Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19033.

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause.

In tema di responsabilità civile, non si può negare il nesso eziologico fra condotta e danno solo perché vi sono più cause possibili ed alternative ma il giudice deve stabilire quale tra esse sia “più probabile che non”, in concreto ed in relazione alle altre, e, quindi, idonea a determinare in via autonoma il danno evento. Qualora tale accertamento non sia possibile, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si verifichi l’esclusiva efficienza causale di una di esse. (In fattispecie caratterizzata da azione di risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale fra una vettura ed una bicicletta, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la responsabilità del conducente della macchina sul presupposto che il danno lamentato dal ciclista – una demenza post-traumatica – fosse riconducibile a più cause possibili ed alternative, fra le quali poteva annoverarsi il trauma cranico provocato dal sinistro).

Ordinanza|6 luglio 2021| n. 19033. Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: CIRCOLAZIONE STRADALE – RISARCIMENTO DANNI – RISARCIMENTO DANNI (IN GENERE) – Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7359/2019 proposto da:
(OMISSIS), nella qualita’ di amministratore di sostegno provvisorio di (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio del medesimo in (OMISSIS), pec: (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS); ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1940/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20/12/201 la Corte d’Appello di Genova ha sostanzialmente rigettato – tranne che in punto risarcimento del danno patrimoniale da spese mediche – il gravame interposto in via principale dal sig. (OMISSIS) in relazione alla pronunzia Trib. Savona n. 693/2011, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti del sig. (OMISSIS) e della compagnia (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) allorquando, mentre transitava in (OMISSIS) alla guida della propria bicicletta, veniva urtato dall’autovettura Rover condotta dal proprietario sig. (OMISSIS), cadendo per terra e sbattendo la testa, con conseguenti danni – anche – fisici, poi degenerati in demenza post-traumatica.
Avverso la suindicata prova della corte di merito l’ (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

 

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c., articoli 40 e 41 c.p.”, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 2 motivo denunzia violazione dell’articolo 111 Cost., articolo 132 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 3 motivo denunzia “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole che, con motivazione apparente e omettendo di riportare compiutamente la relazione del CTU (OMISSIS), la corte di merito abbia confuso il concetto di multifattorialita’ (convergenza di molteplici fattori causali – concause) con la sussistenza di cause alternative e autonome.
Lamenta che la corte di merito ha erroneamente affermato che il CTU abbia ritenuto essere incerta l’insorgenza della demenza successivamente al sinistro de quo, avendo il CTU invero affermato che il sinistro non ha avuto incidenza causale esclusiva nell’insorgenza della detta patologia bensi’ – piu’ probabilmente che non – il ruolo di concausa nella determinazione della medesima.
Si duole che tale giudice abbia pertanto posto a fondamento dell’assunta decisione un ragionamento esattamente opposto a quello emergente dall’espletata CTU.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono per quanto di ragione fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha gia’ avuto occasione di affermare, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (e pertanto in termini di – quasi – certezza: v. Cass., Sez. Un. pen., 10/7/2002, n. 30328, e, conformemente, Cass., pen., 25/08/2015, n. 41158; Cass., pen., 19/3/2015, n. 22378), nel giudizio civile in tema di nesso di causalita’ (che consiste nella relazione materiale designante il derivare di un evento da una condotta (dolosa o) colposa: cfr., da ultimo, Cass., 18/4/2019, n. 10812) opera la diversa regola dell’ascrivibilita’ in termini di preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non” (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576; Cass., 16/10/2007, n. 21619. E, da ultimo, Cass., 12/10/2018, n. 25365; Cass., 20/6/2019, n. 16581) dell’evento lesivo alla sua condotta dolosa o colposa, quest’ultima propriamente costituendone il criterio d’imputazione (v., in particolare, Cass., 29/2/2016, n. 3893; Cass., 21/4/2016, n. 8035; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 20/2015, n. 3367; Cass., 17/09/2013, n. 21255).
Si e’ da questa Corte precisato che in sede civile il nesso causale indica la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra condotta e fatto-evento dannoso (da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata), in base alla quale un evento e’ da considerarsi causato da un altro allorquando non si sarebbe senza quest’ultimo verificato, pertanto risolvendosi entro “i pragmatici confini della dimensione “storica””, valendo ad ascrivere all’autore del fatto illecito le conseguenze che da questo discendono laddove non intervenga un nuovo fatto rispetto al quale il medesimo non abbia il dovere o la possibilita’ di agire (cosi’ Cass., 16/10/2007, n. 21619. V. altresi’ Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576).

