La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 maggio 2021| n. 13603.

La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale.

Ordinanza|19 maggio 2021| n. 13603

Data udienza 10 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Infortunio sul lavoro – Morte del lavoratore – Ricostruzione della dinamica – Giudizio di merito – Esclusione di apporti causali da parte della vittima – Non abnormità della condotta – Logicità della motivazione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4387/2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), e con gli stessi elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 463/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Terni, la (OMISSIS) S.p.a. per ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito dell’infortunio mortale accorso al convivente more uxorio, (OMISSIS), in data (OMISSIS).
Rappresento’ l’attrice che la societa’ gia’ menzionata era stata incaricata di eseguire lavori, iniziati nel febbraio 2006, presso gli impianti (OMISSIS) e a tal fine si era avvalsa dei mezzi messi a sua disposizione dalla (OMISSIS) S.r.l.; in data (OMISSIS) (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) S.r.l., aveva eseguito, unitamente ad altri operai, per la (OMISSIS) S.p.a., operazioni di scavo e di carico e scarico dei mezzi meccanici prelevati da (OMISSIS) S.r.l. e da ricondurre a fine giornata, nello stabilimento della societa’ appena indicata, con un autocarro; dopo aver caricato sul pianale del camion una minipala alla quale era stata poi agganciata una benna, il (OMISSIS) aveva effettuato una breve retromarcia alla guida della minipala per liberare lo spazio in cui allocare la benna da sistemare sul pianale dell’autocarro; la minipala aveva cominciato ad oscillare, sbilanciandosi in avanti, e il (OMISSIS) aveva abbandonato il posto di guida, alzando i semibracci di sicurezza, ma, nell’uscire dall’abitacolo e saltare a terra, era stato colpito in pieno mortalmente dalla minipala, che si era nel frattempo ribaltata.
Si costitui’ la convenuta e chiese di chiamare in causa, per quanto ancora rileva in questa sede, il Fallimento di (OMISSIS) S.r.l. (per l’accertamento della responsabilita’ esclusiva della (OMISSIS), o quanto meno, per l’individuazione delle relative quote di corresponsabilita’); contesto’ ed evidenzio’ che il medesimo Tribunale di Terni, con sentenza n. 71/2011, passata in giudicato, aveva dichiarato improcedibile la domanda proposta dalla (OMISSIS) nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. e di (OMISSIS) S.p.a., previo rigetto di ogni diversa istanza e deduzione, sicche’ ogni vali stazione del merito della vicenda era preclusa.
Il chiamato in causa non si costitui’.
L’INAIL intervenne in giudizio per ottenere la condanna della societa’ convenuta al rimborso dell’intero ammontare delle prestazioni erogate agli aventi diritto per l’infortunio mortale occorso ad (OMISSIS), quantificato in complessivi Euro 293.870,47, di cui Euro 1.663,34 per assegno funerario, Euro 181.884,82 per valore capitale della rendita, Euro 110.322,31 per acconti e ratei gia’ pagati.

 

La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale

Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 44/2016 del 17 gennaio 2016, ritenuto ammissibile l’intervento dell’INAIL, dichiaro’ inammissibili le domande attoree e improcedibile la domanda proposta dalla (OMISSIS) Spa nei confronti del Fallimento (OMISSIS)ice S.r.l. in liquidazione e compenso’ interamente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale rigetto’ la domanda attorea, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta (OMISSIS) S.p.a., poiche’ ritenuta contrastante con il giudicato esterno formatosi in ordine alla precedente sentenza n. 715/2011, con cui il medesimo Tribunale di Terni aveva dichiarato: “Trattandosi di richiesta risarcitoria solidale proposta (dalla (OMISSIS)) sia nei confronti della (OMISSIS) S.r.l. sia nei confronti della (OMISSIS) S.p.a., l’improcedibilita’ nella sede ordinaria della domanda in considerazione della vis attrattiva della L. Fall., articolo 24, impedisce che il giudizio possa proseguire autonomamente nei confronti dell’altro obbligato solidale ( (OMISSIS) S.p.a.)”.
L’INAIL propose appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare la responsabilita’ della (OMISSIS) S.p.a. e, per l’effetto, condannare la stessa a pagare all’INAIL la somma di Euro 293.870,47, quale rimborso dell’intero ammontare delle prestazioni erogate agli aventi diritto per l’infortunio mortale di (OMISSIS), oltre agli interessi dalle singole prestazioni al saldo e rivalutazione monetaria, salva comunque la richiesta del maggior costo dell’infortunio Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 116.
Propose appello anche (OMISSIS) domandando, in riforma dell’impugnata sentenza, di dichiarare la responsabilita’ della (OMISSIS) S.p.a., per aver causato la morte di (OMISSIS) e, per l’effetto, di condannare la stessa al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 1.480.000,00, ovvero in quella somma ritenuta equa all’esito delle risultanze istruttorie.
Riuniti i procedimenti relativi ai due appelli proposti, la Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 463/2018, depositata il 21 giugno 2018, non definitivamente pronunciando sull’appello avverso la sentenza di primo grado, in accoglimento dei gravami proposti e in riforma dell’appellata sentenza, accolse le eccezioni pregiudiziali sollevate dagli appellanti; dichiaro’ la responsabilita’ della (OMISSIS) S.p.a. per aver causalo la morte di Alfredo (OMISSIS); spese al definitivo.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi INAIL e (OMISSIS), in proprio e nella dedotta qualita’.
L’intimato Fallimento non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il P.M. ha depositato le sue conclusioni scritte.
Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato distinte memorie.

