Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2023| n. 6731
Recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo e cessazione dell’attività imprenditoriale
In tema di recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo, nel caso di cessazione dell’attività imprenditoriale svolta nello stesso, dovuta a una generale crisi economica del relativo settore, la valutazione dei “gravi motivi” che – ai sensi dell’art. 27, comma 8, della l. n. 392 del 1978 – consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale implica la considerazione della complessiva situazione economica di quest’ultimo, in funzione dell’accertamento dell’assenza di convenienza alla prosecuzione del rapporto e non già della possibilità di traslazione del valore della perdita su altra attività, non potendosi pretendere che il conduttore si faccia carico della prosecuzione di un rapporto locatizio non più conveniente, esternalizzando le perdite su un’altra attività estranea al sinallagma contrattuale, siccome non convolta direttamente nel godimento dell’immobile locato.
Ordinanza|7 marzo 2023| n. 6731. Recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo e cessazione dell’attività imprenditoriale
Data udienza 7 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Locazione ad uso non abitativo – Recesso del conduttore – Apprezzamento di gravi motivi con riferimento al complesso della sua attività – Genericità delle doglianze – Inammissibilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25776-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato FEDERICO CASA e dall’Avvocato FABIO SEBASTIANO, elettivamente domiziliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato FEDERICA SCAFARELLI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., in persona dei legali rappresentanti p.t., (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato NICOLA FERRINI, dal Prof. Avvocato MASSIMO CONFORTINI, avv. Valeria Salamina e dall’Avvocato PAOLO LONGO, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio del Prof. Avvocato MASSIMO CONFORTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1032-2019 della Corte d’Appello di VENEZIA, notificata in data 27 agosto 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere Marilena Gorgoni.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, FULVIO TRONCONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo e cessazione dell’attività imprenditoriale
RILEVATO
che:
(OMISSIS) S.r.L. ricorre, formulando tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1032/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, notificata il 27 agosto 2019; resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A.;
la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che:
– (OMISSIS) S.r.L. (societa’ che aveva successivamente incorporato), con due distinti contratti, aveva concesso in locazione a (OMISSIS) S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione in (OMISSIS) S.p.A.) il complesso immobiliare sito in Vicenza e la relativa autorimessa, per un canone fisso annuo, determinato, per il complesso immobiliare, nel 20% del fatturato annuo della conduttrice, con un minimo di L. 1,2 miliardi, e per l’autorimessa, in L. 30 milioni;
– (OMISSIS) S.p.A. aveva avviato una procedura di accertamento tecnico preventivo avente ad oggetto la ricorrenza di vizi dell’immobile locato tali da renderlo inidoneo all’uso pattuito, finalizzata ad ottenere la riduzione del canone convenuto e il risarcimento dei danni; con comunicazione del 22 novembre 2011 dichiarava di ritenere risolto il contratto e sospendeva il pagamento del canone, senza rilasciare l’albergo; successivamente riprendeva il pagamento e promuoveva un’azione volta ad ottenere la riduzione dei canoni, la condanna al ripristino dell’Immobile e il risarcimento dei danni;
– a giudizio in corso, (OMISSIS), con comunicazione del 18 giugno 2013, aveva manifestato la volonta’ di recedere dal contratto per gravi motivi, rappresentati dalla contrazione dei ricavi provocati dalla crisi economico-finanziaria del 2008;
– il complesso alberghiero veniva riconsegnato il 20 dicembre 2013 e locato a Line Up Sc. Coop. S.r.L., con decorrenza dal 21 dicembre 2013, per un canone sensibilmente inferiore rispetto a quello oggetto dei contratti per cui e’ causa;
