In tema di misure cautelari

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 maggio 2020, n. 15609.

Massima estrapolata:

In tema di misure cautelari, ai fini della ammissibilità della richiesta di revoca o di sostituzione del provvedimento applicato nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, non proposta in sede di interrogatorio di garanzia, è sufficiente la notifica al solo difensore della persona offesa e, soltanto qualora questi non sia stato nominato, alla persona offesa. (In motivazione, la Corte ha precisato che il regime delle notifiche previsto dall’art. 299, comma 3, cod. proc. pen. per la richiesta di revoca o di sostituzione si distingue da quello di cui al comma 2-bis della medesima norma, come modificato dall’art. 15, comma 4, della legge 19 luglio 2019 n. 69, che, per rafforzare il meccanismo di conoscenza della persona offesa, impone l’immediata comunicazione del provvedimento di accoglimento, anche parziale, della istanza “de libertate” alla stessa persona offesa, in aggiunta e non in alternativa al suo difensore).

Sentenza 21 maggio 2020, n. 15609

Data udienza 21 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Personali – Estinzione – In genere – Richiesta di revoca o di sostituzione della misura nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona – Ammissibilità – Presupposti – Notifica al difensore della persona offesa – Sufficienza – Differenza rispetto alla informazione relativa all’ordinanza di revoca o sostituzione della misura – Ragioni.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07-11-2019 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabio Zunica;
udito il Sostituto Procuratore generale, in persona del Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7 novembre 2019, il Tribunale del Riesame di Palermo dichiarava inammissibile l’appello cautelare presentato nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del 7 ottobre 2019, con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata all’indagato con riferimento al reato di cui all’articolo 609 bis c.p., che si assume commesso in danno della minore (OMISSIS), quattordicenne all’epoca dei fatti.
La decisione del Tribunale e’ stata in particolare fondata sul rilievo che la persona offesa non aveva ricevuto personalmente la notifica dell’istanza cautelare.
2. Avverso l’ordinanza del Tribunale palermitano, (OMISSIS), tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l’erronea applicazione dell’articolo 33 disp. att. c.p.p. e articolo 299 c.p.p., commi 2 bis e 3, osservando che la proposizione della richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare era stata preceduta dalla regolare notifica, da parte del difensore dell’indagato, di copia dell’istanza de libertate all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore che la persona offesa aveva nominato nel corso del procedimento, per cui la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello, non rilevata ne’ dal P.M. ne’ dal G.I.P., non poteva essere ritenuta legittima, dovendo l’articolo 299 c.p.p., comma 3, anche alla luce della modifica normativa operata di recente dalla L. n. 69 del 2019 (cd. “codice rosso”), essere comunque coordinato con l’articolo 33 disp. att. c.p.p., secondo cui il domicilio della persona offesa che ha abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.
1. Occorre premettere che la scansione procedimentale che ha portato alla declaratoria di inammissibilita’ dell’appello cautelare da parte del Tribunale del Riesame non e’ controversa: prima di proporre l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in favore del suo assistito, indagato in ordine al delitto di violenza sessuale, il difensore di (OMISSIS) notificava copia della richiesta de libertate al difensore della persona offesa, avvocato (OMISSIS), nominato in data 24 settembre 2019, cioe’ prima della presentazione dell’istanza. Cio’ e’ stato ritenuto insufficiente dal Tribunale del Riesame, in base al rilievo secondo cui non risultava in alcun modo che la persona offesa avesse provveduto a eleggere domicilio presso il proprio difensore, per cui non poteva ritenersi osservata la regola delineata dal combinato disposto dell’articolo 299 c.p.p., commi 2 bis e 3, che imporrebbe a pena di inammissibilita’, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, dunque anche per il delitto per cui si procede, la preventiva notifica della richiesta cautelare sia alla persona offesa che al difensore eventualmente nominato.
2. Orbene, l’impostazione seguita dal Tribunale non risulta corretta.
