Reato previsto dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1967 n. 895

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3667.

Integra il reato previsto dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (come modif. dall’art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) lo svolgimento di trattative, purché connotate da requisiti di serietà ed affidabilità, tra soggetti interessati alla negoziazione di armi o munizioni senza licenza, rientrando tali contatti preliminari nella condotta di “porre in vendita”, vietata dalla norma incriminatrice.

Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3667. Reato previsto dall’art. 1 della legge 2 ottobre 1967 n. 895

Data udienza 3 dicembre 2021

Integrale
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. TRIPICCIONE Debora – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3 marzo 2021 emessa dalla Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CENICCOLA Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le richieste dei difensori, avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS), i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato ascritto al capo G dell’imputazione – per avere posto in vendita, in concorso con terzi, trenta pacchi contenenti fucili, pistole, giubbotti antiproiettile e relativo munizionamento, idonei ad equipaggiare 10/15 persone, al prezzo di Euro 70.000 a scatola – e, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, contestata in relazione ai capi B, C ed F, ha rideterminato la pena complessiva in anni quindici di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Con la sentenza di primo grado il (OMISSIS) e’ stato dichiarato responsabile dei seguenti reati in tema di sostanze stupefacenti:
– per avere, in concorso con (OMISSIS) e con altri, alcuni dei quali identificati, tra cui (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), acquistato in (OMISSIS), ivi detenuto ed offerto in vendita kg. 30 di cocaina da trasportare in Italia. In particolare l’imputato ed il (OMISSIS) si occupavano di organizzare e garantire il trasferimento della cocaina in Italia attraverso la simulazione di una spedizione diplomatica che avrebbe consentito il trasporto della sostanza stupefacente, occultata in apposite valigie, sfruttando le prerogative della cd. “valigia diplomatica” (capo A);
– partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, unitamente a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nell’ambito della quale l’imputato ed il (OMISSIS) si occupavano di organizzare e coordinare le attivita’ strumentali al perfezionamento delle importazioni della droga (capo B);
– per avere, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), acquistato, detenuto e offerto in vendita, nonche’ tentato di trasportare dal (OMISSIS) kg. 900,00 di hashish (capo C, riqualificato in tentativo dalla sentenza di primo grado);
– per avere, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), acquistato, detenuto e trasportato dall’Olanda una partita di marijuana (amnesia) e di hashish del peso complessivo di kg. 50,00 (capo F).
2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di fiducia di (OMISSIS) deducendo nove motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1 Con i primi due motivi deducono i vizi cumulativi di inosservanza di norme processuali (articoli 438 c.p.p., comma 6, articoli 442 e 458 c.p.p.) e di illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione in relazione alla omessa dichiarazione della nullita’ sia dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 30 gennaio 2018 che dell’ordinanza del Tribunale del 17 aprile 2018. Con il primo provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 458 c.p.p., comma 2, era stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, senza consentire alle parti di interloquire, era stata ordinata la restituzione degli atti al giudice competente impedendo, cosi’, alla difesa di formulare la richiesta di giudizio abbreviato semplice.
Tale eccezione di nullita’ era stata sollevata alla prima udienza dibattimentale in cui l’imputato aveva anche reiterato la precedente richiesta di abbreviato condizionato e formulato le richieste di giudizio abbreviato “diversamente” condizionato ovvero di giudizio abbreviato semplice. Con ordinanza del 17 aprile 2018 il Tribunale aveva rigettato tutte le istanze ritenendo intempestive le nuove richieste formulate, ivi compresa quella di giudizio abbreviato semplice. La Corte di appello, condividendo tali valutazioni, e’ incorsa in un’erronea interpretazione della disciplina del rito abbreviato e, in particolare, dell’articolo 438 c.p.p., comma 6, che consente di riproporre la richiesta solo dopo che e’ stata rigettata la precedente. A cio’ si aggiunge che alcuna decadenza puo’ essere maturata nel caso di specie atteso che l’imputato ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato nel termine previsto dall’articolo 458 c.p.p., comma 1, e che l’articolo 438 c.p.p., comma 5-bis, prevede una mera facolta’ per l’imputato di formulare contestualmente una richiesta subordinata di giudizio abbreviato semplice. Si deduce, inoltre, che, in considerazione dell’istruttoria dibattimentale, celebrata, in parte, attraverso l’espletamento delle prove testimoniali e degli esami dell’imputato e del (OMISSIS) cui era stata subordinata la richiesta di giudizio abbreviato, poteva, comunque, riconoscersi all’imputato la diminuente del rito.