– con ricorso ex articolo 447 bis c.p.c. aveva contestato la legittimita’ del recesso dinanzi al Tribunale di Vicenza e chiesto la condanna della conduttrice a pagare la differenza tra le previsioni minime dei canoni maturati fino alla naturale scadenza del contratto e le previsioni dei canoni dovuti da Line Up con il nuovo contratto;
– con sentenza n. 1447/2017, il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la convenuta a pagare, a titolo risarcitorio, la somma pari alla differenza tra le previsioni minime dei canoni, di cui al contratto per cui e’ causa (riviste in base alla sentenza n. 1002/2017 del Tribunale di Vicenza che era stata emessa all’esito del giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dei vizi da cui era affetto l’immobile e che aveva riconosciuto la sussistenza dei vizi lamentati e concesso a (OMISSIS) il diritto al rimborso di Euro 32.479,06, di Euro 2.420, 00 e del 20% del canone annuale di locazione per ogni anno di locazione dal 2000 al 31 dicembre 2013) e le previsioni minime dei canoni di cui al nuovo contratto stipulato con la societa’ (OMISSIS);
– con sentenza n. 2768/2018, la Corte d’Appello di Venezia aveva riformato la decisione n. 1002/2017 del Tribunale di Vicenza, rideterminando la misura del dovuto in Euro 20.000,00 all’anno per ogni anno di locazione dal 2000 al 2013;
– anche la sentenza n. 1447/2017 veniva impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia che, con la pronuncia oggetto del presente ricorso, ha accolto il primo motivo di appello, con cui veniva censurata la decisione del Tribunale di Vicenza nella parte in cui aveva giudicato illegittimo il recesso, ed ha dichiarato cessato il rapporto locativo a far data dal 20 dicembre 2013;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 41 Cost. e L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c., errata applicazione del principio di insindacabilita’ delle scelte di libera iniziativa economica privata”;
oggetto di censura e’ la statuizione con cui la Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello e riformato la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il recesso esercitato da (OMISSIS) S.p.A.;
secondo la rappresentazione della ricorrente la sentenza impugnata, ritenendo insindacabile, a fronte di una crisi aziendale, la scelta dell’imprenditore di sopprimere determinate strutture operative, avrebbe erroneamente applicato la L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c.;
la conduttrice avrebbe dovuto dimostrare che gli effetti della crisi avevano colpito la unita’ alberghiera per cui e’ causa e quindi inciso sul contratto di locazione;
tanto non era avvenuto e la Corte territoriale avrebbe erroneamente legittimato, sulla scorta dell’articolo 41 Cost., l’esercizio del recesso, perche’, una volta accertata la crisi economica, una causa sopravvenuta ed imprevedibile, integrante gli estremi dei giusti motivi di recesso anticipato, non avrebbe dovuto sindacarsi, come aveva fatto il Tribunale, richiedendo la dimostrazione, da parte della societa’ capofila, che la chiusura dell’albergo di Vicenza fosse l’unica scelta operativa adottabile per fronteggiare la congiuntura economica considerando comparativamente la reddittivita’ e mantenibilita’ in esercizio anche di tutti gli altri alberghi facenti capo a Hoteles S.A, la congruita’ e l’opportunita’ della scelta organizzativa imprenditoriale di sopprimere alcune soltanto o in particolare una sola struttura operativa;
ora, nella fattispecie esaminata, si verte nell’ipotesi di recesso legale, invocabile ed esperibile dal conduttore, proprio perche’ si tratta di una facolta’ di svincolarsi dal contratto che la legge gli riconosce a prescindere dagli accordi assunti con il locatore, allorquando ricorrano determinati presupposti che non gli consentano l’ulteriore prosecuzione della locazione (gravi motivi);
la valutazione circa la ricorrenza di tali gravi motivi e’ una valutazione di fatto, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’ se non sotto il profilo motivazionale;
