Quando l’effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 marzo 2023| n. 6821.

Quando l’effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente

L’effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non può ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l’effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in sé della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest’ultima come condizione dello stesso effetto novativo che, quindi, deve ritenersi precluso in caso di mancato avverarsi della suindicata condizione.

Ordinanza|7 marzo 2023| n. 6821. Quando l’effetto novativo della transazione può essere ritenuto sussistente

Data udienza 21 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Transazione – Carattere novativo – Clausole contrattuali – Interpretazione – Cass. Sez. 1, ord. 9461/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI Federico – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15210/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GUERRIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PICCOLI GIUSEPPE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO TONON;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LUCA HEROS MAZZEO, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO GABRIELLI, e CHRISTOPH SENONER;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MARCELLO ANTONIO GARGIULO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA FRANCESCA CLEMENTE;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS) LTD, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALEXANDER AUSSERER, e ANDREA MANZI;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO TRENTO – SEZ. DIST. DI BOLZANO n. 51/2017 depositata il 07/04/2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) e (OMISSIS) citarono, innanzi il Tribunale di Bolzano, la (OMISSIS) SRL, chiedendo che, previa risoluzione per inadempimento della transazione stipulata con la convenuta e previa determinazione del minor valore degli immobili venduti dalla convenuta agli attori, la medesima (OMISSIS) SRL venisse condannata alla corresponsione della somma corrispondente al minor valore degli immobili per effetto della presenza di vizi e difetti.
Riferirono, infatti, gli attori di avere in precedenza esperito nei confronti della convenuta un procedimento per accertamento tecnico preventivo al quale avevano altresi’ partecipato – a seguito di una serie di atti di chiamata in causa – l’impresa (OMISSIS) (costruttore degli immobili), (OMISSIS) (progettista e direttore lavori) e la (OMISSIS) (assicuratore di quest’ultimo) ed all’esito del quale era stata conclusa tra le parti – ad eccezione del solo (OMISSIS) – la transazione di cui gli attori lamentavano l’inadempimento.
Nel corso del giudizio di primo grado vennero chiamati in giudizio dalla (OMISSIS) SRL sia la (OMISSIS) SRL sia la (OMISSIS) LTD. sia (OMISSIS).
Con sentenza del 16 dicembre 2015 il Tribunale respinse la domanda attorea, affermando il carattere novativo della transazione e concludendo che quest’ultima non poteva essere risolta in modo da comportare la reviviscenza dell’obbligazione originaria.
2. Proposto appello da parte di (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) ed (OMISSIS) e costituitisi tutti gli appellati – la (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) proponendo altresi’ appello incidentale – la Corte d’appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano con sentenza n. 51/2017, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertato l’inadempimento della transazione del 9 ottobre 2007: a) condanno’ la societa’ (OMISSIS) SRL a corrispondere agli appellanti la somma di Euro 170.681,92 oltre accessori; b) condanno’ la societa’ (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) in solido tra loro a tenere indenne la (OMISSIS) SRL; c) accerto’ la responsabilita’ in pari misura della societa’ (OMISSIS) SRL e di (OMISSIS); d) dichiaro’ inammissibili le domande proposte da quest’ultimo nei confronti della (OMISSIS) LTD.
