Responsabilità civile della P.A. di cui all’art. 2051 c.c.

Corte di Cassazione, sezione terza civile,Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16295.

La massima estrapolata:

La responsabilità civile della P.A. di cui all’art. 2051 c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità dell’ente comunale per omessa custodia dell’impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno, assumendo che l’affidamento in gestione di esso a società privata valesse a far ritenere l’insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo).

Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16295

Data udienza 12 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9110-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5882/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2019 dal Consigliere Dott. DI FLORIO Antonella;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PEPE Alessandro, che ha chiesto l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso (OMISSIS), assorbiti i restanti.

RITENUTO

Che:
1. (OMISSIS) ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva confermato l’esclusione di responsabilita’ di Roma Capitale per il sinistro stradale ascritto soltanto alla negligenza della (OMISSIS) Srl.
1.1. Per cio’ che interessa in questa sede, l’odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio l’ente locale per ottenere – ex articolo 2051 c.c. ed, in subordine, ex articolo 2043 c.c. – la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente verificatosi mentre si trovava alla guida del proprio motorino ed era stata “investita” da un cartellone pubblicitario che, staccatosi dall’insegna e caduto sulla strada pubblica, era stato “scaraventato” contro di lei da una fortissima folata di vento.
1.2. Il Tribunale, dinanzi al quale era stata chiamata in causa la (OMISSIS) Srl che aveva ottenuto in gestione dal Comune il servizio di pubblicita’ sui cartelloni stradali, condanno’ soltanto la societa’ al pagamento di un importo che teneva conto della somma gia’ corrisposta da Roma Capitale a titolo transattivo, assolvendo tuttavia l’ente locale dalle avverse pretese in quanto il fatto doveva essere ascritto soltanto alla condotta negligente della societa’.
1.3. La Corte territoriale ha confermato la sentenza in punto di responsabilita’, aumentando l’importo dovuto a titolo risarcitorio.
2. Le parti intimate non si sono difese.3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO

