Regolare costituzione del contraddittorio

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 4 luglio 2019, n. 17928.

La massima estrapolata:

Una volta accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata formale dichiarazione di contumacia della parte non costituita non è di per sé causa di nullità del procedimento o della sentenza, avendo tale declaratoria il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuto accertamento, da parte del giudice, della regolare notificazione dell’atto introduttivo alla parte non comparsa.

Ordinanza 4 luglio 2019, n. 17928

Data udienza 6 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21369-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente del C.D.A. e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
(OMISSIS) SPA nella qualita’ di mandataria di (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), SRD INTERNET SERVICE PROVIDER SRL, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 2817/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 28.4.2017 n. 2817 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto da (OMISSIS) e l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), nonche’ ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a., confermando la decisione di prime cure che, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta (OMISSIS) s.p.a. n. q. di mandataria (OMISSIS) s.p.a., aveva condannato al pagamento del saldo passivo di conto corrente bancario, la debitrice principale (OMISSIS) s.r.l. in solido con i fidejussori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rigettando la domanda riconvenzionale di manleva proposta da quest’ultimo nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
La Corte territoriale, dato atto della costituzione in giudizio di (OMISSIS) s.p.a. quale societa’ incorporante (OMISSIS) s.r.l. n. q. di mandataria di (OMISSIS) s.p.a., ha ritenuto esente dal vizio di nullita’ la decisione di primo grado, avendo pronunciato il Tribunale nella rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti dei due fidejussori (OMISSIS) e (OMISSIS), essendo andata a buon fine la notifica dell’atto di chiamata in causa, tanto nei confronti del secondo – il quale aveva contestato che l’atto fosse stato ricevuto da persona di famiglia convivente, omettendo tuttavia di impugnare la relata dell’Ufficiale giudiziario con querela di falso -, quanto nei confronti del primo, atteso che l’esito negativo della prima notifica, eseguita con nominativo errato (Scaramazza invece di (OMISSIS)), era stato validamente e tempestivamente emendato dalla successiva notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. in data 23.4.2004, con atto ritirato dal destinatario il 26.4.2004, ne’ sussistendo invalidita’ dell’atto di citazione per chiamata in causa non ingenerando, l’errata lettera del cognome, alcuna incertezza sulla identita’ del destinatario della domanda, avuto riguardo anche alla residenza anagrafica ed al codice fiscale indicati nell’atto e nella notifica.
La sentenza di appello, notificata in data 8.6.2017, e’ stata ritualmente impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste (OMISSIS) s.p.a. – incorporante per fusione (OMISSIS) s.p.a. – con controricorso.
Non hanno svolto difese gli altri intimati (OMISSIS) s.p.a. n. q. di mandataria di (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) ai quali il ricorso e’ stato notificato a mezzo Ufficiale giudiziario in data 7.9.2017.
Le parti hanno depositato memorie illustrative ex articolo 380 bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Rileva preliminarmente il Collegio che la notifica del ricorso nei confronti della debitrice principale (OMISSIS) s.r.l. e’ risultata negativa in quanto, all’indirizzo in (OMISSIS), come emerge dalla relata dell’Ufficiale giudiziario, non e’ stata rinvenuta la sede della societa’ e da ricerche effettuate la societa’ era risultata sconosciuta. Pur avendo interesse la societa’ a partecipare al presente giudizio per contrastare il ricorso dello (OMISSIS) diretto ad escludere, attraverso l’accertamento della nullita’ del processo svoltosi nei sui confronti, il vincolo di solidarieta’ con gli altri coobbligati, tuttavia non vengono in rilievo, nel caso di specie, le conseguenze del riscontrato vizio di regolare instaurazione del contraddittorio, in quanto il Collegio intende dare seguito all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo ex articolo 111 Cost. impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilita’ del ricorso o di una manifesta infondatezza dello stesso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attivita’ processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013).