2.2 Con il terzo ed il quarto motivo si deducono i vizi di motivazione e di violazione di legge in merito alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante gli elementi favorevoli emergenti dagli atti (quale, tra l’altro, la marginale partecipazione ai fatti dell’imputato, a solo titolo di concorso morale) e dal dibattimento di appello in cui l’imputato ha, tra l’altro, rinunciato ai motivi inerenti l’affermazione di responsabilita’, depositato una seconda dichiarazione con la quale, oltre a ribadire le parziali ammissioni gia’ contenute nella dichiarazione del 7 maggio 2019, ha chiarito i termini relativi alla missione dei servizi segreti e della vicenda “(OMISSIS)”, confermato la sua promessa di assistenza al (OMISSIS), nonche’ dichiarato il proprio pentimento.
2.3 Con il quinto motivo si deducono i vizi cumulativi di mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione e di violazione di legge in relazione alla omessa riqualificazione come “tentativo di importazione” della condotta di cui al capo A. In particolare la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con il fatto storico della mancata importazione della sostanza stupefacente e, soprattutto, con il contenuto delle conversazioni intercettate il 22 dicembre 2016 e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dal (OMISSIS) del 9 ottobre 2017, che ha chiarito che i 30 kg di cocaina erano stati “stoccati” da (OMISSIS) in una casa che aveva preso in affitto in (OMISSIS), ma che poi la droga era stata restituita a causa del mancato raggiungimento di un accordo.
2.4 Con il sesto ed il settimo motivo si deducono i vizi di carenza e manifesta illogicita’ della motivazione, travisamento della prova, omessa valutazione degli esiti dell’esame dell’imputato e del coimputato (OMISSIS), nonche’ di violazione di legge, in relazione alla ritenuta insussistenza della desistenza in relazione al capo A. Si rileva, tra l’altro, che pur avendo il (OMISSIS) promesso il proprio contributo in relazione alla sua carica diplomatica, da un lato, il gruppo non raggiunse l’accordo, e, dall’altro, l’imputato non si reco’ mai in (OMISSIS). Cio’ e’ sufficiente a configurare l’invocata desistenza, essendo, a tal fine, irrilevante l’accordo con cui l’imputato ed il (OMISSIS) si impegnarono a rimborsare i (OMISSIS) di 50.000,00 Euro per la mancata importazione della sostanza. La motivazione e’, inoltre, illogica laddove esclude la volontarieta’ della desistenza ponendo l’accento sull’omessa ratifica dell’incarico diplomatico dell’imputato di Ambasciatore di (OMISSIS) e (OMISSIS), e senza confrontarsi con il dato, riconosciuto anche dalla sentenza di primo grado, che ascrive alla sola mancanza di denaro il fallimento del progetto in (OMISSIS). La scelta del (OMISSIS), infatti, fu frutto di un suo ripensamento, dovuto a problemi di denaro, e non fu affatto determinata dal mutamento delle condizioni relative al trasporto della droga, atteso che sin dall’inizio l’imputato era consapevole dell’impossibilita’ di organizzare una vera missione diplomatica a âEuro˜âEuroËœcopertura” dell’operazione.
2.5 Con l’ottavo motivo di ricorso si deducono vizi cumulativi di carenza e manifesta illogicita’ della motivazione nonche’ di violazione dell’articolo 191 c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza della disponibilita’ delle armi di cui al capo G (la responsabilita’ e’ stata desunta dalla disponibilita’ di video che l’imputato avrebbe mostrato al (OMISSIS) relativi alle armi). L’imputato sia nel memoriale del 7 maggio che all’udienza del 3 marzo 2021 ha chiarito che i video relativi alle armi erano stati reperiti su internet e costituivano parte della messa in sciena volta ad indurre il referente del (OMISSIS) interessato all’acquisto ( (OMISSIS)) a versare un acconto. L’imputato non aveva alcuna possibilita’ di procurarsi armi ne’ a (OMISSIS) (Stato privo di difesa militare autonoma) ne’ presso altri canali. Lo stesso coimputato (OMISSIS) ha riferito di avere solo ricevuto una serie di video ma di non essere a conoscenza dell’effettiva disponibilita’ delle armi da parte del (OMISSIS).
2.6 Con il nono motivo si deduce la violazione degli articoli 646 e 669 c.p.p., nonche’ l’illegittima determinazione del trattamento sanzionatorio atteso che l’aumento per la continuazione per il reato di cui al capo A e’ stato computato due volte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso e’ parzialmente fondato, limitatamente ai motivi relativi al capo G) dell’imputazione ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre va rigettato nel resto per complessiva infondatezza dei motivi dedotti. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al capo G) perche’ il fatto non sussiste ed il trattamento sanzionatorio, in relazione al quale non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ essere rideterminato da questa Corte nella misura di anni tredici e mesi sei di reclusione.
2. I primi due motivi sono infondati. La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione di legge e con motivazione immune da illogicita’ o contraddittorieta’
evidenti, ha ritenuto la legittimita’ di entrambe le ordinanze in quanto la difesa non ha avanzato alcuna richiesta di giudizio abbreviato semplice nel corso dell’udienza fissata dinanzi al giudice per le indagini preliminari per la discussione dell’istanza di giudizio abbreviato condizionato ai sensi dell’articolo 458 c.p.p., comma 2, ne’ ha formulato una specifica riserva a verbale o depositato memorie al riguardo.
Va, infatti, considerato che in caso di giudizio immediato, l’articolo 458 c.p.p., comma 1, prevede un unico termine di decadenza per la formulazione della richiesta di giudizio abbreviato, sia esso semplice o condizionato. Come e’ gia’ stato rilevato da questa Corte (Sez. 1, n. 21439 del 3/4/2019), non puo’, dunque, verificarsi alcuna decadenza se l’imputato, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, formula una richiesta di giudizio abbreviato condizionato, anche senza formulare la richiesta subordinata di abbreviato “secco”, in quanto cio’ che rileva e’ che entro detto termine sia stata manifestata la volonta’ di accedere al rito speciale.
Va, peraltro, aggiunto che l’articolo 438, comma 5-bis, c.p.p. prevede una mera facolta’ per l’imputato di proporre una richiesta di giudizio abbreviato semplice subordinata al rigetto di quella principale.
Cio’ consente di ritenere che, allorche’ sia stato emesso il decreto di giudizio immediato, in caso di rigetto dell’istanza principale, l’imputato, che non si sia avvalso di detta facolta’, possa chiedere il giudizio abbreviato semplice nel corso dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 458 c.p.p., comma 2, dovendosi considerare tale udienza corrispondente a quella prevista dall’articolo 438 c.p.p., comma 6, con riferimento all’ipotesi in cui si proceda con le forme ordinarie alla celebrazione dell’udienza preliminare.
Secondo un indirizzo ermeneutico di questa Corte, infatti, qualora l’imputato abbia tempestivamente richiesto il rito abbreviato condizionato e l’istanza sia stata respinta dal giudice per le indagini preliminari, non puo’ considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile, la proposizione della richiesta di rito abbreviato semplice formulata all’udienza camerale di cui all’articolo 458 c.p.p., comma 2, non ostandovi l’articolo 438 c.p.p., comma 5-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 23 giugno 2017, il quale – nel prevedere che, con la richiesta di rito abbreviato condizionato puo’ essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, quella di rito abbreviato semplice o di patteggiamento – introduce una mera facolta’ e non l’obbligo di proposizione della richiesta subordinata contestualmente a quella principale. (Sez. 1, n. 21439 del 03/04/2019, Rv. 275812; il medesimo principio e’ stato affermato anche da Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, dep. 2016, Rv. 266271, che ha escluso la tardivita’ della richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all’udienza fissata ai sensi dell’articolo 458 c.p.p., comma 2, considerando che il giudizio abbreviato condizionato ed il giudizio abbreviato semplice non costituiscono due diversi riti alternativi, ma modalita’ differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso dell’udienza).
Analogamente, in tema di procedimento per decreto, Sez. 4, n. 34151 del 07/06/2012, Santini, Rv. 253517 ha affermato che qualora l’imputato abbia tempestivamente richiesto, con l’atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio abbreviato condizionato e l’istanza sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all’udienza fissata, ai sensi dell’articolo 464 c.p.p., comma 1, non puo’ considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell’atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non gia’ due diversi riti alternativi, ma modalita’ differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza.
Ritornando al caso di specie, dunque, l’imputato avrebbe dovuto formulare la richiesta di giudizio abbreviato semplice nel corso dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 458 c.p.p., comma 2. Pertanto, la sentenza impugnata ha condivisibilmente ritenuto legittima la valutazione in merito alla tardivita’ della relativa richiesta formulata nel corso dell’udienza dibattimentale, essendosi il Tribunale conformato alla giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, secondo la quale la richiesta “riproposta” al giudice del dibattimento ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., deve essere identica a quella rigettata dal giudice per le indagini preliminari e non puo’ essere mutata. In particolare, si e’ affermato che la facolta’ di riproporre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, gia’ rigettata presuppone necessariamente che essa non sia mutata nel contenuto, restando conseguentemente preclusa la possibilita’ di trasformare, per tale via, la richiesta da condizionata ad incondizionata (Sez. 3, n. 1851 del 2/12/2010, dep. 2011, Rv. 249054; Sez. 3, n. 19729 del 14/04/2011, Sorrento, Rv. 250334; Sez. 1, n. 21219 del 27/04/2011, Carlino, Rv. 250232). Da ultimo Sez. 1, n. 20758 del 13/02/2018, Valentini, Rv. 273126 ha affermato che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad un’integrazione probatoria, affinche’ il giudice di primo grado ed eventualmente il giudice dell’impugnazione possano procedere a sindacare nel merito detta decisione, e’ necessario che la parte abbia riproposto al giudice di primo grado, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento, la medesima richiesta gia’ oggetto del provvedimento di rigetto.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto tardiva la richiesta di giudizio abbreviato semplice, trattandosi di una richiesta difforme da quella, esclusivamente di abbreviato condizionato, formulata dal ricorrente dinanzi al giudice per le indagini preliminari.
3. Procedendo, in ordine logico, all’esame delle questioni relative al capo A, ritiene il Collego che entrambe le doglianzt,articolate dal ricorrente in merito alla sua riqualificazione in tentativo (quinto motivo) ed all’omesso riconoscimento della desistenza (sesto e settimo motivo) sono infondate per le ragioni di seguito esposte.
Quanto all’invocata riqualificazione, giova rammentare che sulla consumazione del reato di importazione di sostanze stupefacenti, sono emersi due orientamenti nella giurisprudenza di legittimita’.
Secondo una prima tesi, ai fini della consumazione del reato e’ sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione dello stupefacente, senza necessita’ dell’acquisizione dell’autonoma detenzione della sostanza stupefacente (Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez Gutierrez, Rv. 280932; Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717).
Altra tesi ritiene, invece, necessaria l’acquisizione dell’autonoma detenzione della droga da parte dell’importatore, la quale si realizza anche attraverso l’assunzione da parte di quest’ultimo della gestione dell’attivita’ volta all’effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimate Rv. 277949 – 04; Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2011, Pezzica, Rv. 250560).
Orbene, qualunque tesi si voglia seguire, nella fattispecie in esame deve, comunque, ritenersi consumata la condotta di importazione atteso che, secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado, successivamente alla conclusione dell’accordo risulta conseguita la disponibilita’ della sostanza stupefacente. Risulta, infatti, accertato che la droga fu “stoccata” in un immobile situato in (OMISSIS) nella disponibilita’ del correo (OMISSIS); che fu predisposta la valigia con delle apposite cuciture con cui il (OMISSIS) doveva materialmente trasportare il carico approfittando del “foglio di missione diplomatico” che garantiva mancati controlli negli aeroporti di partenza e di arrivo.
Sulla base di tali circostanze di fatto, e’ stata, dunque, condivisibilmente ritenuta la consumazione del reato atteso che il gruppo di trafficanti italiani, di cui faceva parte anche il (OMISSIS), aveva gia’ assunto il “controllo” della sostanza e delle successive operazioni volte al suo ingresso in Italia.
3.1 Parimenti legittima ed immune da vizi e’ la motivazione in merito all’insussistenza della desistenza del (OMISSIS), avendo la Corte posto correttamente l’accento: a) sulla sua condotta, connotata dalla costante assicurazione del proprio apporto sia materiale che in termini di esercizio della propria influenza; b) sul fatto che la ratifica della sua carica diplomatica poteva ancora intervenire ed era, comunque, indipendente dalla sua volonta’; c) sulla irrilevanza delle considerazioni relative alla maggiore rischiosita’ del trasporto.
Cosi’ facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei consolidati principi di diritto in tema di desistenza e di recesso attivo. Questa Corte ha, infatti, piu’ volte affermato che la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volonta’ o necessitata da fattori esterni (tra le tante, Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647). In particolare, quanto alla desistenza, va ribadito che la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di liberta’ interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso – come accaduto nel caso in esame – il proseguimento dell’azione criminosa (Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 2, n. 7036 del 29/01/2014, Canade’, Rv. 258791).
4. E’, invece, fondato l’ottavo motivo di ricorso. La Corte territoriale, infatti, ha ribaltato la valutazione del Tribunale che aveva assolto l’imputato dal reato ascritto al capo G in considerazione dell’assenza di prove in ordine all’esistenza ed alla disponibilita’ delle armi. In particolare, la sentenza impugnata, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di reato di cui all’articolo 1 L. 2 ottobre 1976, n. 895, come modificato dall’articolo 9 L. 14 ottobre 1974, n. 497, ha correttamente ritenuto che la nozione di “porre in vendita” ricomprende anche le trattative.
Va, tuttavia, ribadito che dette trattative, affinche’ possano integrare il reato in esame devono essere connotate da requisiti di serieta’ ed affidabilita’, tali da rendere probabile il buon fine della negoziazione. In continuita’ con il principio affermato da Sez. 1, n. 5570 del 11/11/2011, dep. 2012, Tanda, Rv. 251835, va, dunque, ribadito che solo lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati alla negoziazione di armi o munizioni senza licenza integra il reato previsto dal L. n. 895 del 1967, articolo 1 (modificato dalla L. n. 497 del 1974, articolo 9), ravvisandosi in esso la condotta di “porre in vendita” prevista dalla norma. La norma, infatti, nel sanzionatore la condotta di chi senza licenza dell’autorita’ pone in vendita armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, non distingue tra il carattere negoziale o prenegoziale dell’attivita’ del privato ne’ tra effetti reali o obbligatori. Cio’ si evince anche dalla lettera della norma che sanziona, in alternativa, la cessione a qualunque titolo, delle armi in questione cosicche’, ai fini della configurabilita’ della condotta del “porre in vendita”, non sono necessari la diretta disponibilita’, nei potenziali contraenti, delle armi e del denaro ne’ tantomeno che alla condotta seguano effetti traslativi o la materiale consegna delle armi (Sez. 1, n. 10071 del 25/06/2014, dep. 2015, Lanfranchi, Rv. 262691).
