Redazione del ricorso risultino inidonee a provocare un esame del merito ed abuso dello strumento processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 dicembre 2022| n. 35940.

Redazione del ricorso risultino inidonee a provocare un esame del merito ed abuso dello strumento processuale

In tema di giudizio di cassazione, qualora le modalità di redazione del ricorso risultino inidonee a provocare un esame del merito delle censure mosse alla decisione oggetto di impugnazione, con inutile aggravio dell’attività processuale sia della controparte che della stessa Suprema Corte, entrambi impegnati in un vano quanto infruttuoso onere di difesa e di esame degli atti, ha luogo un abuso dello strumento processuale, atto a fondare la condanna della parte soccombente a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, ritenuto il ricorso inammissibile in quanto redatto al di sotto dello standard minimo di contenuto-forma, in palese violazione dei principi di specificità dei motivi, autosufficienza e chiarezza espositiva, oltre che totalmente privo delle motivazioni poste a fondamento della sentenza gravata, la Suprema Corte ha di conseguenza condannato parte ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di un ulteriore somma ex articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., di importo pari a quello già liquidato per le spese giudiziali dovute in ragione della soccombenza).

Ordinanza|7 dicembre 2022| n. 35940. Redazione del ricorso risultino inidonee a provocare un esame del merito ed abuso dello strumento processuale

Data udienza 19 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: LEASING

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9434/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., che ha incorporato la (OMISSIS) S.r.l., in persona dell’amministratore pro-tempore (OMISSIS) che agisce anche come garante elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., rappresentata da (OMISSIS) s.p.a., in forza di procura speciale, in persona del Procuratore ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende insieme agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 286/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal cons. Lina RUBINO.

Redazione del ricorso risultino inidonee a provocare un esame del merito ed abuso dello strumento processuale

FATTI DI CAUSA

1. In data 25.09.2008 la (OMISSIS) (poi (OMISSIS) S.p.a., attualmente (OMISSIS) s.p.a.) stipulava con la (OMISSIS) S.r.l. (d’ora innanzi” (OMISSIS)) il contratto di locazione finanziaria n. (OMISSIS), con il quale la prima si impegnava ad acquistare un terreno sito in (OMISSIS) nonche’ a finanziare la costruzione sul medesimo di un capannone all’esclusivo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla seconda per la prevista durata di 216 mesi.
2. A quanto riferito dalla ricorrente, con atto di citazione regolarmente notificato in data 18.02.2015, la (OMISSIS) S.r.l. conveniva in giudizio la (OMISSIS) S.p.a., affermando di avere acceso il predetto contratto di locazione finanziaria immobiliare da Euro 904.203,47, oltre IVA, e lamentando che a) tutte le voci dovevano essere considerate ai fini del calcolo del TEGM; b) il contratto prevedeva fin dall’inizio la corresponsione di interessi usurai; c) al fine del calcolo dell’effettivo tasso di interesse praticato, dovevano essere considerate tutte le spese poste a carico dell’utilizzatore.
3. Nel giudizio cosi’ introdotto si costituiva ritualmente la (OMISSIS) S.p.a. confutando punto per punto tutte le avverse pretese.
4. Con sentenza n. 4835/2017 il Tribunale di Milano rigettava la domanda di parte attrice, escludendo l’usurarieta’ originaria degli interessi pattuiti, ed individuando la presenza nel contratto di una clausola di salvaguardia, atta a ricondurre gli interessi pattuiti entro il tetto massimo di compatibilita’ con la normativa antiusura; accoglieva invece la domanda riconvenzionale di parte convenuta condannando la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento in favore della (OMISSIS) S.p.a. della somma di Euro 20.941,1.7 oltre interessi di mora, con decorrenza dalle singole scadenze al saldo.
7. L’appello della (OMISSIS) s.r.l. veniva rigettato con sentenza n. 286/2019 dalla Corte d’Appello di Milano pubblicata il 21.1.2019, notificata a quanto riferisce la ricorrente lil 22.1.2019. La corte d’appello confermava l’insussistenza delle nullita’ lamentate e rilevava che l’eventuale nullita’ della clausola sugli interessi di mora non avrebbe comunque potuto comportare la gratuita’ del finanziamento, conservando in ogni caso validita’ la pattuizione relativa agli interessi compensativi.
8. La (OMISSIS) S.r.l. (cosi’ denominata la societa’ nel ricorso) propone ricorso per cassazione, privo di specifica intestazione, articolato in due motivi, con i quali denuncia: a) violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, per errata e falsa applicazione dell’articolo 117 TUB nonche’ delle Istruzioni della Banca di Italia del 25.07.2003 (medio tempore applicabili al contratto del 2008), articolo 3 sezione seconda e articolo 3 sezione terza; b) in applicazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per non avere il Giudice esaminato l’effetto della mora effettivamente applicata perche’ compresa nella domanda riconvenzionale avanzata dalla compagnia di leasing, convenuta, in violazione anche della L. n. 108 del 1996 e della L. n. 24 del 2001.
9. Resiste con controricorso il (OMISSIS) s.p.a. (d’ora innanzi, per brevita’, (OMISSIS)).
10. Entrambe le parti hanno depositato in via telematica un atto qualificato memoria (all’interno di esso, la (OMISSIS) in effetti non illustra in alcun modo le proprie argomentazioni” limitandosi a richiamare le conclusioni gia’ tratte).

