L’azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34024.

La massima estrapolata:

L’azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa è diversa da quella diretta a ottenere la declaratoria di simulazione assoluta, sia con riferimento al “petitum” che alla “causa petendi”, comportando le due domande l’accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, al conseguimento di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell’art. 1414 c.c.; ne consegue che si configura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, qualora il giudice di merito abbia rilevato e ritenuto d’ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziché relativa.

Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34024

Data udienza 23 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 27046/’15) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato presso lo studio (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (C.F. e P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
oltre che nei confronti di:
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrenti successivi –
e sul ricorso successivo (iscritto allo stesso N. R.G. 27046/’15) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtu’ di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata nella firma dal notaio (OMISSIS) in (OMISSIS), dall’Avv. (OMISSIS) (in sostituzione del gia’ costituito (OMISSIS), nelle more deceduto) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in (OMISSIS);
– ricorrenti successivi –
contro
(OMISSIS) S.P.A., (C.F. e P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in (OMISSIS);
– controricorrente successiva –
e
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore;
– intimata –
oltre che nei confronti di:
(OMISSIS);
– primo ricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1384/2015, depositata il 7 settembre 2015 (non notificata);
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23 ottobre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Celentano Carmelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi l’Avv. (OMISSIS) per il ricorrente (OMISSIS), l’avv. (OMISSIS) per la parte controricorrente (OMISSIS) s.p.a. e l’avv. (OMISSIS) (per delega) nell’interesse di (OMISSIS) e (OMISSIS).