Tanto premesso, con l’unico motivo, il ricorrente impugna la sentenza di appello per nullita’ determinata dalla violazione dell’articolo 24 Cost. e degli articoli 112, 101, 291 e 292 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la Corte territoriale del tutto omesso di pronunciare sul terzo motivo di gravame dell’atto di appello, proposto dallo (OMISSIS) in via subordinata, e con il quale si censurava la decisione di prime cure per violazione dell’articolo 171 c.p.c., comma 3, articoli 291 e 292 c.p.c..
Con tale motivo di gravame il, ricorrente sosteneva che la sentenza di prime cure fosse viziata da nullita’ in quanto: 1 – non era stata formalmente dichiarata dal Tribunale la contumacia dello (OMISSIS); 2 – non era stata notificata ad esso (OMISSIS), “presunto” contumace in primo grado, la domanda riconvenzionale proposta, con la comparsa di costituzione e risposta, dal chiamato in causa (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., ne’ il verbale di udienza 8.10,20094 “nel corso della quale la medesima (OMISSIS) s.p.as. ha dato atto del deposito di ben 9 (nove) nuovi documenti” (ricorso pag. 13).
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha esaminato esclusivamente i primi due motivi di gravame dedotti nell’atto di appello principale proposto dallo (OMISSIS), avendo escluso un vizio di invalidita’ della sentenza di prime cure per difetto di costituzione del contraddittorio nei confronti del fidejussore chiamato in causa, avendo accertato il rituale perfezionamento della notifica dell’atto contenente la domanda riconvenzionale di condanna proposta dalla convenuta (OMISSIS) s.p.a. quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a..
Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, non determina per cio’ stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinche’ pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto – essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, e’ posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito, trovando fondamento tale conclusione nell’esercizio dei poteri conferiti alla Corte in funzione nomofilattica secondo una interpretazione dell’articolo 384 c.p.c., comma 2 costituzionalmente orientata ai principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost. (cfr. Corte cass. II sez. 1.2.2010 n. 2313; id. I sez. 22.11.2010 n. 23581; id. sez. lav. 3.3.2011 n. 5139; id. Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; id. Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014 che estende l’intervento correttivo ex articolo 384 c.p.c., u.c., finanche al vizio di nullita’ della sentenza impugnata per motivazione apparente; id. Sez. 5 -, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017).
Orbene le censure attinenti alla violazione di norme processuali dedotte con il terzo motivo di gravame sono tutte infondate.
Incontestata la qualita’ di parte contumace assunta dallo (OMISSIS) nel giudizio di primo grado, e’ appena il caso di ribadire che la omessa formale adozione di un’ordinanza volta a pronunciare la contumacia, nella specie, del terzo chiamato in causa, ai sensi degli articoli 171 e 291 c.p.c., non da’ luogo ad alcun vizio di invalidita’ processuale, laddove il processo sia stato svolto nel rispetto delle forme contumaciali: deve infatti riaffermarsi il principio secondo cui, accertata la regolare costituzione del contraddittorio, la mancata dichiarazione di contumacia di una parte non invalida la successiva pronuncia, in quanto tale declaratoria non vale a determinare la contumacia, che deriva invece dalla mancata costituzione della parte ritualmente evocata in giudizio, ma ha il solo scopo di fornire la prova dell’avvenuto accertamento, ad opera del giudice, circa la notificazione dell’atto introduttivo alla parte non comparsa (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 4916 del 09/10/1985; id. Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 09/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 16229 del 03/08/2005; id. Sez. L, Sentenza n. 19347 del 18/09/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 20406 del 05/09/2013).
Nella specie il contraddittorio, come accertato dalla Corte d’appello con statuizione non impugnata per cassazione, era stato ritualmente costituito tra la societa’ mandataria di (OMISSIS) s.p.a., convenuta ed attrice in riconvenzionale, ed il terzo chiamato (OMISSIS), essendo risultata valida la notifica dell’atto di chiamata in causa.
