Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 gennaio 2019, n. 406.
La massima estrapolata:
Lo svolgimento di un’attività professionale non può essere valutato in sé come indice di rischio per la recidiva e, quindi, non può essere utilizzato come presupposto per applicare o per confermare una misura cautelare personale.
Sentenza 8 gennaio 2019, n. 406
Data udienza 10 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuel – rel. Consigliere
Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/05/2018 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. (OMISSIS) che ha insistito nell’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 maggio 2018, il Tribunale del riesame di Bologna ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare, nei confronti di (OMISSIS), in relazione al capo 13) dell’imputazione, per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, e ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nei confronti del medesimo (OMISSIS), in relazione ai capi 4) e 5), con la misura del divieto di esercizio e della professione di dottore commercialista perla durata di mesi dodici.
A (OMISSIS), come da imputazione cautelare, sono contesti il reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 4 (dichiarazione infedele), in concorso con l’amministratore di fatto e di diritto di (OMISSIS) srl, quale consulente fiscale della medesima societa’, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, indicavano nella dichiarazione annuale di tale imposta, per l’anno 2015, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi inesistenti (capo 4), e il reato di cui all’articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10 quater (indebita compensazione), perche’, nella medesima qualita’ e in concorso con l’amministratore di fatto e di diritto di (OMISSIS) srl, non versavano le imposte dovute a fini Iva, Ires e altri tributi, utilizzando in compensazione crediti inesistenti per Euro 127.315,42. In Fidenza il 13/06/2016 (capo 4) e il 15/11/2016 e 17/02/2017 (capo 5), rispetto ai quali il Tribunale ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di recidiva, sul rilievo del rilevante danno all’erario, della condotta in spregio alle norme deontologiche, che regolano l’attivita’ di dottore commercialista, in uno con la circostanza che l’indagato aveva, gia’ in passato, dimostrato di offrire ausilio ai propri clienti impegnati in attivita’ illecite, circostanze che evidenziavano, tenuto conto che esercitava tuttora l’attivita’ professionale di dottore commercialista, “un intenso pericolo di recidiva”.
2. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in relazione alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di recidiva.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe confermato la sussistenza del concreto e attuale pericolo di recidiva, ai sensi dell’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera c), come modificato dalla L. n. 47 del 2015, con motivazione carente senza considerare, come ampiamente argomentato nei motivi di ricorso, l’episodicita’ del fatto di reato contestato e il limitato coinvolgimento del ricorrente nella vicenda, rispetto alla quale egli non risulta indagato per gli ulteriori reati, e la risalenza nel tempo dei fatti contestati, rispetto al momento di applicazione della misura. Infine, il Tribunale avrebbe illogicamente valorizzato il portato di una sentenza di non doversi procedere, emessa dal Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nell’ambito di altro procedimento penale, per essere il reato di favoreggiamento, consistito nell’ausilio alla commissione di reati tributari, estinto per prescrizione.
Il Tribunale non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia, dovendosi, ai fini dell’attualita’ del pericolo di reiterazione dei reati, verificare che, in termini di certezza o alta probabilita’, si presenti un’occasione per compiere nuovi reati.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso mostra ragioni di fondatezza.
La denunciata violazione di legge e il correlato vizio di carenza di motivazione, con riferimento alla concretezza e attualita’ delle esigenze cautelari, parametro valutativo oggi espressamente previsto dall’articolo 274 c.p.p., lettera c), a seguito della novella di cui alla L. n. 47 del 2015, sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
5. Va rilevato che nella giurisprudenza di legittimita’ si registrano due orientamenti interpretativi della rilevanza della novella introdotta in punto attualita’, quale requisito del pericolo di reiterazione di reati, ai fini della valutazione della sussistenza e/o permanenza delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c).
Un primo indirizzo collega l’attualita’ alla sussistenza di concrete occasioni, prossime e favorevoli, di commissione di delitti da parte dell’indagato (Sez. 6, n. 21350 del 11/05/2016, Ionadi, Rv. 266958; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, Lori, Rv. 266481; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653; Sez. 3, n. 50454 del 10/11/2015, Altea, Rv. 265695), sicche’ il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato va individuato nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati non meramente ipotetiche ed astratte (Sez. 3, n. 49318 del 27/10/2015, Barone, Rv. 265623).
A tale indirizzo si contrappone quello secondo cui il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’articolo 274 c.p.p., lettera c), dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, accanto al requisito della concretezza non costruisce un elemento di novita’, avendo normativizzato il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella della necessita’ dell’attualita’ del pericolo da valutarsi in relazione alla situazione concreta dedotta della vicenda cautelare, e dunque sta ad indicare la continuita’ del “periculum libertatis” nella sua dimensione temporale (Sez. 3, n. 12921 del 17/02/2016, Mazzilli, Rv. 266425).