il giudice di merito e’ chiamato a tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto e, in particolare, delle caratteristiche soggettive del conduttore e della sua specifica organizzazione aziendale, dovendosi precisare che la ratio della norma e’ quella di verificare la sussistenza anche solo potenziale dei gravi motivi, sulla base dell’argomento che, diversamente, si negherebbe al conduttore/imprenditore, che si trovasse dinanzi una grave ed imprevista crisi economica, la facolta’ di esercitare il recesso sino a quando non venga a trovarsi in stato di decozione, altrimenti ne risulterebbe frustrato lo scopo della norma che e’ evidentemente quello di prevenire la crisi del conduttore: cfr. Cass. 27/03/2014 n. 7217 che ha ritenuto irrilevante, al fine di escludere la legittimita’ del recesso anticipato, il fatto che altri rami dell’azienda del conduttore conseguissero risultati economici favorevoli;
le ragioni che danno concretezza alla gravita’ dei motivi devono essere determinate da avvenimenti: a) sopravvenuti rispetto alla costituzione del rapporto locatizio; b) estranei alla volonta’ del recedente; c) imprevedibili, cioe’ eccedenti l’ambito della normale alea contrattuale, tali non solo da determinare un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie non altrimenti rimediabile (Cass. 13/06/2017, n. 14623; Cass. 27/03 2014, n. 7217), ma anche da incidere significativamente sull’andamento dell’azienda globalmente considerata;
ribadito che i gravi motivi non possono attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione effettuata dal conduttore in ordine alla opportunita’ o meno di continuare a godere dell’immobile locato – in tal caso, si ipotizzerebbe la sussistenza di un recesso ad nutum, contrario alla interpretazione letterale oltre che allo spirito della L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c.; tale recesso costituisce, infatti, un’eccezione al principio generale posto dall’articolo 1372 c.c. da interpretarsi rigorosamente, onde evitare che la scelta di proseguire il rapporto di locazione derivi dalla mera volonta’ del conduttore – giova aggiungere, con riferimento all’andamento dell’attivita’ aziendale, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, puo’ integrare grave motivo, legittimante il recesso del conduttore, un andamento della congiuntura economica (sia favorevole che sfavorevole all’attivita’ di impresa), sopravvenuto e oggettivamente imprevedibile (quando fu stipulato il contratto), che lo obblighi ad ampliare o ridurre la struttura aziendale in misura tale da rendergli particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo (Cass. 13/12/2011, n. 26711).
applicando i suddetti principi alla fattispecie per cui e’ causa, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dagli errores in iudicando che le sono stati attribuiti; e’ appena il caso di ribadire che la giurisprudenza di questa Corte ha in piu’ occasioni, come riferito, consentito di valutare la scelta imprenditoriale di una struttura imprenditoriale, articolata in piu’ unita’ operative, con riferimento al contratto di locazione per cui viene esercitato il recesso, come innegabilmente ha fatto il giudice a quo riferendosi ai progressivi cali di fatturato negli anni precedenti al recesso per la struttura alberghiera di Vicenza (p. 13) e che, ove venga addotta la non remunerativita’ dell’attivita’ (a p. 12 la sentenza riforma quella di prime cure per non avere ritenuto sufficiente per legittimare il recesso il fatto che la crisi economica del settore alberghiero avesse provocato reiterate e consistenti perdite di esercizio per la struttura alberghiera di Vicenza e la sua improduttivita’) o addirittura la chiusura del ramo di azienda che utilizzava l’immobile interessato dal recesso, non possa tenersi conto dell’eventuale aumentata redditivita’ di altre attivita’ (la sentenza riformata aveva infatti attribuito rilievo al fatto che la casa madre (OMISSIS) S.A. presentasse un quadro di espansione, con l’ingresso di nuovi investitori e nuovo capitale, che la casa madre avesse realizzato un utile operativo nel 2012 nonche’ ricavi), tale da assorbire le perdite o anche da determinare un miglioramento complessivo delle condizioni economiche del conduttore” (Cass. 27/03/2014, n. 7217; cui adde Cass. 14/07/2016, n. 14365; Cass. 24/09/2019, n. 23639, secondo cui: “In tema di recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale, ai sensi della L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c., devono essere determinate da avvenimenti estranei alla volonta’ del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che ne rendano oltremodo gravosa la prosecuzione. La gravosita’ di tale prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal medesimo conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve non solo eccedere l’ambito della normale alea contrattuale, ma consistere, altresi’, ove venga in rilievo l’attivita’ di un’azienda, in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie idoneo ad incidere significativamente sull’andamento dell’azienda stessa globalmente considerata e, quindi, se di rilievo nazionale o multinazionale, anche nel complesso delle sue varie articolazioni territoriali”);