Redazione del ricorso risultino inidonee a provocare un esame del merito ed abuso dello strumento processuale

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il ricorso e’ tempestivo: e’ dato ricostruirlo mediante le informazioni che fornisce la controricorrente, la quale conferma la data di notificazione della sentenza impugnata, il 22.1.2019, e riferisce che il ricorso le e’ stato notificato con atto passato per la notifica il 19.3.2019, ricevuto il 22.3.2019.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, l'”errata e falsa applicazione dell’articolo 117 7UB nonche’ delle Istruzioni della Banca di Italia del 25.07.2003 (medio tempore applicabili al contratto del 2008), articolo 3 sezione seconda e articolo 3 sezione terza”.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, che il Giudice non ha “esaminato l’effetto della mora effettivamente applicata perche’ compresa nella domanda riconvenzionale avanzata dalla compagnia di leasing, convenuta, in violazione anche della L. n. 108 del 1996 e della L. n. 24 del 2001”.
4. Il ricorso deve ritenersi complessivamente inammissibile, in quanto la sua lettura non consente di comprendere, senza ricorrere alla lettura del provvedimento impugnato o del controricorso, ovvero senza integrare la lettura del ricorso con una attivita’ di interpretazione di esso da parte del giudice che rischia di svolgere una indebita funzione sostitutiva, sui punti di maggior incertezza, del contenuto che la parte intendeva dare al ricorso, ne’ l’oggetto della controversia e la domanda originariamente introdotta, ne’ la motivazione della sentenza di appello, e neppure il contenuto dei motivi di ricorso.
5. A cio’ si aggiunga che il ricorso non risponde ai requisiti di forma minimi per la riconducibilita’ di esso alla tipologia stessa del ricorso per cassazione, che deve essere caratterizzato da un elevato standard di tecnicita’, tanto da poter essere redatto soltanto da avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione. Esso, attraverso frasi talvolta incompiute e meramente assertive, infarcite di citazioni giurisprudenziali incomplete e di riferimenti altrettanto parziali alle norme di legge ritenute rilevanti, non consente di comprendere con chiarezza ne’ i punti del provvedimento impugnato sottoposti a critica e neppure, compiutamente, le ragioni della critica. Piu’ che sottoporre a critica la sentenza di appello impugnata, sembra interpretare, e sottoporre a critica, le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia per la predisposizione dei contratti di leasing, quale quello sottoscritto dalle parti, da parte degli operatori.
6. Esso sembra inoltre, nella sua vaghezza, censurare direttamente la clausola contrattuale di regolamentazione degli interessi, e non la sentenza impugnata laddove ha deciso sul punto, senza peraltro, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, riportare testualmente detta clausola, ne’ identificarne correttamente la collocazione tra i documenti prodotti in giudizio, allo scopo di consentirne ove ritenuta opportuno una verifica.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perche’ al di sotto dello standard minimo di contenuto-forma, e perche’ redatto in palese violazione dei principi di specificita’ dei motivi, autosufficienza del ricorso, chiarezza espositiva, nonche’ per aver completamente omesso di indicare le motivazioni poste a fondamento della sentenza della Corte d’Appello meneghina che si intendeva censurare.
8. Come recentemente ribadito da questa Corte, “la coerenza di contenuti e la chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perche’ un ricorso per cassazione possa essere esaminato e deciso. E cio’ non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati” (cfr. Cass. 28 maggio 2020, n. 9996). L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo” (Cass. 24.02.2020, n. 4787).
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
10. Le modalita’ di redazione del ricorso, inidonee come detto a provocare un esame del merito delle censure, si rivelano inutilmente aggravatorie dell’attivita’ processuale, in quanto hanno comportato un impegno della controparte e della Corte in un onere di difesa e di esame degli atti senza che il ricorso, per come lo stesso era stato redatto, potesse condurre ad un fruttuoso esame dei suoi contenuti. Esse integrano quindi un abuso dello strumento processuale, atto a fondare la condanna della parte soccombente al pagamento, ex articolo 96 c.p.c., comma 3, di un ulteriore importo di Euro 5.000,00 per responsabilita’ processuale aggravata.
11. Il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la parte ricorrente risulta soccombente, pertanto e’ gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della parte ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre contributo spese generali ed accessori.
Condanna la ricorrente al pagamento dell’importo di Euro 5000,00 ex articolo 96 c.p.c., comma 3.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

 

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