Regola di correttezza posta dall’art. 1175 c.c.

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 17 dicembre 2019, n. 33428.

La massima estrapolata:

In base alla regola di correttezza posta dall’art. 1175 c.c., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso dell’assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore. Se, quindi, il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinché il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato a tutti gli effetti di legge all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art. 1197 c.c.

Sentenza 17 dicembre 2019, n. 33428

Data udienza 2 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 23766-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 790/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO;
udito il P.G. nella persona del Sostituto Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per parte ricorrente, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per parte controricorrente, in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), la quale ha concluso per il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 4.4.2005 (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 77 del 2005 emesso dal Tribunale di Fermo, in virtu’ del quale gli era stato ingiunto di pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 8.400 a titolo di corrispettivo per la compravendita di alcuni beni mobili. L’opponente sosteneva in particolare l’intervenuta estinzione dell’obbligazione, avendo egli consegnato all’ (OMISSIS) alcuni assegni bancari a saldo di quanto dovuto, uno dei quali era stato poi restituito dal creditore al debitore a fronte del pagamento in contanti della somma di Euro 4.000 indicata nel titolo in questione.
Si costituiva l’opposto, contestando il pagamento in contanti eccepito dal (OMISSIS) e deducendo che gli assegni, in quanto postdadati e recanti alcune irregolarita’, non erano risultati utilmente negoziabili, non erano stati posti all’incasso e non avevano quindi prodotto l’estinzione dell’obbligazione.
Con sentenza n. 579/2008 il Tribunale riteneva che la consegna degli assegni da parte del (OMISSIS) avesse estinto in parte l’obbligazione, ma che quest’ultimo non avesse dimostrato l’effettivo pagamento in contanti del titolo oggetto di restituzione. Accoglieva quindi in parte l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese.
Interponeva appello l’ (OMISSIS) e si costituiva in seconde cure il (OMISSIS), resistendo al gravame e spiegando appello incidentale relativamente al mancato riconoscimento del pagamento in contanti della somma portata dal titolo che gli era stato restituito dall’ (OMISSIS).
Con la sentenza oggi impugnata, n. 790/2015, la Corte di Appello di Ancona rigettava l’impugnazione principale ritenendo ingiustificata la scelta del creditore di non incassare gli assegni ricevuti in pagamento dal debitore, le cui irregolarita’ non ne precludevano la negoziazione; accoglieva invece l’appello incidentale sul presupposto che la riconsegna del titolo da parte del creditore al debitore costituisse presunzione di adempimento dell’obbligazione di pagamento portata dal titolo stesso, superabile con prova contraria che, nella specie, l’ (OMISSIS) non aveva fornito. La Corte territoriale riformava quindi la decisione di prime cure, revocando il decreto ingiuntivo opposto, accertando il diritto dell’ (OMISSIS) al pagamento della sola somma di Euro 1.000 e condannandolo alla restituzione di quanto percepito in eccesso nel corso del giudizio, a fronte della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il ricorso, chiamato originariamente all’adunanza camerale del 15.12.2016 innanzi la sesta sezione civile, in prossimita’ della quale ambo le parti avevano depositato memoria, e’ stato in quella sede rinviato alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 1 e ss. della Legge cambiaria e articolo 1237 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la consegna dei titoli da parte del (OMISSIS) avesse effetto estintivo dell’obbligazione, trascurando il fatto che l’ (OMISSIS) aveva scelto di procedere esercitando l’azione causale e non quella cambiaria, ed aveva per tale motivo deciso di non presentare all’incasso i titoli.
Il motivo e’ infondato.
Va ribadito che l’assegno bancario ha natura di mezzo di pagamento, onde la sua consegna dal debitore al creditore, in assenza di diverse specificazioni contenute negli accordi intervenuti tra i predetti soggetti, fa presumere l’intervenuta estinzione dell’obbligazione di pagamento di una somma determinata. Il creditore, che ha ricevuto l’assegno, e’ onerato di procedere alla sua presentazione per ottenere l’accredito della somma in esso indicata, trattandosi di comportamento rientrante nel suo generale dovere di collaborare per assicurare l’adempimento dell’obbligazione. Ove tale collaborazione non venga assicurata dal creditore in assenza di giusta causa si realizza comunque l’effetto estintivo dell’obbligazione stessa, in base al combinato disposto degli articoli 1175 e 1197 c.c.. Ne’ il creditore che sia rimasto inerte