Omesso versamento previdenziale e la particolare tenuità del fatto

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 7 gennaio 2019, n. 346.

La massima estrapolata:

Ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto per il reato di omesso versamento previdenziale, il superamento della soglia di 10 mila euro deve essere minimo. Solo cioè una omissione vicinissima a tale soglia può essere ritenuta di particolare tenuità.

Sentenza 7 gennaio 2019, n. 346

Data udienza 27 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CATANIA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 20.4.2018 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 20.4.2018 il Tribunale di Siracusa ha dichiarato (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, articolo 2, comma 1-bis conv. in L. n. 638 del 1983 per omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi di gennaio, maggio, giugno e luglio 2012 pari a complessivi Euro 11.985,00, non punibile ai sensi dell’articolo 131 bis c.p..
2. Avverso il suddetto provvedimento il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge che la pluralita’ delle condotte contestate al prevenuto, costituite dal mancato pagamento di 4 mensilita’, integra un’ipotesi di comportamento abituale preclusiva all’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p. il cui terzo comma indica tra le condizioni ostative il caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ai fini della corretta inquadrabilita’ della contestazione svolta sul piano normativo, occorre premettere che, malgrado il reato in contestazione risulti essersi consumato, secondo il precedente assetto normativo, in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile, ovverosia al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi non versati, trova cio’ nondimeno applicazione la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016ed entrata in vigore il 16.2.2016 in forza della quale deve farsi riferimento all’importo complessivo annuale rimasto insoluto che riveste rilevanza penale ove superiore alla somma di Euro 10.000 e cio’ per effetto della disposizione di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo che stabilisce l’applicazione delle disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Ai sensi della mutata normativa il reato assume percio’ una configurazione unitaria (Sez. 3, n. 35589 del 11/5/2016, Di Cataldo, Rv. 268115) o comunque si delinea come una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno rappresentano momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell’ultima mensilita’, individuata con il termine del 16 del mese di gennaio dell’anno successivo (Sez. 3, n. 37232 del 11/5/2016, Lanzoni, Rv. 268308).
La mutata configurazione del reato in esame ha inequivoche ricadute sulla causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131 bis con riferimento all’indice-criterio della non abitualita’ della condotta. Se l’interpretazione data da questa Corte ha ripetutamente posto l’accento in relazione allo sbarramento contenuto nel comma 3 sul duplice profilo sia diacronico, avuto riguardo alle precedenti condanne per reati della stessa indole, sia sincronico con riferimento alla pluralita’ delle violazioni poste in essere nell’ambito del medesimo procedimento, ritenendo che entrambi concorressero a delineare la nozione di comportamento abituale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266591), va tuttavia rilevato che la discrezionalita’ del giudicante non acquisisce margini piu’ ampi per effetto della struttura unitaria del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, il quale ricade invece nell’ambito dei “reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. Pur perfezionandosi il reato di cui all’articolo 2, comma 1-bis con il superamento della soglia di Euro 10.000 annui indipendentemente dal numero delle mensilita’ inevase – ben potendo l’illecito penalmente rilevante essere integrato dall’omesso versamento anche di una sola mensilita’ se di valore superiore a tale importo -, non vi e’ dubbio tuttavia che allorquando piu’ mensilita’ concorrano a determinare lo sbarramento prefissato dal legislatore ci si trovi di fronte ad una pluralita’ di omissioni che possono integrare il “comportamento abituale” ostativo al riconoscimento del beneficio. E’ proprio infatti l’attuale struttura del delitto che, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., impone al giudice del merito di prendere in considerazione, in relazione alla sussistenza o meno del necessario requisito della non abitualita’ del comportamento, il numero delle mensilita’ nelle quali la condotta omissiva si e’ verificata, valutando la rilevanza della eventuale reiterazione della condotta tipica.
Ma anche sotto il concorrente profilo dell’offensivita’ della condotta, occorre considerare, al pari di quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai reati tributari per i quali sia stata fissata una soglia per la punibilita’, la condotta nella sua globalita’, avuto riguardo all’importo complessivo delle mensilita’ rimaste insolute e non gia’ con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilita’ prevista dal legislatore (cfr. Sez. 3, n. 51020 del 11/11/2015 – dep. 29/12/2015, Crisci, Rv. 265982 che ha escluso l’applicabilita’ del’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p. per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, la cui soglia e’ fissata in Euro 250.000, con riferimento ad un omesso versamento quantificato nella somma complessiva di 255.486,00 Euro; nonche’ Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015 – dep. 01/04/2016, Reggiani Viani, Rv. 266570 che, in relazione al medesimo reato, ha ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l’omesso versamento di 270.703 Euro).
Muovendo dal presupposto secondo che il grado di offensivita’ che da’ luogo a reato e’ gia’ stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale, quanto piu’ ci si allontana dal valore-soglia tanto piu’ e’ verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, cosicche’, sebbene nessuna conclusione possa trarsi in astratto, senza considerare cioe’ le peculiarita’ del caso concreto, solo un’omissione di ammontare vicinissimo a tale soglia potrebbe essere ritenuta di particolare tenuita’.
A tali principi non risulta essersi attenuto il Tribunale di Siracusa che ha limitato la propria valutazione alla sola parte eccedente la soglia di punibilita’ considerando esclusivamente la marginale eccedenza dell’importo non versato rispetto alla soglia dei 10.000 Euro, sia in termini percentuali, in quanto inferiore al 20%, che assoluti, in quanto pari ad Euro 1.985,00, senza ne’ considerare l’importo delle ritenute non versato nel suo ammontare complessivo, ne’ il numero delle mensilita’ inevase.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al giudice a quo che dovra’, attenendosi ai principi sopra rilevati, procedere a nuovo giudizio limitatamente all’applicabilita’ della causa di non punibilita’. Va in ogni caso puntualizzato che il disposto annullamento parziale non intacca le disposizioni della sentenza che attengono all’affermazione di responsabilita’ atteso che a norma dell’articolo 624 c.p.p. la sentenza acquista “autorita’ di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”: tale connessione non sussiste quando venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla punibilita’, sul rilievo che il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilita’ dell’imputato, con la definitivita’ della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attina’, Rv. 207640)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis cod. pen. con rinvio al Tribunale di Siracusa.

Avv. Renato D’Isa

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