Regolamento di giurisdizione con riferimento ad azione di petizione ereditaria

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1605.

La massima estrapolata:

In tema di regolamento di giurisdizione con riferimento ad azione di petizione ereditaria relativa ad un ingente patrimonio ereditario i cui beni risultano detenuti sia in Italia che in diversi Paesi stranieri e coinvolgente gli interessi di numerosi soggetti intestatari, sia cittadini italiani che stranieri (quali pretesi prestanome o responsabili di società fiduciarie), deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano, stante sia il possesso della cittadinanza italiana da parte del de cuius sia la circostanza, parimenti decisiva, della apertura della successione in Italia. [Nel caso in esame i giudici delle Sezioni Unite hanno ritenuto che la circostanza allegata dal ricorrente relativa alla difficoltà a difendersi in territorio italiano non potesse assumere carattere derogatorio rispetto alla giurisdizione].

Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1605

Data udienza 22 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez.

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30550-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2786/2015 del TRIBUNALE di ANCONA;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale conclude chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del regolamento preventivo di giurisdizione.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), quale erede per rappresentazione della sorella premorta (OMISSIS) (deceduta in (OMISSIS)), accettava con beneficio di inventario l’eredita’ relitta da (OMISSIS) coniuge della succitata germana e deceduto in (OMISSIS).
Eseguito l’inventario nei termini, la (OMISSIS), sul presupposto che il cospicuo patrimonio del de cuius (OMISSIS) era costituito da beni all’estero, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ancona numerosi soggetti intestatari, quali pretesi prestanomi o responsabili di societa’ fiduciarie, svolgendo azione di petizione ereditaria, nonche’ proponendo altre varie domande (di rendiconto, riduzione di disposizioni, accertamento di falsita’ di testamento e donazione).
Uno dei convenuti, (OMISSIS) – cittadino inglese, nato in (OMISSIS) – propone con atto fondato su due ordini di motivi ricorso per regolamento di giurisdizione ex articolo 41 c.p.c. testualmente – “in relazione alla causa R.G. 2786/2015 pendente avanti il Tribunale di Ancona”.
Il ricorso e’ resistito con controricorso da (OMISSIS) che eccepisce preliminarmente: a) la mancata instaurazione del litisconsorzio processuale, avendo il ricorrente omesso di citare il Pubblico Ministero presso il Tribunale civile di Ancona; b) l’invalidita’ della procura (per autenticazione illegittima della sottoscrizione del ricorrente, cittadino straniero residente e domiciliato all’estero, per carenza di autentica delle firme, che dovevano ritenersi, nel concreto contesto, apposte all’estero per omessa deduzione e prova della presenza del ricorrente); c) mancata impugnazione dell’ordinanza del Tribunale di Ancona di cui all’udienza del 18/12/”17, in cui fu ritenuta la “causa matura per decisione…in ordine questione preliminare giurisdizione”; d) carenza del ricorso in ordine ai prescritti requisiti di autosufficienza.
Il P.G. ha concluso come in atti e le parti hanno depositato memorie.
Nella stessa data (22 ottobre 2019) in cui era fissata la camera di consiglio per la decisione del ricorso in esame la parte ricorrente, con apposita nota di deposito in cancelleria, formulava “atto di proposizione di querela di falso in corso di giudizio” a norma dell’articolo 221 c.p.c.
Con tale atto, corredato da parere tecnico-grafologico e preceduto da depositata “istanza di interlocuzione” nella camera di consiglio al fine della proposizione della querela, si contestava l’autenticita’ della firma a nome apparente (OMISSIS) apposta per la procura speciale alle liti di cui al controricorso.
La Corte riservava ogni decisione al riguardo ed i difensori della parte ricorrente venivano ricevuti al solo fine della comunicazione della notizia della riserva adottata dai Collegio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via del tutto preliminare il Collegio deve esaminare la questione degli effetti della suddetta querela di falso in relazione alla sua, invero non usuale, concreta modalita’ di proposizione in considerazione dello stato del giudizio.
