Il reato di violenza privata a carico del titolare dello studio associato

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 21 maggio 2020, n. 15633.

Massima estrapolata:

Scatta il reato di violenza privata a carico del titolare dello studio associato, che impedisce l’ingresso del legale mettendo prima la chiave all’interno della porta poi facendo “scudo” con il suo corpo. Ai fini del reato è ininfluente il fatto che il professionista “estromesso” sia socio dello studio o meno o che abbia un rapporto diretto di locazione con il proprietario dell’immobile.

Sentenza 21 maggio 2020, n. 15633

Data udienza 11 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Violenza privata – Titolare dello studio associato – Impedimento dell’ingresso del legale – Integrazione del reato – Circostanza che il professionista estromesso sia socio dello studio o meno o che abbia un rapporto diretto di locazione con il proprietario dell’immobile – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/01/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore;
L’avvocato (OMISSIS) insiste per l’accoglimento del ricorso e deposita conclusioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/01/2018 la Corte d’appello di Napoli, investita dall’appello proposto dal P.M. e dalla parte civile (OMISSIS), ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto: a) (OMISSIS) dai reati di cui agli articoli 392 e 610 c.p., contestatigli per avere impedito, con l’arbitraria sostituzione della serratura e poi sbarrando l’ingresso con il proprio corpo, al (OMISSIS) di accedere all’appartamento adibito a studio legale associato e di ritirare materiale di lavoro e pratiche di studio, perche’ il fatto non costituisce reato; a) (OMISSIS), dal reato di cui all’articolo 378 c.p., contestatogli per avere, con varie false dichiarazioni, aiutato il (OMISSIS) ad eludere le investigazioni perche’ il fatto non sussiste.
2. La Corte d’appello, rispetto alla condivisa ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, ha ritenuto generiche ed assertive le doglianze degli appellanti, sottolineando: a) che era rimasto accertato che nella mattina del (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS) aveva impedito all’avv. (OMISSIS), con il quale condivideva, assieme all’avv. (OMISSIS), lo studio di accedere a quest’ultimo, prima inserendo la chiave all’interno della serratura e poi, quando il (OMISSIS) stava entrando nell’appartamento, sbarrando l’ingresso col proprio corpo; b) che difettava, nel caso di specie, l’elemento oggettivo del reato di violenza privata, dal momento che lo studio nel quale il (OMISSIS) aveva cercato di entrare era quello in cui, per mera cortesia, il (OMISSIS) lo aveva ospitato, con l’intesa che si trattava di una sistemazione temporanea; c) che nel giudizio civile promosso dal (OMISSIS) al fine di tutelare il suo possesso sull’immobile non era emerso l’esercizio di un potere di fatto corrispondente ad un diritto reale sulla cosa; d) che l’esame delle dichiarazioni rese dai testi e dalla stessa parte civile non aveva consentito di far chiarezza sui rapporti di ciascuno con i locali e con gli arredi, ne’ erano emersi elementi idonei a rivelare l’esistenza di un rapporto di collaborazione professionale, non essendo decisivo il fatto, confermato da tre testimoni, che esistesse una targa affissa all’esterno del palazzo, recante i nomi dei tre professionisti; e) che irrilevante era del pari la proposta di convenzione con il Comune di Riardo, poiche’ lo stesso (OMISSIS) aveva negato l’esistenza di una associazione professionale; f) che il (OMISSIS) non era al corrente del contenuto della locazione dell’immobile del quale era parte il solo (OMISSIS); g) che irrilevante era il fatto che i professionisti si fossero ripartiti le spese relative ai lavori di ristrutturazione; h) che difettavano i requisiti di una associazione professionale in quanto i tre colleghi svolgevano attivita’ autonoma, quanto alla trattazione delle pratiche; i) che il (OMISSIS) dava un contributo indistinto e marginale alle spese correnti di studio e alla manutenzione, attraverso sporadiche elargizioni in