La Corte territoriale:
– richiamati i principi in tema di accertamento del carattere novativo della transazione, argomento’ che l’intesa del 9 ottobre 2007 non aveva detto carattere, in considerazione della presenza di una clausola – che contemplava che gli acquirenti non avrebbero avuto piu’ nulla a che pretendere dalle altre parti “se ed in quanto le altre parti in causa provvederanno ad eseguire integralmente le obbligazioni ed i lavori indicati nel presente accordo entro fine di agosto 2008” – che doveva ritenersi avesse condizionato la rinuncia alle pretese basate sul rapporto originario all’integrale esecuzione della transazione, da cio’ dovendosi desumere che la transazione medesima non aveva carattere novativo;
– affermo’ che tale approdo non era precluso ne’ dalla circostanza che la transazione medesima prevedesse una garanzia pluriennale, ne’ dal fatto che all’intesa avessero partecipato soggetti – come la (OMISSIS) LTD – estranei al rapporto originario;
– concluse, quindi, che la domanda formulata dagli appellanti doveva essere qualificata come actio quanti minoris basata sull’originaria compravendita, in virtu’ del previo accertamento dell’inadempimento degli obblighi assunti con la transazione e del conseguente mancato avveramento della condizione contenuta nella transazione medesima;
– osservo’ che la consulenza tecnica d’ufficio svolta nel giudizio aveva confermato la mancata completa esecuzione dei lavori contemplati nella transazione, palesandosi in tal modo l’inottemperanza a quest’ultima, e la possibilita’ degli appellanti di esercitare nei confronti della (OMISSIS) SRL l’actio quanti minoris basata sull’originario contratto di compravendita;
– accertato, sempre grazie alla C.T.U., il minor valore degli immobili e la conseguente responsabilita’ della (OMISSIS) SRL, stabili’ che quest’ultima – in virtu’ della domanda di garanzia azionata in primo grado mediante la chiamata in causa-doveva essere integralmente tenuta indenne da parte della (OMISSIS) SRL e di (OMISSIS) quali soggetti – paritariamente responsabili nel rapporto interno – in virtu’ della rispettiva veste di esecutrice e di direttore dei lavori;
– stabili’ che le domande azionate da (OMISSIS) dovevano essere invece dichiarate inammissibili, essendosi quest’ultimo costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, in tal modo decadendo dalla possibilita’ di chiamare in giudizio terzi e formulare domande riconvenzionali;
– ritenne parimenti inammissibile – confermando in cio’ la decisione di primo grado – la domanda della (OMISSIS) SRL nei confronti della (OMISSIS) SRL e della (OMISSIS) LTD., in quanto domanda del tutto indeterminata.
3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano ricorre ora (OMISSIS).
Resistono:
1) con controricorso (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) ed (OMISSIS);
2) con controricorso e ricorso incidentale (OMISSIS) SRL;
3) con controricorso e ricorso incidentale condizionato (OMISSIS) SRL;
4) con controricorso la (OMISSIS) LTD.
4. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis.1 c.p.c..
5. Hanno depositato memorie (OMISSIS) e la (OMISSIS) LTD.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale e’ affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:
a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1230, 1235, 1362 e segg. e articolo 1976 c.c.;
b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di “fatti decisivi” oggetto di discussione tra le parti;
c) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della decisione per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4).
Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso il carattere novativo della transazione, derivante – a giudizio del ricorrente – sia dal fatto che tale transazione sarebbe scaturita da un vero e proprio riconoscimento, da parte della (OMISSIS) SRL, dell’esistenza dei vizi lamentati da (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) ed (OMISSIS); sia dalla partecipazione alla transazione di soggetti che non erano parti dell’originario rapporto e quindi da quest’ultimo non vincolati; sia dalla oggettiva incompatibilita’ degli obblighi assunti con la transazione rispetto all’originario contratto.
Il carattere novativo della transazione – argomenta il ricorso -determinerebbe l’impossibilita’ di procedere alla sua risoluzione ex articolo 1976 c.c., ed avrebbe quindi legittimato gli originari attori unicamente all’esercizio dell’azione per l’adempimento della transazione stessa, rispetto alla quale (OMISSIS) era estraneo, avendo rifiutato di aderire all’accordo transattivo.