Del pari infondate sono le censure relative alla asserita violazione dei diritti di difesa dello (OMISSIS) in ordine alla omessa notifica della domanda riconvenzionale proposta dall’ (OMISSIS) -anch’esso chiamato in causa quale fidejussore dalla societa’ mandataria della banca- nei confronti di (OMISSIS) s.p.a..
Ribadito, infatti, il principio consolidato espresso da questa Corte secondo cui una volta introdotta nel processo una domanda nuova, in ogni caso, ai sensi dell’articolo 292 c.p.c., dev’essere disposta la notifica al contumace a garanzia del suo diritto di difesa e, prima ancora del contraddittorio, senza che possa assumere rilievo l’eventuale inammissibilita’ della domanda stessa, dovendo il contumace essere messo in condizione di conoscere l’ampliamento dell’oggetto del processo, ai fini della valutazione di un’eventuale costituzione tardiva, essendo stata la sua scelta di non costituirsi maturata in riferimento all’oggetto originario del processo, potendo solo il contumace far valere l’inosservanza della norma medesima, mentre le parti presenti non hanno interesse a dedurre la violazione (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 2047 del 25/07/1964; id. Sez. 2, Sentenza n. 2076 del 27/07/1964; id. Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9875 del 11/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 15820 del 28/07/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018), osserva il Collegio che:
a) difetta del tutto ogni evidenza, nella censura prospettata, di una violazione del contraddittorio e del diritto di difesa della parte contumace, sia in relazione alla domanda riconvenzionale di manleva proposta dal chiamato in causa (OMISSIS) esclusivamente nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. ed intesa a far valere le obbligazioni scaturenti dal contratto preliminare stipulato tra dette parti in data 22.5.2000 (avente ad oggetto la cessione a (OMISSIS) s.p.a. delle quote di partecipazione detenute dall’ (OMISSIS) in (OMISSIS) s.r.l., e l’asserito obbligo della cessionaria di sollevare l’ (OMISSIS) dalla garanzia fidejussoria: cfr. controricorso pag. 3), sia in relazione alla produzione documentale effettuata da (OMISSIS) s.p.a. alla prima udienza in data 8.10.2004;
b) lo stesso ricorrente riferisce (circostanza riscontrata nella motivazione della sentenza di appello) che l’ (OMISSIS) aveva proposto “domanda di manleva” nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. allegando che quest’ultima avrebbe dovuto “sostituirlo” nella fidejussione (sentenza appello, nello “svolgimento processo”, pag. 3), di tal che il richiesto accertamento del “nuovo” rapporto dedotto in giudizio, certamente ampliativo dell’originario “thema decidendum”, veniva necessariamente ad esaurirsi all’interno delle parti dello stesso rapporto, non risultando proposte dall’ (OMISSIS) o da (OMISSIS) s.p.a. ulteriori domande anche nei confronti delle altre parti costituite o contumaci nel giudizio di primo grado (dalla sentenza di appello si evince che (OMISSIS) s.p.a. aveva a sua volta proposto una domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile dal Giudice di seconde cure, ma esclusivamente rivolta nei confronti dell’ (OMISSIS), fondata sul contratto preliminare al quale era estraneo lo (OMISSIS): cfr. controricorso);
c) manifestamente privo di fondamento e’ l’assunto per cui lo (OMISSIS) era comunque “interessato” all’esito della lite tra l’ (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. in quanto coobbligato con il primo nella garanzia fidejussoria: se infatti, da un lato, neppure viene allegato dal ricorrente se trattavasi di cofidejussione o di un’unica obbligazione di garanzia, dall’altro, ove si dovesse ravvisare la cofidejussione, come sembrerebbe doversi desumere dal riferimento, contenuto nel ricorso, alla “solidarieta’” tra i garanti, risulterebbe evidente la assoluta infondatezza dell’assunto dello (OMISSIS) secondo cui, l’accoglimento della domanda di manleva dell’ (OMISSIS), lo avrebbe liberato per l’intero delle pretese svolte dalla societa’ mandataria di (OMISSIS) s.p.a., non essendo dato comprendere come la “sostituzione” o la “manleva” da parte di (OMISSIS) s.p.a. della posizione di garante dell’ (OMISSIS) possa “ex se” estinguere l’autonoma obbligazione di garanzia assunta dagli altri fidejussori tra cui lo (OMISSIS), venendo semplicemente a mutare, nei rapporti con la banca (che, in ipotesi, avesse accettato la sostituzione), la posizione di uno dei