Cio’ comporta che entrambi i requisiti devono essere necessariamente valutati, alla luce della concreta situazione cautelare, per la verifica della sussistenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarita’ della vicenda cautelare (Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902). Dunque, la normativa introdotta con la L. n. 47 del 2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari, pur non avendo carattere innovativo, richiede che l’ordinanza di custodia, e quelle emesse in sede di riesame e appello, abbiano comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante, dovendo indicare, nello specifico caso, il convincimento in forza del quale persiste il concreto e attuale pericolo di recidiva con motivazione aderente alla situazione cautelare.
Ne discende che la valutazione sul rischio di reiterazione criminosa non puo’ atteggiarsi in termini di mera potenzialita’ del pericolo, in ipotesi desumibile da circostanze distanti nel tempo o dalla gravita’ del reato posto a base del titolo restrittivo, ma deve fondarsi su dati concreti ed oggettivi attinenti al caso concreto.
La valutazione prognostica, in cui si sostanzia il pericolo di attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, richiede, quindi, una valutazione circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosita’ personale dell’indagato, dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall’analisi soggettiva della sua personalita’, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed “esterne” all’accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosita’, favorendo la recidiva. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366).
Esclusa la ricerca della “occasione” prossima per la commissione di nuovi reati, come sostiene il ricorrente, nondimeno la valutazione del concreto e attuale pericolo di recidiva richiede un giudizio valutativo, nei termini sopra esposti, dal quale desumere la concreta ricaduta nel delitto in termini di alta probabilita’.
6. Il Tribunale di Bologna, nel confermare il giudizio positivo del concreto pericolo di recidiva in capo al (OMISSIS), mostra di non aver fatto corretta applicazione dell’orientamento di legittimita’ qui condiviso.
La motivazione dell’ordinanza impugnata sul concreto e attuale pericolo di recidiva e’, in parte, assertiva e autoreferenziale e, in parte, contraria a diritto.
Seppur non occorra, secondo l’indirizzo ermeneutico condiviso dal Collegio, l’indagine sulla certezza dell’occasione per delinquere, rileva il Collegio come il pericolo di recidiva non possa essere collegato al mero svolgimento dell’attivita’ professionale di dottore commercialista (pag. 21), essendo attivita’ professionale di per se’ lecita, in assenza di ulteriore apprezzamento, sulla scorta di elementi obiettivi, della misura in cui la stessa sia stata “messa al servizio” per fini illeciti.
Peraltro, come osservato dal ricorrente, il predetto non risulta coinvolto nella commissione di altri reati, oltre ai capi 4 e 5, in cui sono coinvolti i suoi concorrenti nell’ambito di una vasta indagine della Procura di Parma (mentre sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di usura di cui al capo 13).
Piu’ in generale, l’ordinanza e’ carente nell’individuare gli elementi da cui desumere il pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati della stessa indole.
Sotto un primo profilo, il concreto pericolo di recidiva non puo’ essere tratto dalla gravita’ del danno cagionato all’erario; parimenti, non e’ di per se’ significativo il riferimento alla condotta contra ius in spregio alle regole deontologiche (pag. 20), circostanza questa che connota la materialita’ del fatto di reato, ma non la prognosi di recidivanza.
Residua l’aver anche in passato dato prova di essere pronto ad offrire ausilio ai propri clienti impegnati in attivita’ fraudolente in danno dell’erario e lo svolgimento tuttora dell’attivita’ professionale. Anche sotto questo profilo, la motivazione non coglie nel segno ed e’ carente.
Oltre a(le considerazioni svolte dal ricorrente in merito al rilievo attribuito alla sentenza di non doversi procedere per prescrizione, emessa nell’ambito di altro procedimento penale da altra autorita’ giudiziaria, rileva, il Collegio, come la circostanza che il (OMISSIS) era stato coinvolto in fatti analoghi, tradisce, nei fatti, la dimostrazione dell’attualita’ del pericolo di recidiva. Il fatto di avere, in passato dato prova di essere pronto a commettere reati tributari, non autorizza a ritenere concreto ed attuale il pericolo di recidiva.
La motivazione appare, dunque, assertiva e carente sotto il profilo dell’attualita’ e concretezza nella dimensione temporale del pericolo di recidivanza, in termini di elevata probabilita’ di ricaduta nel delitto, non potendo essere fondata sullo svolgimento dell’attivita’ professionale di dottore commercialista, e sull’aver in passato (anno 2009) gia’ dimostrato di essere aduso ad elargire ausilio a terzi impegnati nella commissione di condotte fraudolente.
7. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna (Sezione riesame) per nuovo esame.
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