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 639 del 2010, l’adito Tribunale di Bari – per quanto ancora rileva in questa sede – rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS) s.p.a.) nei confronti di (OMISSIS) (di cui era creditrice in virtu’ di titolo esecutivo giudiziale, costituito da sentenza del 22 marzo 1996, per l’importo di Lire 443.840.470), nonche’ dei suoi due germani (OMISSIS) e (OMISSIS) – a ciascuno dei quali lo stesso aveva venduto, con due distinti rogiti del 26 ottobre 1995, le quote di proprieta’ di sua pertinenza (per 2/9) relative a due appartamenti ubicati in (OMISSIS) per far dichiarare la simulazione di tali contratti e revocare, quindi, gli stessi ai sensi dell’articolo 2901 c.c..
(OMISSIS) s.p.a. proponeva appello contro la suddetta sentenza, al quale resistevano tutti gli appellati (ad eccezione della Banca Intesa Gestione crediti, interventrice volontaria nel giudizio di primo grado e che aveva rinunciato alla sua pretesa nei confronti dei convenuti (OMISSIS)).
2. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1384 del 2015 (depositata il 7 settembre 2015 (e non notificata), accoglieva il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava la simulazione assoluta delle due menzionate vendite fatte dal (OMISSIS) in favore di ciascuno dei germani, (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte barese evidenziava, innanzitutto, l’intervenuta incontestata acquisizione di alcuni fatti rilevanti per la causa, tra i quali, in via principale, quello che in data 20 luglio 2003 il (OMISSIS) aveva ricevuto – a mezzo assegno – la somma complessiva di Lire 200.000.000, a titolo di prestito da parte del padre e dei due fratelli (OMISSIS) (per Lire 100.000.000) e (OMISSIS) (per Lire 50.000.000), nonche’ quello relativo alla circostanza che, nella stessa data, il (OMISSIS) si era impegnato in forma scritta (con documento prodotto in atti) a restituire ai due fratelli, entro due anni, i rispettivi prestiti e che, nell’eventualita’ della mancata restituzione, avrebbe trasferito loro, quale controvalore, le quote di proprieta’ di sua spettanza (2/9) riguardanti i due gia’ citati appartamenti siti in (OMISSIS).
Pur essendo risultate acquisite tali circostanze di fatto, la Corte territoriale riteneva che le complessive risultanze di causa offrivano gravi, precisi e concordanti elementi, la cui combinazione era idonea a fornire una valida prova della simulazione assoluta dei due anzidetti contratti.
Tali elementi venivano ravvisati:
– nel fatto che gli stessi contratti non indicavano le modalita’ con cui era stato pagato il prezzo, emergendo dal loro contenuto il solo inserimento della frase che il pagamento da parte dell’acquirente era avvenuto “prima e fuori di questo atto” e che di esso il venditore dava quietanza;
– nella circostanza che il citato documento attestante l’avvenuto prestito operato dai due germani (OMISSIS) e (OMISSIS) in favore di (OMISSIS) era privo di data certa, risultando, quindi, non collocabile temporalmente;
– nel fatto che gli acquirenti erano legati da rapporti di parentela – essendone fratelli – con il venditore;
– nella circostanza che gli atti di vendita erano stati stipulati mentre era in corso l’accertamento dell’esistenza del credito (originariamente dedotto) di Lire 318.801.705 (oltre interessi e spese) – di cui ne era stato intimato il pagamento con decreto ingiuntivo (ancorche’ opposto) – vantato da (OMISSIS) s.p.a. nei riguardi del (OMISSIS);
– nel fatto, infine, che il (OMISSIS) non risultava proprietario di altri immobili.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto un primo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il (OMISSIS) e un congiunto ricorso successivo (OMISSIS) e (OMISSIS), riferito a due motivi.
La (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) s.p.a. – societa’ cooperativa) ha resistito ai due ricorsi con distinti controricorsi, mentre l’altra intimata (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
I difensori di tutte le parti costituite hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il collegio che occorre, in primo luogo, prendere in considerazione l’eccezione “preliminare” sollevata dalla difesa del primo ricorrente (OMISSIS) nella memoria ex articolo 378 c.p.c. con riferimento alla richiesta di stralcio del controricorso di (OMISSIS) s.p.a. rispetto al ricorso autonomo proposto da esso (OMISSIS), con conseguente inutilizzabilita’ dello stesso.
L’eccezione e’ destituita di ogni fondamento poiche’ risulta documentato che la societa’ (OMISSIS) s.p.a. si e’ costituita con due separati controricorsi (ai quali risultano apposte in calce due distinte ed autonome procure speciali) avverso i ricorsi formulati da (OMISSIS), per un verso, e da (OMISSIS) e (OMISSIS), per altro verso, ancorche’ essi siano stati iscritti nel giudizio dinanzi a questa Corte con lo stesso numero di R.G..
Cio’ chiarito si puo’ passare all’illustrazione dei due ricorsi.
PRIMO RICORSO.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente (OMISSIS) ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., l’ingiustizia della sentenza per sviamento e contraddittorieta’, nonche’ la violazione dell’articolo 116 c.p.c. per anteposizione di una presunzione non grave, non precisa e non concordante ad una prova documentale acquisita, rilevando che, nella fattispecie, non potesse ritenersi ricorrente un’ipotesi di simulazione assoluta siccome smentita documentalmente (dal momento che le due vendite si correlavano perfettamente ed avevano avuto piena ed esaustiva esecuzione), rimarcandosi come, in ogni caso, l’impugnata sentenza aveva erroneamente utilizzato una presunzione in presenza di una prova documentale emersa dall’istruttoria che smentiva le risultanze indiziarie.
1.2. Con la seconda doglianza il ricorrente (OMISSIS) ha dedotto, da un lato, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1197 e 1285 c.c. e, dall’altro lato, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1414 c.c., sul presupposto che la Corte territoriale aveva fatto un uso scorretto dell’istituto della “datio in solutum” e di quello dell’obbligazione alternativa, alterando l’interpretazione della dichiarazione unilaterale di esso ricorrente in data 20 luglio 1993 e pervenendo alla dichiarazione di simulazione assoluta (peraltro nemmeno espressamente richiesta dalla (OMISSIS) s.p.a.) dei due contratti di compravendita.
