Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 ottobre 2025| n. 26626.
Requisiti rigorosi per la revocazione per errore di fatto
Massima: L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone innanzitutto un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti, una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; occorre altresì che l’errore: a) consista in un difetto di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato; b) risulti con immediatezza e obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) sia essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Nel caso di specie, relativo a una domanda di rivendica di imbarcazioni inventariate all’attivo del fallimento di una società per azioni proposta dalla odierna ricorrente, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso in applicazione del riaffermato l’enunciato principio, ha ritenuto incensurabile il decreto impugnato che, nel ritenere l’impugnazione a sua volta inammissibile prima ancora che infondata, aveva, nella circostanza, rilevato l’assenza di tutti e tre i suddetti requisiti).
Ordinanza|3 ottobre 2025| n. 26626. Requisiti rigorosi per la revocazione per errore di fatto
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazione – Revocazione – Motivi – Errore di fatto – Requisiti ai fini della esperibilità dell’impugnazione per revocazione – Individuazione – Fattispecie in materia fallimentare. (Cpc, articolo 395)
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAZZI Alberto – Presidente
Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere-Relatore
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20727/2019 R.G. proposto da
DI. Srl, elettivamente domiciliata presso l’indicato indirizzo PEC dell’avv. Gi.Za., che la rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
FA.AI. Spa
– intimato –
avverso il decreto cron. n. 506/2019, depositato dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 16.5.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025 dal Consigliere Andrea Zuliani.
Requisiti rigorosi per la revocazione per errore di fatto
FATTI DI CAUSA
DI. Srl presentò domanda di rivendica di quattro imbarcazioni inventariate all’attivo del FA.AI. Spa
A fronte del rigetto della domanda da parte del giudice delegato, la ricorrente presentò opposizione ai sensi dell’art. 98 legge fall., che venne a sua volta respinta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
DI. Srl impugnò per revocazione il decreto del Tribunale, prospettando un errore di fatto nell’affermazione che “l’area c.d. “ex N.A.C.” fosse di proprietà della Ai.Ya. Spa e che questa deduzione si ricavava dalla documentazione in atti, mentre si ignorava l’esistenza della relazione del Curatore al Giudice Delegato che confessoriamente dichiarava di avere inventariato imbarcazioni rinvenute su aree in concessione a società terze”.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarò l’impugnazione “inammissibile, prima ancora che infondata”.
Contro tale decisione DI. Srl ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
Il FA.AI. Spa è rimasto intimato.
Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.
Requisiti rigorosi per la revocazione per errore di fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denuncia la “violazione, per omessa applicazione, dell’art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”.
La ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui la critica mossa con l’impugnazione per revocazione avrebbe avuto ad oggetto un (preteso) errore di valutazione della prova e non un errore di percezione rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
2. Il secondo motivo censura la “violazione, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 395, n. 4, c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c.”.
DI. Srl attribuisce al Tribunale un malinteso sul reale contenuto dell’impugnazione e precisa che “l’errore revocatorio in verità denunciato non consiste nel fatto che tale relazione (id est: la relazione del curatore al giudice delegato) dia la prova positiva di proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante (cosa mai sostenuta dalla rivendicante), bensì dà la prova “negativa” che tali imbarcazioni non sono o quantomeno si doveva presumere che non fossero di proprietà della fallita”.
3. L’esame congiunto dei due motivi rende evidente l’inammissibilità del ricorso, che non si confronta né con la complessiva ratio decidendi che regge il decreto impugnato, né con i necessari presupposti dell’impugnazione per revocazione.
3.1. L’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza presuppone innanzitutto un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti, una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali; occorre altresì che l’errore: a) consista in un difetto di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risulti con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) sia essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (v., tra le tante, Cass. nn. 16439/2021; 3190/2006).
Ebbene, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rilevato l’assenza di tutti e tre questi requisiti, in quanto ha ritenuto: a) che l’errore denunciato fosse relativo alla valutazione delle prove e non alla percezione di un fatto; b) che il fatto che si assume erroneamente tenuto per vero nel decreto e invece negato dalla ricorrente (ovverosia la proprietà della società fallita sull’area su cui insisteva l’azienda) non fosse affatto smentito dagli atti con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, perché anzi la stessa ricorrente aveva affermato, nell’atto di opposizione, che Ai.Ya. Spa “aveva rilevato la proprietà di quell’area”; c) che la questione della proprietà dell’area non fosse essenziale e decisiva, ai fini del rigetto dell’opposizione, tant’è che a questo (il rigetto) il Tribunale era giunto senza accertare quella (la proprietà dell’area), ma limitandosi a rilevare come “l’area e il ramo d’azienda fossero di pertinenza della fallita”.
3.2. Ebbene, il primo motivo di ricorso si concentra soltanto su uno dei tre requisiti che devono concorrere perché possa essere accolta la revocazione (che l’errore denunciato sia relativo alla percezione di un fatto e non alla valutazione delle prove), senza farsi alcun carico dei rimanenti. Il che rende superfluo esaminare e argomentare l’infondatezza di un motivo che non potrebbe portare comunque alla cassazione del decreto impugnato.
Requisiti rigorosi per la revocazione per errore di fatto
3.3. Ma ancor più significativo e rivelatore della inammissibilità del ricorso è il chiarimento che la ricorrente fornisce, illustrando il secondo motivo, su come essa intende l’oggetto della proposta revocazione. Infatti, DI. Srl precisa di non avere mai sostenuto che la relazione del curatore “dia la prova positiva di proprietà delle imbarcazioni in capo alla rivendicante” e di sostenere invece che da quella relazione si ricavi “la prova “negativa” che tali imbarcazioni non sono o quantomeno si doveva presumere che non fossero di proprietà della fallita”.
Con tale precisazione si rende palese la mancanza di decisività del preteso errore revocatorio, perché la ricorrente non considera il dato essenziale che oggetto del giudizio nella rivendica dei beni inventariati all’attivo del fallimento e nella successiva opposizione allo stato passivo non è la proprietà dei beni rivendicati in capo all’imprenditore fallito, bensì la proprietà in capo alla rivendicante; e che, quindi, per respingere la domanda e l’opposizione, non è necessario provare che i beni sono di proprietà dell’impresa fallita, ma è sufficiente che manchi la prova che essi sono di proprietà del soggetto che li rivendica.
4. Dichiarato inammissibile il ricorso, non occorre provvedere sulle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la parte intimata.
5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Requisiti rigorosi per la revocazione per errore di fatto
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Depositato in Canceleria il 3 ottobre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Leave a Reply