I provvedimenti aventi natura vincolata

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 30 gennaio 2020, n. 774.

La massima estrapolata:

I provvedimenti aventi natura vincolata, quali l’ordinanza di demolizione, non necessitano di previa comunicazione di avvio del procedimento, ciò in quanto non è consentito all’amministrazione compiere valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene.

Sentenza 30 gennaio 2020, n. 774

Data udienza 27 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 294 del 2013, proposto dal signor Fr. Pa., rappresentato e difeso dall’avvocato Em. D’Al., con domicilio eletto presso lo studio Ge. Te. in Roma, piazza (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ri. Ma. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Lu. Na. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. II, 31 ottobre 2012 n. 4347, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e i documenti depositati;
Esaminata la ulteriore documentazione prodotta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 27 giugno 2019 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellante, l’avvocato Em. D’A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello il signor Fr. Pa. ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. II, 31 ottobre 2012 n. 4347, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 8692/1999) dal medesimo proposto ai fini dell’annullamento dell’ordinanza di demolizione, adottata dal Commissario ad acta del Comune di (omissis), n. 235/a/99 del 16 luglio 1999, con riferimento ad un immobile di sua proprietà .
2. – Dalla documentazione depositata in atti, sia nel corso del primo che in occasione del secondo grado di giudizio, può ricostruirsi la vicenda contenziosa qui in esame, nei limiti di quanto è di interesse per la decisione dell’appello, come segue:
– l’odierno appellante è proprietario di un immobile sito nel Comune di (omissis) alla via (omissis) Trav. (omissis) occupante una superficie di circa 200 mq.;
– con l’ordinanza di sospensione dei lavori e di ingiunzione a demolire, impugnata in primo grado, i competenti uffici del predetto comune hanno contestato al signor Panterli la realizzazione, senza avere preventivamente ottenuto il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, di un fabbricato in cemento armato e nella specie le seguenti opere: piano terra (porticato libero e tompagnatura alla cassa scala), 1° piano (tompagnature esterne, tramezzi e controtelai in legno ai vani interni), 2° e 3° piano (tompagnature esterne), tompagnature al torrino scala, tegole e massetti di pendenza al solaio di copertura;
– avverso la suindicata ordinanza di demolizione il signor Panterli proponeva ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania prospettando tre versanti di doglianza: violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione di legge per assenza di indicazione del responsabile del procedimento nel corpo del provvedimento impugnato e difetto di motivazione e sviamento, atteso che l’illegittimità della abusività dell’opera non è sufficiente a legittimare, di per sé sola, l’adozione del provvedimento di demolizione, essendo comunque indispensabile che l’amministrazione dimostri la prevalenza dell’interesse pubblico alla demolizione del manufatto, all’esito di una valutazione operata in comparazione con l’interesse del privato proprietario;
– il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza 31 ottobre 2012 n. 4347, riteneva infondati tutti i motivi di ricorso dedotti e quindi respingeva il gravame.
3. – Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello il signor Fr. Pa., sostenendone la erroneità attesa la fondatezza dei motivi di censura dedotti in primo grado ed in particolare dei due seguenti motivi: illegittimità dell’ordinanza di demolizione per mancata comunicazione di avvio del procedimento repressivo sanzionatorio da parte del comune nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per non avere specificato l’amministrazione quale fosse il prevalente interesse pubblico alla demolizione dell’immobile.
In ragione di quanto sopra il signor Panterli chiedeva la riforma della decisione assunta dal giudice di prime cure.
4. – Si è costituito in giudizio (con mutamento del difensore in pendenza di appello) il Comune di (omissis) chiedendo la reiezione del gravame proposto.
5. – L’appello non può trovare accoglimento.
6. – Con riferimento alla contestazione riferita alla mancata comunicazione di avvio del procedimento repressivo sanzionatorio che ha condotto all’adozione del provvedimento di demolizione è sufficiente ricordare che per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide pienamente, i provvedimenti aventi natura vincolata, quali l’ordinanza di demolizione, non necessitano di previa comunicazione di avvio del procedimento, ciò in quanto non è consentito all’amministrazione compiere valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. II, 26 giugno 2019 n. 4386, Sez. IV, 27 maggio 2019 n. 3432 e Sez. VI, 25 febbraio 2019 n. 1281).
Ne deriva che la censura dedotta in primo grado e ribadita in appello, relativa all’asserito vizio procedimentale della mancata comunicazione di avvio del procedimento che ha condotto il comune all’adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado, non si presenta fondata.
7. – A non diverso esito conduce lo scrutinio del secondo motivo di appello con il quale si contesta l’erroneità della sentenza di primo grado che ha ritenuto di respingere il motivo di impugnazione con il quale si contestava la inadeguatezza della motivazione del provvedimento di demolizione impugnato, nella parte in cui esso era assolutamente carente di indicazioni circa la valutazione, che il comune avrebbe dovuto svolgere, del preminente interesse pubblico alla demolizione rispetto all’interesse del proprietario a mantenere intatto l’edificio realizzato.
Difatti, in ragione della sua natura di atto vincolato, ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive che ne rendono doverosa l’adozione da parte dell’amministrazione, l’ordine di demolizione non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato già compiuta, a monte, dal legislatore, né la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 20 maggio 2019 n. 3208), e ciò in base ad un principio che non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ordine di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso (in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017 n. 9).
8. – Deriva, pertanto, da quanto sopra, la infondatezza dei motivi di appello e la reiezione del gravame proposto, con conferma della sentenza fatta oggetto di appello.
In ragione del principio della soccombenza processuale, di cui all’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a. le spese del presente grado di appello vanno imputate a carico della parte appellante e liquidate nella misura complessiva di Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 294/2013, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sez. II, 31 ottobre 2012 n. 4347, con la quale è stato respinto il ricorso (R.G. n. 8692/1999) proposto in primo grado.
Condanna la parte appellante, signor Fr. Pa., a rifondere le spese del presente grado di appello in favore del Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 27 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente FF
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore
Oswald Leitner – Consigliere

 

 

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