Deve premettersi che, in tema di revoca e sostituzione delle misure personali, l’articolo 299 c.p.p., comma 3, come modificato dal Decreto Legge n. 93 del 2013, articolo 2, comma 1, lettera B), n. 2, convertito dalla L. n. 119 del 2013, prevede che la richiesta de libertate, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente e a pena di inammissibilita’, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o a eleggere domicilio, cio’ al fine di consentire al difensore e alla persona offesa di presentare memorie ex articolo 121 c.p.p., entro i due giorni successivi alla notifica della richiesta cautelare. Parallelamente, il comma 2 bis dell’articolo 299, introdotto dal Decreto Legge n. 93 del 2013, articolo 2, comma 1, lettera B), n. 1, convertito dalla L. n. 119 del 2013, e in seguito parzialmente modificato dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, articolo 15, comma 4 (cd. “codice rosso”), prevede che i provvedimenti di revoca o di sostituzione delle misure cautelari previsti dagli articolo 282 bis (allontanamento dalla casa familiare), 282 ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura), applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, “alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”, avendo quest’ultima espressione sostituito, ad opera della L. n. 69 del 2019, l’originaria frase, presente nella prima modifica del 2013, “al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa”.
L’intento del legislatore e’ stato dunque quello di rafforzare il meccanismo di conoscenza da parte della vittima del reato della modifica del regime cautelare, nel caso della sua revoca o attenuazione in favore del presunto autore del reato. Dunque, in tali ipotesi, la comunicazione deve avvenire in primo luogo alla persona offesa direttamente e, ove nominato, anche al suo difensore.
In parte diversa e’ invece la regola prevista per la richiesta di revoca o sostituzione della misura, posto che in tal caso l’articolo 299 c.p.p., comma 3, non modificato dalla L. n. 69 del 2019, continua a prevedere che la notifica dell’istanza de libertate avvenga presso il difensore della persona offesa e, ove questi non sia stato nominato, presso la vittima del reato.
Il differente regime risponde peraltro a una logica coerente: premesso infatti che alla base di entrambe le previsioni di cui all’articolo 299 c.p.p., commi 2 bis e 3 vi e’ la ragionevole esigenza di tutelare la vittima in caso di eventuali modifiche della cautela personale disposta nei confronti della persona gravemente indiziata di aver commesso un delitto connotato da violenza, tuttavia e’ in parte diverso il procedimento volto ad assicurare tale tutela.
In caso di richiesta di revoca o sostituzione della misura, viene infatti privilegiata la conoscenza sotto un profilo piu’ squisitamente tecnico dell’iniziativa difensiva, mediante il coinvolgimento in prima battuta del difensore che sia stato eventualmente nominato dalla persona offesa, in modo da assicurare un adeguato contraddittorio integrato sia dal parere del P.M., sia dalle eventuali memorie ex articolo 121 c.p.p. fatte pervenire dalla persona offesa. Viceversa, superata questa fase, nel momento in cui l’istanza de libertate sia stata anche solo parzialmente accolta, e’ maggiormente avvertita la necessita’ di informare direttamente la vittima, prevedendosi l’immediata comunicazione del provvedimento di effettiva modifica del regime cautelare sia ai servizi socio-assistenziali, sia alla persona offesa e al suo difensore, ove sia stato nominato. Dunque, mentre nel caso della proposizione della richiesta cautelare, occorre (ed e’ sufficiente) la preventiva notifica dell’istanza direttamente al difensore e, ove non vi sia stata nomina, alla persona offesa, nell’ipotesi in cui la richiesta de libertate sia stata accolta, e’ invece indispensabile, anche se vi sia stata una nomina difensiva, che la vittima riceva personalmente comunicazione del provvedimento, in aggiunta e non piu’ in alternativa a quella al suo difensore.
3. Cio’ posto, tornando alla vicenda in esame, deve osservarsi che il Tribunale, nel dichiarare inammissibile l’appello cautelare per l’omessa notifica della richiesta de libertate alla persona offesa, oltre che al difensore da costei nominato, ha di fatto equiparato il differente regime previsto per le due diverse fasi, ma tale sovrapposizione non appare coerente non solo con il tenore letterale della norma, ma anche con gli scopi di tutela ad essa sottesi.
La preventiva notifica dell’istanza cautelare al difensore della persona offesa doveva infatti ritenersi idonea a soddisfare il requisito dell’ammissibilita’ della richiesta di modifica del regime cautelare, dovendosi solo aggiungere che non risulta decisiva la circostanza che la vittima non avesse eletto domicilio presso il proprio difensore, trovando applicazione del caso di specie la previsione di cui all’articolo 33 disp. att. c.p.p., secondo cui il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest’ultimo. Nel caso di specie, e’ pacifico che l’avvocato (OMISSIS), difensore della persona offesa (OMISSIS), abbia ricevuto a mezzo p.e.c. la notifica della richiesta cautelare presentata dal difensore di (OMISSIS), per cui, alla luce di quanto previsto dall’articolo 299 c.p.p., comma 3 e articolo 33 disp. att. c.p.p., non vi erano ostacoli all’ammissibilita’ dell’istanza, dovendosi pertanto il Tribunale occupare soltanto della verifica circa la fondatezza dell’appello cautelare proposto dalla difesa avverso il rigetto della richiesta de libertate da parte del G.I.P..
2. Alla stregua di tali considerazioni, si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, Sezione Riesame, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo, Sezione Riesame, per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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