Il reato di sostituzione di persona

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 5 marzo 2019, n. 9726.

La massima estrapolata:

Non integra il reato di sostituzione di persona “l’essersi l’imputato attribuito una qualita’ da cui non e’ possibile far discendere specifici effetti giuridici”

Sentenza 5 marzo 2019, n. 9726

Data udienza 19 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/11/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CAPUTO ANGELO;
Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Dott. DI LEO Giovanni, che ha concluso l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non sussiste, e, per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata in data 30/06/2016, il Tribunale di Palermo dichiarava (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) (coimputato deceduto), responsabili del reato di truffa (perche’, in concorso con un terzo rimasto ignoto, fingendo di essere un gioielliere, un marinaio e un ignaro passante, inducendo in errore (OMISSIS) in merito ad una partita di gioielli in realta’ falsi, si procuravano un ingiusto profitto con altrui danno pari alla somma di Euro 3.800 corrisposta dalla persona offesa per l’acquisto dei gioielli stessi: capo A) e del reato di sostituzione di persona (perche’ al fine di commettere il reato sub A e di procurarsi un vantaggio, inducevano la persona offesa in errore attribuendosi un falso stato e false qualita’; capo B): riconosciuta la continuazione, gli imputati venivano condannati alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 120 di multa ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 6 mila. Investita del gravame proposto nell’interesse di (OMISSIS), la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 20/11/2017, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela in ordine al reato di truffa, ha rideterminato la pena in mesi 6 di reclusione per il residuo reato di sostituzione di persona e confermato nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. Non sussistono gli elementi richiesti ai fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 494 c.p., posto che la falsa professione di marinaio o di gioielliere non puo’ essere considerata una qualita’ alla quale la legge attribuisce effetti giuridici, ne’ risulta che la persona offesa si sia risolta all’acquisto dei diamanti perche’ spinto dalla professione svolta dal suo interlocutore, sicche’ vi e’ stata consunzione del reato di sostituzione di persona in quello di truffa, che si e’ sviluppato secondo lo schema della progressione criminosa. La mera individuazione fotografica compiuta da chi errava nel riconoscimento dell’autore dell’illecito (indicando una foto diversa da quella del ricorrente) non puo’ fornire quel grado di persuasivita’ tale da giustificare l’affermazione di responsabilita’.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell’articolo 133 c.p. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla conferma del diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito specificati.
In limine, rileva la Corte che il primo motivo, pur enunciato con esclusivo riferimento alla denuncia di vizi motivazionali, articola univocamente anche censure di errata applicazione della legge penale e, segnatamente, di errata sussunzione del fatto nel paradigma normativo di cui all’articolo 494 c.p..
2. Muovendo da queste ultime, e’ fondata – e assorbente – la censura relativa al denunciato error iuris. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non integra il reato di sostituzione di persona “l’essersi l’imputato attribuito una qualita’ da cui non e’ possibile far discendere specifici effetti giuridici” (Sez. 5, n. 16673 del 21/10/2015 – dep. 2016, Caradonna, Rv. 266721): specifici effetti giuridici, all’evidenza, non sono attribuibili alle attivita’ professionali (marinaio, gioielliere) riferite dai partecipi alla truffa. Ne’ in senso contrario puo’ argomentarsi sulla base della giurisprudenza di legittimita’ che ha ritenuto la configurabilita’ del reato in esame con riguardo alla falsa attribuzione della qualita’ di esercente una professione atteso che la legge ricollega a detta qualita’ gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale: i casi esaminati dalla Corte (relativi, come si evince dallo stesso principio di diritto enunciato, a professioni intellettuali) si riferivano a professioni che, per le modalita’ di accesso al loro esercizio e per le particolari attribuzioni riconnesse ex lege alla qualita’, risultano ricollegate a specifici effetti giuridici, professioni quali quella dell’architetto (Sez. 5, n. 3645 del 21/01/1999, Cecchi, Rv. 212950), del medico (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014, Martini, Rv. 260034) o di agente della Polizia di Stato (Sez. 6, n. 9470 del 05/11/2009 – dep. 2010, Sighinolfi, Rv. 246400).
3. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ il fatto di sostituzione di persona non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto di cui all’articolo 494 c.p. non sussiste.

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