 

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

Si e’ al riguardo sottolineata la necessita’ di delineare la giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento e costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta (dolosa o) colposa del debitore/danneggiante, che a tale stregua solo a carico di quest’ultimo, e non anche sul creditore/danneggiato, debbono conseguentemente gravare (v. Cass., 10/4/2019, n. 10812; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 6/5/2015, n. 9008), nell’avvertita necessita’ di non lasciare priva di ristoro l’ipotesi in cui il danno sia conseguenza necessitata del fatto dannoso quand’anche statisticamente anomalo, giacche’ il criterio della prevedibilita’ deve tenersi invero distinto da quello della normalita’ delle conseguenze (v. Cass., 10/4/2019, n. 10812; Cass., 29/2/2016, n. 3893).
Si e’ al riguardo ulteriormente precisato che vanno poste a carico del debitore/danneggiante, costituendo integrazione del rischio specifico posto in essere dalla sua antecedente condotta (dolosa o) colposa, le conseguenze costituenti effetto sia delle condizioni personali (quand’anche eccezionali) del danneggiato, sia il fatto successivo del terzo (v., da ultimo, Cass., 10/4/2019, n. 10812).
Nella relativa valutazione il giudice del merito non deve invero limitarsi ad un esame isolato di singoli elementi (indiziari o presuntivi) al riguardo rilevanti, ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto, ma deve compierne una complessiva ed organica valutazione nel quadro unitario dell’indagine probatoria (v. Cass., 20/6/2019, n. 16581. Cfr. altresi’, con riferimento alla prova per presunzioni, Cass., 21/12/1987, n. 9504), e il suo ragionamento non deve risultare viziato da illogicita’ o da errori giuridici, quale appunto e’ l’esame isolato dei singoli elementi della c.d. catena causale (cfr., con riferimento agli elementi idonei a fondare la prova presuntiva, gia’ Cass., 27/11/1982, n. 6460).
Si e’ altresi’ sottolineato che, in presenza di piu’ possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse appaia ne’ del tutto inverosimile ne’ risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all’evento, e’ compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti “piu’ probabile che non” determinativa dell’evento, e non gia’ negare l’esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative ipotesi (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024; Cass., 22/10/2013, n. 23933).

 

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

E’ pertanto erroneo ritenere non provato il nesso eziologico tra condotta e danno per il solo fatto della sussistenza di piu’ cause possibili ed alternative, atteso che in tal caso il giudice non puo’ sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “piu’ probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non gia’ in astratto ed in assoluto (cfr. Cass., 22/10/2013, n. 23933); e in ogni caso, escludere che le varie ipotesi causali possano essere “concorrenti”, dovendo tenersi in proposito in rilievo che e’ erroneo anche ritenere che una mera ipotesi non possa essere sufficiente a fondare un giudizio di causalita’, atteso che nella singola concreta e specifica vicenda del caso pure un evento improbabile puo’ ritenersi “causa” d’un evento, se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili (v. Cass., 20/2/2018, n. 4024).
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, allorquando non si pervenga a ravvisare la sussistenza di una causa sopravvenuta idonea a determinare in via autonoma ed esclusiva il danno evento (cfr. Cass., 28/9/2018, n. 23450; Cass., 6/5/2015, n. 9008; Cass., 13/1/2015, n. 280; Cass., 23/9/2013, n. 21715; Cass., 17/2/2011, n. 3847; Cass., 21/7/2003, n. 11316), il problema del concorso di cause delle cause trova soluzione nell’articolo 41 c.p., in virtu’ del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalita’ fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse (v. Cass., 28/7/2017, n. 18753; Cass., 14/7/2011, n. 15537; Cass., 2/2/2010, n. 2360), trattandosi di ipotesi di concorso di piu’ cause efficienti nella determinazione del danno (cfr. Cass., 9/4/2014, n. 8372; Cass., 3/3/2010, n. 7618; Cass., 9/11/2006, n. 23918. Cfr. altresi’ Cass., 11/5/2012, n. 7404).
Sotto altro profilo, deve tenersi del pari in considerazione che allorquando emerga la sussistenza di una concorrente causa naturale non imputabile, non essendo ammissibile la comparazione della medesima con la causa umana imputabile (comparazione che solo tra comportamenti umani colposi e’ in realta’ ammissibile: v. Cass., 21/7/2011, n. 15991, e conformemente Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 18/4/2019, n. 10812), all’antecedente (e non successivo) fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa del responsabile e dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva riscontrata situazione patologica puo’ attribuirsi rilievo non gia’ sul piano della ricostruzione del nesso di causalita’ tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del responsabile dell’illecito, bensi’ unicamente sul piano della logicamente successiva (all’accertamento dell’an dell’illecito o dell’inadempimento) fase della determinazione equitativa (articolo 1226 c.c.) del danno-conseguenza risarcibile, risultando legittimata solamente ad una delimitazione del quantum del risarcimento, sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto (v. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 21/8/2018, n. 20836; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 20/11/2017, n. 27254; Cass., 29/2/2016, n. 2893; Cass., 6/5/2015, n. 8995; Cass., 21/7/2011, n. 15991).