1.3. Con la terza censura la difesa del (OMISSIS) ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c. con riferimento agli articoli 2721-2722 c.c. e all’articolo 1414 c.c.. A supporto di tale doglianza detta difesa ha sostenuto che le prove documentali legittimamente acquisite in atti dimostravano che i trasferimenti immobiliari in questione furono atti a titolo oneroso, in quanto esso ricorrente aveva ceduto ai germani (OMISSIS) e (OMISSIS) le sue quote di comproprieta’ degli immobili dietro corrispettivo, avendo deciso di provvedere all’estinzione dei suoi debiti (nei riguardi dei predetti fratelli) non attraverso la restituzione dei due prestiti (come rispettivamente ricevuti) in danaro, bensi’, in alternativa (ed a sua scelta), attraverso la cessione in proprieta’ delle sue quote relative ai due appartamenti siti in (OMISSIS).
SECONDO RICORSO.
2.1. Con il primo loro motivo i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno riproposto la medesima censura formulata dall’altro ricorrente (OMISSIS) riportata in precedenza come seconda.
2.2. Con il secondo mezzo i due citati ricorrenti hanno ribadito la stessa doglianza avanzata come terza nel primo ricorso proposto dal (OMISSIS).
3. Ritiene il collegio che il primo motivo (autonomo rispetto ai due formulati dagli altri ricorrenti) proposto nell’interesse del ricorrente (OMISSIS) e’ fondato per le ragioni che seguono con riferimento alla dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Dall’esame (legittimamente eseguibile in questa sede, trattandosi dell’accertamento di un “fatto processuale”) della domanda originaria proposta nell’interesse del (OMISSIS) s.p.a. ( (OMISSIS)) emerge inequivocamente che la parte attrice aveva chiesto la dichiarazione della simulazione relativa dei due atti di compravendita (richiamati nello svolgimento della vicenda processuale) intercorsi tra il (OMISSIS) ed i suoi germani (OMISSIS) e (OMISSIS), siccome dissimulanti due distinte donazioni, e, quindi, dichiarato il carattere gratuito delle compravendite, revocarle ai sensi dell’articolo 2901 c.c., comma 1, n. 1.
Senonche’, nella sentenza di appello (v. pag. 2) si afferma soltanto – quanto all’individuazione della domanda formulata dinanzi al Tribunale di Bari – che (OMISSIS) s.p.a. aveva proposto una domanda per far dichiarare la simulazione (senza specificarne il tipo) dei due contratti e chiesto dichiararsi la loro inefficacia ex articolo 2901 c.c..
Nello svolgimento della parte motiva e nell’adozione delle relative argomentazioni fattuali e giuridiche, la Corte territoriale ha, pero’, qualificato e deciso – indicando le ragioni del suo convincimento – la predetta domanda come una domanda di simulazione assoluta (senza che, incontestatamente, fosse stata mai modificata in questi termini da (OMISSIS) s.p.a.) e in tal senso stabilisce anche il dispositivo laddove “dichiara assolutamente simulate le vendite”.
E’, quindi, evidente la violazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato per aver la Corte di appello illegittimamente rilevato (e ritenuto) d’ufficio che fosse stata proposta una domanda di simulazione assoluta anziche’ relativa.
E’, invero, risaputo che l’azione intesa a far dichiarare la simulazione relativa (che puo’ essere strumentale a quella consequenziale prevista dall’articolo 2901 c.c., comma 1, pure richiesta nel caso in esame) e’ diversa da quella diretta ad ottenere la declaratoria di simulazione assoluta sia con riferimento al “petitum” che alla “causa petendi”, comportando le due menzionate domande l’accertamento di fatti differenti e tendendo, soprattutto, a conseguire il riconoscimento della produzione di effetti diversi, secondo la differenziazione generale prevista nei primi due commi dell’articolo 1414 c.c. (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 869/1995 e Cass. n. 25055/2009), donde la configurazione della suddetta violazione dell’articolo 112 c.p.c..
E’ pacifico, infatti, che la volonta’ di concludere un contratto simulato risulta da un apposito accordo di simulazione, detto anche controdichiarazione: nel caso della simulazione assoluta le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contratto tra esse concluso (l’esempio classico e’ proprio quello in cui le parti non vogliono la vendita che hanno stipulato e che il bene venduto resta, percio’, di proprieta’ del simulato venditore); nell’ipotesi della simulazione relativa le parti dichiarano di volere, in luogo dell’apparente contratto simulato, un diverso contratto, di cui intendono, quindi, ottenere la produzione dei relativi effetti (l’esempio tradizionale e’ quello in cui le parti vogliono una donazione e non una vendita e che l’acquirente, percio’, non e’ obbligato a pagare il prezzo emergente dal contratto simulato).
Sul piano generale bisogna, inoltre, precisare che il principio della rilevabilita’ d’ufficio della nullita’ dell’atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e trova applicazione soltanto quando la nullita’ si ponga come ragione di rigetto della pretesa attorea (nel qual caso possono trovare applicazione i principi fissati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26242 e 26243 del 2014), non anche quando sia invece la parte a chiedere la dichiarazione di invalidita’ (o di inefficacia, come accade nell’ipotesi della simulazione relativa, con riguardo al contratto simulato, per far dichiarare l’effettiva conclusione del contratto dissimulato) di un atto ad essa pregiudizievole, dovendo in tal caso la pronuncia del giudice essere circoscritta alle ragioni di illegittimita’ denunciate dall’interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d’ufficio, giacche’ in tal caso l’invalidita’ dell’atto si pone come elemento costitutivo della domanda attorea (cfr. Cass. n. 18210/2004, Cass. n. 20548/2004, Cass. n. 89/2007 e Cass. n. 2877/2007).
4. In definitiva, quindi, deve essere accolto il primo motivo del ricorso formulato nell’interesse di (OMISSIS), con il conseguente assorbimento degli altri due speculari motivi avanzati dallo stesso (OMISSIS) e, congiuntamente, da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Ne deriva la cassazione dell’impugnata sentenza, con il rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di appello di Bari che dovra’ procedere agli accertamenti e alla conseguente decisione sulla domanda di simulazione relativa, come effettivamente proposta da (OMISSIS) s.p.a..
Il giudice di rinvio provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso formulato da (OMISSIS) e dichiara assorbiti tutti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Bari.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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