parte ricorrente nel contestare che i gravi motivi dovessero essere valutati in relazione al contratto di locazione per cui e’ causa, pur lamentando una violazione di legge, nella sostanza pretende un diverso accertamento delle condizioni che a giudizio della Corte territoriale hanno giustificato, nell’ottica di un bilanciamento fra l’interesse del locatore alla prosecuzione del rapporto fino alla sua naturale scadenza e quello del conduttore a non essere vincolato dal contratto ove l’attivita’ per cui l’immobile e’ stato locato divenga antieconomica, lo scioglimento ante tempus del contratto;
la valutazione imposta dalla L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c. e’ stata condotta infatti con riferimento al contratto di locazione per cui e’ causa, senza attribuire rilievo ad una situazione complessiva della casa madre che si presentava ancora complessivamente florida, perche’ ha reputato che non si potesse pretendere dalla locatrice di restare vincolata ad un contratto rivelatosi antieconomico che avrebbe finito con il penalizzare i risultati conseguiti in altri rami dell’attivita’ aziendale;
la prospettazione della ricorrente, ancorche’ non riconduca formalmente la prospettazione censoria ad uno dei due paradigmi normativi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, non si presta ad integrare, giusta le svolte considerazioni, ne’ la violazione ne’ la falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c.;
sotto questo secondo profilo la corte veneziana ha ben sussunto la fattispecie concreta: non evidenzia in alcun modo un vizio di falsa applicazione (o vizio di sussunzione) l’assunto della ricorrente – ribadito anche nella memoria – secondo cui risulterebbe “evidentemente errata l’affermazione di controparte secondo cui sarebbe incensurabile la decisione con cui il conduttore-imprenditore, che in ipotesi sia titolare di una pluralita’ di contratti di locazione, scelga di rinegoziarne taluni e recedere da altri” e che altresi’ risulterebbe “palesemente in contrasto con la richiamata giurisprudenza la determinazione della Corte d’Appello”, la’ dove ha affermato “che in applicazione dei principi che attengono al riconoscimento ed alla tutela della liberta’ di iniziativa economica dell’imprenditore ai sensi dell’articolo 41 Cost., deve “ritenersi che una volta accertata l’esistenza per cause sopravvenute ed imprevedibili, di una situazione di grave crisi di un’azienda e che questa configuri i gravi motivi di cui alla L. n. 392 del 1978, articolo 27 che possono giustificare il recesso anticipato dal rapporto di locazione, non sia sindacabile sotto i profili di congruita’ e opportunita’ la scelta organizzativa imprenditoriale che abbia comportato la soppressione di alcune soltanto o di una in particolare delle strutture operative facenti capo a quell’impresa (cfr. pag. 12, doc. A)””;
invero, l’assunto della ricorrente si risolve nella pretesa di attribuire al paradigma normativo dei gravi motivi e, dunque, all’apprezzamento in iure della loro sussistenza un valore non gia’ correlato alla valutazione della possibile permanenza del rapporto locativo, bensi’ un valore che, nonostante l’esistenza di una situazione oggettiva esistente con riferimento all’attivita’ esercitata nell’immobile tale da giustificare la cessazione del rapporto, dovrebbe giustificare, in dipendenza della circostanza, esterna al contratto locativo, che il conduttore sia titolare di altre attivita’ in altri luoghi, un ulteriore apprezzamento che non si limiti alla valutazione dell’assenza di convenienza della prosecuzione del rapporto dando rilievo al complesso delle attivita’ della conduttrice, ma si estenda ad una valutazione comparativa in termini di convenienza economica tra il mantenere la perdita derivante dalla continuazione dell’attivita’ nell’immobile locato di cui trattasi ed il trasferimento del valore della perdita ad un’altra attivita’ con interventi sulla sua gestione;
il Collegio ritiene che una siffatta pretesa, pur dovendo, secondo il principio giurisprudenziale richiamato, farsi riferimento, nell’apprezzamento dei gravi motivi, al complesso dell’attivita’ della conduttrice, si risolverebbe nel pretendere che la situazione di difficolta’ non sia eliminata con la cessazione del rapporto locativo, pur giustificata in termini economici dalla ricorrenza di elementi oggettivi concernenti l’attivita’ esercitata nell’immobile, bensi’ con un intervento su un’altra attivita’, il quale, pero’, risulterebbe dare rilievo alla dimensione della conduttrice del tutto al di la’ di quanto la vede impegnata dal sinallagma contrattuale;
il fatto che la conduttrice svolga attivita’ similari in tal modo non rileverebbe per stimare – come e’ nella logica dell’orientamento giurisprudenziale prima richiamato – se la cessazione dell’attivita’ nell’immobile locato sia dettata da un grave motivo inerente anche alla complessiva situazione economica del conduttore, bensi’ solo come se essa sia conveniente rispetto alle altre attivita’ del conduttore;
in questo secondo modo, come si e’ detto, si attribuirebbe rilievo alla complessiva dimensione imprenditoriale del conduttore come se essa fosse coinvolta direttamente nel godimento dell’immobile locato, il che e’ estraneo al sinallagma contrattuale;
invece, pur dovendo, secondo il principio giurisprudenziale richiamato, l’apprezzamento giudiziale tener conto del complesso dell’attivita’ della conduttrice, non si puo’ esigere che la conduttrice continui a farsi carico del rapporto locatizio, nonostante la ricorrenza di elementi oggettivi che ne dimostrano l’insostenibilita’ economica, esternalizzando le perdite su un’altra sua attivita’, in alcun nesso di sinallagmaticita’ con il contratto locatizio;
2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1321, 1372 e 2697 c.c., L. n. 392 del 1978, articolo 27, u.c., errata valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi motivi di recesso”;
la tesi rappresentata e’ che la conduttrice avrebbe dovuto dimostrare la sopravvenienza di motivi oggettivi che avessero provocato la gravosita’ della prosecuzione dell’attivita’ di impresa a Vicenza, a prescindere dall’andamento generale del conto economico di (OMISSIS);
(OMISSIS), invece, avrebbe addotto a giustificazione del recesso la crisi economica del 2008, senza alcun riferimento specifico alla struttura alberghiera di Vicenza, non potendosi considerare, a tal fine, i doc. 27 (il quale riepilogava gli indicatori di bilancio), e 28 (che indicava il fatturato, costante, e l’occupazione dell’hotel, che risultava persino in crescita), i quali, per un verso, documentavano, per giunta cinque anni dopo lo scoppio della crisi del 2008, un peggioramento delle condizioni economiche, ma non una perdita di esercizio che dimostrasse l’antieconomicita’ della prosecuzione dell’attivita’ di impresa a Vicenza e, per altro verso, essendo solo specchietti riepilogativi privi di sottoscrizione, non le erano opponibili;
nemmeno sarebbe stato dimostrato che la prosecuzione dell’attivita’ a Vicenza avrebbe avuto ripercussioni sull’andamento generale di (OMISSIS), essendo stato il recesso motivato solo adducendo la scelta strategica della capogruppo di non investire piu’ nell’albergo di Vicenza, ma in altre attivita’ piu’ redditizie;
anche le censure mosse con questo mezzo cassatorio alla sentenza impugnata sollecitano un riesame delle ragioni giustificative sottese all’esercizio del recesso, senza individuare come e’ imposto a chi denunci una violazione di legge le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’ o dalla prevalente dottrina, cosi’ da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni;
ne costituisce conferma l’affermazione contenuta alle pp. 31-32 del ricorso: “occorre che i fatti sopravvenuti, imprevedibili e non dipendenti dalla determinazione degli organi gestori ineriscano all’unita’ di Vicenza, ma il grave pregiudizio economico della prosecuzione dell’attivita’ dell’hotel di Vicenza produca effetti sull’andamento generale di (OMISSIS), che ci pare fosse stata la prospettiva interpretativa proposta dal Tribunale di Vicenza.