La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione delle norme sull’intangibilita’ del giudicato (articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c.) in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello affermato l’inidoneita’ della sentenza Trib. Terni 715/2011 a spiegare effetti preclusivi vincolanti nel presente giudizio obliterando l’effettivo contenuto della decisione”.
La societa’ ricorrente rappresenta che la Corte di appello ha censurato l’impostazione seguita dal Tribunale sul duplice rilievo che “in presenza di richiesta risarcitoria solidale, l’intervenuto fallimento di uno dei coobbligati non impedisc(e) l’autonoma prosecuzione del giudizio nella sede ordinaria nei confronti dell’altro coobbligato in solido” e che “nell’ipotesi in cui una sentenza passata in giudicato abbia definito il giudizio su di un presupposto processuale e non sia entrata nel merito della causa, la statuizione sulla questione di rito, dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel quale e’ emanata e non e’ idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo la riproposizione della domanda in altro giudicato. La forza del giudicato sostanziale assiste soltanto le pronunzie giurisdizionali a contenuto decisorio di merito e non anche le statuizioni di carattere processuale”.
Ad avviso della ricorrente tali argomentazioni non si misurerebbero pero’ con il rilievo che un giudicato di tipo formale preclude comunque la riproposizione della stessa domanda tra le stesse parti dinanzi al medesimo giudice e che, in ogni caso, se le sentenze c.d. di rito contengono – come nella specie – anche l’accertamento di questioni sostanziali, sarebbero senz’altro idonee a far stato ad ogni effetto tra le parti ai sensi dell’articolo 2909 c.c..
1.1. Il motivo e’ infondato.
Ed invero questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che “La pronuncia “in rito” da’ luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito e’ emanata e, pertanto, non e’ idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale” (Cass., 16/12/2014, n. 26377).
E nella specie la sentenza del Tribunale di Terni n. 715/2011 non risulta avere alcun contenuto decisorio di merito e tanto ha rilievo assorbente.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce “nullita’ della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e articolo 156 c.p.c., comma 2, articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; ovvero in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perche’ l’affermata responsabilita’ della (OMISSIS) s.p.a. risulta sopportata da motivazione meramente apparente”.
2.1. Il motivo va disatteso.
Rileva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata in questa sede non e’ merament, apparente, ben consentendo la stessa la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, e che la sentenza penale richiamata nel mezzo non risulta essere passata in giudicato, avendo questa Corte, in sede penale, cassato e rinviato, come risulta da quanto indicato a p. 19 del ricorso e, anzi, neppure risulta se la sentenza emessa dalla Corte di appello penale in sede di rinvio, cui fa riferimento la controricorrente a p. 18 del controricorso, sia o meno divenuta irrevocabile.
Comunque, la decisione penale non fa stato tra le parti di questo processo e il Giudice civile ben puo’ accertare autonomamente i fatti, come in effetti ha fatto la Corte di merito, sulla base delle risultanze in atti.
Inoltre, il motivo tende ad una rivalutazione del merito non consentita in questa sede.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta “violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con conseguente nullita’ della sentenza, per avere la Corte d’Appello ritenuto ammissibile la produzione in sede di comparsa conclusionale del testo integrale della sentenza resa dalla Corte d’Appello penale di Firenze”.

 

La pronuncia “in rito” dà luogo soltanto al giudicato formale

3.1. il motivo va disatteso, stante l’irrilevanza della denunciata produzione, in quanto la Corte di merito non si e’ basata nella ricostruzione dei fatti sulla sola sentenza penale della Corte di appello di Firenze depositata il 3 giugno 2016, che la ricorrente denuncia essere stata tardivamente prodotta, in violazione dell’articolo 345 c.p.c., ma ha espressamente fatto riferimento, per la ricostruzione dei fatti, agli accertamenti disposti dall’Autorita’ preposta a seguito dell’infortunio, ai verbali e alle relazioni prodotte, agli atti di causa nonche’ alle altre sentenze penali del Tribunale di Terni e della Corte di appello di Perugia (v. sentenza impugnata p. 6-7), sicche’ la sentenza che sia assume tardivamente prodotta non risulta essere stata decisiva.
4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia “nullita’ della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e articolo 156 c.p.c., comma 2, articolo 118 disp. att. c.p.c., articolo 111 Cost., comma 6, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte d’Appello di Perugia escluso qualsivoglia apporto causale della vittima motivando sul punto per relationem”.
4.1. Anche il quarto motivo va disatteso, in quanto la Corte di merito, nell’escludere qualsiasi apporto causale della vittima, non ha aderito acriticamente alla motivazione delle decisioni della Corte di appello penale di Perugia e di questa Corte in sede penale ma ha comunque illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che la responsabilita’ dell’infortunio dovesse essere ascritta alla societa’ ricorrente, evidenziando, tra l’altro, che le “manovre” del (OMISSIS), nel contesto della sua operativita’ quotidiana e delle mansioni dallo stesso svolte, non potessero ritenersi “giammai” abnormi e/o imprevedibili (v. sentenza impugnata p. 9-11).
Peraltro, anche con il motivo ora in scrutinio, si tende inammissibilmente ad una rivalutazione del merito.
5. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi e’ luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attivita’ difensiva in questa sede.
7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 8.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

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