Allaccio abusivo alla conduttura dell’acqua del condominio

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 8 gennaio 2019, n. 425.

La massima estrapolata:

La condominialità delle tubature attraverso le quali scorre l’acqua potabile non comporta la proprietà di quest’ultima da parte dei condòmini i quali sono obbligati a pagarne il consumo individuale secondo modalità di calcolo stabilite dal regolamento del condominio. Impossessarsi, quindi, dell’acqua senza corrispondere il pagamento per l’uso della stessa, significa commettere il reato di furto aggravato.

Sentenza 8 gennaio 2019, n. 425

Data udienza 9 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. TORNESI Daniele R – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/07/2015 del TRIBUNALE di SIENA;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Siena, con sentenza del 17 luglio 2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) riconoscendo la particolare tenuita’ del fatto in ordine al reato di cui all’articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 2), di cui il predetto era imputato per essersi impossessato, allacciandosi abusivamente alla conduttura dell’acqua del condominio sito in (OMISSIS), di un quantitativo imprecisato di acqua.
2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze propone ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta applicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis c.p. al reato di furto aggravato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta ritualmente presentata ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
4. Il ricorso e’ fondato.
5. La sentenza impugnata ha, infatti, errato nell’applicare l’articolo 131 bis c.p. al caso di specie, non avendo considerato che la pena prevista in astratto per il furto aggravato non permette l’applicazione di tale causa di non punibilita’. La giurisprudenza di legittimita’ ha affermato che le circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 c.p. rientrano tra quelle ad effetto speciale perche’ comportano un aumento della pena in misura superiore ad un terzo e la determinazione della stessa in modo autonomo rispetto alla ipotesi criminosa tipica (Sez. 4, n. 15133 del 06/02/2003, Bellani, Rv. 224754; Sez. 2, n. 755 del 15/02/1985, Crisci, Rv. 168341).
Conseguentemente, a norma dell’articolo 131-bis c.p., comma 4, non risulta applicabile la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto alle ipotesi di furto aggravato, in quanto punite nel massimo con la reclusione pari a sei anni.
6. Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale competente, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siena per nuovo giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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