fidejussori, fermi restando gli altri rapporti di garanzia riferibili a ciascun fidejussore evocato in giudizio: non e’ dato peraltro ipotizzare, come invece sembra prospettare il ricorrente, un generico interesse del terzo estraneo al rapporto controverso come sufficiente a fondare la estensione della notifica della domanda al contumace, occorrendo piuttosto un interesse diretto a controdedurre alla domanda in quanto rivolta nei confronti del contumace o comunque idonea a sollecitare una decisione produttiva di effetti in capo alla situazione giuridica pertinente al contumace, in tal senso dovendosi precisare l’affermazione ripetutamente riprodotta nelle massime giurisprudenziali secondo cui “Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano”, come e’ agevole confrontare dall’esame delle motivazioni delle sentenze, richiamate anche dal ricorrente, da cui emerge che in tutte le fattispecie trattavasi di domande riconvenzionali proposte direttamente nei confronti della parte contumace (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3817 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15820 del 28/07/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 14625 del 17/06/2010; id. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8697 del 09/04/2018);
d) del tutto infondata e la lamentata lesione del diritto di difesa ex articolo 24 Cost. per mancata notificazione al contumace del verbale di prima udienza nel quale si dava atto della produzione a cura di (OMISSIS) s.p.a. di nove documenti. Premesso che neppure viene data una indicazione del contenuto di tali documenti, e del correlativo interesse dello (OMISSIS) a svolgere proprie difese rispetto a tale produzione, osserva il Collegio che: 1 – la produzione di documenti, sia se effettuata in Cancelleria, sia se effettuata direttamente alla udienza, non rientra tra gli atti da notificare al contumace ai sensi dell’articolo 292 c.p.c., commi 1 e 4, il cui elenco, da integrare con il verbale in cui si da’ atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti gia’ notificati (cfr. Corte costituzionale, sentenza 6.6.1989 n. 317) e’ da ritenere tassativo, comprendendo soltanto gli atti suscettibili di mutare l’ambito del processo, quali domande nuove o riconvenzionali, nonche’ quegli atti istruttori che possano concretamente influire sul convincimento del Giudice o sulla decisione della causa, come l’interrogatorio formale od il deferimento del giuramento, od ancora la sentenza che definisce il giudizio (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 8728 del 03/09/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 5032 del 18/04/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 8162 del 23/05/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 4440 del 27/02/2007; id. Sez. 2, Sentenza n. 18147 del 16/09/2015. Non viene peraltro in questione nel caso di specie una tipologia di atto processuale introdotta successivamente al codice di rito: Corte costituzionale ordinanza 22.4.2002 n. 130; Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 30576 del 30/12/2011; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 1434 del 19/01/2018); 2 – neppure viene dedotta quale lesione al diritto di difesa avrebbe subito in ipotesi il contumace dalla mancata conoscenza dei documenti prodotti da (OMISSIS) s.p.a., tenuto conto che, quando anche – per mera ipotesi – fosse stato ravvisato l’asserito vizio processuale dalla Corte d’appello, lo stesso non avrebbe in ogni caso potuto dare luogo a rimessione della causa al primo Giudice, e la Corte territoriale avrebbe quindi dovuto pronunciarsi comunque sul merito delle domande, tenendo conto delle difese svolte – nell’atto di appello principale – dallo (OMISSIS) anche in relazione ai predetti documenti.
In conclusione, rilevato il vizio di omessa pronuncia, la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua e la Corte, pronunciando nel merito, rigetta il terzo motivo di gravame dedotto con l’appello principale proposto da (OMISSIS).
Avuto riguardo al vizio omissivo ed alla assenza di domande proposte dallo (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a., le spese dell’intero giudizio tra dette parti debbono dichiararsi interamente compensate.

P.Q.M.

Rilevato il vizio di omessa pronuncia, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e pronunciando nel merito rigetta il terzo motivo di gravame proposto con l’appello principale da (OMISSIS).
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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