Regolamento di competenza da parte del giudice della controversia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2021| n. 13435.

Il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall’articolo 38 del codice di procedura civile, purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato rispetto di detto termine comporta l’inammissibilità del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perché la celebrazione di tali udienze è vietata nel nostro ordinamento, stante la finalità costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera di esclusione del socio da una società cooperativa, ritenuto connesso con quello di impugnazione del licenziamento parimenti intimato dalla predetta cooperativa, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto inammissibile per tardività il regolamento, in quanto il tribunale richiedente, dopo aver rilevato d’ufficio la questione di competenza funzionale in prima udienza, aveva poi rinviato ad udienza ulteriore, assegnando alle parti i termini ex articolo 183, sesto comma, cod. proc. civ. e riservando all’esito ogni eventuale ulteriore determinazione anche in ordine alla questione rilevata).

Ordinanza|18 maggio 2021| n. 13435

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società di persone – Controversia – Pronunzia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito – Regolamento di competenza – Proposizione – Termini – Art. 38 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. R.G. 18588/2020 sollevato dal Tribunale di Bologna con ordinanza n. R.G. 18260/2017 del 14/05/20, nel procedimento pendente tra:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), da una parte, (OMISSIS) SC, dall’altra;
– ricorrenti –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. IMMACOLATA ZENO che chiede dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza elevato d’ufficio.

RILEVATO

che:
Il Tribunale di Bologna, sezione imprese, richiede d’ufficio il regolamento di competenza, nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.c., avverso l’ordinanza del 6 novembre 2017 con cui il Tribunale di Reggio Emilia, giudice del lavoro, ha declinato la propria competenza per materia in ordine all’impugnazione proposta da (OMISSIS) della delibera di sua esclusione da socio della cooperativa.
(OMISSIS) aderisce alla richiesta.
La (OMISSIS) s.c. non svolge difese in questa sede.

Regolamento di competenza da parte del giudice della controversia

CONSIDERATO

che:
Secondo il Tribunale di Bologna, la competenza a decidere sulla delibera di esclusione di (OMISSIS) dalla cooperativa spetterebbe per connessione al Tribunale di Reggio Emilia, investito dell’impugnazione del licenziamento pure intimato dalla stessa cooperativa.
Ritenuto che:
Il ricorso e’ inammissibile.
Stabilisce l’articolo 45 c.p.c., che, “quando, in seguito all’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’articolo 28, la causa nei termini di cui al all’articolo 50, e’ riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza”.
Questa Corte ha da tempo posto in correlazione la norma con l’articolo 38 c.p.c., che, nel disciplinare l’eccezione e rilevazione di incompetenza, al suo comma 3, stabilisce che “l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28, sono rilevate d’ufficio non oltre l’udienza di cui all’articolo 183”, i.e. alla prima udienza, individuando, di conseguenza, in questa previsione anche il termine ultimo per la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio.
Il principio, anche di recente ribadito, e’ il seguente: “Il regolamento di competem.za da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, e’ tempestivo, secondo quanto si ricava dall’articolo 38 c.p.c., purche’ promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede. Il mancato aspetto di detto termine comporta l’inammissibilita’ del regolamento d’ufficio, pur quando il regolamento venga sollevato all’udienza di trattazione successiva ad altra di mero rinvio, perche’ la celebrazione di tali udienze e’ vietata nel nostro ordinamento, stante la finalita’ costituzionalmente recepita della ragionevole durata del processo” (Cass. 29 ottobre 2019, n. 27731).
Nel caso in esame il Tribunale di Bologna, dopo aver rilevato d’ufficio la questione di competenza funzionale in prima udienza, ha rinviato ad udienza ulteriore, assegnando alle parti i termini di cui all’articolo 183, comma 6, e riservando all’esito ogni eventuale ulteriore determinazione anche in ordine alla questione rilevata, come risulta dal verbale dell’udienza menzionata.
La richiesta di regolamento e’ dunque inammissibile perche’ tardiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento e rimette la causa al Tribunale di Bologna per il prosieguo.

 

Regolamento di competenza da parte del giudice della controversia

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