Qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da più locatori

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6596.

Qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da più locatori

Qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da più locatori, in capo a ciascuno dei comproprietari concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo, peraltro, a regole di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti; con la conseguenza che l’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti

Ordinanza|6 marzo 2023| n. 6596. Qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da più locatori

Data udienza 11 gennaio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: LOCAZIONE – CANONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16962/2019 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. (ora (OMISSIS) s.p.a.), in persona Procuratore
Speciale, elettivamente domiciliata in Roma Lungotevere dei Mellini, 45,presso lo studio dell’avvocato Bellante Marco che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Ammirati Luigi;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) in persona del proprio Procuratore Avv. Vincenzo Maria Carena, rappresentato e difeso da se medesimo;
-controricorrenti –
e nei confronti di
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante, Dott. (OMISSIS), con sede legale in Torino, Largo Brescia 51,
-intimato –
avverso la sentenza n. 590/2019 della Corte di Appello di Torino, depositata il 03/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere Pasquale Gianniti;

FATTI DI CAUSA

1.In data 18 maggio 2018 Stievano Marco (quale procuratore speciale di (OMISSIS), (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) s.n.c. di (OMISSIS) e (OMISSIS)) e l’Avv. Vincenzo Maria Carena (quale procuratore speciale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)) sottoscrivevano contratto di locazione con la societa’ (OMISSIS) s.p.a. avente ad oggetto porzione di fabbricato sito in (OMISSIS), via (OMISSIS) (stabile interamente in comunione tra tutti i soggetti rappresentati), composto da sottotetto e copertura e due locali cantina, per il posizionamento di palo porta antenne ed apparati da utilizzarsi per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni.
Il contratto aveva termine iniziale all’1.6.2015 e prevedeva un canone di Euro 7.100,00 annui da pagarsi in rate semestrali anticipate entro la prima decade del mese con bonifico sul conto corrente indicato nel contratto medesimo, intestato alle locatrici (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. I locatori, allegando il mancato pagamento dei canoni di locazione da gennaio 2016, intimavano alla societa’ (OMISSIS) sfratto per morosita’ avanti al Tribunale di Torino.
Davanti a detto Tribunale si costituiva la societa’ intimata, allegando la sua impossibilita’ nel pagamento del canone, in quanto tutti i bonifici eseguiti erano stati stornati, per sopravvenuta inoperativita’ del conto corrente indicato nel contratto, a causa dell’intervenuto decesso delle intestatarie.
Convertito il rito senza emissione di ordinanza di rilascio, i locatori chiedevano risolversi il contratto per inadempimento della conduttrice con condanna di quest’ultima al pagamento dei canoni, scaduti ed a scadere sino all’effettivo rilascio.
La conduttrice resisteva alla domanda: negando la morosita’; sostenendo che i conduttori non avevano mai comunicato congiuntamente le coordinate bancarie del nuovo conto corrente, sul quale eseguire i pagamenti; imputando a negligenza dei locatori il mancato incasso dei canoni.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4654/2018 – dopo aver rilevato che: a) il luogo dell’adempimento non e’ elemento essenziale del contratto tale da chiedere il consenso di tutti i comproprietari per la relativa modifica; b) qualora la titolarita’ della posizione di locatore appartenga a piu’ soggetti, tutti i locatari sono legittimati ad esercitare nei confronti del conduttore le azioni derivanti dal contratto di locazione e tutti sono legittimati anche a ricevere dal conduttore il pagamento dell’intero canone di locazione; c) la conduttrice nemmeno aveva provato di aver sempre corrisposto il canone di locazione sul conto corrente indicato nel contratto; d) tali rimesse erano state tutte stornate, sussistendo tale prova solo per la rimessa di novembre 2016 – accertava il grave inadempimento di (OMISSIS) s.p.a. nel pagamento dei canoni di locazione e pronunciava la risoluzione del contratto di locazione, con condanna al rilascio ed al pagamento dei canoni insoluti maggiorati degli interessi convenzionali di mora, oltre alle spese del grado.
3. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la societa’ (OMISSIS) s.p.a., articolando quattro motivi.