Lamenta, quindi, il ricorso non solo la sussistenza di una violazione di legge, ma anche una omessa valutazione dei fatti, nonche’ la nullita’ della decisione per “vulnus al diritto di motivazione”.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:
a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della decisione per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4);
c) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la responsabilita’ del ricorrente, omettendo di valutare che:
– l’impegno contenuto nella transazione aveva ad oggetto l’eliminazione delle problematiche lamentate “nella misura possibile”, potendosi quindi dubitare che la transazione fosse rimasta concretamente inadempiuta;
– le societa’ (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL avevano dedotto e provato l’impossibilita’ di ottenere da un confinante l’autorizzazione all’occupazione di un suo terreno, imprescindibile per l’esecuzione dei lavori;
– in ogni caso il mancato adempimento della transazione era
imputabile esclusivamente alle medesime (OMISSIS) SRL e (OMISSIS) SRL;
– la responsabilita’ per i vizi lamentati dagli originari attori era
da ricondurre esclusivamente alla esecuzione dei lavori da parte della (OMISSIS) SRL, non sussistendo vizi di progettazione attribuibili al ricorrente.
Il ricorso si duole, ulteriormente del fatto che nei confronti del ricorrente sia stata originariamente proposta una domanda del tutto indeterminata e quindi nulla.
Da cio’ deriverebbe, conclude il ricorso, sia una violazione dell’articolo 112 c.p.c., sia la nullita’ della decisione, ancora una volta, per “vulnus al diritto di motivazione”.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:
a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1917 e 2909 c.c., articoli 32 e 324 c.p.c.;
b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di “fatti decisivi” oggetto di discussione tra le parti;
c) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della decisione per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4);
d) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la Corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile la domanda di manleva nei confronti della (OMISSIS) LTD. in quanto:
– il rapporto tra il ricorrente e la compagnia assicuratrice costituiva rapporto autonomo rispetto a quello oggetto della domanda principale, sostanziandosi in garanzia impropria;
– tale rapporto era stato oggetto di deduzione in giudizio non al momento della chiamata in causa del ricorrente medesimo ad opera della (OMISSIS) SRL ma nel momento – successivo – in cui al ricorrente, rimasto ancora contumace, era stata notificata la comparsa di costituzione e risposta della (OMISSIS) LTD. contenente l’eccezione di decadenza del ricorrente dalla garanzia assicurativa;
– rispetto a tale ultimo evento, invece, la successiva costituzione del medesimo ricorrente con formulazione della domanda di manleva nei confronti della stessa (OMISSIS) LTD. doveva ritenersi tempestiva;
– ulteriormente, la Corte d’appello avrebbe violato il giudicato sceso sulla decisione di prime cure nel momento in cui tale decisione -che non aveva dichiarato l’inammissibilita’ della domanda del ricorrente- non era stata gravata di appello incidentale da parte della (OMISSIS) LTD.
2. Il ricorso incidentale della (OMISSIS) SRL e’ affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorso – facendo proprio il contenuto di parte del primo motivo di ricorso di (OMISSIS) – deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1230, 1235, 1362, 1362, 1366 e 1976 c.c..
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
– erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso il carattere novativo della transazione, dal momento che la stessa si presentava, rispetto all’originario rapporto, caratterizzata da diversita’ di ambito sia oggettivo sia soggettivo;
– conseguentemente, altrettanto erroneamente la Corte territoriale avrebbe ravvisato un collegamento tra l’originario contratto di compravendita e la transazione, dovendosi invece ritenere che la seconda aveva determinato l’integrale novazione del rapporto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1256, 1381 e 1453 c.c..
Argomenta, in particolare, il ricorso che:
– erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non adempiuta la transazione in relazione allo specifico profilo della mancata concessione, da parte di un confinante, dell’autorizzazione ad occupare il suo terreno per eseguire i lavori necessari, ponendosi tale affermazione in contrasto con il fatto che la ricorrente incidentale si era impegnata a conseguire tale autorizzazione, successivamente attivandosi in tal senso, seppur vanamente;
– risultando la fattispecie riconducibile alla promessa del fatto del terzo ex articolo 1381 c.c., la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza di un inadempimento della ricorrente incidentale, laddove quest’ultima -essendosi attivata come nei patti – potrebbe essere ritenuta al piu’ tenuta ad un’obbligazione indennitaria secondo, appunto, quanto previsto dall’articolo 1381 c.c..