La succitata querela deve, ai fini del presente regolamento, ritenersi non tempestiva in quanto proposta dopo la convocazione della camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., in una condizione processuale in cui non e’ possibile l’espletamento delle attivita’ previste dall’articolo 221 c.p.c. nel caso la querela venga proposta in corso di causa.
E’ bensi’ esatto che questa Corte (Cass., Sez. VI-3, ordinanza 23 luglio 2010, n. 17465), in fattispecie relativa al procedimento in camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., ha ritenuto che sia prospettabile un “adattamento” del rito per rispettare la regola secondo cui la querela in corso di causa va proposta con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza (articolo 221 c.p.c., comma 2): adattamento subordinato alla condizione che “la parte – tramite il suo difensore, cui compete il ministero – abbia chiesto o chieda prima della apertura dell’adunanza di essere sentita, se del caso anche soltanto in funzione della proposizione della querela da parte del suo cliente personalmente ovvero tramite il suo procuratore speciale”. Senonche’ va osservato che l'”adattamento” prefigurato dalla citata ordinanza della Corte, con la previsione di un momento, all’interno della camera di consiglio, che “garantisc(a) la diretta interlocuzione fra le parti ed il giudice e che immediatamente impon(ga) la presenza del Pubblico Ministero per la redazione del relativo processo verbale”, in tanto puo’ aversi, ad avviso di queste Sezioni Unite, in quanto la parte abbia chiesto di essere sentita in vista della proposizione della querela prima della convocazione della camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., non essendo ammissibili dilazioni o ritardi nella definizione del regolamento preventivo di giurisdizione. Il che nella specie non e’ avvenuto, posto che il controricorso e’ stato notificato il 29 novembre 2018 e il decreto di fissazione dell’adunanza camerale e’ stato notificato il 12 luglio 2019, laddove il ricorrente ha atteso il 22 ottobre 2019, giorno dell’adunanza in camera di consiglio, per chiedere di essere sentito al fine di proporre querela in corso di causa, contestualmente depositata.
Tale interpretazione del sistema normativo di riferimento non determina alcuna lesione del diritto di difesa, posto che – va ribadito – rimane impregiudicata la possibilita’ per il ricorrente di proporre querela di falso in via principale, ai sensi del gia’ citato articolo 221 c.p.c..
2.- Deve, invece, affrontarsi la questione, potenzialmente dirimente, relativa alla validita’ della procura rilasciata dall’odierno ricorrente per il proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per il quale e’ richiesta procura speciale (in tema: Cass. S.U. n. 8371/2006 e Cass. n. 20045/2018).
Al riguardo il Collegio non condivide le conclusioni rassegnate dalla Procura Generale.
La richiesta declaratoria di inammissibilita’ si fonda sulla allegata circostanza della mancanza di prova, da parte dell’odierno ricorrente, degli elementi in base ai quali poteva, in assenza dell’indicazione del luogo di rilascio della firma autenticata del ricorrente, ritenersi che quest’ultima fosse stata apposta ed autenticata in Italia pur stante la dichiarata mancanza di residenza nel nostro paese dello stesso ricorrente.
Senonche’ era ben diverso e contrario il fine di quelle pronunce di questa Corte, con le quali si e’ avuto modo di affermare (Cass., ex plurimis: n.ri 13482/2016 e 25385/2018) la superabilita’ della presunzione dell’avvenuto rilascio in Italia della firma apposta da cittadino straniero su atto giudiziario senza indicazione del luogo di sottoscrizione ed autenticata da legale italiano a cio’ abilitato solo per procura alle liti rilasciata nel nostro paese.
In effetti la possibilita’ del superamento della presunzione dell’avvenuto rilascio in Italia e’ quella della parte avversa rispetto a quella della cui sottoscrizione di firma, in ipotesi, si tratta.
Nella concreta fattispecie e fermo restando il dovuto richiamo, in materia, ai generale principio dell’onere della prova (in ipotesi incombente a chi pretende il superamento della accennata presunzione) deve rilevarsi decisivamente quanto segue.