Con il primo motivo la societa’ appellante si doleva che il primo giudice avesse accertato il suo inadempimento nel pagamento dei canoni, nonostante la chiusura del conto corrente indicato nel contratto (sul quale eseguire i pagamenti medesimi), circostanza che da sola avrebbe impedito di eseguire i pagamenti del canone di locazione.
Con il secondo e terzo motivo la societa’ appellante, pur riconoscendo che ciascun singolo locatore sarebbe stato legittimato ad agire da solo per il rilascio dell’immobile, censurava la sentenza del giudice di primo grado la’ dove quest’ultimo aveva ritenuto nel potere di ciascun singolo locatore modificare unilateralmente una clausola del contratto di locazione, senza il consenso degli altri. Tale circostanza avrebbe comportato il rischio per il conduttore di essere esposto a pagamenti che avrebbero potuto essere richiesti da ciascun locatore, con effetti non liberatori per il conduttore. Da qui la necessita’, secondo l’appellante, che tutti i conduttori congiuntamente indicassero il nuovo conto corrente per l’esecuzione dei pagamenti, diversamente da quanto affermato dal Tribunale.
Con il quarto ed ultimo motivo la societa’ appellante, in conseguenza della mancata indicazione congiunta da parte dei locatori della nuova modalita’ di pagamento, deduceva l’insussistenza del proprio inadempimento e comunque l’assenza del requisito delta gravita’ dell’inadempimento, allegando la propria buona fede contrattuale per aver tenuto i locatori una condotta di inspiegabile ostruzionismo nel non indicare gli estremi del nuovo conto corrente sul quale eseguire i pagamenti.
All’appello resistevano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).
La Corte di appello, con sentenza n. 590/2019, respingeva tutti e quattro i motivi di impugnazione sulla base delle seguenti argomentazioni: a) l’articolo 4 del contratto di locazione indicava convenzionalmente il luogo di adempimento dell’obbligazione (mediante rimessa sul conto corrente ivi indicato intestato a due delle parti locatrici, quindi presso il domicilio di tali parti), che pero’, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, non e’ elemento essenziale del contratto; b) l’articolo 1182 comma 3 c.c., per l’ipotesi in cui il luogo dell’adempimento non sia determinato o non possa desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, per evidenti ragioni di certezza detta i criteri da seguirsi qualora l’obbligazione consista nel pagamento di una somma di denaro: detta obbligazione deve adempiersi al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza dell’obbligazione, ma, se tale domicilio e’ diverso e cio’ rende piu’ gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio; c) quindi, affinche’ l’obbligazione pecuniaria possa essere adempiuta dal debitore al proprio domicilio deve sussistere un duplice requisito: l’esecuzione della prestazione al nuovo domicilio dell’accipiens deve rivelarsi piu’ gravosa e, d’altra parte, il debitore stesso deve dichiarare al creditore di volersi avvalere di detta facolta’, con comunicazione che riveste carattere essenziale e che dev’essere adeguatamente motivata.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che: a) essendo venuto meno il luogo dell’adempimento determinato nel contratto di locazione, la societa’ appellante avrebbe potuto adempiere presso il proprio domicilio, qualora lo avesse dichiarato ai locatori (anche ai rispettivi procuratori speciali), allegando la gravosita’ dell’adempimento al domicilio del creditore; b) in difetto della dichiarazione di cui al comma 3 dell’articolo 1182 c.c., la societa’ appellante era quindi tenuta al pagamento del canone di locazione al domicilio della parte locatrice, con la precisazione che, in quanto detta parte era costituita da piu’ locatori (essendo i locatori comproprietari in comunione dell’immobile oggetto delta locazione), si applicava la disciplina della solidarieta’ di cui all’articolo 1292 c.c. (cfr. Cass. n. 14530/2009, Cass. n. 6019/1995, Cass. n. 3175/1989, Cass. n. 350/1989, Cass. n. 3174/1989), ragion per cui l’adempimento del debitore verso uno dei creditori e’ idoneo a liberarlo nei confronti di tutti i creditori; c) quindi, non sarebbe stata necessaria alcuna modifica del contratto di locazione, ben potendo la societa’ appellante adempiere all’obbligazione di pagamento del canone di locazione nei confronti di una qualsiasi delle parti locatrici con effetto liberatorio nei confronti di tutte le altre (e analogo effetto liberatorio avrebbe avuto il pagamento eseguito ad uno dei procuratori speciali delle parti locatrici); d) neppure la societa’ appellante aveva offerto (sia pure in modo non formale) seriamente, tempestivamente e completamente l’adempimento della prestazione, persistendo nella volonta’ di non ottemperare al pagamento del canone di locazione al punto di condurre il giudice di primo grado alla pronuncia di condanna al pagamento.
4. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a..
Con controricorso notificato alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. ha resistito al ricorso l’Avv. Vincenzo Maria Carena, “quale procuratore dei Sigg.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonche’ del Dott. (OMISSIS), in proprio quale procuratore speciale nonche’ quale difensore” dei controricorrenti. Peraltro il controricorso risulta notificato anche alla (OMISSIS) s.r.l.
La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.
Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni.
Hanno depositato memorie i difensori di entrambe le parti: il difensore di parte ricorrente ha fatto presente (ed ha anche documentato) che la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha cambiato denominazione in (OMISSIS) s.p.a.; mentre il difensore di parte resistente ha depositato anche nota spese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.II ricorso e’ affidato a cinque motivi
1.1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione degli articoli 1182, 1218, 1572 e 1453 c.c. nella parte in cui ha dichiarato l’inadempimento della conduttrice, nonostante la pretesa di corresponsione del canone di locazione fosse stata avanzata da alcuni locatori soltanto secondo modalita’ di pagamento difformi da quelle contrattualmente pattuite (e cioe’ mediante pagamento del canone su un conto diverso da quello indicato nel contratto congiuntamente agli altri locatori).
Osserva che il singolo locatore e’ senz’altro legittimato ad esigere la prestazione pattuita e ad agire giudizialmente per l’eventuale inadempimento del contratto, ma non puo’ ritenersi legittimato a modificare unilateralmente una clausola del contratto, che definisce le modalita’ di pagamento, benche’ questa non costituisca un elemento essenziale del contratto (nella specie, l’articolo 4 del contratto di locazione, che prevedeva quale luogo dell’adempimento il conto corrente intestato alle Signore (OMISSIS) e (OMISSIS)): diversamente opinando, in presenza di un contratto stipulato da piu’ locatori, ognuno di essi potrebbe reclamare che il pagamento del canone debba avvenire con modalita’ diverse da quelle congiuntamente pattuite; ne deriverebbe un “devastante caos negoziale”, atteso che il conduttore dovrebbe pagare ogni volta secondo le indicazioni ricevute dall’ultimo locatore un istante prima dell’esecuzione dell’ultimo bonifico.
1.2. Con il secondo motivo la societa’ ricorrente denuncia la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 1220 c.c. nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto pur in presenza di una valida offerta di adempimento della conduttrice (e cioe’ mediante offerta di pagamento previa indicazione congiunta da parte di tutti i locatori del nuovo conto corrente di accredito in sostituzione di quello pattiziamente indicato nel contratto).
Osserva che la corte territoriale ha erroneamente desunto che la volonta’ della societa’ di non ottemperare ai propri obblighi contrattuali dalla circostanza che la stessa non aveva mai effettuato una offerta di pagamento seria e tempestiva. Cio’ in quanto la societa’ aveva sempre dichiarato la propria immediata disponibilita’ al pagamento dei canoni di locazione a condizione che tutti i locatori (superstiti ed eredi dei locatori defunti) indicassero congiuntamente un nuovo conto per l’esecuzione dei relativi bonifici in sostituzione di quello previsto nel contratto; ed, anzi, si era immediatamente attivata per individuare i nuovi titolari del rapporto (succeduti alle defunte (OMISSIS)) e per procurarsi il consenso di tutti i locatori alla individuazione di un nuovo conto corrente sul quale effettuare i relativi pagamenti.
Rileva che, all’incontro di mediazione svoltosi in data 5 giugno 2018, erano comparsi tutti i locatori (l’Avv. Carena, quale procuratore dei locatori superstiti, ed il Titolare della Parrocchia di (OMISSIS), quale erede designato delle defunte signore (OMISSIS)), ragion per cui sarebbe stato sufficiente in quella sede che venisse indicato un conto corrente per consentire a (OMISSIS) di poter adempiere.
1.3. Con il terzo, quarto e quinto motivo la societa’ ricorrente denunzia la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1206, 1218 e 1220 c.c., nella parte in cui ha dichiarato la responsabilita’ del conduttore, nonostante quest’ultimo, al momento della notificazione dello sfratto, fosse nella materiale impossibilita’ di eseguire il pagamento (per essere stato chiuso il conto corrente di accredito previsto nel contratto e per non avere i locatori, neppure singolarmente, indicato un nuovo conto sul quale potere eseguire i pagamenti); nonche’ per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso e per omessa pronuncia ex articolo 112 c.p.c.) nella parte in cui: a) ha omesso l’esame delle suddette circostanze (che costituivano un fatto decisivo per il giudizio ed erano state oggetto di discussione tra le parti); b) ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale erano state dedotte le suddette circostanze e, quindi, l’inconfigurabilita’ di un inadempimento imputabile alla conduttrice.