3. Il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) SRL e’ affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3) e 4), la violazione e falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c..
Il ricorso si duole del fatto che la Corte d’appello abbia escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti che avevano sottoscritto la transazione.
3.2. Con il secondo motivo il ricorso – facendo proprio il contenuto del primo motivo di ricorso di (OMISSIS) – deduce:
a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1230, 1235, 1362 segg. e articolo 1976 c.c.;
b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di “fatti decisivi” oggetto di discussione tra le parti;
c) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della decisione per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4).
La ricorrente ripropone e fa proprie le medesime argomentazioni del primo motivo di ricorso di (OMISSIS), seppur contestando le ulteriori conseguenze che il ricorrente vorrebbe trarre dall’accoglimento del motivo in tema di riflessi sulla chiamata in causa effettuata da parte della medesima (OMISSIS) SRL.
3.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce:
a) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1457, 1353 e 1359 c.c.;
b) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti;
c) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1218 e 1381 c.c.;
d) in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della decisione per violazione degli articoli 112 e 132 c.p.c.. Argomenta, in particolare, il ricorso – in parte convergendo con le tesi sostenute nel secondo motivo di ricorso della (OMISSIS) SRL – che la Corte territoriale avrebbe:
– erroneamente ritenuto essenziale il termine di esecuzione dei lavori indicato nella transazione;
– omesso di considerare che la mancata esecuzione dei lavori era stata determinata dal rifiuto, da parte di un confinante, dell’autorizzazione ad occupare il suo terreno per eseguire i lavori necessari, a fronte del quale gli stessi originari attori avrebbero omesso di avvalersi della facolta’ loro riconosciuta dall’articolo 843 c.c.;
– omesso di considerare che la ricorrente si era adoperata in
ogni modo per conseguire il consenso del titolare del fondo contiguo, risultando, quindi, al piu’ tenuta ad una obbligazione indennitaria, senza poter essere considerata tuttavia inadempiente;
– omesso di statuire sulle domande formulate dalla (OMISSIS) SRL, con le quali veniva chiesto accertarsi l’esclusiva responsabilita’ della (OMISSIS) SRL, degli attori o della (OMISSIS) LTD.
4. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) SRL ed il secondo motivo del ricorso della (OMISSIS) SRL possono essere esaminati congiuntamente, in quanto coincidenti nei contenuti.
I motivi, nei molteplici profili sollevati, sono infondati.
4.1 Va, preliminarmente, esclusa il profilo di inammissibilita’ dedotto, invece, dai controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) SRL.
Sebbene, infatti, i singoli motivi siano articolati in piu’ profili di doglianza, gli stessi devono essere ritenuti ammissibili, alla luce del principio per cui il fatto che un singolo motivo sia articolato in piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per se’, ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9100 del 06/05/2015 – Rv. 635452 – 01 e, successivamente, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 – Rv. 663425 – 02).
Tale e’ la situazione che ricorre nel caso ora al vaglio di questa Corte, dal momento che l’esposizione dei motivi di ricorso consente, in ogni caso, di procedere in ognuno di essi, all’individuazione ed analisi separata delle singole doglianze.
4.2. Giova premettere – con riferimento al primo motivo di ricorso incidentale di (OMISSIS) SRL – che, nonostante le doglianze sul punto, non risulta che la Corte altoatesina abbia dichiarato la risoluzione della transazione, sebbene detta statuizione fosse stata sollecitata dagli appellanti.
La Corte territoriale, infatti, si e’ limitata ad accertare che, per effetto della mancata esecuzione integrale della transazione, non era venuta ad avverarsi quella condizione cui gli odierni controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) SRL avevano subordinato la dichiarazione di non aver piu’ nulla a che pretendere dagli altri stipulanti, affermando, conseguentemente, la persistente possibilita’ di azionare i rimedi connessi all’originario contratto.
