Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 dicembre 2022| n. 36572.

Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

Allorché la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall’attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. Ne consegue che l’attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l’onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all’accoglimento dell’impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale. (Principio affermato in un caso in cui il creditore aveva ottenuto l’insinuazione allo stato passivo sulla scorta della domanda subordinata incompatibile con quella principale ed aveva, successivamente, proposto opposizione allo stato passivo riproponendo la suddetta graduazione).

Ordinanza|14 dicembre 2022| n. 36572. Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

Data udienza 7 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione a stato passivo – Natura impugnatoria – Proposizione nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili – Sentenza di accoglimento della domanda subordinata e non quella principale incompatibile – Onere della parte di impugnare sia il rigetto della domanda principale e sia lo stesso accoglimento della domanda subordinata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 14360/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor (OMISSIS), la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATORE del fallimento della “(OMISSIS)”, in persona del Dottor (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1813 dei 27.3/7.4.2018 del Tribunale di Biella;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2022 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

RILEVATO

Che:
1. L'” (OMISSIS)” (gia’ ” (OMISSIS)) domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “(OMISSIS)”, dichiarato dal Tribunale di Biella.
Esponeva che aveva in data 18.6.2008 stipulato con la fondazione poi fallita una convenzione “relativa all’utilizzo congiunto dei locali dell’Istituto (OMISSIS)”, convenzione in virtu’ della quale la fondazione, da un canto, le aveva affidato la completa gestione del “reparto autosufficienti” posto al secondo piano dell’edificio adibito a sede della stessa fondazione ed essa agenzia, d’altro canto, si era impegnata alla riqualificazione della porzione immobiliare datale in gestione merce’ realizzazione di tredici unita’ abitative per un intervento del valore complessivo di Euro 275.000,00.
Esponeva altresi’ che aveva in data 13.12.2010 stipulato con la fondazione poi fallita un contratto di comodato avente ad oggetto le tredici unita’ abitative che essa ricorrente aveva medio tempore realizzato, contratto di comodato poi novellato con scrittura del 30.12.2011.
Chiedeva l’ammissione al passivo in chirografo, gradatamente, per l’importo di Euro 342.994,32 in via principale giusta l’articolo 2 del contratto di comodato e l’articolo 12 della convenzione del 18.6.2008, per l’importo di Euro 254.914,52 in via subordinata giusta l’articolo 2 del contratto di comodato, per l’importo di Euro 254.914,52 ovvero per altro minore importo ritenuto di giustizia in via ulteriormente subordinata ai sensi dell’articolo 2041 c.c..

Proposizione due o più domande fra loro c

oncettualmente incompatibili

2. Il giudice delegato denegava l’ammissione al passivo per l’importo domandato in via principale e per quello domandato in via dapprima subordinata, attesa l’inopponibilita’ al fallimento del contratto di comodato e della convenzione in data 18.6.2008, altresi’ non configurandosi nella specie alcuna ipotesi di recesso unilaterale; ammetteva al passivo la ricorrente per il credito, quantificato nel minor ammontare di Euro 190.000,00, domandato in via ulteriormente subordinata ai sensi dell’articolo 2041 c.c., tenuto conto dei lavori eseguiti e dell’ammortamento delle migliorie a fronte dell’utilizzo delle unita’ abitative per circa cinque anni da parte dell’agenzia ricorrente.
3. L'” (OMISSIS)” proponeva opposizione allo stato passivo.
Deduceva in relazione all’importo la cui ammissione era stata domandata in via principale che la convenzione in data 18.6.2008 ed il contratto di comodato erano senz’altro opponibili al fallimento.
Deduceva in relazione all’importo la cui ammissione era stata domandata in via subordinata che il contratto di comodato era opponibile siccome munito di data certa e che il comodato aveva avuto prosecuzione con il fallimento, sicche’ doveva ritenersi che il curatore avesse esercitato il diritto di recesso non gia’ che fosse subentrato nel comodato.
Deduceva in relazione all’importo la cui ammissione era stata domandata in via ulteriormente subordinata che aveva errato il g.d. a quantificare la pretesa nella minor somma di Euro 190.000,00.
Resisteva il curatore del fallimento.

Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

4. Con decreto n. 1813/2018 il Tribunale di Biella rigettava l’opposizione. Premetteva il tribunale che la domanda ex articolo 2041 c.c. era stata accolta, siccome si era acquisito riscontro che la ricorrente aveva senza dubbio sostenuto spese per la ristrutturazione e per la riqualificazione del compendio immobiliare a tutto vantaggio della fondazione poi fallita.
Indi evidenziava che la disposta ammissione, non impugnata dall’opponente, aveva comportato la formazione di un giudicato interno fallimentare in ordine alla qualificazione del titolo in forza del quale il credito era stato ammesso.
Evidenziava inoltre che permaneva comunque in ordine alla pretesa creditoria ex articolo 2041 c.c., l’interesse dell’opponente a far valere l’eventuale maggior credito, ne’, ad escludere siffatto interesse, poteva concorrere la circostanza che l’opponente avesse domandato altresi’, a titolo di arricchimento senza giusta causa, l’ammissione per “l’altra minore somma ritenenda”.
Evidenziava quindi che la quantificazione della pretesa ex articolo 2041 c.c., era frutto di una ben precisa ponderazione; che, d’altronde, l'”Agenzia” non aveva presentato osservazioni in sede di verifica ne’ aveva articolato in maniera analitica ragioni atte a dar conto della eccessiva decurtazione dell’importo invocato a titolo di arricchimento senza giusta causa.
Evidenziava in particolare che a fronte delle ragioni, ancorate all’accertamento del nominato consulente, fondanti la decisione del g.d., “nessun puntuale argomento “a contrario” e’ stato avanzato dal ricorrente” (cosi’ decreto impugnato, pag. 4) ovvero alla domanda non avevano fatto seguito ne’ allegazioni ne’ deduzioni probatorie a sostegno dell’asserito maggior credito ex articolo 2041 c.c..
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'” (OMISSIS)”; ne ha chiesto, sulla scorta di sette motivi, la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
6. La ricorrente ha depositato memoria.

Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

CONSIDERATO

Che:
7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli articoli 100 e 324 c.p.c..
Deduce che ha formulato le sue domande in via gradata.
Deduce dunque che ha errato il Tribunale di Biella a ritenere che, in dipendenza dell’accoglimento dell’istanza formulata in via ulteriormente subordinata, operasse una preclusione da giudicato interno fallimentare in relazione all’istanza di ammissione formulata in via principale ed all’istanza di ammissione formulata in via dapprima subordinata.
Deduce che l’assunto del tribunale contrasta con i principi in materia di interesse ad impugnare, siccome l’opposizione a stato passivo, pur divergendo dall’appello, e’ pur sempre un mezzo di impugnazione.
8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 100 c.p.c..
Deduce che la circostanza per cui avesse domandato l’ammissione al passivo in via residuale ex articolo 2041 c.c., non ha fatto venir meno l’interesse a proporre opposizione avverso il decreto del g.d. nella parte in cui erano state rigettate le istanze di ammissione formulate in via prioritaria ed era stata parzialmente accolta l’istanza di ammissione formulata in via ulteriormente subordinata.
9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che il Tribunale di Biella, in dipendenza della ritenuta preclusione da giudicato interno fallimentare, ha omesso di pronunciarsi in ordine alle istanze di ammissione formulate in via principale ed in via dapprima subordinata.
Deduce segnatamente che il tribunale ha omesso l’esame delle questioni concernenti l’opponibilita’ al fallimento della convenzione in data 18.6.2008 e del contratto di comodato in data 13.12.2010.
10. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. Fall., articoli 72 e 104 e dell’articolo 2704 c.c..
Deduce che l’opponibilita’ al fallimento della convenzione in data 18.6.2008 non puo’ essere posta in dubbio.
Deduce segnatamente che il curatore del fallimento giammai l’ha contestata, siccome si e’ limitato ad addure l’inopponibilita’ del contratto di comodato; che, d’altro canto, il curatore del fallimento ha provveduto a locare e poi a cedere il complesso immobiliare comprendente le unita’ immobiliari oggetto della convenzione e poi del comodato.
Deduce quindi che, attesa l’opponibilita’ al fallimento degli accordi di cui alla convenzione, per effetto del recesso anticipato dagli stessi accordi da parte del curatore si configura senz’altro il diritto di essa ricorrente di conseguire l’ammissione al passivo per l’importo domandato in via principale giusta le prefigurazioni di cui all’articolo 12 della convenzione.
11. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. Fall., articoli 64 e 66 e dell’articolo 2704 c.c..
Deduce che il contratto di comodato, munito di data certa anteriore al fallimento, e’ opponibile al fallimento; che del resto il comodato e’ stato stipulato oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento e non e’ stato fatto oggetto di domanda di inefficacia o di revoca.

Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

Deduce quindi che, attesa l’opponibilita’ al fallimento del contratto di comodato, ne deriva l’applicabilita’ dell’articolo 2 del contratto medesimo, sicche’, ove la fondazione avesse voluto conseguire la restituzione dei beni prima della scadenza, avrebbe dovuto rimborsare ad essa ricorrente le opere eseguite, il tutto conformemente alla documentazione allegata e non contestata ex adverso.
12. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. Fall., articoli 72 e 104 e degli articoli 1324 e 1362 c.c..
Deduce che il tribunale, in dipendenza della ritenuta preclusione da giudicato interno fallimentare, ha omesso di considerare il significato della dichiarazione del curatore di non intendere subentrare nel contratto di comodato.
Deduce che il tribunale aveva disposto l’esercizio provvisorio.
Deduce dunque che opera la regola generale della prosecuzione dei rapporti pendenti alla data del fallimento, sicche’ il comodato ha avuto prosecuzione con il curatore del fallimento almeno sino a quando l’organo gestorio della procedura ha manifestato la volonta’ di sciogliersene.
Deduce quindi che la determinazione del curatore di sciogliersi dal contratto pendente ha avuto il significato di un recesso unilaterale dal contratto, con la conseguenza, ex articolo 2 dello stesso contratto, che va riconosciuto ad essa ricorrente quanto domandato con l’istanza di ammissione al passivo sulla scorta dei documenti non contestati ex adverso.
13. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 2041 c.c..
Deduce che in sede di quantificazione del credito ex articolo 2041 c.c., il tribunale ha recepito acriticamente il parere del consulente.
Deduce che la percentuale annua del 3% di ammortamento delle migliorie e’ stata determinata in maniera immotivata ed e’ stata applicata in maniera indifferenziata alle spese sostenute da essa ricorrente, senza tener conto, ossia, della diversa tipologia delle spese.
Deduce che il consulente avrebbe dovuto accertare l’effettivo incremento di valore dell’immobile scaturito dalle opere eseguite e commisurare l’indennizzo ex articolo 2041 c.c., all’ammontare delle spese sostenute, qualora tal ultimo importo fosse risultato inferiore all’incremento di valore.
Deduce che ha contestato ab origine la quantificazione del proprio credito operata dal g.d., instando per l’ammissione di c.t.u., e ha provveduto alle debite allegazioni documentali.
14. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; ambedue i motivi sono fondati e meritevoli di accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
15. Vanno ovviamente premessi gli insegnamenti di questa Corte.
Ovvero l’insegnamento secondo cui l’opposizione a stato passivo, rimedio di natura impugnatoria ancorche’ non assimilabile all’appello, mira a rimuovere un rovvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria e che, se non opposto, acquista efficacia di giudicato endofallimentare L. Fall., ex articolo 96 (cfr. Cass. 25.2.2011, n. 4708).
Nonche’ l’insegnamento secondo cui, ove la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o piu’ domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza con la quale il giudice di merito abbia accolto la domanda subordinata, e non quella principale incompatibile, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall’attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata; con la conseguenza che l’attore, per evitare la formazione del giudicato su detto accertamento di fatto, ha l’onere di impugnare non solo il rigetto della domanda principale ma anche lo stesso accoglimento della domanda subordinata, condizionandolo all’accoglimento dell’impugnazione sulla domanda principale, soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell’accertamento compiuto dal giudice circa l’esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata ed incompatibile con la domanda principale (cfr. Cass. 16.6.2003, n. 9631; Cass. 30.5.2013, n. 13602).
16. Su tale scorta si rileva nella specie quanto segue.
Il giudice delegato – va ribadito – aveva denegato l’ammissione al passivo per l’importo domandato in via principale e per l’importo domandato in via dapprima subordinata ed aveva fatto luogo all’ammissione al passivo per il credito domandato in via ulteriormente subordinata – quantificato nel minor ammontare di Euro 190.000,00 – a titolo di arricchimento senza giusta causa.
L'” (OMISSIS)”, con l’opposizione al passivo all’uopo esperita, ha, a sua volta, formulato in via gradata (ed al netto dell’ammontare per il quale era stata gia’ disposta l’ammissione) espressa richiesta di ammissione per l’importo gia’ invocato in via principale, per l’importo gia’ invocato in via in primo luogo subordinata e per l’importo maggiore gia’ invocato (ai sensi dell’articolo 2041 c.c.) in via in secondo luogo subordinata (si vedano le conclusioni rassegnate con l’atto di opposizione, quali riportate alle pagine 1 e 2 dell’impugnato decreto, coincidenti con quelle testualmente riprodotte alle pagine 9 – 10 del ricorso per cassazione).
Negli esposti termini, innegabilmente, l'” (OMISSIS)”, con l’esperita opposizione L. Fall., ex articolo 98, ha non solo impugnato il rigetto della domanda principale ed il rigetto della domanda in primo luogo subordinata ma pur lo stesso parziale accoglimento della domanda in secondo luogo subordinata.
Negli esposti termini, innegabilmente, inoltre, l'” (OMISSIS)”, reiterando con l’esperita opposizione l’iniziale gradata scansione delle sue domande, ha condizionato l’accoglimento dell’opposizione in ordine alla domanda in secondo luogo subordinata al mancato accoglimento dell’opposizione in ordine alla domanda principale ed in ordine alla domanda in primo luogo subordinata.