Sotto il primo profilo, osserva la societa’ ricorrente che la raccomandata, ricevuta in data 19 gennaio 2018, era si’ stata “la prima ed unica diffida stragiudiziale di pagamento”, come osservato dal giudice di primo grado, ma in essa non era affatto contenuta l’indicazione del nuovo conto corrente sul quale essa avrebbe potuto eseguire il pagamento.
Rileva che – poiche’ tale indicazione era ad essa giunta soltanto con mail 23 febbraio 2018, successivamente alla notifica dello sfratto (avvenuta in data 7-8 febbraio) – alla data di intimazione dello sfratto, non era stata comunque nella materiale possibilita’ di adempiere, in quanto, da un lato, era stato chiuso il conto pattuito nel contratto e, dall’altro, i locatori superstiti, venendo meno all’onere di cooperazione che su di essi gravava, non avevano ancora indicato un nuovo conto di accredito.
Sotto il secondo profilo, osserva che nel caso di specie non trova applicazione l’articolo 348 ter c.p.c., in quanto il fatto storico, che si assume decisivo e che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, risulta essere stato pretermesso dai giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio, con la conseguenza che la sentenza di appello non avrebbe affatto confermato la decisione di primo grado sulla base delle “stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto” (ma sulla base del medesimo omesso esame).
Infine, sotto il terzo ed ultimo profilo, la societa’ richiama il ricorso in appello (p. 16, rigo 9 ss) e le note autorizzate successive alla comparsa della controparte (p. 4), atti nei quali aveva espressamente eccepito davanti al giudice di secondo grado la sua impossibilita’ di eseguire il pagamento a causa della chiusura del precedente conto corrente e della mancata indicazione di un nuovo conto di accredito.
2. Il ricorso e’ inammissibile.
Invero, l’articolo 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (entrata in vigore il 4/7/2009 e, pertanto, applicabile alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato mediante ricorso per cassazione sia stato pubblicato o depositato successivamente a detta data), al comma 1 numero 1, prevede che il ricorso per cassazione e’ inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
Tanto si verifica nel caso di specie, nel quale il ricorso presuppone una questione di fondo: se i diritti, che insorgono da un contratto stipulato da piu’ parti (nella specie, un contratto di locazione stipulato da una pluralita’ di locatori) siano esercitabili non soltanto congiuntamente ma anche singolarmente da ciascuna delle parti (nella specie, da ciascun locatore).
Orbene, secondo principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:
– qualora in un contratto di locazione di immobile la parte locatrice sia costituita da piu’ locatori, in capo a ciascuno dei comproprietari concorrono, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo, peraltro, a regole di comune esperienza che uno o alcuni dei comproprietari gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti; con la conseguenza che l’eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non puo’ essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di colui o di coloro che apparivano agire per tutti (Cass. n. 1986 del 02/02/2016; Cass. n. 5077 del 03/03/2010);
– qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da piu’ locatori, ciascuno di essi e’ tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore, alla medesima prestazione, cosi’ come, dal lato attivo, ognuno degli stessi puo’ agire nei riguardi del locatario per l’adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarieta’ di cui all’articolo 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non da’ luogo, percio’, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori (Cass. n. 18069/2019; n. 14530/2009; n. 6019/1995; v. anche Cass. nn. 3174-3175/1989 e n. 350/1989, n. 350).
3. Oltre che inammissibile nel senso indicato, il ricorso, se fosse possibile indugiare nell’esame dei motivi, e’ anche infondato.
3.1. In via generale, occorre considerare che nell’economia dell’articolo 1182 c.c., il comma 1 risulta applicabile anche in presenza di prestazione costituita da un’obbligazione di pagamento di somma di danaro.
Orbene, nel caso di specie, il venir meno (per morte) del domicilio di pagamento convenzionale, concretandosi in un fatto oggettivo determinante la sua inesistenza e, quindi, l’impossibilita’ sopravvenuta della sua applicazione,