Non vi e’ dubbio alcuno che in questo caso non c’e’ il fatto “imprevedibile” perche’ la scelta di chiudere Vicenza era una scelta imprenditoriale”;
detta affermazione e’ seguita da un rinvio alla lettera di recesso ove la casa madre affermava di non poter piu’ coprire i risultati negativi della struttura in crisi e che la situazione imponeva quale unica scelta la chiusura di quest’ultima;
la conseguenza che la ricorrente ne trae e’ che non fosse dimostrata la gravosita’ della prosecuzione dell’unita’ di Vicenza, secondo un rapporto di causa/effetto;
il motivo non puo’ essere accolto, perche’ si concretizza in una sollecitazione a rivalutare la quaestio facti, attraverso l’evocazione di una serie di risultanze documentali, cosi’ collocandosi al di fuori dei limiti entro i quali quel controllo e’ ristretto dal vigente n. 5, dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “Omessa disamina logica e giuridica degli elementi posti a sostegno della decisione, motivazione apparente e conseguente nullita’ della sentenza ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4” nonche’ “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e cio’ ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in particolare omesso esame delle circostanze addotte da (OMISSIS) in relazione alla condizione economica di (OMISSIS) e dell’unita’ produttiva di Vicenza al momento del recesso”;
la Corte d’Appello avrebbe ritenuto giustificato il recesso, avendo accertato, sulla scorta dei bilanci della societa’, delle note integrative e dei tabulati allegati, che (OMISSIS) S.p.A., nell’esercizio 2012, aveva un fatturato insoddisfacente con perdite per circa 72,5 milioni di Euro, che aveva ridotto il numero dei posti di lavoro e che aveva subito progressivi cali di fatturato per la struttura alberghiera di Vicenza anche negli anni precedenti, omettendo di indicare gli elementi da cui aveva tratto il proprio convincimento ovvero indicandoli senza farli oggetto di approfondita disamina;
in particolare, la sentenza impugnata avrebbe solo evidenziato il dato costituito dalla perdita di 72,5 milioni di Euro nel 2012, senza prendere in considerazione anche la lettura del bilancio (OMISSIS) e in particolare la relazione sulla gestione da cui si evincerebbe che: i) nel 2012 (OMISSIS) aveva iniziato a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali; ii) la perdita di esercizio si riferiva per 63,44 milioni di Euro a svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali e ad accontamenti effettuati a seguito dei risultati emersi dal test impairment effettuato secondo quanto previsto dallo AS 35; iii) l’utile operativo lordo era passato da 15.733 milioni di Euro del 2011 a 13,48 milioni di Euro nel 2012; iv) il risultato operativo era passato da una perdita di 13,931 di milioni di Euro nel 2011 ad una perdita di 14,682 milioni di Euro nel 2012; v) nel 2012 risultavano pagate imposte per oltre 22 milioni di Euro;
la conclusione di parte ricorrente e’ che se la Corte territoriale avesse tenuto conto di cio’ avrebbe accertato che: (OMISSIS) nel 2011 produceva utili, tant’e’ che il primo recesso era stato basato su asseriti vizi dell’immobile; solo nel 2013 il recesso aveva fatto leva sulle svalutazioni straordinarie attuate nel 2012; il bilancio del 2013 indicava un miglioramento dell’Ebitda di 13,48 milioni di Euro nel 2012 e di 21,050 milioni di Euro nel 2013; due mesi prima del recesso, (OMISSIS) aveva deliberato un aumento di capitale di 234 milioni di Euro, sottoscritto e versato da una societa’ cinese; nel 2012 (OMISSIS) aveva acquisito nuove strutture alberghiere ed aveva creato una struttura organizzativamente piu’ pesante, con rischi di sovrapposizione di funzioni, di concorrenza interna, di scarsa riconoscibilita’ del marchio; i licenziamenti erano stati 497, ma nessuno aveva riguardato la struttura di Vicenza;
il motivo non e’ meritevole di accoglimento;
la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, – secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – deve ricavarsi dalla motivazione della sentenza in se’ e per se’ considerata e non dal confronto tra la stessa ed elementi estrinseci (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054 e successiva giurisprudenza conforme);
la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 non e’ sorretta dal soddisfacimento degli oneri di allegazione del dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonche’ il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti (ancora Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054/2014); cio’ non consente di attribuire ai fatti asseritamente omessi i caratteri del tassello mancante alla plausibilita’ cui e’ giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario;
peraltro, ma lo si aggiunge ad abundantiam, data l’assorbenza di quanto appena rilevato, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, il mancato esame di elementi istruttori precostituiti o costituendi qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (cfr. pp. 1011), ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cosi’ da ultimo Cass. 27/01/2023, n. 2595);
4) ne consegue che il ricorso deve essere rigettato;
5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
6) seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 13.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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