Requisiti di ammissione e riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali

Consiglio di Stato, Sentenza|13 dicembre 2021| n. 8281.

Requisiti di ammissione e riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali.

Il riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia è demandato a un apprezzamento di natura tecnico- discrezionale di esclusiva spettanza dell’Amministrazione, che, in quanto tale, sfugge al sindacato del giudice amministrativo ad eccezione delle ipotesi in cui il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Sentenza|13 dicembre 2021| n. 8281. Requisiti di ammissione e riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali

Data udienza 18 maggio 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Polizia di stato – Concorsi pubblici – Requisiti di ammissione – Riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali – Valutazione discrezionale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2021, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Pi. Ba., con domicilio digitale presso il medesimo in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le note d’udienza presentate dalla parte appellata;
Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2021, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, e considerato presente l’avv. Pi. Ba. per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Requisiti di ammissione e riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, n. r.g. -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento col quale ne era stata disposta l’esclusione dal concorso per l’assunzione di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato in conseguenza del giudizio di non idoneità per carenza dei requisiti psicofisici adottato nei suoi confronti per “Alterazione della composizione corporea (PBF = 27.4 %)” ai sensi dell’art. 3, comma 1, Tabella A del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015″.
Deducendo di essersi sottoposto, a distanza di solo quattro giorni dal giudizio della Commissione ministeriale, a nuovo esame della composizione corporea, presso una struttura sanitaria ospedaliera pubblica, che aveva evidenziato una percentuale di grasso corporeo pari al 22%, quindi all’interno dei parametri di idoneità, aveva censurato il provvedimento impugnato per difetto di motivazione e travisamento dei fatti e affermato che la Commissione era pervenuta a conclusioni errate per non avere seguito la metodica corretta basata su quattro tipi di analisi diverse (composizione corporea/ grasso/obesità /massa magra segmentale).
Con motivi aggiunti impugnava, per invalidità derivata, la graduatoria conclusiva della procedura, pubblicata nelle more del giudizio.
Il T.A.R. ordinava l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e disponeva verificazione dandone incarico al Policlinico Militare -OMISSIS-; all’esito, l’organo verificatore giudicava il ricorrente idoneo, avendo riscontrato un indice di massa corporea pari a 28,7 kg/m2 e un indice di massa grassa pari a 20,6% Profilo CO1.
Con ordinanza n. -OMISSIS-il T.A.R. accoglieva l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e ne disponeva l’ammissione con riserva alla prosecuzione delle ulteriori fasi della procedura concorsuale.

 

Requisiti di ammissione e riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali

Infine, con sentenza n. -OMISSIS-, accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti e annullava, per l’effetto, il provvedimento recante il giudizio di non idoneità e, in parte qua, la graduatoria definitiva del concorso recante gli ammessi al corso di formazione.
2. – Nella motivazione della sua decisione, il T.A.R. affermava che “le censure proposte con il ricorso, assistite da elementi di prova, ravvisati nella certificazione medica specialistica allegata al ricorso, hanno reso necessario un approfondimento istruttorio, essendo stati rilevati, a distanza di un brevissimo lasso temporale (4 giorni dall’accertamento concorsuale), valori macroscopicamente diversi”, sostenendo che, “qualora, come nel caso specifico, sia stata allegata una consistente divergenza tra i risultati della misurazione eseguita dalla Commissione di concorso e quella, a breve distanza di tempo, svolta presso una struttura sanitaria pubblica, è consentito al giudice amministrativo sottoporre a verificazione tecnica la valutazione contestata … allo scopo di accertare se la misurazione eseguita dall’Amministrazione in sede concorsuale possa presentare profili di inattendibilità “.
Concludeva il T.A.R. che “[n]el caso di specie la dedotta inattendibilità sussiste, atteso che la misurazione della massa grassa eseguita in sede concorsuale è stata smentita una prima volta dalla struttura sanitaria pubblica cui si è rivolto il ricorrente e una seconda volta dall’istituto medico legale incaricato della verificazione dal giudice amministrativo”.
Atteso che il valore dell’indice di massa grassa non è suscettibile di modificarsi sensibilmente nel breve periodo, si deve concludere per la illegittimità del provvedimento impugnato, in quanto fondato su un errato presupposto di fatto, la misurazione di cui è stata dimostrata la inattendibilità “.
3. – Il Ministero dell’interno ha appellato la sentenza di primo grado assumendo che il T.A.R. abbia errato nel fondare la propria decisione sulle risultanze della verificazione, dato che, per il principio della par condicio dei candidati e per quello del tempus regit actum, i requisiti psicofisici debbono essere posseduti dai candidati al momento degli accertamenti sanitari svolti in ambito concorsuale dalla Commissione medica, che, dunque, posseggono carattere di irripetibilità .
Richiamato il conseguente orientamento di questo Consiglio per cui eventuali accertamenti disposti in sede giurisdizionale devono concernere situazioni di fatto che non siano soggette a significative modificazioni e non presentino apprezzabili margini di opinabilità e siano riferibili allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione del provvedimento, l’appellante ha evidenziato, in particolare, che nel caso in esame ci si trova al cospetto di dati modificabili attraverso una condotta attiva dell’interessato e che la verificazione, la quale ha accertato un valore nei limiti in presenza di una considerevole variazione di peso corporeo, è intervenuta a distanza di 4 mesi dall’accertamento di segno negativo effettuato in sede concorsuale.
4. – La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello.
Nel merito, ha ribadito le argomentazioni già articolate in primo grado, insistendo che lo scarto dei valori della percentuale di grasso della massa corporea e del peso corporeo registrati presso il Centro specialistico per la rilevazione della massa corporea degli Ospedali Riuniti di -OMISSIS-, a distanza di soli quattro giorni dalla data dell’accertamento svolto in sede concorsuale, fosse troppo netto per non credere che il dato riportato dalla Commissione selettrice fosse frutto di eccesso di potere per erroneità dei test e travisamento dei dati e viziato da difetto di motivazione.
5. – L’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte appellante è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione, n. -OMISSIS-, ai soli fini della fissazione dell’udienza di trattazione nel merito
6. – Alla pubblica udienza del 18 maggio 2021, in vista della quale la parte appellata ha prodotto note, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – In rito, la parte appellata ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per non essere articolato in motivi specifici e separati; l’appellante si sarebbe limitata a evidenziare l’operato della Commissione di concorso, senza indagare, né contestare l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure per giungere alla decisione avversata, con la conseguenza che non sarebbe possibile comprendere i vizi dei quali quest’ultima sarebbe affetta.
8. – Le eccezioni sono infondate.
9. – Se è vero che l’art. 101 c.p.a. richiede che l’atto di appello contenga “le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, tuttavia la verifica se tale dovere sia stato assolto o meno va condotta con metodo non formalistico e caso per caso, in proporzione al numero e alla qualità delle questioni discusse e all’ampiezza della disamina che ne sia stata fatta nella sentenza appellata (C.d.S., sez. III, 12 giugno 2013, n. 3249); né il fatto di non essere articolato in motivi separati ed in sé conchiusi – il che non è richiesto dalla norma – assume rilievo alcuno quando l’appello enuclei comunque gli aspetti di criticità della sentenza rendendosi intelligibile sia al giudice, sia alle parti resistenti (C.d.S., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5022; cfr., nel regime processuale previgente, C.d.S., sez. V, 12 dicembre 1997, n. 1535).
Nel caso in esame, l’atto di appello risulta formulato in modo da consentire d’individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione della sentenza appellata, di cui l’amministrazione lamenta l’errore commesso per aver dato credito alle censure di parte ricorrente con una verificazione che, al cospetto di dati modificabili, il Tribunale non avrebbe dovuto disporre.
10. – Nel merito, l’appello è fondato.
11. – Per consolidato indirizzo di questo Consiglio (ex multis, C.d.S., sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2296; id., sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2833; id., sez. II, 12 maggio 2021, n. 3764; da ultimo, C.d.S., sez. II, 23 novembre 2021, n. 7847; id., sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8131), il riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia è demandato a un apprezzamento di natura tecnico- discrezionale di esclusiva spettanza dell’Amministrazione, che, in quanto tale, sfugge al sindacato del giudice amministrativo ad eccezione delle ipotesi in cui il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