Che:
1. Tutte le censure proposte sono ricondotte all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Con la prima, il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2051 c.c.: lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo la legittimazione passiva del Comune, aveva escluso la sua responsabilita’ in relazione alla omessa vigilanza dell’impianto pubblicitario che, anche se affidato alla gestione della societa’, rimaneva comunque nella sua custodia in virtu’ dell’articolo 14 C.d.S. ed in ragione dello specifico dovere di vigilanza derivante dall’articolo 28 della Deliberazione n 289/1994 del Consiglio Comunale sulle affissioni.
2. Con gli altri motivi, lamenta la violazione:
a. dell’articolo 2697 c.c., comma 2: si duole del fatto che la Corte non abbia affatto considerato che non era stato allegato dal Comune il “caso fortuito” e che, conseguentemente a tale omissione, doveva affermarsi la sua responsabilita’ oggettiva (secondo motivo);
b. dell’articolo 2043 c.c. per non aver applicato a carico del Comune il principio del neminem ledere e quindi la responsabilita’ per colpa derivante dall’articolo 2043 c.c., visto che era stato dimostrato che la situazione di pericolo era stata constatata dai Vigili Urbani ben tre ore prima dall’incidente, senza che vi fosse stato alcun intervento per proteggere la strada (terzo motivo);
c. dell’articolo 14 C.d.S. che impone al Comune il dovere di manutenzione e vigilanza sulla viabilita’ con specifico obbligo di protezione anche per la fluidita’ e sicurezza della circolazione (quarto motivo);
d. dell’articolo 28 della Delibera sulle Affissioni del Consiglio Comunale di Roma n 289 del 1994 che conferiva specifici doveri di vigilanza sull’attivita’ della (OMISSIS) che non erano stati mai assolti, concorrendo con cio’ il Comune alla situazione di pericolo che aveva poi determinato l’incidente (quinto motivo);
e. dell’articolo 17, comma 5 della medesima delibera nella parte in cui regolava i rapporti interni fra il Comune ed i soggetti a cui era consentito di utilizzare gli impianti di proprieta’ comunale, e che prevedeva che il Comune si potesse rivalere sul concessionario in caso di condanna, con cio’ sottendendo che la responsabilita’, almeno solidale, dell’ente locale nei confronti del danneggiato fosse comunque configurabile (sesto motivo).
2.1. Il primo motivo e’ fondato ed assorbe gli altri.
Pacifica la legittimazione passiva di Roma Capitale, il ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale che ne ha escluso la responsabilita’ per omessa custodia dell’impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno alla (OMISSIS), assumendo che l’affidamento in gestione di esso alla (OMISSIS) Srl valeva a far ritenere l’insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo, e che ha fondato tale decisione anche sul presumibile ridotto lasso temporale fra il momento del distacco dei cartelloni dalla struttura e quello dell’incidente.
2.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che “la responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla responsabilita’ suddetta ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode.” (cfr. Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018).
2.3. Nel caso in esame la statuizione dei giudici di appello si fonda su una interpretazione della norma codicistica non coordinata con le disposizioni di rango secondario che risultano, invero, ignorate: esse contribuiscono a dare contenuto ai doveri di diligenza dell’ente locale la cui responsabilita’ e’ stata esclusa attraverso un generico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che risulta, pero’, privo di significato rispetto alle peculiarita’ del caso concreto.
2.4. Infatti, oltre all’articolo 14 C.d.S., comma 1 (invocato dal ricorrente) che prevede genericamente per il Comune l’obbligo di manutenzione degli impianti strettamente pertinenti alla fluidita’ della circolazione, ricorre, nella fattispecie in esame, l’applicazione dell’articolo 28 della delibera n 289/94 in materia di affissioni che richiama l’articolo 56 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, il quale prevede che “gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilita’, sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buona manutenzione di essi”.
2.5. Da cio’ deriva che il contratto di gestione stipulato da Roma Capitale con la (OMISSIS) Srl, non liberava affatto l’ente locale dal dovere di vigilanza (e quindi la custodia) sulla corretta esecuzione di esso e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare.
2.6. E, premesso che risulta definitiva – in quanto non oggetto di censura – la statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto che il vento forte che ha sollevato i cartelli non fosse un evento imprevedibile o eccezionale (cfr. la sentenza del Tribunale, pag. 6 primi tre cpv, richiamata in ricorso a pag. 8) e che ha fornito, con cio’, un elemento a sostegno dell’esigibilita’ della condotta dell’ente vigilante; ed escluso altresi’ un comportamento anomalo della parte danneggiata, rimane da valutare l’interpretazione della norma riferita alla condotta dell’ente locale e la relativa responsabilita’ rispetto alla omessa vigilanza sulle condizioni di gestione dell’impianto e sui pericoli che la accertata stratificazione dei manifesti avrebbe potuto provocare (e che ha poi concretamente determinato l’incidente).
L’interpretazione dell’articolo 2051 c.c. reso dalla Corte territoriale, pertanto, non ha tenuto conto del contenuto dell’obbligo di vigilanza, concretamente desumibile dalle disposizioni teste’ richiamate.
E vale solo la pena di rilevare che, al riguardo, la valutazione della diligenza dell’ente locale risulta fondata su un’affermazione del tutto apodittica che ha escluso una violazione dei doveri di rimozione della situazione di pericolo “essendo del tutto plausibile, come condivisibilmente affermato anche dal tribunale, che il distacco causato dal forte vento non pote’ che avvenire poco prima dell’incidente” (cfr. pag. 3, secondo cpv della sentenza): anche tale argomentazione, fondata sulla deposizione del vigile urbano che ha soltanto riferito che – a fronte del sinistro avvenuto alle ore 17 – i manifesti, numerosi ed incollati gli uni sugli altri, erano ancora affissi all’impianto alle ore 13,30 (cfr. pag. 22 del ricorso con richiamo alla sentenza di primo grado, pag. 5) risulta inidonea, di per se, a fondare una prova liberatoria riferibile alla sicura inesigibilita’ dell’obbligo di rimozione, secondo l’interpretazione dell’articolo 2051 c.c. richiamata negli arresti di questa Corte sopra riportati.
2.7. Il primo motivo deve pertanto essere accolto e gli altri risultano tutti logicamente assorbiti.
3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che dovra’ riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto:” La responsabilita’ per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’articolo 2051 c.c., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali esiste la competenza comunale, e’ configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilita’ suddetta soltanto ove dimostri che l’evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili ne’ eliminabili con immediatezza, neppure con la piu’ diligente attivita’ di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialita’ offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode. Il contenuto degli obblighi di diligenza deve essere desunto dalla complessiva normativa, anche secondaria, emanata al fine di regolamentarli”.
“Il giudice di merito e’ tenuto a motivare sulla eventuale esclusione di responsabilita’ in base ad una valutazione delle prove, fondata anche sulle presunzioni, che prenda le mosse dalle premesse normative applicabili al caso concreto”.
4. La Corte di rinvio provvedera’ anche in ordine alla decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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