Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30414.

La massima estrapolata:

La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso. Ne discende che la responsabilità della banca è esclusa dall’incolpevolezza dell’effettuato pagamento.

Ordinanza 23 novembre 2018, n. 30414

Data udienza 18 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13095-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), societa’ con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7092/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:
1. – Con sentenza del 22 novembre 2016 la Corte d’appello di Roma, decidendo in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha condannato (OMISSIS) S.p.A. a pagare ad (OMISSIS) S.p.A. la somma di Euro 5.100,00, con accessori e spese, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale cagionato dalla prima per aver pagato a soggetto non legittimato, in violazione della L. assegni, articolo 43, un assegno di traenza non trasferibile del menzionato importo emesso da (OMISSIS) S.p.A. e spedito a mezzo del servizio postale al beneficiario (OMISSIS).
Ha in breve ritenuto la Corte territoriale che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ritenuto ormai consolidato, il banchiere trattario e’ responsabile in ogni caso per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile effettuato a persona diversa dal prenditore, in tal senso dovendosi interpretare il citato articolo 43.
2. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per un mezzo.
(OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:
3. – Il ricorso contiene un solo motivo volto a denunciare violazione e falsa applicazione dell’articolo 1176 c.c., commi 1 e 2, in relazione al R.D n. 1736 del 1933 e 1992, articolo 43 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., numero 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la L. assegni, articolo 43, ponga un’ipotesi di responsabilita’ senza colpa.

RITENUTO

 

CHE:
4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso e’ manifestamente fondato.
Hanno stabilito le Sezioni Unite di questa S.C. che la responsabilita’ della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla L. assegni, articolo 43, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita’, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si’ che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita’ alle regole che ne presidiano la circolazione e l’incasso (Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12477; Cass., Sez. Un., 21 maggio 2018, n. 12478).
Ne discende che la responsabilita’ della banca e’ esclusa dall’incolpevolezza dell’effettuato pagamento.
Ha pertanto errato la Corte territoriale nell’affermare che l’articolo 43, comma 2, della legge assegni, nel disporre che colui che paga a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento, disciplini in modo autonomo il pagamento dell’assegno non trasferibile, con deviazione dai principi e dalla regola generale che libera il debitore che esegue il pagamento in buona fede a favore del creditore apparente, sicche’, nel caso di pagamento di un assegno bancario non trasferibile in favore di chi non sia legittimato, la banca non e’ liberata dall’originaria obbligazione finche’ non paghi al prenditore esattamente individuato, a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa.
6. – La sentenza e’ cassata e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterra’ a quanto dianzi indicato, e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Avv. Renato D’Isa

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