senza motivo e’ legittimato ad invocare in proprio favore la clausola del “salvo buon fine”, posto che essa attiene all’esistenza della provvista sul rapporto tra emittente e istituto di credito o alla validita’ ed efficacia di quest’ultimo, e quindi trova la sua giustificazione causale nel predetto rapporto di provvista e riguarda, in ultima analisi, il comportamento del debitore. Ove quest’ultimo abbia agito correttamente, consegnando al proprio creditore un assegno bancario coperto, tratto su un rapporto di provvista valido ed efficace, del quale l’emittente aveva pieno diritto di disporre, il buon fine dell’assegno non puo’ essere lecitamente impedito dalla condotta inerte e non collaborativa del creditore, alla quale non corrisponda alcun valido motivo.
Sul punto, va ribadito il principio secondo cui “In base alla regola di correttezza posta dall’articolo 1175 c.c., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso dell’assegno bancario da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore. Se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinche’ il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo dev’essere equiparato a tutti gli effetti di legge all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione ex articolo 1197 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12079 del 24/05/2007, Rv.598083).
Analogo principio e’ stato affermato da questa Corte anche in relazione alla caparra confirmatoria costituita, nell’ambito di un contratto di compravendita, mediante dazione di un assegno bancario. In particolare, si e’ ritenuto che “La caparra confirmatoria ben puo’ essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio di essa al momento della riscossione della somma recata dall’assegno e, dunque, salvo buon fine, essendo, pero’, onere del prenditore del titolo, dopo averne accettato la consegna, di porlo all’incasso. Ne consegue che il comportamento dello stesso prenditore, che ometta di incassare l’assegno e lo trattenga comunque presso di se’, e’ contrario a correttezza e buona fede e tale da determinare l’insorgenza a suo carico degli obblighi propri della caparra, per cui il prenditore, ove risulti inadempiente all’obbligazione cui la caparra si riferisce, sara’ tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17127 del 09/08/2011, Rv.618927). In questo caso, il comportamento ingiustificatamente omissivo del promittente venditore, che omette di provvedere all’incasso dell’assegno bancario ricevuto dal promissario acquirente, non impedisce all’assegno stesso, proprio in ragione della sua natura di strumento di pagamento, di assicurare comunque l’effettivo spostamento patrimoniale connesso al meccanismo della caparra, con conseguente produzione, in caso di inadempimento del prenditore – promittente venditore, dell’obbligazione di restituzione nel duplum.
Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun valido motivo per cui non ha proceduto all’incasso degli assegni bancari che ha ricevuto in pagamento dal (OMISSIS); titoli che, per inciso, erano pacificamente nelle mani dell’ (OMISSIS) al momento della proposizione della domanda, posto che il medesimo li ha prodotti in originale in atti del giudizio di merito. Sul punto, e’ opportuno evidenziare che la Corte di Appello, con valutazione in punto di fatto non utilmente censurabile in questa sede, ha ritenuto che le irregolarita’ degli assegni, ivi inclusa la postdatazione, non ne precludessero l’incasso; di conseguenza, la decisione del creditore di non negoziarli, non essendo giustificata da alcuna causa idonea, costituisce inadempimento al dovere generale di collaborare per assicurare l’adempimento dell’obbligazione imposto dall’articolo 1175 c.c..
Per quanto invece concerne il punto della decisione impugnata con cui la Corte territoriale ha accolto l’appello incidentale spiegato dal (OMISSIS), riconoscendo a favore di quest’ultimo il pagamento in contanti della somma di Euro 4.000 a valere sul maggior credito preteso dall’ (OMISSIS), va ribadito che la restituzione dell’assegno bancario da parte del creditore al debitore vale a costituire la presunzione dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento portata nel titolo restituito.
In sostanza si configura nel caso di specie una duplice presunzione: da un lato, la presunzione di adempimento dell’obbligazione di pagamento di somma determinata di cui al decreto ingiuntivo opposto, mediante la consegna degli assegni bancari dal (OMISSIS) a mani dell’ (OMISSIS); dall’altro lato, la presunzione di estinzione parziale di tale obbligazione, mediante la riconosciuta riconsegna, da parte dell’ (OMISSIS) a mani del (OMISSIS), di uno dei titoli da quest’ultimo a suo tempo rimessi in pagamento. La Corte territoriale, con accertamento in fatto incensurabile in questa sede, ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova contraria idonea a superare la predetta duplice presunzione.
Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.
Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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