Reato di violenza privata per il marito alcolista

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 7 maggio 2020, n. 14004.

Massima estrapolata:

Scatta il reato di violenza privata per il marito alcolista che telefonando alla moglie proferisce la frase “ritira le denunce altrimenti ti farò pentire di essere nata”. Il reato si configura allo stato di tentativo se non sortisce l’efffetto voluto da chi lo commette. In questo caso il ritiro delle denunce a suo carico. La Corte di cassazione ha infatti accolto il ricorso della Procura che contestava la decisione del giudice di pace che aveva inquadrato la telefonata minatoria, appunto nel reato di minaccia, invece che nel tentativo di violenza privata.

Sentenza 7 maggio 2020, n. 14004

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Violenza privata – Marito alcolista che intima alla moglie di ritirare le denunce – Effetti – Reato tentato se non sortisce l’effetto voluto da chi lo commette

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/04/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per l’annullamento della sentenza con la quale il Giudice di pace di Brescia ha condannato (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 612 c.p. per aver rivolto alla propria moglie, durante una conversazione telefonica, la seguente minaccia: “ritira le denunce altrimenti ti faro’ pentire di essere nata”.
Sostiene il ricorrente che la qualificazione ai sensi dell’articolo 612 c.p. sarebbe errata perche’ il fatto sarebbe riconducibile alla fattispecie della violenza privata tentata, attesa la finalizzazione della condotta ad ottenere un facere.
2. Il ricorso e’ fondato.
2.1 Il criterio distintivo tra il delitto di violenza privata e quello di minaccia risiede non nella materialita’ del fatto che puo’ essere identico in ciascuna delle due fattispecie, bensi’ nell’elemento intenzionale. Ed infatti mentre per la sussistenza della minaccia e’ sufficiente che l’agente eserciti genericamente una azione intimidatoria – trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione – la violenza privata, invece, presenta sotto il profilo soggettivo un “quid pluris”, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall’essersi l’altrui volonta’ estrinsecata in un comportamento coartato (tra le altre Sez. 5, n. 2492 del 31/01/1991, Napoli, Rv. 186479).
In sostanza mentre nella minaccia l’atto intimidatorio e’ fine a se stesso e per la sussistenza del reato e’ sufficiente che l’agente ponga in essere la condotta minatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa condotta, viceversa nella violenza privata la minaccia (o la violenza fisica) funge da mezzo a fine e occorre che essa sia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, con evento non di pericolo ma di danno, rappresentato dal comportamento coartato del soggetto passivo, dipendente dall’atto di intimidazione (o di violenza) subito (Sez. 5, n. 9082 del 02/03/1989, Magnolo, Rv. 181716).
Allorche’ si versi nell’alveo precettivo dell’articolo 610 c.p., sara’ configurabile il tentativo di violenza privata nel caso in cui l’evento, perseguito dall’agente, non si verifichi.
2.2 Nel caso di specie si contesta all’imputato il reato di cui all’articolo 612 c.p., perche’ “nel corso di una conversazione telefonica proferiva nei confronti di (OMISSIS) la seguente espressione: “ritira le denunce altrimenti ti faro’ pentire di essere nata” cosi’ minacciandola di un danno ingiusto”.
Nella sentenza impugnata il giudice di pace ricostruisce il fatto negli esatti termini dell’impugnazione e rileva che l’imputato, violento e alcolista, era stato ripetutamente denunciato dalla moglie e che: “la telefonata era stata causata dalle denunce che la persona offesa aveva sporto nei confronti dell’imputato per altri fatti. Il giorno della minaccia l’imputato telefonava alla parte offesa e con fare minaccioso la spaventava con la frase di cui al capo di imputazione (…) per spaventarla e farle ritirare le denunce”.
2.3 Il fatto deve essere ricondotto alla ipotesi del tentativo di violenza privata, in quanto la minaccia non era fine a se’ stessa ma direttamente finalizzata, nella stessa prospettazione del giudice di merito, ad ottenere dalla vittima un facere: il ritiro delle denunce.
3. Il reato di violenza privata rientra nella competenza per materia del Tribunale, pertanto va disposta la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per l’ulteriore corso.
L’inerenza della vicenda a rapporti familiari impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per l’ulteriore corso.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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