Non risulta la “carenza di qualsivoglia riferimento ad un apposito ingresso in Italia per il conferimento di procura”, pure accennata in atti.
Risulta, viceversa, addotto e, per di piu’ in atti il riferimento (attestato da carte di imbarco, prenotazione alberghiera in Bologna, trasferimento dall’aeroporto e ricevuta di pagamento) l’ingresso in Italia proprio nello stesso mese settembre 2018 – di predisposizione del ricorso oggi in esame.
La sollevata eccezione, svolta in proposito dalla parte controricorrente, deve – dunque – essere disattesa.
3.- Devono, inoltre, essere respinte le anzidette ulteriori eccezioni processuali sollevate dalla parte controricorrente. Va al riguardo osservato, in particolare, che il contraddittorio e’ stato regolarmente costituito atteso che parte ricorrente ha notificato il ricorso – nei rispettivi paesi di residenza – a tutti i convenuti (ventitre’) nel giudizio a quo inclusi i contumaci.
Piu’ specificamente, ancora, il ricorso in esame risulta rinotificato ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. anche – come evidenziato dallo stesso P.G. – nei confronti di (OMISSIS).
Quanto, poi, alla pretesa non integrita’ del contraddittorio nei confronti del P.M. del Tribunale di Ancona, deve evidenziarsi che quest’ultimo assume la veste di parte necessaria e litisconsorte necessario solo in relazione ai giudizi di falso dopo che il relativo procedimento abbia avuto effettivo inizio (Cass. n.ri 2992/1984 e 3149/1985).
In ordine alla eccezione sollevata dalla parte controricorrente e relativa alla mancata impugnazione della gia’ citata ordinanza del Tribunale di Ancona in data 18/12/17 va osservato quanto segue.
La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione opera solo nell’ipotesi in cui il Giudice abbia emesso un provvedimento non modificabile o revocabile in tema di giurisdizione e che, quindi, costituisca elemento ostativo alla proponibilita’ del un mezzo (Cass. S.U. 11 giugno 2005, n. 307).
Nella fattispecie in giudizio, attesa l’adozione con la citata ordinanza della significativa locuzione “allo stato degli atti” accompagnatoria del rinvio per precisazione delle conclusioni, non si era in presenza di una delibazione sulla giurisdizione insuscettibile di ripensamento.
Quanto, infine, alla pretesa carenza di autosufficienza deve rilevarsi che il proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non si presenta affatto come atto privo dei dovuti requisiti di specificita’ ed adeguatezza.
La relativa sollevata eccezione di inammissibilita’ e’, pertanto, del tutto pretestuosa.
4.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Parte ricorrente deduce la sua non accettazione della giurisdizione italiana ai sensi della L. n. 218 del 1995, articolo 50.
Aggiunge, poi, oltre a considerazioni sulla insussistenza di una presunta universalita’ della giurisdizione italiana, l’indicazione secondo cui, nell’ipotesi in giudizio, la sola legge applicabile sarebbe quella canadese perche’ il de cuius (OMISSIS) era cittadino (OMISSIS).
Parte ricorrente sostiene, infine, che la pluralita’ di domande svolte dalla parte attrice odierna controricorrente generano difficolta’ per difesa del (OMISSIS).
5.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di difetto di giurisdizione del Giudice italiano perche’ non vi sarebbe connessione, ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione di Bruxelles del 1968, fra la domanda svolta contro il (OMISSIS) e quella proposte nei confronti delle altre parti convenute in giudizio.
6.- Entrambi i motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione.
Essi sono infondati.
La giurisdizione del nostro paese, nell’ipotesi, ricorre in virtu’ di motivi del tutto differenti ed opposti rispetto a quelli, innanzi brevemente accennati, addotti dalla parte ricorrente. Al riguardo deve, innanzitutto premettersi in punto di fatto, una necessaria puntualizzazione.
L’attrice odierna controricorrente ha adito il Tribunale di Ancona svolgendo una serie di azioni tutte inerenti i beni, in Italia ed all’estero in molteplici paesi, relitti dal de cuius (OMISSIS).
Quest’ultimo, ancorche’ divenuto nel 1979 cittadino (OMISSIS), non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ne’ si e’ visto revocare – in vita – la cittadinanza del paese (Italia) ove ha avuto e mantenuto (in (OMISSIS)) residenza effettiva.