4.3. Operato tale chiarimento, si deve rilevare, in primo luogo, che il primo profilo dei motivi di ricorso viene, in realta’, a sindacare l’interpretazione che dell’atto transattivo e’ stata fornita dalla Corte territoriale.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., il ricorso non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 – Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 – Rv. 646063 – 01), e cio’ perche’ l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicche’, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piu’ interpretazioni, non e’ consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimita’ del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 – Rv. 646649 – 01).
A tale canone non si sono conformati i motivi di ricorso, i quali, ben lungi dall’individuare il canone interpretativo che sarebbe stato violato e ben lungi dall’operare l’individuazione di un unico possibile esito interpretativo, si limitano a contrapporre alle conclusioni ermeneutiche raggiunte dalla Corte territoriale una diversa interpretazione, senza tuttavia riuscire a dimostrare la fallacia delle conclusioni raggiunte nella sentenza impugnata.
Conclusioni che, invece, risultano ampiamente e logicamente argomentate, e costituiscono una delle possibili interpretazioni della transazione, senza entrare in conflitto evidente con alcuna delle regole di interpretazione.
4.4. Occorre, anzi, ricordare che questa Corte ha sempre affermato il principio per cui la valutazione della natura della transazione costituisce apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimita’ se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018 – Rv. 648460 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11632 del 13/05/2010 – Rv. 613105 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13717 del 14/06/2006 – Rv. 590340 – 01).
Nella specie, la Corte altoatesina non risulta aver operato alcuna affermazione contraria alla legge, in quanto, interpretando la volonta’ dei paciscenti, e’ pervenuta ad escludere che l’intesa raggiunta con la transazione avesse inteso novare l’originario rapporto contrattuale.
Tale approdo si presenta pienamente conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia, ed in particolare:
– sia quello per cui l’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilita’ tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtu’ della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volonta’ delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 – Rv. 659246 – 01; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 – Rv. 642407 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15444 del 14/07/2011 – Rv. 618562 – 01);
– sia quello per cui in materia di transazione novativa, e’ necessario che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perche’ la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volonta’ di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l’animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019 – Rv. 653632 – 02; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 – Rv. 642407 – 01).
La conclusione cui e’, conseguentemente, pervenuta la Corte d’appello – e cioe’ che, per effetto dell’assenza di un carattere novativo immediato della transazione e del mancato verificarsi della condizione in quest’ultima espressamente prevista, risultavano ancora azionabili i rimedi connessi all’originario contratto – si presenta parimenti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, essendo stato gia’ affermato il principio per cui nell’ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non gia’ che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall’accordo originario e da quello transattivo, bensi’ soltanto che l’eventuale venir meno di quest’ultimo fa rivivere l’accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l’articolo 1976 c.c., sancisce, l’irrisolubilita’ della transazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24377 del 16/11/2006 – Rv. 593325 – 01).
4.5. Ulteriormente, e conclusivamente, questa Corte ha affermato il principio per cui, anche in presenza di una transazione novativa, il giudice non puo’ far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell’inciso finale dell’articolo 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 32109 del 09/12/2019 – Rv. 656211 – 01).
Conseguenza logicamente riconducibile a tale principio e’ quella per cui l’effetto novativo della transazione puo’ essere ritenuto sussistente solo allorquando esso discenda direttamente dal negozio transattivo che tale effetto contempla, mentre non puo’ ritenersi immediatamente novativa la transazione che colleghi l’effetto novativo eventualmente contemplato, non alla conclusione in se’ della transazione medesima, ma alla sua regolare esecuzione, ponendo quest’ultima come condizione dello stesso effetto novativo, che quindi deve ritenersi comunque precluso in caso di mancato avverarsi della condizione di regolare esecuzione.
4.6. Esclusa la fondatezza della doglianza ex articolo 360 c.p.c., n. 3), va parimenti disattesa la doglianza riferita all’articolo 360 c.p.c., n. 5).