 

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

Orbene, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha invero disatteso i suindicati principi.
E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che in conseguenza della caduta dalla bicicletta avvenuta il (OMISSIS) all’esito del sinistro stradale in argomento, incontestatamente ascritta alla esclusiva responsabilita’ del (OMISSIS), l’odierno ricorrente ha riportato una contusione cranica che ha determinato, come accertato dalle CTU espletate nel giudizio di merito, un “grave quadro di deterioramento cognitivo e comportamentale” (infine) qualificato come “DNC “senza specificazione””, “categoria che si applica alle manifestazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo neurocognitivo, che causano disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti, predominano ma non soddisfano pienamente criteri per uno qualsiasi dei disturbi della classe diagnostica dei disturbi neurocognitivi”.
Si e’ al riguardo posto in rilievo che la “categoria disturbo nEurocognitivo senza specificazione e’ utilizzata in situazioni in cui l’eziologia esatta non puo’ essere determinata con “sufficiente certezza per fare un’attribuzione eziologica”, e che “siffatto inquadramento consente di dare un nome ai deficit cognitivi e comportamentali che si sono sviluppati in capo all’ (OMISSIS) nel corso degli anni (tutti gravitanti intorno ad un deficit cognitivo e alla presenza di condotte di inerzia e apatia di natura depressiva)”.
Risulta altresi’ sottolineato che nell’escludere (diversamente dal CTU (OMISSIS)) l'”eziologia organica “da lesione cerebrale” del quadro clinico dell’ (OMISSIS)” e nel riportare quest’ultimo “sul piano della patologia psichiatrica”, il CTU (OMISSIS), facendo richiamo al “concetto di “causalita’ “circolare”” (“in cui molteplici fattori – biologici, psicologici e sociali – interagiscono tra loro per produrre un effetto; questo, a sua volta, dispiegandosi quasi sempre in un periodo di tempo prolungato, ha un effetto retroattivo sugli stessi fattori “causali”, rinforzandone qualcuno o attenuandone altri” sicche’ “ne derivano, da una parte, combinazioni di molteplici fattori causali, dall’altra, combinazioni di altrettanto molteplici effetti psichici e comportamentali”, con l'”importante differenza che – se i fattori causali “astratti” sono diversi, il loro numero e’ tuttavia limitato e circoscritto – mentre gli effetti clinici “concreti” sono quasi illimitati, come nel caso di (OMISSIS)”) e’ pervenuto ad affermare che “si puo’ sostenere, con il criterio del “piu’ probabile che non”, che anche il grave quadro di deterioramento cognitivo e comportamentale di (OMISSIS)… sia da attribuire all’interazione, in proporzione identica e paritaria, di cause strutturali, riconducibili al suo patrimonio genetico e strutturale e di cause predisponenti o precipitanti”, tra le quali “l’incidente subito da (OMISSIS) ha assunto caratteristiche idonee a configurarsi come un evento traumatico, la cui efficienza lesiva, pur non rispettando i requisiti di causa sufficiente e necessaria per lo sviluppo di un DNC dovuto a trauma cranico, e’ tuttavia adeguata ad innescare lo sviluppo del grave quadro clinico che si e’ sviluppato negli anni successivi””, e che pertanto nella specie l’incidente de quo soddisfa “i criteri per attribuirgli il ruolo di causa precipitante del successivo percorso clinico”.
Orbene, pur avendo nell’impugnata sentenza la corte di merito dato atto di tali conclusioni, sottolineando che secondo i CTU “si puo’ sostenere che l’espressione fenomenologica del deterioramento cognitivo e comportamentale sia stata favorita e sostenuta da… una patologia depressiva sviluppatasi a seguito dell’incidente”, non potendosi “escludere che questa patologia depressiva abbia potuto evolvere in una situazione altamente invalidante” e che pertanto “l’incidente subito da (OMISSIS) si sia configurato come un evento traumatico che ha svolto un ruolo nello sviluppo del DNC Maggiore successivo e tuttora presente perlomeno nell’accessione (recte, accezione) di concausa”, il “trauma fisico”, pur se “non soddisfa il criterio causalistico secondo il criterio del piu’ probabile che non”, ha nella specie “contribuito a determinare un deficit cognitivo che poi si sarebbe organizzato in un DNC Maggiore senza specificazione”, e favorito “lo sviluppo della patologia successiva”, ciononostante la corte di merito e’ invero pervenuta a disattendere i rilievi e le conclusioni del CTU, affermando di ritenere “non sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarita’ statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile all’antecedente”.

