Guida in stato di ebbrezza ed omessa statuizione delle sanzioni amministrative

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3525.

Guida in stato di ebbrezza ed omessa statuizione delle sanzioni amministrative.

In tema di guida in stato di ebbrezza, ove l’impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l’omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento della responsabilità penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l’applicazione delle indicate sanzioni.

Sentenza|1 febbraio 2022| n. 3525. Guida in stato di ebbrezza ed omessa statuizione delle sanzioni amministrative

Data udienza 10 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: CIRCOLAZIONE STRADALE – STATO DI EBBREZZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. RANALDI Alessand – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/09/2019 del TRIBUNALE di CREMOSA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG.

Guida in stato di ebbrezza ed omessa statuizione delle sanzioni amministrative

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cremona che, nel definire all’esito del giudizio il processo nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera c) e comma 2-bis (commesso in (OMISSIS)), ha omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo di proprieta’ dell’imputato.
2. Il Procuratore Generale in sede, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con applicazione della confisca.
3. Il dedotto motivo di ricorso e’ fondato.
Con la sentenza impugnata e’ stato omesso di applicare al prevenuto la sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo (Aprilia Scarabeo tg. (OMISSIS)) con il quale e’ stato commesso il reato – pacificamente di proprieta’ dell’imputato, come risulta dal verbale di contestazione redatto dai Carabinieri di Romanengo e dal libretto di circolazione, documenti allegati al ricorso nonostante cio’ sia espressamente previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 2 lettera c).
Non rileva che nel frattempo il reato sia prescritto, alla luce del seguente principio: in tema di guida in stato di ebbrezza, ove l’impugnazione della sentenza sia avvenuta esclusivamente per contestare l’omessa statuizione delle sanzioni amministrative accessorie, con conseguente passaggio in giudicato del capo relativo all’accertamento della responsabilita’ penale, la prescrizione del reato maturatasi nelle more non impedisce l’applicazione delle indicate sanzioni. (Fattispecie nella quale il Procuratore generale presso la Corte di Appello aveva presentato ricorso avverso sentenza di patteggiamento che aveva omesso di disporre la confisca del veicolo). (Sez. 4, n. 41415 del 24/09/2013, Rv. 256416 – 01).
4. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla mancata applicazione della confisca del mezzo, che puo’ essere disposta da questa Corte ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del motociclo Aprilia Scarabeo tg. (OMISSIS), confisca che dispone.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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