-non determinava, in mancanza di previsione contrattuale nel senso di una nuova determinazione congiunta fra le parti del luogo di pagamento, una sorta di obbligo di rinegoziare il luogo di pagamento e nemmeno, sempre per l’assenza di previsione contrattuale, un impegno a che il pagamento avvenisse in luogo congiuntamente indicato dai colocatori;
-ma determinava soltanto la soggezione dell’obbligazione di pagamento alla norma dell’articolo 1182, comma 3, c.c. e, dunque, essendo l’obbligazione solidale sul piano attivo, la possibilita’ che la conduttrice pagasse al domicilio anche di uno solo dei colocatori.
Peraltro, nella lettera di diffida del 19 gennaio 2018, anteriore all’intimazione di sfratto, che – come emerge dal controricorso – pur provenendo da una parte dei colocatori succedeva alla comunicazione del decesso delle de cuius, emerge che si indicava dove pagare e la richiesta di pagamento nel luogo indicato e tale richiesta ben poteva venire solo da una parte dei locatori, essendo ognuno legittimato a chiedere il pagamento e potendo esso avvenire anche ad uno solo dei colocatori-concreditori.
3.2. Tanto precisato, anche a voler ritenere ammissibile il ricorso, infondati sono tutti i motivi.
3.2.1. Infondato e’ il primo motivo, in quanto, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, in difetto della dichiarazione di cui all’articolo 1182 c.c., parte conduttrice era tenuta al pagamento del canone di locazione al domicilio di parte locatrice, “con la precisazione che, in quanto costituita da piu’ locatori (essendo i locatori comproprietari in comunione dell’immobile oggetto di locazione), si applica la disciplina della solidarieta’ di cui all’articolo 1292 c.c. (…) per cui l’adempimento del debitore verso uno dei creditori e’ idoneo a liberarlo nei confronti di tutti i creditori”.
In altri termini, l’iniziativa per ottenere il pagamento dei canoni dalla conduttrice non necessariamente doveva essere portata avanti dalla totalita’ dei comproprietari/locatori, ben potendo essere portata avanti soltanto da alcuni di essi, in mancanza di opposizione degli altri, il cui consenso andava presunto fino a prova contraria.
D’altronde, le modalita’ di versamento dei canoni di locazione sul conto corrente indicato in contratto sono semplici modalita’ operative di esecuzione del medesimo, che vanno sempre interpretate secondo buona fede, in modo da poter conservare la validita’ del contratto: Invero, l’articolo 1366 c.c. impone che il contratto deve essere interpretato seconda buona fede, mentre l’articolo 1367 prevede che nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto anziche’ in quello secondo cui non ne avrebbero nessuno. Ne consegue che, in caso di chiusura del conto indicato in contratto per il pagamento dei canoni a seguito del decesso del relativo intestatario, la modifica del conto su cui il conduttore deve effettuare il pagamento, puo’ essere comunicata da uno solo dei comproprietari, dovendosi presumere il consenso degli altri, in mancanza di opposizione.
Per le ragioni che precedono il decesso delle due intestatarie del conto corrente indicato in contratto e la chiusura del conto corrente medesimo in alcun modo legittimava la conduttrice a cessare per piu’ di due anni il pagamento del canone.
3.2.2. Infondato e’ anche il secondo motivo, in quanto l’offerta di pagamento, effettuata in piu’ occasioni da parte conduttrice (con mail di (OMISSIS) del 7 novembre 2017, con mail Avv. Bellante del 21 febbraio 2018, all’udienza del 3 luglio 2018 avanti al Tribunale di Torino), essendo condizionata alla previa indicazione congiunta da parte di tutti i locatori del nuovo conto corrente di accredito in sostituzione di quello pattiziamente indicato in contratto, non era affatto una offerta valida ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1220 cc.
3.2.3. Infondati sono infine gli ultimi tre motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, in quanto parte resistente ha documentato di aver comunicato a (OMISSIS) le nuove coordinate bancarie ove pagare i canoni (il conto intestato al Condominio di via (OMISSIS)) in data antecedente alla costituzione ed alla notifica dell’intimazione di sfratto. E, d’altra parte, entrambi i giudici di merito (con valutazione di fatto insindacabile nella presente sede) hanno ritenuto non decisivo la circostanza che le coordinate bancarie del nuovo conto corrente, intestato al Condominio, fossero state comunicate mediante una semplice mail inviata dalla impiegata dello Studio dell’Amministratore.
4. Alla inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna della societa’ ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonche’ la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n.
4315).

P.Q.M.

La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la societa’ ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto.

 

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