In ogni caso lo stesso (OMISSIS) avrebbe comunque riacquistato automaticamente, per effetto di matrimonio intervenuto nel (OMISSIS), la cittadinanza (anche se persa) ai sensi sia della L. n. 555 del 1912, articolo 9 che della L. n. 91 del 1992, articolo 13 (in punto: Cass. n. ri 2425/1991 e 12411/2000).
Tanto precisato deve quindi evidenziarsi che la cittadinanza italiana del de cuius in ogni caso giustifica la sussistenza della giurisdizione italiana adita dall’attrice erede (OMISSIS) al fine di svolgere le citate molteplici svolte azioni ereditarie.
In tale contesto la mera e indefinita circostanza allegata dal ricorrente relativa alla difficolta’ a difendersi non puo’ assumere carattere derogatorio rispetto alla giurisdizione.
Quella difficolta’, nell’ambito di una causa relativa ad ingenti beni in Italia ed all’estero e coinvolgendo gli interessi di cittadini italiani e stranieri, e’ intrinsecamente insita all’entita’ ed alla molteplicita’ del lascito ereditario ed, ancora, alla (oggettiva) complessa attivita’, in vita, del cuius indirizzata allo spostamento di parte dei beni all’estero in vari paesi (Svizzera, Belgio, Inghilterra, Canada, Liechtestein e Gibilterra) anche attraverso l’attivazione e costituzione di intestazioni fiduciarie.
Orbene tale attivita’ e le difficolta’ relative all’accertamento delle connesse questioni non possono, si ribadisce, assumere oggi preteso motivo di oggettiva deroga alla sussistenza, nella fattispecie in esame, della giurisdizione italiana.
In proposito va, inoltre, evidenziata la rilevanza decisiva rivestita dalla circostanza relativa al luogo (italiano, nell’ipotesi di causa) di apertura della successione al fine dell’affermazione della giurisdizione del Giudice italiano (Cass., Sez. Un. 25875/2008).
Al riguardo deve richiamarsi il noto e gia’ enunciato principio, allorche’ si verte in materia “di cumulo soggettivo di (plurime) domande, proposte dallo stesso attore nei confronti di piu’ convenuti, legate (come nell’ipotesi oggi in giudizio) da un vincolo di connessione tale da imporne la trattazione unitaria (articolo 33 c.p.c.), la giurisdizione e’ del giudice italiano” (Cass., S. U, Ordinanza 27 febbraio 2008 n. 5090).
Va, ancora, rammentato come, “con riferimento all’azione di rendiconto nei confronti di piu’ professionisti, di cui il “de cuius” si sia avvalso per la gestione del proprio patrimonio, proposta contestualmente a quella di petizione di eredita’ nei confronti del coerede, la giurisdizione e’ del giudice italiano anche nei confronti dell’unico professionista straniero: a)in applicazione dell’articolo 6 della Convenzione di Lugano (L. n. 198 del 1992), interpretata alla luce degli orientamenti della Corte di Giustizia (Sentenza del 13 luglio 2006, C 539/2003), in presenza dei presupposti che rendono necessario un unico giudizio (vincolo di connessione delle domande, interesse a istruttoria e pronuncia unica), trattandosi di piu’ soggetti gestori chiamati al rendiconto, stante la funzione unitariamente ricostruttiva di un unitario asse ereditario, senza che rilevi la natura disgiuntiva dell’incarico; b) in considerazione del carattere pregiudiziale della causa di rendiconto rispetto a quella principale di petizione di eredita’ (spettante allo stesso giudice “ex” articolo 1 della Convenzione di Lugano e L. n. 218 del 1995, ex articolo 50), con conseguente attrazione della prima nell’orbita della seconda” (Cass. n. 25875/2008, cit.).
D’altra parte “la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda” (ex plurimis: Cass. S.U. n. ri 7991/2009, 5765/2012 e 26937/2013) salva “una prospettazione artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge”, ipotesi invero assolutamente non ricorrente e neppure ipotizzabile nella concreta fattispecie in esame in conseguenza dei complessi oggettivi aspetti innanzi accennati.
In conclusione i motivi vanno respinti ed il ricorso disatteso.
7.- Conseguentemente va dichiarata la giurisdizione del Giudice italiano.
8.- Le spese vanno riservate al giudice del merito.

P.Q.M.

LA CORTE
dichiara la giurisdizione del Giudice italiano.
Spese al merito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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