denaro; I) che, in definitiva, doveva ritenersi che il (OMISSIS) si fosse determinato a tenere la condotta descritta, perche’ esasperato dall’indolenza del (OMISSIS) nel procedere ad abbandonare il locale nel quale era ospitato; m) che, d’altra parte, l’imputato aveva messo immediatamente a disposizione del (OMISSIS) gli arredi di sua pertinenza, come comprovato dal telegramma inviato il giorno dei fatti; n) che, pertanto, non era ravvisabile alcuna condotta violenta o minacciosa idonea a impedire la libera determinazione di altri, ne’ un esercizio arbitrario di ragioni, giacche’ queste ultime non avevano la consistenza di diritti attuali e pieni; o) che le superiori considerazioni escludevano in radice la sussistenza del reato di cui all’articolo 378 c.p.; p) che, in ogni caso, non si era verificato alcun ostacolo all’attivita’ di accertamento dei fatti, giacche’ l’esistenza di numerosi testimoni aveva consentito una immediata e non equivoca ricostruzione della vicenda; q) che l’attribuzione, nel capo di imputazione, al (OMISSIS) della falsa dichiarazione secondo la quale non esisteva alcuna associazione di fatto rappresentava “un assunto inammissibilmente anticipativo di statuizioni di esclusiva pertinenza del giudice, peraltro dimostratosi privo di fondamento”; r) che anche la parte del capo di imputazione relativa alle dichiarazioni concernenti la possibilita’ del ritiro di fascicoli e di beni personali, per come formulata, costituiva un “evidente fuor d’opera ed un’intrusione da parte dell’accusa nell’iter logico conducente alla decisione, spettante unicamente al Giudicante”; s) che, infine, ne’ gli appellanti ne’ il P.G. d’udienza avevano richiesto la rinnovazione della prova dichiarativa che la Corte non aveva disposto d’ufficio, per le ragioni sopra ricordate.
3. Nell’interesse del (OMISSIS) e’ stato proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che incomprensibile era il percorso che aveva condotto la Corte territoriale ad escludere la sussistenza del reato di violenza privata, dopo avere essa stessa ricostruito i fatti nei termini sopra riassunti; b) che l’invio del telegramma, successivamente alla consumazione del reato, era del tutto irrilevante, anche perche’ il (OMISSIS) era riuscito a riacquistare la disponibilita’ dei propri fascicoli professionali, solo dopo avere richiesto l’intervento dell’autorita’ giudiziaria; c) che neppure era comprensibile l’assoluzione del (OMISSIS), tenuto conto che la puntuale ricostruzione dei fatti non era stata immediata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
Va premesso che l’elemento della violenza nel reato di cui all’articolo 610 c.p. (ma analoghe considerazioni possono svilupparsi anche per il reato di ragion fattasi) si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della liberta’ di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza “impropria”, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volonta’ altrui, impedendone la libera determinazione (v., ad es., Sez. 5, n. 4284 del 29/09/2015 – dep. 02/02/2016, G, Rv. 26602001, che ha ritenuto integrato il reato di violenza privata nella condotta di chi – il marito nei confronti della moglie, nella specie – impedisca l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una delle stanze di un’abitazione, chiudendone a chiave la serratura).
Ora, in disparte la questione della qualificazione delle condotte poste in essere dal (OMISSIS), che richiedera’ una puntuale selezione e valutazione dei fatti rilevanti da parte del giudice di merito, rileva il Collegio che le considerazioni dedicate dalla Corte territoriale alla natura dei rapporti tra l’imputato e il ricorrente sono prive di concludenza e presentano profili di evidente contraddittorieta’.
Non riesce, infatti, ad intendersi come possa affermarsi l’esistenza di una sistemazione temporanea del (OMISSIS), una volta dimostrata l’esistenza persino di una targa, affissa all’esterno del palazzo, recente i nomi anche dei professionisti che occupavano lo studio (appunto il (OMISSIS), il (OMISSIS) e il (OMISSIS)).
