Regolamento di condominio e foro territorialmente competente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1068.

Regolamento di condominio e foro territorialmente competente.

L’accordo con il quale i condòmini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio è applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l’operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo, approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 1136, comma 2 c.c., che contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.

Sentenza|14 gennaio 2022| n. 1068. Regolamento di condominio e foro territorialmente competente

Data udienza 24 novembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Regolamento di condominio – Controversia – Individuazione convenzionale del foro territorialmente competente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 25010/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), ORGANIZZAZIONE (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1276/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso;
vista la memoria depositata dai ricorrenti.

Regolamento di condominio e foro territorialmente competente

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1276/2016 dell’1 aprile 2016. Gli intimati Condominio (OMISSIS) e Organizzazione (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto attivita’ difensive.
La sentenza impugnata, rigettando l’appello proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la sentenza n. 13523/2012 resa dal Tribunale di Milano, ha confermato la mancanza di legittimazione passiva della Organizzazione (OMISSIS) s.r.l. rispetto alla domanda di impugnazione della Delib. condominiale 14 novembre 2010, proposta dagli attori, a nulla rilevando che fosse tale societa’, o una persona fisica, l’effettivo amministratore del Condominio (OMISSIS). La Corte d’appello ha altresi’ confermato la statuizione resa in primo grado dal Tribunale di incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, in forza del foro esclusivo di cui all’articolo 23 c.p.c., escludendo altresi’ che tale foro fosse stato derogato in favore del foro di Milano dall’articolo 32 regolamento condominiale.
Su proposta del relatore, che riteneva che il giudizio non potesse essere proseguito in grado di appello (articolo 382 c.p.c., comma 3) e che quindi il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente fissava l’adunanza della Camera di consiglio per il giorno 30 novembre 2017.
I ricorrenti presentarono memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 2.
Il Collegio affermo’, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicche’ la causa, con ordinanza interlocutoria n. 3149/2018, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo.
Il ricorso e’ stato quindi deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. I ricorrenti hanno presentato memoria.

 

Regolamento di condominio e foro territorialmente competente

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) deduce la violazione e falsa od omessa applicazione degli articoli 28 e 29 c.p.c., in relazione al foro convenzionale esclusivo previsto dall’articolo 32 regolamento condominiale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa od omessa applicazione dell’articolo 78, comma 2 e articolo 33, comma 2, lettera u), Codice del consumo, Decreto Legislativo n. 206 del 2005, in relazione al “foro del consumatore”, trattandosi di condominio in multiproprieta’ a godimento turnario.
Il terzo motivo di ricorso allega la violazione degli articoli 1362, 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c., quanto all’interpretazione dall’articolo 32 regolamento condominiale.
In via pregiudiziale, si osserva che il giudizio concerne un’impugnazione di deliberazione assembleare condominiale ex articolo 1137 c.c., in tema di approvazione di consuntivi e ripartizione di spese, proposta dai condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) nei confronti del Condominio (OMISSIS) e della Organizzazione (OMISSIS) s.r.l.. Con riferimento a quest’ultima, sia il Tribunale che la Corte d’appello hanno dichiarato la mancanza di legittimazione passiva, essendo, del resto, consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui spetta in via esclusiva al condominio, rappresentato dal proprio amministratore, e non certo all’amministratore in proprio, la legittimazione a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l’annullamento delle delibere assembleari (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379).
Trattandosi, peraltro, di unico giudizio con pluralita’ di domande, l’una verso il Condominio (OMISSIS), e l’altra verso la Organizzazione (OMISSIS) s.r.l., la sentenza di primo grado – che, pur in difetto di un esplicito provvedimento di separazione, aveva declinato la competenza per territorio sulla domanda di impugnazione ex articolo 1137 c.c., proposta nei confronti del Condominio, ravvisando la competenza del forum rei sitae, ai sensi dell’articolo 23 c.p.c., ed aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta societa’ – conteneva diverse decisioni ciascuna relativa alle varie domande proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

Regolamento di condominio e foro territorialmente competente

Ritiene il Collegio che la sentenza di primo grado non doveva, a norma dell’articolo 42 c.p.c., essere impugnata soltanto con l’istanza di regolamento (necessario) di competenza, sicche’ era ammissibile l’appello proposto, avendo il gravame riguardato non unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza, ma anche la risoluzione di ulteriori questioni – di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito – che erano state oggetto di decisione (Cass. Sez. 6 – 3, 19/09/2013, n. 21507; Cass. Sez. 1, 10/01/2011, n. 371; Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9754; Cass. Sez. 1, 12/01/2007, n. 563).
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, vanno poi accolti, rimanendo assorbito il secondo motivo.
Come da questa Corte gia’ deciso in precedente reso tra le stesse parti (Cass. Sez. 6 – 2, 25/08/2015, n. 17130), occorre considerare che l’articolo 23 c.p.c., introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse e’ competente il giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale (Cass., Sez. Un., 18/09/2006, n. 20076). Il carattere esclusivo del foro non significa tuttavia che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilita’ della competenza territoriale sono stabilite dall’articolo 28 c.p.c., e non vi rientra il foro per le cause tra condomini. Il foro ex articolo 23 c.p.c., e’, quindi, derogabile in presenza di un accordo tra le parti sul punto. Nella specie il foro convenzionale e’ stabilito dall’articolo 32 del regolamento condominiale per ogni controversia “relativa al presente regolamento”.
Oggetto di lite era, come detto, l’impugnazione della deliberazione condominiale del 14 novembre 2010, avente ad oggetto l’approvazione dei consuntivi per gli anni 2008 e 2009 ed i relativi riparti, contestati in relazione all’inserimento di spese extracondominiali e per la scarsa intellegibilita’ contabile dei documenti.

 

Regolamento di condominio e foro territorialmente competente

Seguendo la consolidata giurisprudenza di questa Corte elaborata con riferimento all’articolo 28 c.p.c. (ad esempio, Cass. Sez. 3, 09/12/2010, n. 24869; Cass. Sez. 6 – 1, 31/03/2017, n. 8548), va allora affermato che:
“l’accordo con il quale i condomini stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere ogni controversia relativa al regolamento di condominio e’ applicabile a tutte le cause a qualsiasi titolo connesse con l’operativita’ del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, e’ l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dell’articolo 1136 c.c., comma 2, e che contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonche’ le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione (articolo 1138 c.c., comma 1)”.
Ne consegue che la clausola del regolamento di condominio che individua un foro convenzionale per ogni controversia ad esso “relativa” deve interpretarsi come operante con riguardo alla lite instaurata mediante impugnazione di una deliberazione dell’assemblea per vizi relativi alla ripartizione delle spese, trattandosi di controversia in cui il regolamento puo’ rappresentare un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, stante l’errata pronuncia di incompetenza, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che decidera’ sul merito della causa (restando esclusa la rimessione al primo giudice: ad esempio, Cass. Sez. 3, 21/05/2010, n. 12455) e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

 

Regolamento di condominio e foro territorialmente competente

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *