSIS) – avvenuti anche grazie all’uso del sito internet e dell’indirizzo di posta elettronica dell’impresa che lo stesso convenuto aveva ceduto alla societa’ attrice. Non c’e’, invece, nessuna domanda di tutela ai sensi degli articoli 98 e 99 codice della proprieta’ industriale (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), ne’ si fa menzione nell’atto di citazione di presunte sottrazioni di segreti aziendali altrui. Da tanto deriva che ci si troverebbe in presenza di atti di concorrenza sleale c.d. non interferente, come tale sottratta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria chiedendo che il conflitto negativo venga deciso riconoscendo la competenza del Tribunale di Udine.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il conflitto negativo va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Udine.
Ed invero il Tribunale di Trieste ha correttamente richiamato le pronunce di questa Corte nelle quali si e’ affermato che, in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta’ industriale ed intellettuale, ai sensi del Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, articolo 3, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprieta’ industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprieta’ industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealta’ concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza (cosi’ l’ordinanza 23 settembre 2013, n. 21762, confermata da altri provvedimenti successivi e, da ultimo, dall’ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2680).
La giurisprudenza di questa Corte (v. l’ordinanza 27 ottobre 2016, n. 21776) ha definito gli atti di concorrenza sleale pura come quelli nei quali l’accertamento della lesione del diritto alla lealta’ concorrenziale non implica una valutazione incidentale della violazione dei diritti di privativa, quale elemento costitutivo dell’illecito; ed ha affermato che tali cause appartengono alla competenza della sezione specializzata in materia d’impresa solo quando presentino elementi di connessione con le azioni in materia di proprieta’ industriale (in tal senso anche l’ordinanza 7 marzo 2017, n. 5656).
Simile orientamento, al quale va data nella sede odierna ulteriore continuita’, trova un sicuro ancoraggio nella previsione del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, articolo 134, comma 1, lettera a), (Codice della proprieta’ industriale), secondo cui sono deferiti alle neoistituite sezioni specializzate di cui al Decreto Legislativo n. 168 del 2003 “i procedimenti giudiziari in materia di proprieta’ industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprieta’ industriale”.
2. Facendo applicazione di tali principi e tenendo in considerazione il contenuto della domanda risarcitoria proposta dalla societa’ Mondi, si vede che non vi sono ragioni per spostare la causa dal Tribunale di Udine a quello di Trieste. Ed infatti la domanda giudiziale, come correttamente ha evidenziato il Tribunale di Trieste, ha ad oggetto pretese attivita’ di sviamento della clientela da parte del convenuto (OMISSIS), che avrebbe esercitato “pressione o direttamente sugli amministratori o tramite alcuni inquilini affinche’ lamentassero situazioni di disservizio non reali”, allo scopo di attrarre clienti verso l’impresa di pulizia dello stesso convenuto. I comportamenti di concorrenza sleale si sarebbero sostanziati, nell’assunto della societa’ attrice, anche nell’utilizzo indebito del sito internet e dell’indirizzo di posta elettronica appartenenti all’impresa ceduta.
Si tratta, com’e’ facilmente comprensibile, di atti di c.d. concorrenza sleale pura, nei quali non e’ neppure prospettata alcuna lesione dei diritti di proprieta’ industriale.
3. Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di Udine.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Udine.

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