In particolare, deve escludersi che le verifiche di carattere psico-fisico, come pure gli accertamenti attitudinali, laddove il loro esito non rifletta la concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi e non si sostanzino in indagini replicabili a parità piena di condizioni, possano essere suscettibili di ripetizione fuori dal contesto concorsuale, anche qualora tali ulteriori verifiche siano espresse da organismi sanitari pubblici e quand’anche militari, ma diversi da quelli istituzionalmente competenti ad espletarle, e ciò tanto in ragione della peculiare preparazione ed esperienza tecnica del personale alla quale esse sono affidate, che al fine di garantire la par condicio dei concorrenti.
Il possesso dei requisiti in capo ai candidati, infatti, dev’essere verificato in sede concorsuale, in condizioni di tempo e luogo sostanzialmente identiche per tutti i concorrenti, sicché eventuali risultanze di segno difforme emerse in epoca successiva non valgono, in linea di principio, ad inficiare l’attendibilità del dato tecnico reso dalla Commissione preposta, essendo evidentemente inaccettabile, rispetto a un ambito concorsuale, la possibilità che la condizione psico-fisica o psico-attitudinale oggetto di indagine possa subire modificazioni (per successivi trattamenti fisici o terapeutici, per il mero decorso del tempo, per il diverso contesto, anche emotivo, in cui necessariamente si svolgerebbe la reiterazione di una prova attitudinale, non essendo in tal caso predicabile, come per altri requisiti fisici oggettivi e immutabili, una perdurante invarianza).
Pertanto, in linea di principio i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono irripetibili, salvo che non risultino abnormi perché effettuati con il dimostrato mal funzionamento o alterazione degli strumenti usati per la diagnostica oppure quando siano alterati in modo sostanziale i protocolli per la raccolta di campioni e simili, e può formare oggetto di reiterazione la (sola) valutazione tecnica delle prove già svolte, ovviamente nei limiti di quelle che siano soggette a piena documentazione (ad esempio, nel caso di rivalutazione dei test somministrati al candidato).
Alla luce di questi principi, a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, anche il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice non può assumere, ex se, rilievo dirimente, ove non sia stato previamente acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento; o che, altrimenti, esso sia palesemente inattendibile (ad es. per inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti): una eventuale verificazione rettamente disposta in sede giurisdizionale potendo, unicamente, essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall’Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta.
In altri termini, può formare oggetto di approfondimento istruttorio solo l’attendibilità del giudizio, purché la segnalazione di profili sintomatici di deviazione della funzione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio, mentre deve escludersi che, con il mezzo della verificazione, si possa giungere ad una nuova valutazione dell’idoneità del candidato o, men che meno, si possa consentire a costui di reiterare la prova psico-attitudinale in un contesto individuale, come tale avulso dallo stress prestazionale insito nella prova concorsuale svoltasi in contestualità e in condizioni paritarie con tutti gli altri concorrenti.
12. – Nel caso di specie, dagli atti del giudizio di primo grado risulta, anzitutto, l’errore commesso dal giudice di prime cure nel sostenere che l’accertamento al quale il ricorrente si era volontariamente sottoposto presso l’ospedale -OMISSIS- fosse avvenuto a soli quattro giorni di distanza dall’accertamento in sede concorsuale, che costituisce il primo elemento fattuale nel quale il Tribunale ha rinvenuto un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza del vizio denunciato in giudizio.
L’esame medico in sede concorsuale è stato svolto il 3 agosto 2019, mentre è del 5 agosto il giudizio finale di inidoneità . Poiché gli ulteriori esami condotti presso il centro universitario -OMISSIS- sono del 9 agosto 2019, il lasso temporale risulta di sei e non di quattro giorni, come, viceversa, creduto dal primo giudice, il che non è indifferente rispetto alla possibilità di un’ulteriore variazione degli indici corporei sotto l’osservanza di un regime alimentare severo, finalizzato o meno al rientro nei parametri. Né l’interessato ha mai fornito alcun indizio dell’impossibilità medica di un risultato del genere, né in astratto, né con riferimento concreto ai dati registrati nel caso specifico, dando per dimostrato ciò che avrebbe dovuto provare. A ciò deve aggiungersi che la contestazione della metodica adoperata sottende l’ammissione della possibilità che il diverso risultato ottenuto nel calcolo della composizione corporea possa essere, almeno in parte, dipeso anche dalla diversità degli esami condotti.
Poiché la verificazione è avvenuta diversi mesi più tardi, da essa non poteva trarsi argomento sull’attendibilità del primo esame, concernente parametri fisici che, per dato di comune esperienza, sono mutevoli nel tempo.
Infine, la critica mossa alla correttezza della metodologia adoperata dalla Commissione in sede di selezione risulta del tutto generica, essendosi l’interessato limitato, in entrambi i gradi del giudizio, ad affermare che la Commissione selettrice non aveva seguito la giusta metodica, senza però illustrare le ragioni a fondamento della sua asserzione.
13. – Per queste ragioni l’appello dev’essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata e reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti di primo grado.
14. – Sussistono, in ragione della particolarità della controversia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente
Antonella Manzione – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere
Francesco Guarracino – Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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