Proposizione due o più domande fra loro concettualmente incompatibili

17. In tal guisa per nulla si giustifica l’affermazione del Tribunale di Biella secondo cui l’ammissione in parte del credito ex articolo 2041 c.c., aveva comportato la formazione di un giudicato “interno” fallimentare, “tale per cui il titolo in forza del quale il credito e’ stato ammesso non puo’ piu’ essere individuato e determinato altrimenti” (cosi’ decreto impugnato, pag. 4), cosicche’ “ogni questione in ordine all’opponibilita’ alla procedura di quanto contrattualmente stabilito ed all’esercizio del potere di scioglimento da parte del curatore (doveva) ritenersi superata” (cosi’ decreto impugnato, pag. 4).
18. In tal guisa, altresi’, sussiste l'”error in iudicando”, sub specie di falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c., denunciato segnatamente con il primo motivo di ricorso.
In tal guisa, ancora, sussiste l'”error in iudicando”, sub specie di falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c., denunciato e con il primo e con il secondo motivo di ricorso.
Evidentemente, l’accoglimento, per giunta parziale, della domanda esperita in via ulteriormente subordinata non era e non e’ valso a caducare l’interesse ad opporsi allo stato passivo, onde – se del caso – conseguire, attesi i rituali termini in cui l’opposizione e’ stata formulata, l’ammissione per gli importi invocati in via principale e per gli importi invocati in via in primo luogo subordinata.
19. Va da ultimo appieno recepito il rilievo veicolato dal passaggio finale del secondo mezzo di impugnazione.
Ovvero la deduzione secondo cui non ha alcuna valenza la circostanza per cui l’opponente non avesse formulato osservazioni ai sensi della L. Fall., articolo 95, comma 2.
Invero, questa Corte spiega che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, puo’ proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorche’ non abbia presentato alcuna preventiva osservazione L. Fall., ex articolo 95, comma 2, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facolta’ comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilita’ del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 345 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 13.10.2017, n. 24160).
20. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso il decreto n. 1813 dei 27.3/7.4.2018 del Tribunale di Biella va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
21. In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..
P.Q.M.
La Corte cosi’ provvede:
accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo il decreto n. 1813 dei 27.3/7.4.2018 del Tribunale di Biella e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’;
dichiara assorbiti nell’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo ed il settimo motivo di ricorso.

 

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