La Corte d’appello svaluta quest’ultimo elemento senza spiegare per quale ragione esso non sarebbe decisivo, nel confermare che in quel luogo il (OMISSIS) svolgeva, evidentemente con l’accordo degli altri professionisti, la propria attivita’ professionale.
E, del resto, proprio il cenno della sentenza impugnata all’esistenza di arredi che il (OMISSIS) aveva immediatamente messo a disposizione del (OMISSIS) conferma la tesi di un rapporto stabile con i locali.
Ad essere irrilevante, ai fini della sussistenza dell’illecito (salvo, si ripete, il tema della qualificazione) e’, invece, l’esistenza o non di una associazione professionale o di un rapporto locatizio diretto del (OMISSIS) con il proprietario dell’immobile o, ancora, di una situazione qualificabile in termini di possesso, al fine dell’esercizio delle azioni civilistiche poste a protezione di quest’ultimo.
A fronte di uno svolgimento dell’attivita’ professionale del (OMISSIS) nei locali in esame, appare evidente che la condotta accertata dai giudici di merito si sia tradotta in un impedimento che ha costretto il ricorrente a tollerare di astenersi dall’avere accesso agli strumenti con i quali esercitava la propria professione. L’esistenza di ragioni che avrebbero consentito al (OMISSIS) di escludere dall’immobile il (OMISSIS) puo’ assumere rilievo, come si diceva, ai fini della qualificazione della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma non certo a consentire una violenta condotta idonea ad incidere sulla liberta’ di autodeterminazione del secondo.
A tal riguardo, peraltro, neppure s’intende il significato della puntualizzazione della sentenza impugnata secondo cui quest’ultima ipotesi delittuosa sarebbe esclusa dall’esistenza di “diritti attuali e pieni”.
Del pari assertiva e’ l’affermazione secondo la quale la responsabilita’ del (OMISSIS) sarebbe esclusa dal fatto che la presenza di numerosi testimoni avrebbe consentito di permettere una immediata ed univoca ricostruzione dei fatti.
E cio’ senza dire che, comunque, e’ configurabile il tentativo di favoreggiamento personale quando si compiono atti idonei ed univocamente volti ad aiutare qualcuno ad eludere le investigazioni, ma l’azione non viene portata a termine per cause indipendenti dalla volonta’ dell’agente (Sez. 6, n. 6662 del 06/12/2016 – deo. 13/02/2017, Calore, Rv. 26954101).
Del tutto incomprensibile e’ poi il cenno alla rilevanza della condotta del (OMISSIS), quanto alla possibilita’ per il (OMISSIS) di ritirare i fascicoli e i beni personali, in cui la Corte d’appello, invece, di esaminare fatti e prove si impegna in una polemica contro il capo di imputazione che avrebbe realizzato una intrusione nell’iter logico della decisione “spettante unicamente al giudicante”, per poi arrestarsi a tale constatazione e non illustrare le conclusioni rivendicate alla propria competenza.
Per il resto, e’ certamente esatto che il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilita’ di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, e’ obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale, venendo in rilievo la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto nel procedimento penale, dove i meccanismi e le regole di formazione della prova non conoscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica (v., di recente, Sez. 5, n. 32854 del 15/04/2019, Gatto Rv. 27700001).
Ma siffatto obbligo rappresenta un posterius che si pone per il giudice d’appello, quando si avverta il dubbio sull’attendibilita’ di una prova decisiva.
Nel caso di specie, il riferimento non e’ perspicuo, dal momento che la Corte d’appello non pare aver messo in discussione la ricostruzione fattuale fondata sulle prove raccolte.
2. In conseguenza dei superiori rilievi, questa Corte, alla luce della estinzione per prescrizione dei reati, intervenuta in epoca successiva alla sentenza di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia, ai sensi dell’articolo 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese.

P.Q.M.

Annulla a sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese di parte civile al definitivo.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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