La Corte territoriale, pur partendo da una corretta premessa giuridica, non ha fatto buon governo dei principi richiamati, avendo ritenuto sufficiente ad integrare una trattativa connotata da serieta’ gli elementi emergenti dalla conversazioni intercettate in ordine sia alla volonta’ del Lorenzetti (deceduto) di procurarsi delle armi da fuoco che all’invio di foto o di un video raffiguranti armi e giubbotti antiproiettili dal (OMISSIS) al (OMISSIS) e da questo mostrati ad un soggetto non identificato.
Tale motivazione si presenta all’evidenza carente di quella forza persuasiva superiore richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte per il caso di ribaltamento della sentenza assolutoria (Sez. LI, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262221; Sez.6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718).
In particolare, manca il dovuto confronto con gli elementi decisivi di segno opposto emergenti dalla sentenza di primo grado che, oltre a segnalare che l’unica fonte di prova consiste nelle intercettazioni, ha rilevato l’assenza, al di la’ dei dialoghi intercettati, di alcuna prova relativa alla effettiva esistenza delle armi oggetto della trattativa, al loro acquisto o disponibilita’ da parte del (OMISSIS) che, peraltro, ha negato tale circostanza, riferendo di avere scaricato un video da internet raffigurante delle armi.
Poiche’ non risultano disponibili ulteriori prove idonee a dimostrare la serieta’ della trattativa svolta con l’ (OMISSIS), la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo G perche’ il fatto non sussiste.
5. Sono, invece, infondati, il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando, quali elementi favorevoli alla loro concessione, la marginale partecipazione a titolo di concorso morale, la parziale rinunzia ai motivi di appello e la parziale ammissione delle proprie responsabilita’.
Ad avviso del Collegio, tale diniego resiste alle critiche formulate dal ricorrente. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, da cui il Collegio non intende discostarsi, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (tra le tante, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). A tal fine, il giudice puo’ limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicche’ anche un solo elemento attinente alla personalita’ del colpevole, all’entita’ del reato, alle modalita’ di esecuzione di esso (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02) o alla condotta del reo successiva al reato (Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 – 03) puo’ risultare all’uopo sufficiente.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche e, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha considerato quali fattori preponderanti ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche la gravita’ dei reati per cui (OMISSIS) e’ stato riconosciuto responsabile, le modalita’ di commissione con strumentalizzazione della sua carica diplomatica, la continuita’ delle condotte, la consapevolezza della destinazione della droga alle organizzazioni criminali operanti in Campania ed il comportamento processuale del (OMISSIS) che fino all’udienza del 7 maggio 2019 ha negato ogni responsabilita’, continuando ad insistere sul fatto di avere avuto un ruolo in un’operazione dei servizi segreti per poi rendere, con un successivo memoriale, parziale confessione.
6. E’, infine, fondato il nono motivo di ricorso. Nella motivazione concernente la determinazione del trattamento sanzionatorio, infatti, appare evidente che l’aumento di pena per la continuazione con il reato di cui al capo A e’ stato computato due volte, prima in anni uno di reclusione e poi in anni uno e mesi tre. Tale ultimo aumento va, pertanto, espunto dalla pena inflitta al ricorrente.
7. Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo G perche’ il fatto non sussiste e poiche’ il parziale accoglimento del ricorso non richiede ulteriori accertamenti di fatto ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio, la pena inflitta al ricorrente va rideterminata espungendo anni uno e mesi tre di reclusione inflitti per il capo A ed applicando i criteri indicati nella sentenza impugnata per la determinazione degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione (Sez. U., n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831) in complessivi anni tredici e mesi sei di reclusione (pena base, per il reato piu’ grave di cui al capo B, anni dieci di reclusione, aumentata ad anni undici per il reato di cui al capo A e di anni uno e mesi tre per ciascuno dei reati di cui ai capi C ed F).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C) perche’ il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso nel resto rideterminando la pena di anni tredici e mesi sei di reclusione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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