 

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

Ravvisata la necessita’ di “dar rilievo, all’interno della serie causale, solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, in base alle leggi generali di copertura proprie delle scienze esatte applicate ai fenomeni naturali, in tal senso giustificandosi il nesso relazionale causa -conseguenza secondo un giudizio di probabilita’ scientifica ovvero -in assenza di tali leggi – in base alla valutazione dei dati di esperienza e della rilevazione della intensita’ delle frequenze statistiche degli accadimenti che consentano di desumere, per via induttiva, la esistenza del nesso eziologico”; e nel sottolineare la necessita’ di “prendere in considerazione una grande varieta’ di fattori, nonche’ il richiamo per spiegare l’insorgenza di tale patologia all’approccio “multifattoriale integrato” che ipotizza una “convergenza” di molteplici fattori causali”, la corte di merito ha invero contraddittoriamente e del tutto illogicamente escluso la possibilita’ di “attribuire alla caduta conseguente al sinistro stradale – che per lo stesso CTU non rispetta i requisiti di causa sufficiente e necessaria…- quel ruolo di efficienza lesiva, anche secondo il criterio del “piu’ probabile che non”, dell’insorgenza di tale patologia rispetto al sinistro stradale”, erroneamente asserendo che “nell’ambito di tale convergenza multifattoriale e quindi della presenza di cause alternative ed autonome di pari efficienza si disperde completamente la prova della preponderante probabilita’ dell’efficienza causale dell’unico fattore considerabile ai fini responsabilitari”.
Orbene, emerge invero evidente come a tale stregua la corte di merito abbia in realta’ disatteso il principio in base al quale delle risultanze delle espletate CTU di natura percipiente, fonte oggettiva di prova cui pur essendo peritus peritorum il giudice deve fare invero ricorso allorquando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5800; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020), essendo tenuto a dare atto dei risultati conseguiti e di quelli viceversa non conseguiti o non conseguibili alla stregua delle relative risultanze, e qualora ritenga di disattenderle deve darne congrua motivazione argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (cfr. Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/72006, n. 1020).
Orbene, a fronte delle affermazioni del CTU (OMISSIS) (dall’odierno ricorrente debitamente riportate nel ricorso in ossequio al disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6) secondo cui, premesso che “non risulta che il p. fosse affetto da disturbi neuropsichiatrici al momento del trauma”, “si puo’ ritenere, sempre con il criterio del “piu’ probabile che non”, che lo sviluppo del deficit cognitivo sia esordito subito dopo l’incidente in cui e’ stato coinvolto e che il decorso sia stato caratterizzato dalla comparsa di una sofferenza psicofisica complessa, di varia natura”, e che “il signor (OMISSIS) abbia sviluppato, dopo l’incidente, un quadro clinico, tuttora presente, caratterizzato da un forte deficit cognitivo, delle funzioni esecutive e di quelle sociali e relazionali”, riconducibile “alla categoria diagnostica del DSM-5 di Disturbo Neurocognitivo Maggiore senza specificazione”, la corte di merito se ne e’ nell’impugnata sentenza invero erroneamente (facendo riferimento alla probabilita’ statistica e non anche a quella relativa) discostata (in particolare la’ dove ha escluso che il sinistro possa avere assunto il ruolo di causa esclusiva dell’insorgenza della patologia del disturbo neurocognitivo in argomento) con la contraddittoria, intrinsecamente illogica e non ben comprensibile affermazione secondo cui “emerge l’incertezza dell’eziologia della patologia, incertezza alla base dell’inquadramento del disturbo dell’ (OMISSIS) variamente inquadrato dai diversi specialisti che si sono occupati della questione e da ultimo motivatamente ricondotto in quello di DNC “senza specificazione”, e la conseguente insufficienza della prova della derivazione causale del danno reclamato dall’appellante dal sinistro, avuto riguardo al criterio della preponderante probabilita’”, non essendovi “prova sufficiente che il sinistro stradale di cui e’ causa, caratterizzato da esiti di distorsione cervicale e cervicobrachialgia (per cui e’ stata riconosciuta una IP del 4%) si sia posto come antecedente causale del DMC con maggiore probabilita’ rispetto alle altre possibili cause sostanzialmente ricollegabili al preesistente assetto psichico (cause strutturali riconducibili al preesistente patrimonio genetico e costituzionale) e alle altre c.d. favorenti, tra cui una patologia depressiva, che si sono inserite causando la sofferenza mentale poi riscontrata dal Prof. (OMISSIS)”.
Risulta del pari non ben comprensibile la portata e le ragioni dell’ulteriore affermazione secondo cui “nell’ambito di tale convergenza multifattoriale e quindi della presenza di cause alternative ed autonome di pari efficienza si disperde completamente la prova della preponderante probabilita’ dell’efficienza causale dell’unico fattore considerabile ai fini responsabilitari”.