Rammentato il principio per cui quest’ultima previsione riguarda un vizio relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, e come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicche’ sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 – Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 – Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 – Rv. 644485 – 01), si deve rilevare che il motivo di ricorso – peraltro alquanto anodino – non viene a lamentare l’omessa valutazione diretta di fatti, ma invoca circostanze che, ad opinione del ricorrente (e dei ricorrenti incidentali), avrebbero dovuto determinare una diversa interpretazione della transazione, trasmodando, ancora una volta, in un inammissibile sindacato dell’operazione interpretativa svolta dalla Corte territoriale, e fermo restando che il motivo di ricorso fallisce anche nel dimostrare che le circostanze di cui si lamenta l’omessa valutazione – peraltro indicate in modo non specifico-presentavano caratteri tali da rendere “unica interpretazione possibile” quella del carattere novativo della transazione.
4.7. Quanto ai profili ricondotti dal ricorso al disposto di cui all’articolo 132 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4), giova rammentare che questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, con la conseguenza che e’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 – Rv. 629830 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Nessuna di dette carenze estreme risulta ravvisabile nella motivazione della decisione impugnata, la quale espone il proprio percorso argomentativo in modo completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamente inconciliabili, di talche’ risulta inevitabile constatare che, ancora una volta, le doglianze dei motivi di ricorso -anche in questo caso del tutto indeterminate- si sostanziano in una critica del merito della decisione.
5. Il secondo motivo del ricorso di (OMISSIS) e’, parimenti, infondato.
5.1. La doglianza di omesso esame di fatti decisivi e’, almeno in parte, affetta da profili di inammissibilita’, in quanto non rispondente appieno al canone da Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 – 01), a mente del quale, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4), il ricorrente deve indicare: 1) il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso; 2) il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente; 3) il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti; 4) la sua “decisivita’”.
Il motivo di ricorso articolato dal ricorrente principale, invece, da un lato, enumera una serie di circostanze fattuali senza in alcun modo puntualizzare ne’ da dove esse risultino ne’ quando e dove siano state oggetto di discussione e, dall’altro lato, viene ad addurre profili (quali la distribuzione della responsabilita’ per la mancata esecuzione della transazione) che non costituiscono “fatti”, bensi’ questioni o argomentazioni, in tal modo venendo ad estendere in modo inammissibile il paradigma normativo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 – Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 – Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 – Rv. 644485 – 01).
5.2. In relazione ad altri “fatti” per i quali si puo’ assumere la rispondenza al perimetro applicativo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5) – quale l’incidenza che sulla possibilita’ di eseguire la transazione avrebbe avuto il rifiuto del terzo proprietario confinante di acconsentire all’occupazione del proprio fondo – la doglianza risulta invece radicalmente infondata, per avere la Corte territoriale direttamente ed espressamente esaminato il profilo dedotto (cfr. pag. 46, primo capoverso della motivazione).
5.3. Ulteriormente, l’insieme di circostanze dedotte – laddove esse non trasmodino in mere argomentazioni giuridiche – appaiono del tutto prive del carattere della “decisivita’”, sol che si consideri che:
– quanto alle deduzioni in ordine all’imputabilita’ soggettiva della mancata esecuzione della transazione, lo stesse non considerano ne’ che detta mancata esecuzione e’ stata assunta dalla decisione impugnata quale fattore oggettivo che ha impedito il verificarsi della condizione contemplata nella transazione – sicche’ il profilo di non imputabilita’ non varrebbe ad escludere il mancato avverarsi della condizione – ne’ che la responsabilita’ del ricorrente non e’ stata affermata sulla scorta della mancata esecuzione della transazione (cui il ricorrente – come piu’ volte in ricorso sottolineato – e’ rimasto estraneo) ma sull’originario rapporto contrattuale – di direzione lavori – con la committenza;
– le deduzioni concernenti l’assenza di vizi di progettazione (pag. 36 ricorso (OMISSIS)) non investono in alcun modo la ratio della decisione impugnata, in quanto (OMISSIS)

 

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