 

Responsabilità civile ed il problema del concorso delle cause

Affermazione che si pone in palese contrasto con il richiamato principio affermato da questa Corte in base al quale in presenza di piu’ possibili e diverse concause di un medesimo fatto, qualora nessuna di esse appaia ne’ del tutto inverosimile ne’ risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all’evento assurgendo a causa unica e determinante del medesimo e’ compito del giudice valutare quale tra le medesime risulti “piu’ probabile che non” determinativa dell’evento, e non gia’ come nella specie negare l’esistenza della prova del nesso causale per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a piu’ cause possibili ed alternative, non potendo (nemmeno) in tal caso il giudice non puo’ sottrarsi al compito di stabilire quale tra esse debba ritenersi quella “piu’ probabile” in concreto ed in relazione alle altre, e non gia’ in astratto ed in assoluto.
La corte di merito ha altresi’ disatteso il principio del pari sopra richiamato in base al quale laddove cio’ non risulti possibile il giudice e’ tenuto a ricondurre l’evento a tutte le paritariamente concorrenti cause efficienti.
Ha disatteso, ancora, l’ulteriore principio relativo alla necessita’ di delineare la giuridica rilevanza delle conseguenze dannose eziologicamente derivanti dal danno evento costituenti integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta (dolosa o) colposa del debitore/danneggiante, non potendo lasciarsi priva di ristoro la conseguenza – quand’anche statisticamente anomala – eziologicamente derivante del fatto dannoso in quanto anch’essa costituisce integrazione del rischio specifico posto in essere dall’antecedente condotta (dolosa o) colposa del debitore/danneggiante, pure le conseguenze costituenti effetto delle eccezionali condizioni personali del danneggiato e del fatto successivo del terzo non possono che conseguentemente gravare a carico del medesimo, e non gia’ del creditore/danneggiato (v. Cass., 10/4/2019, n. 10812; Cass., 14/2/2019, n. 4298; Cass., 21/8/2018, n. 20829; Cass., 29/9/2015, n. 19213; Cass., 6/5/2015, n. 9008).
Attesa la fondatezza nei suindicati termini dei primi 3 motivi di ricorso dell’impugnata sentenza, assorbito il 4 motivo (con il quale il ricorrente denunzia violazione degli articoli 101, 115, 153 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dolendosi della violazione del contraddittorio per essersi ammessa la tardivamente depositata Relazione Investigativa svolta per conto della societa’ (OMISSIS) s.p.a., e conseguentemente disposta la rinnovazione della CTU, e lamentando che la corte di merito e’ stata “evidentemente influenzata dal pregiudizio evocato con la documentazione illegittimamente prodotta dalla difesa della societa’ (OMISSIS) s.p.a.”), nonche’ ogni ulteriore questione e diverso profilo, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione procedera’ a nuovo esame, facendo dei medesimi applicazione.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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